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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
1529/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1529/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Barbante ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Rieti, Via Ludovico Spada Potenziani n.
10, giusta procura allegata al ricorso ricorrente
e da nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. CC Cerroni ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo Studio in Rieti, Via Liberato di Benedetto n. 26, giusta procura allegata al ricorso ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
“A) accolga le seguenti conclusioni relative alla separazione:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
1 • ordinare al Comune di VO di RT di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
B) omologhi le seguenti condizioni della separazione:
1) Il figlio minore CC é affidato ad entrambi i genitori i quali si impegnano a collaborare per la sua educazione e crescita e ad assumere concordemente le decisioni che lo riguardano, rendendosi reciprocamente partecipi delle sue esigenze e necessità al fine di cooperare per farvi fronte. I coniugi convengono che le frequentazioni con i figli avverranno tenendo prioritariamente in considerazione i desideri e le necessità di ciascun figlio nonché gli impegni di lavoro dei genitori.
La figlia , dal mese di ottobre 2025 si trasferirà a Chieti per gli studi, nella Per_1 residenza universitaria “ experience” in Chieti in Via Giovanni Paolo II n. 179 ed i figli
e CC rimarranno a vivere con il padre in Poggio Moiano Via G. Garibaldi n.22 Per_2 dove manterranno la loro residenza abituale.
2) In considerazione di tali convivenze, il Sig. , dal mese di novembre 2025 CP_1 cesserà di versare alla signora il mantenimento per la figlia che verserà Parte_1 direttamente a quest'ultima.
3) La Sig.ra contribuirà al mantenimento dei figli e CC Parte_1 Per_2 provvedendo direttamente a tutte le loro necessità nei periodi di loro permanenza presso di lei.
4) Entrambi i coniugi contribuiranno paritariamente al pagamento delle spese straordinarie che intendono disciplinare secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti che dichiarano di ben conoscere;
5) Le parti sin d'ora convengono che l'assegno unico e universale familiare per tutti i figli dovrà essere versato in favore del padre.
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c.
-con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza definitiva,
A) accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
2 • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
13/12/2003; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
VO di RT, al n. 14, Serie A, Parte II. Ordinare al Comune di Castlenuovo di
RT di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
B) Omologhi le seguenti condizioni del divorzio:
1) Il figlio minore CC é affidato ad entrambi i genitori i quali si impegnano a collaborare per la sua educazione e crescita e ad assumere concordemente le decisioni che lo riguardano, rendendosi reciprocamente partecipi delle sue esigenze e necessità al fine di cooperare per farvi fronte con gli stessi criteri e metodi fino ad oggi utilizzati. I coniugi convengono che le frequentazioni con i figli avverranno tenendo prioritariamente in considerazione i desideri e le necessità di ciascun figlio nonché gli impegni di lavoro dei genitori.
2) La figlia dal mese di ottobre 2025 si trasferirà a Chieti per gli studi nella Per_1 residenza universitaria “eXperience” in Chieti Via Giovanni Paolo II n. 179 e i figli
e CC rimarranno a vivere con il padre in Poggio Moiano Via G. Garibaldi n.22 Per_2 dove manterranno la loro residenza abituale.
3) In considerazione di tali convivenze il Sig. dal mese di novembre 2025 CP_1 cesserà di versare alla Sig.ra il mantenimento per la figlia che verserà Parte_1 direttamente a quest'ultima.
4) La Sig.ra contribuirà al mantenimento dei figli e CC Parte_1 Per_2 provvedendo direttamente a tutte le loro necessità nei periodi di loro permanenza presso di lei.
5)Entrambi i coniugi contribuiranno paritariamente al pagamento delle spese straordinarie che intendono disciplinare secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti che dichiarano di ben conoscere;
6) Le parti sin d'ora convengono che l'assegno unico e universale familiare per tutti i figli dovrà essere versato in favore del padre e la madre si obbliga a favorire tale soluzione sottoscrivendo le istanze e le richieste che si rendessero necessarie a tale scopo.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 13.12.2003 in VO di RT (RM), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 14, Parte II, Serie A,
Anno 2003), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione sono nati , il Persona_3
19.04.2004, , il 19.09.2005, , il 29.09.2011; il matrimonio non ha Per_4 Per_5 avuto esito felice;
dal 2013 è cessata la convivenza coniugale in quanto la si Parte_1
è trasferita a Rieti, in via M.T. Varrone n.43, dove stabilmente vive con la figlia Per_1 mentre il continua a vivere a Poggio Moiano (RI), in Via G. Garibaldi n.22, CP_1 unitamente ai due figli e CC con il quale sono residenti;
da tale data e fino ad Per_2 oggi la gestione dei rapporti genitoriali è stata sufficientemente condivisa;
CP_1 ha dichiarato di svolgere, al momento, nessuna professione e il suo reddito netto, derivato di trattamenti assistenziali, negli ultimi anni è stato pari a €.7.488,00 nell'anno 2022,
€.7.488,00 nell'anno 2023 e €. 6.732,00 nell'anno 2024, il suo patrimonio è formato da un rapporto bancari con saldo al 26/09/2025 €. 1.844,00, è proprietario della casa di abitazione-residenza coi figli, a Poggio Moiano in Via Garibaldi n. 22, oltre ad un terreno di 900 metri quadri con rudere annesso, è proprietario di un'auto Lancia immatricolata nel 1998 e non ha posizioni debitorie di alcun genere;
la ha dichiarato di Parte_1 svolgere lavori occasionali nel settore della ristorazione e che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a €. 8.305,00 nell'anno 2022, €. 8.774,00 nell'anno 2023, €.
4.622,60 nell'anno 2024 e il suo patrimonio è formato da un rapporto bancario con saldo del conto corrente alla data del 10/9/2025 è di €.267,00, è titolare del diritto di usufrutto sulla casa dove abita con la figlia in Rieti Via M.T. Varrone n.43, è proprietaria di una utilitaria Opel immatricolata nel 2005 e non ha posizioni debitorie di alcun genere.
Con note scritte depositate per l'udienza del 16 ottobre 2025, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione
4 dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio minore;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
5
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
:
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per il matrimonio concordatario contratto in data 13.12.2003 in VO di RT (RM);
- recepisce le condizioni di separazioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
VO di RT (RM) (Atto n° 14, Parte II, Serie A, Anno 2003);
-rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1529/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Barbante ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Rieti, Via Ludovico Spada Potenziani n.
10, giusta procura allegata al ricorso ricorrente
e da nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. CC Cerroni ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo Studio in Rieti, Via Liberato di Benedetto n. 26, giusta procura allegata al ricorso ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
“A) accolga le seguenti conclusioni relative alla separazione:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
1 • ordinare al Comune di VO di RT di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
B) omologhi le seguenti condizioni della separazione:
1) Il figlio minore CC é affidato ad entrambi i genitori i quali si impegnano a collaborare per la sua educazione e crescita e ad assumere concordemente le decisioni che lo riguardano, rendendosi reciprocamente partecipi delle sue esigenze e necessità al fine di cooperare per farvi fronte. I coniugi convengono che le frequentazioni con i figli avverranno tenendo prioritariamente in considerazione i desideri e le necessità di ciascun figlio nonché gli impegni di lavoro dei genitori.
La figlia , dal mese di ottobre 2025 si trasferirà a Chieti per gli studi, nella Per_1 residenza universitaria “ experience” in Chieti in Via Giovanni Paolo II n. 179 ed i figli
e CC rimarranno a vivere con il padre in Poggio Moiano Via G. Garibaldi n.22 Per_2 dove manterranno la loro residenza abituale.
2) In considerazione di tali convivenze, il Sig. , dal mese di novembre 2025 CP_1 cesserà di versare alla signora il mantenimento per la figlia che verserà Parte_1 direttamente a quest'ultima.
3) La Sig.ra contribuirà al mantenimento dei figli e CC Parte_1 Per_2 provvedendo direttamente a tutte le loro necessità nei periodi di loro permanenza presso di lei.
4) Entrambi i coniugi contribuiranno paritariamente al pagamento delle spese straordinarie che intendono disciplinare secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti che dichiarano di ben conoscere;
5) Le parti sin d'ora convengono che l'assegno unico e universale familiare per tutti i figli dovrà essere versato in favore del padre.
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c.
-con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza definitiva,
A) accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
2 • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
13/12/2003; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
VO di RT, al n. 14, Serie A, Parte II. Ordinare al Comune di Castlenuovo di
RT di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
B) Omologhi le seguenti condizioni del divorzio:
1) Il figlio minore CC é affidato ad entrambi i genitori i quali si impegnano a collaborare per la sua educazione e crescita e ad assumere concordemente le decisioni che lo riguardano, rendendosi reciprocamente partecipi delle sue esigenze e necessità al fine di cooperare per farvi fronte con gli stessi criteri e metodi fino ad oggi utilizzati. I coniugi convengono che le frequentazioni con i figli avverranno tenendo prioritariamente in considerazione i desideri e le necessità di ciascun figlio nonché gli impegni di lavoro dei genitori.
2) La figlia dal mese di ottobre 2025 si trasferirà a Chieti per gli studi nella Per_1 residenza universitaria “eXperience” in Chieti Via Giovanni Paolo II n. 179 e i figli
e CC rimarranno a vivere con il padre in Poggio Moiano Via G. Garibaldi n.22 Per_2 dove manterranno la loro residenza abituale.
3) In considerazione di tali convivenze il Sig. dal mese di novembre 2025 CP_1 cesserà di versare alla Sig.ra il mantenimento per la figlia che verserà Parte_1 direttamente a quest'ultima.
4) La Sig.ra contribuirà al mantenimento dei figli e CC Parte_1 Per_2 provvedendo direttamente a tutte le loro necessità nei periodi di loro permanenza presso di lei.
5)Entrambi i coniugi contribuiranno paritariamente al pagamento delle spese straordinarie che intendono disciplinare secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti che dichiarano di ben conoscere;
6) Le parti sin d'ora convengono che l'assegno unico e universale familiare per tutti i figli dovrà essere versato in favore del padre e la madre si obbliga a favorire tale soluzione sottoscrivendo le istanze e le richieste che si rendessero necessarie a tale scopo.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 13.12.2003 in VO di RT (RM), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 14, Parte II, Serie A,
Anno 2003), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione sono nati , il Persona_3
19.04.2004, , il 19.09.2005, , il 29.09.2011; il matrimonio non ha Per_4 Per_5 avuto esito felice;
dal 2013 è cessata la convivenza coniugale in quanto la si Parte_1
è trasferita a Rieti, in via M.T. Varrone n.43, dove stabilmente vive con la figlia Per_1 mentre il continua a vivere a Poggio Moiano (RI), in Via G. Garibaldi n.22, CP_1 unitamente ai due figli e CC con il quale sono residenti;
da tale data e fino ad Per_2 oggi la gestione dei rapporti genitoriali è stata sufficientemente condivisa;
CP_1 ha dichiarato di svolgere, al momento, nessuna professione e il suo reddito netto, derivato di trattamenti assistenziali, negli ultimi anni è stato pari a €.7.488,00 nell'anno 2022,
€.7.488,00 nell'anno 2023 e €. 6.732,00 nell'anno 2024, il suo patrimonio è formato da un rapporto bancari con saldo al 26/09/2025 €. 1.844,00, è proprietario della casa di abitazione-residenza coi figli, a Poggio Moiano in Via Garibaldi n. 22, oltre ad un terreno di 900 metri quadri con rudere annesso, è proprietario di un'auto Lancia immatricolata nel 1998 e non ha posizioni debitorie di alcun genere;
la ha dichiarato di Parte_1 svolgere lavori occasionali nel settore della ristorazione e che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a €. 8.305,00 nell'anno 2022, €. 8.774,00 nell'anno 2023, €.
4.622,60 nell'anno 2024 e il suo patrimonio è formato da un rapporto bancario con saldo del conto corrente alla data del 10/9/2025 è di €.267,00, è titolare del diritto di usufrutto sulla casa dove abita con la figlia in Rieti Via M.T. Varrone n.43, è proprietaria di una utilitaria Opel immatricolata nel 2005 e non ha posizioni debitorie di alcun genere.
Con note scritte depositate per l'udienza del 16 ottobre 2025, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione
4 dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio minore;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
5
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
:
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per il matrimonio concordatario contratto in data 13.12.2003 in VO di RT (RM);
- recepisce le condizioni di separazioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
VO di RT (RM) (Atto n° 14, Parte II, Serie A, Anno 2003);
-rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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