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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1561/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. FRANCESCO BALLETTA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIUSEPPE DI PIETRO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1561/2018 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) ed ivi residente in [...] e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il 1° gennaio 1951 (c.f. ) ed
[...] CodiceFiscale_2 ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Patti, Corso
Matteotti n. 51, presso lo studio dell'avv. Francesco Balletta, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), nata a [...] il [...] C.F._3 Controparte_2
(c.f. ) e , nato a [...] CodiceFiscale_4 Controparte_3 il 16 marzo 1970 (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_5
Messina, Corso Cavour n. 48, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Pietro che li rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTI avente per OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 5 settembre 2018 e Pt_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale , Controparte_1 CP_2
e e – premesso di essere eredi di
[...] Controparte_3 [...] in forza di testamento pubblico del 27 ottobre 2010 – chiedevano Parte_3
l'accertamento dell'intervenuta usucapione di metà dell'immobile sito in Capo
d'Orlando, via Consolare Antica, identificato in Catasto al foglio 11, part. 719, sub 3.
Costituitisi con comparsa del 7 dicembre 2018, i convenuti resistevano, precisando altresì che il dante causa degli attori era unicamente titolare della quota di ¼ dell'immobile, ricevuta per successione a seguito del decesso della sorella
[...] che era l'originaria titolare del cespite insieme all'altro fratello Persona_1
rispettivamente loro marito e padre. Parte_4
Esperito negativamente il procedimento di mediazione e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa veniva istruita tramite prova testimoniale, pervenendo per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi con provvedimento del 30 novembre 2022 – per l'udienza del 18 maggio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), ove si disponeva l'ulteriore escussione di un teste per parte e si delegava per l'incombente il G.O.P. in affiancamento.
Espletata la prova residua, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – La domanda è infondata.
Come è noto, perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l'animus rem sibi habendi, vale a dire concretatesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso. A tal fine è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda il cosiddetto animus che il corpus. Naturalmente la continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, nel senso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo. Inoltre occorre che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
(tra le tante, Cass., n. 4092/1992; Cass., n. 1201/1982; Cass., n. 1300/1980).
Va, infine, osservato che è ammissibile anche l'usucapione della proprietà pro quota di un bene indiviso, così come richiesto da parte attrice, in quanto tale modo d'acquisto del diritto dominicale non postula un possesso esclusivo (Cass., n. 9557/1997).
Ciò vale anche quando sia il proprietario a porre in essere atti di esercizio del suo diritto, i quali non determinano l'interruzione dell'altrui possesso, a meno che non siano incompatibili con il possesso animo domini dell'usucapiente (Cass., n. 6818/1988).
Nondimeno, a fronte di atti del proprietario che, pur se privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale, il possesso dell'usucapiente non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ma occorre un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto esclusivo e non giustificabile con un titolo diverso.
Ciò premesso, va subito evidenziato che la documentazione prodotta dagli attori non appare utile alla dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda, il cui oggetto è costituito dall'immobile di Capo d'Orlando, via Consolare Antica, identificato in
Catasto al foglio 11, part. 719, sub 3 e posto al numero civico 375, come si evince dalla visura storica per immobile prodotta da parte attrice e dalla relazione notarile versata in atti dai convenuti.
Ne consegue che, indimostrate dagli attori eventuali variazioni o rettifiche nella numerazione civica durante gli anni, non può attribuirsi alcuna efficacia probatoria né al certificato storico di residenza di che si riferisce all'immobile Parte_3 di via Consolare Antica al numero civico 581, né al Parte_5 rilasciato dal Comune il 3 giugno 1959 che è relativo all'autorizzazione
[...]
a costruire “una casa di civile abitazione (piano terra)” in “via Contrada Bruca”.
Neppure l'autorizzazione di abitabilità del 20 settembre 1961 si rivela idonea a causa della sua genericità, essendo pertinente a un immobile sito in via Consolare Antica senza la specificazione del numero civico.
Infine, la certificazione rilasciata dall'Ufficio Tributi dell'Ente locale non consente, priva di legenda e in difetto di escussione del suo autore, di comprendere se l'imposta sugli immobili sia stata effettivamente versata (in apice si fa solo riferimento alla situazione ICI/IMU di . Parte_3
Nondimeno, qualora tale circostanza risultasse dimostrata, i pagamenti risultano continuativi solo a far data dal 2003, vale a dire per un tempo inferiore a quello necessario per usucapire.
Invero osserva il Tribunale che, pur sforzandosi di attribuire efficacia probatoria alla documentazione appena indicata, l'epilogo decisorio non sarebbe cambiato giacché la prova testimoniale raccolta non consente comunque di accogliere la domanda.
Il teste ha solo dichiarato che abitava con la Testimone_1 Parte_3 sorella e che nel periodo 1983-2015 era mancato da Capo d'Orlando, non apparendo indicativa di un possesso ad usucapionem per la quota di metà la circostanza che egli stesso era stato soccombente in una lite relativa al terreno dietro l'immobile oggetto di controversia contro il de cuius.
Il teste ha riferito di aver conosciuto il de cuius solo dopo la morte Testimone_2 della sorella (che, quando era in vita, lo aveva retribuito per alcuni lavori svolti per la casa) e di averlo visto abitare nell'immobile dopo questo evento senza tuttavia saper indicare a che titolo. La sua testimonianza ha comunque scarso valore probatorio giacché egli ha appreso molte delle circostanze indicate de relato, anche se non può considerarsi falsa, giacché non è stata dimostrato il legame tra il teste e l'agenzia funebre Papino e in ogni caso questi ha dichiarato di non ricordare l'intestatario formale, che potrebbe anche non coincidere con coloro che hanno effettuato il pagamento. La teste cugina delle parti, ha riferito che si Testimone_3 Parte_3 era recato a Capo d'Orlando nel 1996 a causa della malattia del fratello e che dal 2005 viveva con la sorella (“ADR sub 4 della predetta memoria posso dire che è vera. So questa circostanza perché ogni quindici giorni io andavo a trovare mia cugina ), Persona_1 precisando che in passato il de cuius si era anche recato in altri paesi quali Venezuela,
Spagna e Argentina. Ella ha poi dichiarato che le spese di manutenzione ordinaria erano sostenute dalla cugina che, insieme al fratello si occupava altresì delle Pt_4 spese straordinarie, nulla essendo in grado di dire con riferimento ad . Pt_3
L'unico teste a supportare la ricostruzione dei fatti allegati dagli attori è stato
[...]
la cui deposizione va però valutata con cautela giacché egli è fratello Tes_4 dell'attore e zio dell'attrice (rapporti di parentela più stretti rispetto a quelli della
. Ora, al di là delle valutazioni da lui espresse sulla contitolarità del bene in Tes_3 capo ad ha dichiarato che il de cuius dal Parte_3 Testimone_4
1984 al 2010 ha venduto diversi appartamenti, provando a fare inferire che la sua permanenza in Capo d'Orlando fosse costante.
È nondimeno evidente che tale circostanza andava provata documentalmente, non esclude la possibilità che si muovesse in varie parti del mondo Parte_3
e tornasse nel paese d'origine per la stipula degli atti e comunque conferma l'idea che il de cuius aveva la disponibilità di altre abitazioni;
disponibilità che spiegherebbe la ragione per cui la teste ha riferito “posso dire che il nel 1996 a causa Tes_3 Parte_3 della malattia del fratello è venuto in Capo d'Orlando. So che lui aveva un'abitazione in Capo
d'Orlando (...) Preciso che la casa cui ho fatto riferimento di Capo d'Orlando è di proprietà del padre
e per cui nel certificato di residenza prima menzionato è stato Parte_6 indicato il numero civico 581, lo stesso cui fa riferimento il progetto per l'esecuzione della recinzione dell'11 luglio 2001 redatto proprio da Testimone_4
Alla luce delle superiori considerazioni, dal compendio probatorio raccolto non si traggono decisivi elementi di valutazione che facciano ritenere integrato il possesso ad usucapionem per la quota di metà.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse, pertanto, vanno poste a carico degli attori in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000 (calcolato ex art. 15 c.p.c. in base alla rendita catastale) ridotti del 25
%, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta da parte vittoriosa. Il compenso va liquidato senza aumenti giacché l'attività svolta dal difensore dei convenuti non ha comportato la trattazione di questioni distinte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1561/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, rigetta la domanda proposta da e e li condanna a rifondere a Pt_1 Parte_2 [...]
, e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in solido, le spese di lite che liquida in € 10.640,97 (di cui € 10.577,27 a titolo di compensi e il resto per esborsi di citazione testi documentati), oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1561/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. FRANCESCO BALLETTA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIUSEPPE DI PIETRO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1561/2018 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) ed ivi residente in [...] e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il 1° gennaio 1951 (c.f. ) ed
[...] CodiceFiscale_2 ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Patti, Corso
Matteotti n. 51, presso lo studio dell'avv. Francesco Balletta, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), nata a [...] il [...] C.F._3 Controparte_2
(c.f. ) e , nato a [...] CodiceFiscale_4 Controparte_3 il 16 marzo 1970 (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_5
Messina, Corso Cavour n. 48, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Pietro che li rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTI avente per OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 5 settembre 2018 e Pt_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale , Controparte_1 CP_2
e e – premesso di essere eredi di
[...] Controparte_3 [...] in forza di testamento pubblico del 27 ottobre 2010 – chiedevano Parte_3
l'accertamento dell'intervenuta usucapione di metà dell'immobile sito in Capo
d'Orlando, via Consolare Antica, identificato in Catasto al foglio 11, part. 719, sub 3.
Costituitisi con comparsa del 7 dicembre 2018, i convenuti resistevano, precisando altresì che il dante causa degli attori era unicamente titolare della quota di ¼ dell'immobile, ricevuta per successione a seguito del decesso della sorella
[...] che era l'originaria titolare del cespite insieme all'altro fratello Persona_1
rispettivamente loro marito e padre. Parte_4
Esperito negativamente il procedimento di mediazione e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa veniva istruita tramite prova testimoniale, pervenendo per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi con provvedimento del 30 novembre 2022 – per l'udienza del 18 maggio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), ove si disponeva l'ulteriore escussione di un teste per parte e si delegava per l'incombente il G.O.P. in affiancamento.
Espletata la prova residua, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – La domanda è infondata.
Come è noto, perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l'animus rem sibi habendi, vale a dire concretatesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso. A tal fine è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda il cosiddetto animus che il corpus. Naturalmente la continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, nel senso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo. Inoltre occorre che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
(tra le tante, Cass., n. 4092/1992; Cass., n. 1201/1982; Cass., n. 1300/1980).
Va, infine, osservato che è ammissibile anche l'usucapione della proprietà pro quota di un bene indiviso, così come richiesto da parte attrice, in quanto tale modo d'acquisto del diritto dominicale non postula un possesso esclusivo (Cass., n. 9557/1997).
Ciò vale anche quando sia il proprietario a porre in essere atti di esercizio del suo diritto, i quali non determinano l'interruzione dell'altrui possesso, a meno che non siano incompatibili con il possesso animo domini dell'usucapiente (Cass., n. 6818/1988).
Nondimeno, a fronte di atti del proprietario che, pur se privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale, il possesso dell'usucapiente non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ma occorre un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto esclusivo e non giustificabile con un titolo diverso.
Ciò premesso, va subito evidenziato che la documentazione prodotta dagli attori non appare utile alla dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda, il cui oggetto è costituito dall'immobile di Capo d'Orlando, via Consolare Antica, identificato in
Catasto al foglio 11, part. 719, sub 3 e posto al numero civico 375, come si evince dalla visura storica per immobile prodotta da parte attrice e dalla relazione notarile versata in atti dai convenuti.
Ne consegue che, indimostrate dagli attori eventuali variazioni o rettifiche nella numerazione civica durante gli anni, non può attribuirsi alcuna efficacia probatoria né al certificato storico di residenza di che si riferisce all'immobile Parte_3 di via Consolare Antica al numero civico 581, né al Parte_5 rilasciato dal Comune il 3 giugno 1959 che è relativo all'autorizzazione
[...]
a costruire “una casa di civile abitazione (piano terra)” in “via Contrada Bruca”.
Neppure l'autorizzazione di abitabilità del 20 settembre 1961 si rivela idonea a causa della sua genericità, essendo pertinente a un immobile sito in via Consolare Antica senza la specificazione del numero civico.
Infine, la certificazione rilasciata dall'Ufficio Tributi dell'Ente locale non consente, priva di legenda e in difetto di escussione del suo autore, di comprendere se l'imposta sugli immobili sia stata effettivamente versata (in apice si fa solo riferimento alla situazione ICI/IMU di . Parte_3
Nondimeno, qualora tale circostanza risultasse dimostrata, i pagamenti risultano continuativi solo a far data dal 2003, vale a dire per un tempo inferiore a quello necessario per usucapire.
Invero osserva il Tribunale che, pur sforzandosi di attribuire efficacia probatoria alla documentazione appena indicata, l'epilogo decisorio non sarebbe cambiato giacché la prova testimoniale raccolta non consente comunque di accogliere la domanda.
Il teste ha solo dichiarato che abitava con la Testimone_1 Parte_3 sorella e che nel periodo 1983-2015 era mancato da Capo d'Orlando, non apparendo indicativa di un possesso ad usucapionem per la quota di metà la circostanza che egli stesso era stato soccombente in una lite relativa al terreno dietro l'immobile oggetto di controversia contro il de cuius.
Il teste ha riferito di aver conosciuto il de cuius solo dopo la morte Testimone_2 della sorella (che, quando era in vita, lo aveva retribuito per alcuni lavori svolti per la casa) e di averlo visto abitare nell'immobile dopo questo evento senza tuttavia saper indicare a che titolo. La sua testimonianza ha comunque scarso valore probatorio giacché egli ha appreso molte delle circostanze indicate de relato, anche se non può considerarsi falsa, giacché non è stata dimostrato il legame tra il teste e l'agenzia funebre Papino e in ogni caso questi ha dichiarato di non ricordare l'intestatario formale, che potrebbe anche non coincidere con coloro che hanno effettuato il pagamento. La teste cugina delle parti, ha riferito che si Testimone_3 Parte_3 era recato a Capo d'Orlando nel 1996 a causa della malattia del fratello e che dal 2005 viveva con la sorella (“ADR sub 4 della predetta memoria posso dire che è vera. So questa circostanza perché ogni quindici giorni io andavo a trovare mia cugina ), Persona_1 precisando che in passato il de cuius si era anche recato in altri paesi quali Venezuela,
Spagna e Argentina. Ella ha poi dichiarato che le spese di manutenzione ordinaria erano sostenute dalla cugina che, insieme al fratello si occupava altresì delle Pt_4 spese straordinarie, nulla essendo in grado di dire con riferimento ad . Pt_3
L'unico teste a supportare la ricostruzione dei fatti allegati dagli attori è stato
[...]
la cui deposizione va però valutata con cautela giacché egli è fratello Tes_4 dell'attore e zio dell'attrice (rapporti di parentela più stretti rispetto a quelli della
. Ora, al di là delle valutazioni da lui espresse sulla contitolarità del bene in Tes_3 capo ad ha dichiarato che il de cuius dal Parte_3 Testimone_4
1984 al 2010 ha venduto diversi appartamenti, provando a fare inferire che la sua permanenza in Capo d'Orlando fosse costante.
È nondimeno evidente che tale circostanza andava provata documentalmente, non esclude la possibilità che si muovesse in varie parti del mondo Parte_3
e tornasse nel paese d'origine per la stipula degli atti e comunque conferma l'idea che il de cuius aveva la disponibilità di altre abitazioni;
disponibilità che spiegherebbe la ragione per cui la teste ha riferito “posso dire che il nel 1996 a causa Tes_3 Parte_3 della malattia del fratello è venuto in Capo d'Orlando. So che lui aveva un'abitazione in Capo
d'Orlando (...) Preciso che la casa cui ho fatto riferimento di Capo d'Orlando è di proprietà del padre
e per cui nel certificato di residenza prima menzionato è stato Parte_6 indicato il numero civico 581, lo stesso cui fa riferimento il progetto per l'esecuzione della recinzione dell'11 luglio 2001 redatto proprio da Testimone_4
Alla luce delle superiori considerazioni, dal compendio probatorio raccolto non si traggono decisivi elementi di valutazione che facciano ritenere integrato il possesso ad usucapionem per la quota di metà.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse, pertanto, vanno poste a carico degli attori in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000 (calcolato ex art. 15 c.p.c. in base alla rendita catastale) ridotti del 25
%, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta da parte vittoriosa. Il compenso va liquidato senza aumenti giacché l'attività svolta dal difensore dei convenuti non ha comportato la trattazione di questioni distinte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1561/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, rigetta la domanda proposta da e e li condanna a rifondere a Pt_1 Parte_2 [...]
, e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in solido, le spese di lite che liquida in € 10.640,97 (di cui € 10.577,27 a titolo di compensi e il resto per esborsi di citazione testi documentati), oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi