Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 86/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 86/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: anzianità di servizio” e vertente
TRA
( - avv. MARONE GUIDO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. (CF: , Parte_2 C.F._3 Parte_3
(CF: ), CONSIGLIA (CF: C.F._4 Parte_4
); C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la docente pubblica ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare il proprio
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diritto al riconoscimento a fini giuridici, retributivi e previdenziali dell'anno
2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle conseguenziali differenze CP_1 retributive. Evidenziava, in particolare, che tale ingiusta esclusione era stata determinata dal blocco degli scatti di anzianità ex art. 9 d.l. 78/10
(conv. nella l. 122/10 e modificato dal d.P.R. 122/13) che, a ben vedere, avrebbe dovuto avere valenza solamente nel periodo di validità della norma e non avrebbe potuto comportare la sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera anche sotto l'aspetto del trattamento economico.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio concludendo come in atti.
La questione risulta orami superata dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio di diritto secondo, cui ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, va escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 (cfr. Cass. n. 13619/25, a cui integralmente si rinvia). Invero, secondo la Corte regolatrice, il comma
23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
2012. In altri termini, la sterilizzazione si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
La non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via
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esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, in sede di ricostruzione della carriera, l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Tornando al caso che qui occupa, la domanda attorea può essere accolta soltanto limitatamente al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, essendo infondata, invece, la pretesa relativa ai fini economici e di condanna alle relative differenze retributive, istanza che, ad ogni modo, è stata rinunciata dalla docente nelle note di trattazione da ultimo depositate prendendo atto delle recenti pronunce di legittimità.
Le spese processuali sono interamente compensate per l'accoglimento parziale della domanda e per la complessità della vicenda scrutinata.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini esclusivamente giuridici e senza effetti di tipo economico, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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