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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
NN. R.G. 144/2024+157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2024, cui è riunita la causa iscritta al n. r.g. 157/2024, promosse da: (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Novara, via Baluardo Massimo d'Azeglio n. C.F._2 3/A, presso lo studio dell'Avv. Giulio CANEPARO, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTI contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Carmela DE MATTEIS e Gabriella POMPOSO;
- RESISTENTE (contumace nella causa iscritta al n. r.g. 144/2024)
Oggetto: Altre ipotesi – carta docente
CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con separati ricorsi i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro il , esponendo di Controparte_1 avere prestato servizio quali docenti in forza di contratti a tempo determinato nelle seguenti annualità:
dall'as 2019/2020 all'as 2023/2024; Parte_1
dall'as 2017/2018 all'as 2023/2024; Parte_2
pagina 1 di 9 I ricorrenti lamentano la propria esclusione dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ossia la c.d. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a 500 euro annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Dichiarano di aver inviato formale atto di diffida alla controparte e di non aver ricevuto alcun riscontro.
Richiamati i commi 121 e 122, art. 1 della l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che disciplinano le modalità di assegnazione della carta docente, i ricorrenti lamentano l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Richiamano altresì la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale ha sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione è, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022.
Sostengono, inoltre, che la mancata attribuzione della carta docente comporta la violazione del principio di non discriminazione dei docenti assunti a tempo determinato rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e ritengono, pertanto, che la normativa nazionale vada disapplicata, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego.
I ricorrenti chiedono, dunque, previo accertamento del diritto alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, l'erogazione del bonus per le annualità come sopra indicate.
Si è costituito nel procedimento relativo alla causa n. r.g. 157/2024 il Controparte_1
, con memoria difensiva depositata il 17.1.2025.
[...]
Il , in via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dalla CP_1 ricorrente relativamente agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, nonché la debenza del Parte_2 bonus per le medesime annualità, nelle quali la docente è stata destinataria unicamente di supplenze brevi e saltuarie.
Contesta, in ogni caso, la fondatezza in fatto e in diritto dei ricorsi evidenziando che, ai sensi dell'art. 1, comma 124, l. n. 107/2015, il ha sempre predisposto un sistema di formazione rivolto a CP_1 tutto il personale docente, compreso quello non di ruolo, e che la carta docente, finalizzata all'acquisto di beni durevoli, mal si concilia con la natura del contratto a termine della ricorrente.
Si oppone alla domanda di condanna alla corresponsione di un importo di denaro, dal momento che, anche per i docenti di ruolo, la carta docente consente soltanto la generazione di buoni, spendibili presso gli esercenti convenzionati e per i beni e servizi previsti dalla normativa, mentre l'erogazione di una somma di denaro non consentirebbe la verifica della finalità della spesa, generando una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti di ruolo.
Si oppone, altresì, al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici anteriori al 2020/2021, atteso che l'art. 3, comma 3 del DPCM 23.09.2015 imponeva ai docenti di ruolo la spendita del beneficio entro l'anno scolastico successivo a quello del suo ottenimento. Sostiene, quindi,
pagina 2 di 9 richiamando alcuni precedenti di merito, che la sua concessione per tutte le annualità richieste avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato.
Le cause sono state istruite sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
All'esito della discussione, le cause vengono decise con la presente sentenza.
***
Le domande dei ricorrenti, volte a ottenere il riconoscimento del proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ossia la c.d. “carta docente”, per ogni anno in cui hanno prestato servizio alle dipendenze del convenuto, sono fondate e vanno accolte nei termini che seguono. CP_1
I fatti relativi allo svolgimento e alla durata del servizio non di ruolo svolto dai docenti, e in particolare lo svolgimento di attività di docenza sulla base di contratti a tempo determinato, per le annualità sopra indicate, sono documentati dalle produzioni in atti, da cui risulta lo svolgimento da parte dei ricorrenti dei servizi indicati in ricorso.
È altresì indiscusso che i docenti, per gli anni di servizio oggetto delle rispettive domande, non hanno fruito della carta docente.
Occorre, innanzitutto, premettere che tale beneficio trova la sua compiuta disciplina nella l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il cui art. 1, stabilisce al comma 121, che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_2 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 della suddetta normativa demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. CP_1
15219 del 15 ottobre 2015), hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a pagina 3 di 9 tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.). Di conseguenza, i docenti con contratto a tempo determinato rimangono esclusi dalla fruizione di tale beneficio.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema
“a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al
pagina 4 di 9 momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Ha, quindi, ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
In ogni caso, ciò risulta superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21, la quale ha ritenuto che il beneficio della c.d. carta docente rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE: “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 CP_1 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a CP_1 distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46).
Non vi sono, pertanto, ragioni oggettive che legittimano l'esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio della carta docente, consistenti nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il pagina 5 di 9 riporrebbe nel docente precario, mancando, per la natura stessa del contratto, garanzia CP_1 circa la permanenza in servizio dello stesso. D'altro canto, nemmeno il docente a tempo indeterminato offre assolute garanzie circa la permanenza in servizio negli anni successivi. Esso è, infatti, libero di dimettersi quando ritenga, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso, senza che sia ipotizzabile un suo onere di rifondere le spese occorse per la propria formazione. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa.
I suddetti principi sono stati da ultimo confermati dalla Suprema Corte che, in sede di decisione su questioni sollevate in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha stabilito che la Carta Docente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121 spetta anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi su base annuale, o fino al 31.8 ai sensi della l. n. 124/1999, art. 4, co. 1, o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, l. n. 124/1999, art. 4, co. 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al (Cass., n. 29961/2023). CP_1
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono senza dubbio essere disapplicate con riferimento alle annualità nelle quali i ricorrenti hanno stipulato contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno.
È parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione, proposta dal convenuto, in relazione alla CP_1 domanda della ricorrente con riferimento all'a.s. 2017/2018 e all'a.s. 2018/2019. Parte_2
L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge. A norma dell'art. 2935 c.c. “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Sul punto, la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961 ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Per la ricorrente, relativamente all'a.s. 2017/2018 il dies a quo va individuato nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui è stato richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016). Per la ricorrente, infatti, la stipula del contratto, qui fatto valere a sostegno della domanda unitamente agli altri poi stipulati in continuità, è avvenuta anteriormente a tale data, così che sarebbe stato possibile avvalersi dell'applicativo per inoltrare, nel suddetto termine, la richiesta del beneficio.
Con riferimento all'a.s. 2018/2019, il dies a quo, secondo il medesimo criterio suddetto, decorre dal 31 ottobre 2018, data di stipula del primo contratto, momento in cui la docente ha acquisito la possibilità di richiedere il beneficio.
pagina 6 di 9 La ricorrente ha inviato in data 13 settembre 2023 a mezzo PEC un atto di diffida, con effetto interruttivo del decorso della prescrizione per l'a.s. 2018/2019, ma non per l'a.s. 2017/2018.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è fondata per l'a.s. 2017/2018, in quanto il diritto relativo a tale anno scolastico è ormai prescritto, mentre è infondata per l'a.s. 2018/2019, per il quale l'atto di diffida ha validamente interrotto la prescrizione.
La domanda, tuttavia, con riferimento a tale ultima annualità, deve essere rigettata poiché la docente ha svolto incarichi di supplenza breve e saltuaria che non paiono idonei al riconoscimento del bonus, non avendo determinato una situazione di continuità di servizio annuale paragonabile a quella dei docenti di ruolo.
Nella sentenza n. 29961/2023 la Corte di cassazione ha evidenziato la natura della carta docente quale misura di sostegno alla didattica annuale.
La Suprema Corte ha sottolineato, al contempo, che l'esigenza di non discriminazione impone di non pregiudicare le situazioni che, pur non essendo a priori parametrabili sull'anno, abbiano identica taratura.
La Suprema Corte, infatti, pur senza giungere alla conclusione che il conferimento di incarichi annuali sia l'unica ipotesi nella quale il bonus può essere riconosciuto al docente precario, ha però ribadito la necessità di ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, precisando che “non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, giacché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Presupposto del ragionamento condotto dalla Suprema Corte è che, non essendo la carta docente l'unico strumento formativo posto a disposizione del docente, la comparazione non può essere compiuta sulla base del mero rilievo che l'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale interessa anche i precari;
né, d'altra parte, rileva in sé che la “sommatoria” dei giorni lavorati complessivamente dal docente a termine raggiunga una certa quantità, dal momento che la logica normativa che ha condotto a riservare la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo – e che, secondo la Cassazione, va pur sempre tenuta in considerazione per individuare la parità di condizioni cui deve conseguire il pari effetto del riconoscimento del bonus - “affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo”.
In senso analogo si è pronunciata anche la Corte d'Appello territoriale, che ha osservato che la Corte di cassazione, nella sentenza su menzionata, ha fornito “un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui … la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi pagina 7 di 9 differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso 'la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche' e detto 'periodo minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche' ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 ('alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche') decorre dal 31 dicembre al 30 giugno” (C. App. Torino, n. 659/2023).
Si ritiene, allora, che, fra i parametri da valutarsi, debba essere privilegiato quello della continuità dell'insegnamento da parte del docente, secondo una valutazione, necessariamente da effettuarsi caso per caso, che tenga conto sia dell'oggettivo prolungarsi del servizio per un periodo comparabile all'anno scolastico, sia dell'assenza di fattori di frammentazione degli incarichi che, anche dal punto di vista dell'utenza del servizio scolastico, li rendano “precari”, in quanto temporanei.
Nel caso di specie dall'esame dei contratti prodotti in atti risulta che la ricorrente ha Parte_2 prestato servizio presso due istituzioni scolastiche differenti (l'Istituto Bonfantini sino al 20.1.2018; l'Istituto Belfanti dal 28.1.2019), per l'insegnamento di materie diverse nelle due scuole, attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato di breve durata, il primo dei quali ha avuto inizio il 31 ottobre 2018. Tra tali incarichi, inoltre, si rilevano significative interruzioni temporali, durante le quali la ricorrente non ha prestato alcuna attività lavorativa (dal 21.12.2018 al 27.1.2019 e dal 2.3.2019 al 5.4.2019).
Si deve pertanto escludere, sia sul piano qualitativo, sia quantitativo, che la prestazione sia stata resa con carattere annuale, ritenuto dalla giurisprudenza necessario per predicare la comparabilità rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
Non sussistendo i presupposti di equivalenza tra la posizione della ricorrente e quella di un docente a tempo indeterminato, la domanda di riconoscimento del beneficio della carta docente per l'anno scolastico 2018/2019 deve, pertanto, essere rigettata.
Correttamente, anche alla luce dell'ulteriore principio stabilito dalla Suprema Corte nella menzionata sentenza n. 29961/2023, secondo cui ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, il ricorrente ha agito in via di principalità per l'attribuzione della Carta docente per le annualità per le quali avrebbe avuto diritto alla corresponsione, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le domande dei ricorrenti vanno, dunque, accolte nei termini sopraesposti.
Il valore del beneficio riconosciuto, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, pagina 8 di 9 atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036).
Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il va condannato a pagare ai ricorrenti le spese del CP_1 presente giudizio, liquidate a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, derivante dalla somma del valore economico dei benefici riconosciuti (€ 5.000), della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto - in complessivi € 2500,00, oltre rimborso del contributo unificato, rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento parziale del ricorso, dichiara il diritto di e Parte_1
a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente;
Parte_2
per l'effetto,
2) condanna il a consegnare la “Carta elettronica per l'aggiornamento e Controparte_1 la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a:
- euro 2.500 per;
Parte_1
- euro 2.500 per Parte_2
oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna il convenuto, in persona del p.t., al pagamento in favore delle CP_1 CP_3 parti ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2500,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa.
Novara, 28 gennaio 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2024, cui è riunita la causa iscritta al n. r.g. 157/2024, promosse da: (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Novara, via Baluardo Massimo d'Azeglio n. C.F._2 3/A, presso lo studio dell'Avv. Giulio CANEPARO, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTI contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Carmela DE MATTEIS e Gabriella POMPOSO;
- RESISTENTE (contumace nella causa iscritta al n. r.g. 144/2024)
Oggetto: Altre ipotesi – carta docente
CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con separati ricorsi i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro il , esponendo di Controparte_1 avere prestato servizio quali docenti in forza di contratti a tempo determinato nelle seguenti annualità:
dall'as 2019/2020 all'as 2023/2024; Parte_1
dall'as 2017/2018 all'as 2023/2024; Parte_2
pagina 1 di 9 I ricorrenti lamentano la propria esclusione dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ossia la c.d. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a 500 euro annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Dichiarano di aver inviato formale atto di diffida alla controparte e di non aver ricevuto alcun riscontro.
Richiamati i commi 121 e 122, art. 1 della l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che disciplinano le modalità di assegnazione della carta docente, i ricorrenti lamentano l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Richiamano altresì la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale ha sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione è, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022.
Sostengono, inoltre, che la mancata attribuzione della carta docente comporta la violazione del principio di non discriminazione dei docenti assunti a tempo determinato rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e ritengono, pertanto, che la normativa nazionale vada disapplicata, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego.
I ricorrenti chiedono, dunque, previo accertamento del diritto alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, l'erogazione del bonus per le annualità come sopra indicate.
Si è costituito nel procedimento relativo alla causa n. r.g. 157/2024 il Controparte_1
, con memoria difensiva depositata il 17.1.2025.
[...]
Il , in via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dalla CP_1 ricorrente relativamente agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, nonché la debenza del Parte_2 bonus per le medesime annualità, nelle quali la docente è stata destinataria unicamente di supplenze brevi e saltuarie.
Contesta, in ogni caso, la fondatezza in fatto e in diritto dei ricorsi evidenziando che, ai sensi dell'art. 1, comma 124, l. n. 107/2015, il ha sempre predisposto un sistema di formazione rivolto a CP_1 tutto il personale docente, compreso quello non di ruolo, e che la carta docente, finalizzata all'acquisto di beni durevoli, mal si concilia con la natura del contratto a termine della ricorrente.
Si oppone alla domanda di condanna alla corresponsione di un importo di denaro, dal momento che, anche per i docenti di ruolo, la carta docente consente soltanto la generazione di buoni, spendibili presso gli esercenti convenzionati e per i beni e servizi previsti dalla normativa, mentre l'erogazione di una somma di denaro non consentirebbe la verifica della finalità della spesa, generando una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti di ruolo.
Si oppone, altresì, al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici anteriori al 2020/2021, atteso che l'art. 3, comma 3 del DPCM 23.09.2015 imponeva ai docenti di ruolo la spendita del beneficio entro l'anno scolastico successivo a quello del suo ottenimento. Sostiene, quindi,
pagina 2 di 9 richiamando alcuni precedenti di merito, che la sua concessione per tutte le annualità richieste avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato.
Le cause sono state istruite sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
All'esito della discussione, le cause vengono decise con la presente sentenza.
***
Le domande dei ricorrenti, volte a ottenere il riconoscimento del proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ossia la c.d. “carta docente”, per ogni anno in cui hanno prestato servizio alle dipendenze del convenuto, sono fondate e vanno accolte nei termini che seguono. CP_1
I fatti relativi allo svolgimento e alla durata del servizio non di ruolo svolto dai docenti, e in particolare lo svolgimento di attività di docenza sulla base di contratti a tempo determinato, per le annualità sopra indicate, sono documentati dalle produzioni in atti, da cui risulta lo svolgimento da parte dei ricorrenti dei servizi indicati in ricorso.
È altresì indiscusso che i docenti, per gli anni di servizio oggetto delle rispettive domande, non hanno fruito della carta docente.
Occorre, innanzitutto, premettere che tale beneficio trova la sua compiuta disciplina nella l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il cui art. 1, stabilisce al comma 121, che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_2 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 della suddetta normativa demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. CP_1
15219 del 15 ottobre 2015), hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a pagina 3 di 9 tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.). Di conseguenza, i docenti con contratto a tempo determinato rimangono esclusi dalla fruizione di tale beneficio.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema
“a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al
pagina 4 di 9 momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Ha, quindi, ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
In ogni caso, ciò risulta superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21, la quale ha ritenuto che il beneficio della c.d. carta docente rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE: “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 CP_1 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a CP_1 distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46).
Non vi sono, pertanto, ragioni oggettive che legittimano l'esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio della carta docente, consistenti nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il pagina 5 di 9 riporrebbe nel docente precario, mancando, per la natura stessa del contratto, garanzia CP_1 circa la permanenza in servizio dello stesso. D'altro canto, nemmeno il docente a tempo indeterminato offre assolute garanzie circa la permanenza in servizio negli anni successivi. Esso è, infatti, libero di dimettersi quando ritenga, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso, senza che sia ipotizzabile un suo onere di rifondere le spese occorse per la propria formazione. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa.
I suddetti principi sono stati da ultimo confermati dalla Suprema Corte che, in sede di decisione su questioni sollevate in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha stabilito che la Carta Docente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121 spetta anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi su base annuale, o fino al 31.8 ai sensi della l. n. 124/1999, art. 4, co. 1, o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, l. n. 124/1999, art. 4, co. 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al (Cass., n. 29961/2023). CP_1
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono senza dubbio essere disapplicate con riferimento alle annualità nelle quali i ricorrenti hanno stipulato contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno.
È parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione, proposta dal convenuto, in relazione alla CP_1 domanda della ricorrente con riferimento all'a.s. 2017/2018 e all'a.s. 2018/2019. Parte_2
L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge. A norma dell'art. 2935 c.c. “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Sul punto, la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961 ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Per la ricorrente, relativamente all'a.s. 2017/2018 il dies a quo va individuato nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui è stato richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016). Per la ricorrente, infatti, la stipula del contratto, qui fatto valere a sostegno della domanda unitamente agli altri poi stipulati in continuità, è avvenuta anteriormente a tale data, così che sarebbe stato possibile avvalersi dell'applicativo per inoltrare, nel suddetto termine, la richiesta del beneficio.
Con riferimento all'a.s. 2018/2019, il dies a quo, secondo il medesimo criterio suddetto, decorre dal 31 ottobre 2018, data di stipula del primo contratto, momento in cui la docente ha acquisito la possibilità di richiedere il beneficio.
pagina 6 di 9 La ricorrente ha inviato in data 13 settembre 2023 a mezzo PEC un atto di diffida, con effetto interruttivo del decorso della prescrizione per l'a.s. 2018/2019, ma non per l'a.s. 2017/2018.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è fondata per l'a.s. 2017/2018, in quanto il diritto relativo a tale anno scolastico è ormai prescritto, mentre è infondata per l'a.s. 2018/2019, per il quale l'atto di diffida ha validamente interrotto la prescrizione.
La domanda, tuttavia, con riferimento a tale ultima annualità, deve essere rigettata poiché la docente ha svolto incarichi di supplenza breve e saltuaria che non paiono idonei al riconoscimento del bonus, non avendo determinato una situazione di continuità di servizio annuale paragonabile a quella dei docenti di ruolo.
Nella sentenza n. 29961/2023 la Corte di cassazione ha evidenziato la natura della carta docente quale misura di sostegno alla didattica annuale.
La Suprema Corte ha sottolineato, al contempo, che l'esigenza di non discriminazione impone di non pregiudicare le situazioni che, pur non essendo a priori parametrabili sull'anno, abbiano identica taratura.
La Suprema Corte, infatti, pur senza giungere alla conclusione che il conferimento di incarichi annuali sia l'unica ipotesi nella quale il bonus può essere riconosciuto al docente precario, ha però ribadito la necessità di ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, precisando che “non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, giacché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Presupposto del ragionamento condotto dalla Suprema Corte è che, non essendo la carta docente l'unico strumento formativo posto a disposizione del docente, la comparazione non può essere compiuta sulla base del mero rilievo che l'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale interessa anche i precari;
né, d'altra parte, rileva in sé che la “sommatoria” dei giorni lavorati complessivamente dal docente a termine raggiunga una certa quantità, dal momento che la logica normativa che ha condotto a riservare la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo – e che, secondo la Cassazione, va pur sempre tenuta in considerazione per individuare la parità di condizioni cui deve conseguire il pari effetto del riconoscimento del bonus - “affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo”.
In senso analogo si è pronunciata anche la Corte d'Appello territoriale, che ha osservato che la Corte di cassazione, nella sentenza su menzionata, ha fornito “un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui … la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi pagina 7 di 9 differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso 'la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche' e detto 'periodo minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche' ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 ('alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche') decorre dal 31 dicembre al 30 giugno” (C. App. Torino, n. 659/2023).
Si ritiene, allora, che, fra i parametri da valutarsi, debba essere privilegiato quello della continuità dell'insegnamento da parte del docente, secondo una valutazione, necessariamente da effettuarsi caso per caso, che tenga conto sia dell'oggettivo prolungarsi del servizio per un periodo comparabile all'anno scolastico, sia dell'assenza di fattori di frammentazione degli incarichi che, anche dal punto di vista dell'utenza del servizio scolastico, li rendano “precari”, in quanto temporanei.
Nel caso di specie dall'esame dei contratti prodotti in atti risulta che la ricorrente ha Parte_2 prestato servizio presso due istituzioni scolastiche differenti (l'Istituto Bonfantini sino al 20.1.2018; l'Istituto Belfanti dal 28.1.2019), per l'insegnamento di materie diverse nelle due scuole, attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato di breve durata, il primo dei quali ha avuto inizio il 31 ottobre 2018. Tra tali incarichi, inoltre, si rilevano significative interruzioni temporali, durante le quali la ricorrente non ha prestato alcuna attività lavorativa (dal 21.12.2018 al 27.1.2019 e dal 2.3.2019 al 5.4.2019).
Si deve pertanto escludere, sia sul piano qualitativo, sia quantitativo, che la prestazione sia stata resa con carattere annuale, ritenuto dalla giurisprudenza necessario per predicare la comparabilità rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
Non sussistendo i presupposti di equivalenza tra la posizione della ricorrente e quella di un docente a tempo indeterminato, la domanda di riconoscimento del beneficio della carta docente per l'anno scolastico 2018/2019 deve, pertanto, essere rigettata.
Correttamente, anche alla luce dell'ulteriore principio stabilito dalla Suprema Corte nella menzionata sentenza n. 29961/2023, secondo cui ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, il ricorrente ha agito in via di principalità per l'attribuzione della Carta docente per le annualità per le quali avrebbe avuto diritto alla corresponsione, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le domande dei ricorrenti vanno, dunque, accolte nei termini sopraesposti.
Il valore del beneficio riconosciuto, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, pagina 8 di 9 atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036).
Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il va condannato a pagare ai ricorrenti le spese del CP_1 presente giudizio, liquidate a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, derivante dalla somma del valore economico dei benefici riconosciuti (€ 5.000), della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto - in complessivi € 2500,00, oltre rimborso del contributo unificato, rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento parziale del ricorso, dichiara il diritto di e Parte_1
a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente;
Parte_2
per l'effetto,
2) condanna il a consegnare la “Carta elettronica per l'aggiornamento e Controparte_1 la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a:
- euro 2.500 per;
Parte_1
- euro 2.500 per Parte_2
oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna il convenuto, in persona del p.t., al pagamento in favore delle CP_1 CP_3 parti ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2500,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa.
Novara, 28 gennaio 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
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