TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Memmo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 467/2025 promossa da difesa dall' avv. Elia Marco Parte_1
Masi Marco difeso dall' avv. C. Cesaria
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti propone ricorso ex art 15 D.lvo 150/2011avverso il decreto di rigetto della liquidazione dell'onorario per il patrocinio a spese dello stato emesso dal giudice dell'esecuzione al termine della procedura esecutiva n. 73/2022 RGE.
I ricorrenti riferiscono che in data 11 novembre 2022 presentava istanza per il Parte_1 patrocinio a spese dello Stato per resistere nel giudizio civile innanzi al Tribunale di IS avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare intrapreso da Controparte_2 recante R.G.E n. 73/2022); che in data 23 ottobre 2024 il procedimento suindicato si concludeva con provvedimento con cui il g.e. dichiarava estinta la procedura per l'avvenuta approvazione del piano di riparto;
che possedeva i requisiti per essere ammessa al gratuito patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, ed infatti con provvedimento emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IS n° 994/2022 P.N.A. del 10 gennaio 2023, la ricorrente veniva ammessa al patrocinio per non abbienti (giusta istanza depositata in data 11 novembre 2022) tramite il patrocinio del difensore, Avv. Marco MASI del Foro di IS;
che in data 24 gennaio 2025 l'Avv. MASI depositava istanza di liquidazione gratuito patrocinio mediante piattaforma SIAMM già comprensivo di riduzione al 50% per gratuito patrocinio;
che con decreto comunicato all' Avv.
MASI in data 30 gennaio 2025, il Tribunale di IS nella persona del Dott. Giliberti rigettava la suddetta istanza rilevando: “…che l'istanza proposta dall'avv. - Masi quale difensore nominato nel procedimento avente ad oggetto ” la separazione giudiziale dei coniugi”, senza peraltro alcuna indicazione in pagina 1 di 3 ordine alle attività effettivamente svolte - va rigettata, in quanto la risulta ammessa al patrocinio Pt_1
a spese dello Stato a norma dell'art. 126 DPR 115/2002 con delibera del COA di IS in data 10/1/2023
“per resistere nel giudizio civile innanzi al Tribunale di IS avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare …”, laddove nella procedura in esame, non risultano proposte opposizioni di sorta;
.”
Aggiungeva che in pari data provvedeva a depositare istanza di liquidazione integrata, indicando le attività svolte nel corso del giudizio (comunque riscontrabili nel PCT), ed in particolare: Fase studio: in cui si è valutata ogni opportuna azione solo e soltanto dopo la visione del fascicolo 11.11.2022; Difensore presente durante il sopralluogo del CTU 29.12.2022: Istanza di autorizzazione alla nomina di custode e ad abitare l'immobile. I ricorrenti censurano il provvedimento del GE nella parte in cui, ai fini del rigetto, è stato valorizzato un mero errore materiale, ovvero il riferimento nell'istanza alla “separazione giudiziale
“ nonché la circostanza che non siano state proposte opposizioni, mentre nel provvedimento ammissivo si fa espressamente riferimento ad “opposizione all'esecuzione”. Il ricorso è infondato.
L'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nel processo esecutivo è possibile solo per le opposizioni esecutive e in quei casi in cui la costituzione in giudizio del debitore si rende necessaria per consentire al debitore di avanzare un'istanza che possa essere preventivamente vagliata da parte dell'ordine degli avvocati, al fine di svolgere il controllo di cui all'articolo 126. Si è ritenuto infatti che il fatto di subire un'esecuzione l'interesse a conoscere gli eventi della procedura di per sé non giustifica l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato. (Trib. Verona 27 novembre 2019)-
L'interpretazione dell'articolo 122 del d.p.r. 115 2002, alla luce della clausola di compatibilità di con l'art. 75 del medesimo d.p.r., deve essere condotta sulla base del principio in forza del quale il processo esecutivo non è volto all'accertamento di un diritto ma alla realizzazione pratica dello stesso, sulla base di un titolo esecutivo (Cass. 22.279/2010).
Il processo esecutivo ha un carattere tipicamente unilaterale perché il debitore è soggetto al potere coattivo del creditore pertanto il principio del contraddittorio viene a declinarsi diversamente rispetto alla giurisdizione dichiarativa, essendo invero funzionale al “migliore esercizio della potestà ordinatoria affidata al giudice stesso” (Cass. n. 1673/2009, Cass. n. 1812/2018).
Nei casi in cui l'esecuzione è legittimamente intrapresa e nella quale gli atti del processo sono immuni da censure di legittimità o di opportunità per la parte esecutata non vi è alcuna necessità finanche ad interloquire con l'esercizio della potestà ordinatoria del giudice dell'esecuzione.
L'eventuale attività del difensore sarebbe priva di utilità e l'ammissione al beneficio si porrebbe in contrasto con principi di rango costituzionale quali la tutela delle finanze pubbliche, la ragionevole durata del processo esecutivo. Nel caso di specie, a parte la questione dell'evidente errore materiale su cui non è il caso di soffermarsi, il provvedimento ammissivo riguardava appunto una fase di opposizione all'esecuzione, così indicata nel corpo dello stesso provvedimento.
Il giudice ha dato atto che nella procedura esecutiva non è stata proposta alcuna parentesi di cognizione, né in forma di opposizione ex articolo 615 c.p.c. né in forma di opposizione ex articolo
617 c.p.c.. la circostanza peraltro non è contestata dalla stessa difesa del debitore che ha confermato a verbale che nel corso della procedura esecutiva non sono state proposte opposizioni.
pagina 2 di 3 Pertanto deve ritenersi che, dopo ammissione al beneficio, il debitore abbia desistito dalla volontà di proporre opposizione.
Le ulteriori attività svolte dal difensore ed indicate nell'istanza di liquidazione non rientravano - e non potevano rientrare per le ragioni sopra indicate - nel perimetro del provvedimento ammissivo, che nella sostanza è restato inutiliter datum. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione .
Nulla sulle spese.
Lecce, 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Sergio Memmo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Memmo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 467/2025 promossa da difesa dall' avv. Elia Marco Parte_1
Masi Marco difeso dall' avv. C. Cesaria
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti propone ricorso ex art 15 D.lvo 150/2011avverso il decreto di rigetto della liquidazione dell'onorario per il patrocinio a spese dello stato emesso dal giudice dell'esecuzione al termine della procedura esecutiva n. 73/2022 RGE.
I ricorrenti riferiscono che in data 11 novembre 2022 presentava istanza per il Parte_1 patrocinio a spese dello Stato per resistere nel giudizio civile innanzi al Tribunale di IS avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare intrapreso da Controparte_2 recante R.G.E n. 73/2022); che in data 23 ottobre 2024 il procedimento suindicato si concludeva con provvedimento con cui il g.e. dichiarava estinta la procedura per l'avvenuta approvazione del piano di riparto;
che possedeva i requisiti per essere ammessa al gratuito patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, ed infatti con provvedimento emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IS n° 994/2022 P.N.A. del 10 gennaio 2023, la ricorrente veniva ammessa al patrocinio per non abbienti (giusta istanza depositata in data 11 novembre 2022) tramite il patrocinio del difensore, Avv. Marco MASI del Foro di IS;
che in data 24 gennaio 2025 l'Avv. MASI depositava istanza di liquidazione gratuito patrocinio mediante piattaforma SIAMM già comprensivo di riduzione al 50% per gratuito patrocinio;
che con decreto comunicato all' Avv.
MASI in data 30 gennaio 2025, il Tribunale di IS nella persona del Dott. Giliberti rigettava la suddetta istanza rilevando: “…che l'istanza proposta dall'avv. - Masi quale difensore nominato nel procedimento avente ad oggetto ” la separazione giudiziale dei coniugi”, senza peraltro alcuna indicazione in pagina 1 di 3 ordine alle attività effettivamente svolte - va rigettata, in quanto la risulta ammessa al patrocinio Pt_1
a spese dello Stato a norma dell'art. 126 DPR 115/2002 con delibera del COA di IS in data 10/1/2023
“per resistere nel giudizio civile innanzi al Tribunale di IS avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare …”, laddove nella procedura in esame, non risultano proposte opposizioni di sorta;
.”
Aggiungeva che in pari data provvedeva a depositare istanza di liquidazione integrata, indicando le attività svolte nel corso del giudizio (comunque riscontrabili nel PCT), ed in particolare: Fase studio: in cui si è valutata ogni opportuna azione solo e soltanto dopo la visione del fascicolo 11.11.2022; Difensore presente durante il sopralluogo del CTU 29.12.2022: Istanza di autorizzazione alla nomina di custode e ad abitare l'immobile. I ricorrenti censurano il provvedimento del GE nella parte in cui, ai fini del rigetto, è stato valorizzato un mero errore materiale, ovvero il riferimento nell'istanza alla “separazione giudiziale
“ nonché la circostanza che non siano state proposte opposizioni, mentre nel provvedimento ammissivo si fa espressamente riferimento ad “opposizione all'esecuzione”. Il ricorso è infondato.
L'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nel processo esecutivo è possibile solo per le opposizioni esecutive e in quei casi in cui la costituzione in giudizio del debitore si rende necessaria per consentire al debitore di avanzare un'istanza che possa essere preventivamente vagliata da parte dell'ordine degli avvocati, al fine di svolgere il controllo di cui all'articolo 126. Si è ritenuto infatti che il fatto di subire un'esecuzione l'interesse a conoscere gli eventi della procedura di per sé non giustifica l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato. (Trib. Verona 27 novembre 2019)-
L'interpretazione dell'articolo 122 del d.p.r. 115 2002, alla luce della clausola di compatibilità di con l'art. 75 del medesimo d.p.r., deve essere condotta sulla base del principio in forza del quale il processo esecutivo non è volto all'accertamento di un diritto ma alla realizzazione pratica dello stesso, sulla base di un titolo esecutivo (Cass. 22.279/2010).
Il processo esecutivo ha un carattere tipicamente unilaterale perché il debitore è soggetto al potere coattivo del creditore pertanto il principio del contraddittorio viene a declinarsi diversamente rispetto alla giurisdizione dichiarativa, essendo invero funzionale al “migliore esercizio della potestà ordinatoria affidata al giudice stesso” (Cass. n. 1673/2009, Cass. n. 1812/2018).
Nei casi in cui l'esecuzione è legittimamente intrapresa e nella quale gli atti del processo sono immuni da censure di legittimità o di opportunità per la parte esecutata non vi è alcuna necessità finanche ad interloquire con l'esercizio della potestà ordinatoria del giudice dell'esecuzione.
L'eventuale attività del difensore sarebbe priva di utilità e l'ammissione al beneficio si porrebbe in contrasto con principi di rango costituzionale quali la tutela delle finanze pubbliche, la ragionevole durata del processo esecutivo. Nel caso di specie, a parte la questione dell'evidente errore materiale su cui non è il caso di soffermarsi, il provvedimento ammissivo riguardava appunto una fase di opposizione all'esecuzione, così indicata nel corpo dello stesso provvedimento.
Il giudice ha dato atto che nella procedura esecutiva non è stata proposta alcuna parentesi di cognizione, né in forma di opposizione ex articolo 615 c.p.c. né in forma di opposizione ex articolo
617 c.p.c.. la circostanza peraltro non è contestata dalla stessa difesa del debitore che ha confermato a verbale che nel corso della procedura esecutiva non sono state proposte opposizioni.
pagina 2 di 3 Pertanto deve ritenersi che, dopo ammissione al beneficio, il debitore abbia desistito dalla volontà di proporre opposizione.
Le ulteriori attività svolte dal difensore ed indicate nell'istanza di liquidazione non rientravano - e non potevano rientrare per le ragioni sopra indicate - nel perimetro del provvedimento ammissivo, che nella sostanza è restato inutiliter datum. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione .
Nulla sulle spese.
Lecce, 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Sergio Memmo
pagina 3 di 3