Sentenza 14 dicembre 1967
Massime • 2
A norma dell'art.1062 cod. civ. la Costituzione di una servitu per destinazione del padre di famiglia presuppone che l'unico originario proprietario di due fondi abbia posto uno di essi o parte dello stesso a servizio dell'altro, creando di fatto una situazione corrispondente al contenuto proprio di una servitu e che tale situazione sia rimasta invariata allorche i fondi cessarono di appartenergli entrambi. Nel concorso di questi elementi la servitu si intende stabilita attivamente e passivamente in favore ed a carico dei fondi separati, a meno che all'atto della loro separazione non vi sia stata una diversa disposizione espressa od anche tacita desumibile, cioe, da una volontaria regolamentazione dei rapporti di vicinato, che appaia incompatibile con il mantenimento in vita di quella determinata situazione. ( Cfr. 325240).*
Per poter distinguere, nel caso in cui le prescrizioni fissate dalla legge per le finestre lucifere non siano state osservate, una veduta prospettica da una finestra lucifera bisogna avere riguardo alle caratteristiche oggettive dell'apertura ed alla specifica funzione cui essa e normalmente e permanentemente destinata, si che non ad ogni finestra dalla quale sia possibile vedere nel fondo del vicino puo senz'altro riconoscersi il carattere di veduta ma solamente a quella che abbia il prospetto quale sua concreta ed effettiva destinazione, in modo da determinare lo stabile assoggettamento a tale peso del fondo contiguo.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/12/1967, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1967 |
Testo completo
A norma dell'art.1062 cod. civ. la Costituzione di una servitu per destinazione del padre di famiglia presuppone che l'unico originario proprietario di due fondi abbia posto uno di essi o parte dello stesso a servizio dell'altro, creando di fatto una situazione corrispondente al contenuto proprio di una servitu e che tale situazione sia rimasta invariata allorche i fondi cessarono di appartenergli entrambi. Nel concorso di questi elementi la servitu si intende stabilita attivamente e passivamente in favore ed a carico dei fondi separati, a meno che all'atto della loro separazione non vi sia stata una diversa disposizione espressa od anche tacita desumibile, cioe, da una volontaria regolamentazione dei rapporti di vicinato, che appaia incompatibile con il mantenimento in vita di quella determinata situazione. ( Cfr. 325240).*