TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/09/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BRAIDA MICHELA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
RI CA
CONVENUTO
CONCLUSIONI dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile con rimessione della causa in istruttoria per la definizione delle ulteriori domande
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre verificare se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e quale sia la legge applicabile, in ragione degli elementi di internazionalità emergenti nella presente controversia. La giurisdizione è correttamente radicata in virtù dell'art.3 Reg. UE 1111/2019, per cui “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi”. Nel caso di specie, la residenza anagrafica del ricorrente
è situata in Bondeno (Fe) Via Argine Diversivo Scortichino 30, mentre quella della convenuta e della figlia minore è situata in Finale Emilia (MO), Via Grandi
n. 6.
Come da orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile italiano;
lo stesso deve considerarsi pienamente valido nel nostro ordinamento, tenuto conto dell'efficacia solo dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche propria dei registri suddetti. In tal senso, cfr. Cass.
Civ., SS. UU., n. 5292/1985, per cui “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto”
Venendo alla determinazione della legge applicabile, deve in questa sede farsi riferimento al Regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. Roma III). Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento suddetto, “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, …”; tale criterio trova applicazione nel caso di specie, avendo i coniugi residenza abituale nel territorio dello Stato.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
- I coniugi si sono separati con provvedimento reso all'esito dell'udienza presidenziale dell'11/04/2017 che autorizzava i coniugi a vivere separati, successivamente omologato con decreto n. cronol. 1263/2017 del
19/04/2017 (RG. 1884/2017).
- al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio sono trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;
- è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
- il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ricorrono pertanto le condizioni ex artt. 1 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70
s.m.i. per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda i provvedimenti economici e ogni altra richiesta delle parti, la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
P. Q. M.
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco (EE) in data
1/03/2007 da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ;
[...] C.F._2
2) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno
10/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BRAIDA MICHELA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
RI CA
CONVENUTO
CONCLUSIONI dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile con rimessione della causa in istruttoria per la definizione delle ulteriori domande
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre verificare se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e quale sia la legge applicabile, in ragione degli elementi di internazionalità emergenti nella presente controversia. La giurisdizione è correttamente radicata in virtù dell'art.3 Reg. UE 1111/2019, per cui “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi”. Nel caso di specie, la residenza anagrafica del ricorrente
è situata in Bondeno (Fe) Via Argine Diversivo Scortichino 30, mentre quella della convenuta e della figlia minore è situata in Finale Emilia (MO), Via Grandi
n. 6.
Come da orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile italiano;
lo stesso deve considerarsi pienamente valido nel nostro ordinamento, tenuto conto dell'efficacia solo dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche propria dei registri suddetti. In tal senso, cfr. Cass.
Civ., SS. UU., n. 5292/1985, per cui “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto”
Venendo alla determinazione della legge applicabile, deve in questa sede farsi riferimento al Regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. Roma III). Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento suddetto, “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, …”; tale criterio trova applicazione nel caso di specie, avendo i coniugi residenza abituale nel territorio dello Stato.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
- I coniugi si sono separati con provvedimento reso all'esito dell'udienza presidenziale dell'11/04/2017 che autorizzava i coniugi a vivere separati, successivamente omologato con decreto n. cronol. 1263/2017 del
19/04/2017 (RG. 1884/2017).
- al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio sono trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;
- è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
- il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ricorrono pertanto le condizioni ex artt. 1 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70
s.m.i. per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda i provvedimenti economici e ogni altra richiesta delle parti, la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
P. Q. M.
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco (EE) in data
1/03/2007 da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ;
[...] C.F._2
2) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno
10/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti