TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1043/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 28 Ottobre 2025, sono comparsi, alle ore 9:47, l'Avv. A. Gagliano per la opponente e l'Avv. Mirotta, in sostituzione dell'Avv. L. Perricone, per la Curatela del Fallimento NT Acque S.p.a., che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:59, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 18:49, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
BA OR
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA OR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 18:49 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 28 Ottobre
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1043 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
l in persona del legale rappresentante pro tempore signora Parte_1
, con sede ad Agrigento, nella via Atenea n. 232, elettivamente domiciliata, ai Parte_2 fini del presente giudizio, ad Agrigento, nel Viale della Vittoria n. 145, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Gagliano, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata agli atti di lite,
- opponente -
CONTRO
la in persona dei curatori fallimentari Controparte_1
Avv. , Dott. e Avv. Vittorio Viviani, rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dall'Avv. Luca Perricone, componente dell'associazione professionale
[...]
, giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione Controparte_4
2 e risposta depositata il 18/05/2022, autenticata il 30/11/2021 in OT , Controparte_5
avente repertorio n. 39440, conferita in virtù di provvedimento del Giudice Delegato del
4/10/2021, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio, sito a
Palermo, nella via Ludovico Ariosto n. 16/C,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per la società opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 Maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28 Ottobre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 401/2021 R.G. con domanda riconvenzionale introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la Curatela del Fallimento NT Acque S.p.a.: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 Maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28 Ottobre
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 18 Maggio 2022, il 14
Settembre 2022 e il 3 Ottobre 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'1 Aprile 2021 l
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore signora , Parte_1 Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 210/2021, emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Agrigento nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Marzo 2021 su istanza della Gestione
Commissariale del S.I.I. ATI AG9, in persona dei commissari straordinari pro tempore, che aveva continuato la gestione del servizio idrico integrato dopo che il 16 Novembre 2018 la
NT Acque S.p.A. era stata attinta da decreto interdittivo antimafia dell' , Controparte_6 avente prot. n. 33516. In particolare, con tale provvedimento, notificato il 3 Marzo 2021, le era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 28.908,23, oltre gli interessi calcolati in misura legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo delle fatture n. 2020/0/00391234 di € 28.908,20
e n. 416941 di € 0,03, emesse nei propri riguardi, rispettivamente, il 18 e il 24 Novembre 2020
a seguito della fornitura di acqua. All'uopo la opponente, nel ricostruire i fatti da cui era
3 scaturita la vertenza processuale riferiva che, dopo un primo sopralluogo eseguito il 13 Agosto
2020, il giorno successivo operai della NT Acque S.p.a. avevano sostituito il misuratore idrometrico collegato all'utenza n. 20369794 concernente la struttura alberghiera di cui era proprietaria, ubicata ad Agrigento, nella via Lacco Ameno n.
2. Esponendo che, presso quest'ultima il 17 e il 30 Ottobre 2020 e il 3 Novembre 2020 erano stati compiuti degli altri accertamenti da parte del personale della suddetta società, della Polizia Municipale - Nucleo
P.G. e dell'ufficio sanità del Comune di Agrigento, del Genio Civile e dell'ASP di Agrigento al fine di appurare l'esistenza di una sorgente di acqua e il funzionamento delle cisterne di accumulo, delle autoclavi, comprese quelle dell'antincendio, a propria disposizione. Sul piano del diritto la prefata società eccepiva l'inesistenza della prova del credito oggetto del contendere e l'infondatezza della pretesa azionata dalla opposta con la cennata ingiunzione di pagamento.
Contestando il valore probatorio dei due menzionati documenti contabili. Obiettando, poi, la nullità del decreto ingiuntivo impugnato per la mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c., nonché l'assenza di causa petendi. Relativamente al merito della contesa affermava di avere contestato le fatture poste a fondamento dell'enunciato provvedimento monitorio, poiché erano riferite a consumi inesistenti e non dimostrati da controparte. Lamentando che, la convenuta non solo si era resa inadempiente agli obblighi assunti nei rispettivi confronti, derivanti dalla sottoscrizione del contratto di fornitura di acqua;
ma, inoltre, aveva violato gli obblighi di buona fede e di correttezza nell'esecuzione della propria prestazione, non rispettando l'art. 1175 c.c., arrecandole dei danni, di cui chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento. L'attrice denunciava, altresì, la prescrizione dell'importo preteso dalla Gestione Commissariale del S.I.I.
ATI AG9 con la prima delle nominate fatture per il periodo afferente all'anno 2017. Sostenendo che, per la condotta tenuta nel caso di specie la opposta doveva essere condannata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, nulla, o inefficace la ricordata ingiunzione di pagamento, revocandola, o annullandola. In secondo luogo, l'intervenuta prescrizione della posizione creditoria in dibattito per l'annualità 2017, ovvero secondo il termine ritenuto di giustizia, e, per l'effetto non dovuti gli ammontari pretesi per i periodi in discorso. In linea riconvenzionale, la responsabilità della convenuta sia per inadempimento nei suoi riguardi, nonché per la violazione delle clausole disciplinanti il contratto di fornitura concluso inter partes e delle norme di legge;
sia per non avere rispettato i doveri di buona fede e di correttezza. Di conseguenza, di condannarla a risarcirle il danno patrimoniale subito,
4 quantificato in € 5.000,00, e quello non patrimoniale, determinato in € 2.000,00, o nella somma maggiore, o minore considerata di giustizia pure in via equitativa. Infine, di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Agrigento nell'eventualità di individuazione di ipotesi di reato.
Con provvedimento adottato il 25 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della causa, rilevato sia che, per come dedotto dal legale della istante, la NT
Acque S.p.A. era stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 10
Giugno 2021; sia che ciò aveva comportato la cessazione della Gestione Commissariale del
S.I.I. ATI AG9, in accoglimento della richiesta formulata a tal fine, autorizzava la prima a integrare il contraddittorio nei riguardi della Curatela La Controparte_1
i procedeva notificandole apposito atto il 22 Febbraio 2022. Parte_1
La richiamata Curatela, in persona dei curatori fallimentari, si costituiva nel presente giudizio depositando il 18 Maggio 2022 il suo fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine alle varie argomentazioni articolate dalla opponente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al
Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del predetto decreto ingiuntivo. Nel merito, di rigettare, da un lato, l'opposizione in esame poiché infondata in fatto e in diritto, confermando il cennato provvedimento monitorio;
dall'altro, la domanda riconvenzionale avanzata dalla società attrice in quanto inammissibile e infondata.
Mediante ordinanza emessa il 21 Giugno 2022 l'adita autorità giudiziaria rigettava la richiesta della opposta di concessione della provvisoria esecuzione della menzionata ingiunzione di pagamento. Con quella successiva del 20 Dicembre 2022 la medesima non ammetteva le prove testimoniali dirette e a contrario dedotte dalle parti nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. depositate il 20 Settembre 2022 e il 3 Ottobre 2022, né le
C.T.U. richieste da entrambe. Nel provvedimento adottato il 7 Maggio 2024 a norma dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. il Giudice dava atto che queste ultime avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 23 Aprile 2024
e il 6 Maggio 2024. Indi, all'udienza odierna del 28 Ottobre 2025, dopo che i procuratori della istante e della convenuta hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.,
l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
5 2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, volta ad ottenere da codesto Tribunale la declaratoria di nullità, o di inefficacia, o l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo n. 210/2021, emesso dal Tribunale di
Agrigento nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Marzo 2021 contro la società opponente su istanza della Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 è giuridicamente legittima e fondata. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
L'analisi del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduta da una necessaria delucidazione. Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento depositato il 10 Febbraio 2021 si evince che, le fatture in forza delle quali la Gestione
Commissariale del S.I.I. ATI AG9, in persona dei commissari straordinari pro tempore, ha chiesto e ottenuto l'emissione dell'enunciato provvedimento monitorio sono due. Nello specifico, la n. 2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020 di € 28.908,20 e la n. 416941 del 24
Novembre 2020 di € 0,03. In ragione della somma estremamente esigua e irrisoria portata da quest'ultima, che, peraltro, non è stata versata agli atti di lite, tutte le obiezioni sviluppate dalla in persona del legale rappresentante pro tempore signora Parte_1 Pt_2
per contrastare la nominata ingiunzione di pagamento hanno avuto a oggetto il primo
[...] dei ricordati documenti contabili, che integra una bolletta a conguaglio relativa al consumo addebitato nel periodo dal 24 Agosto 2017 al 14 Agosto 2020 all'utenza n. 20369794, intestata all'attrice, collegata alla struttura alberghiera ubicata nel Comune di Agrigento, nella via Lacco
Ameno n. 2, di cui è proprietaria.
3.- Ciò posto, l'esame dei motivi dedotti dalla società opponente per giustificare l'instaurazione del presente giudizio deve prendere le mosse dall'eccezione sollevata al VI punto del richiamato atto di citazione. Per il suo tramite obietta l'intervenuta prescrizione dell'importo preteso a ritroso con la fattura n. 2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020, asseritamente da essa istante non saldata, con riferimento al consumo di acqua addebitato per l'anno 2017. Allo scopo di corroborare la decisione di rigettare tale doglianza bisogna evidenziare alcuni significativi aspetti. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c. riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili soltanto alle scadenze convenute, poiché costituiscono il corrispettivo delle controprestazioni rese nei periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono (cfr., così:
Cass., Sez. II, ordinanza n. 1998 del 29/01/2020; Cass., Sez. III, 30/01/2008 n. 2086; Cass.,
6 Sez. I, 16/11/2007 n. 23746). Inoltre, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, in ossequio al disposto dell'art. 2935 c.c. Di guisa che, tenuto conto sia dello strumento attraverso il quale il gestore del servizio idrico fa valere il diritto al pagamento della prestazione espletata;
sia del fatto che la fattura a conguaglio può essere emessa in qualsiasi momento, deve ritenersi intervenuta la prescrizione del diritto al corrispettivo inerente ai consumi risalenti ad oltre cinque anni prima della data di emissione della bolletta a conguaglio. In proposito occorre chiarire che, non è rilevante la circostanza che la fattura sia emessa sulla base di consumi meramente stimati e salvo conguaglio. In effetti, far decorrere il termine di prescrizione dall'acquisizione da parte del gestore del c.d. dato certo, che è quello che si ottiene tramite la lettura del contatore, significherebbe lasciare una parte del rapporto contrattuale libera di manipolare la prescrizione del proprio diritto procrastinando sine die la situazione di incertezza del rapporto giuridico, che proprio la disciplina della prescrizione intende scongiurare (cfr., in tal senso: Trib. Frosinone, Sez. I, 13/04/2022 n. 358; Trib.
Frosinone, Sez. I, 9/11/2021 n. 1051). Deve, inoltre, escludersi che, il termine prescrizionale in parola possa essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal saldo delle fatture emesse sulla base dei consumi meramente stimati. Il che si spiega perché, tale pagamento è un atto dovuto, non costituendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione del maggior corrispettivo eventualmente spettante al gestore del servizio idrico, il cui ammontare è assolutamente incerto fino alla sua effettiva liquidazione. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, e considerando che la richiesta di pagamento dei consumi idrici, calcolati a conguaglio per il periodo ricompreso fra il 24 Agosto 2017 e il 14 Agosto 2020, è stata avanzata dalla Gestione
Commissariale del S.I.I. ATI AG9 con l'anzidetta fattura n. 2020/0/00391234 del 18 Novembre
2020, rilasciata per la somma di € 28.908,20, si perviene a una troncante constatazione.
Segnatamente che, non si è affatto prescritto il diritto della opposta a ottenere il corrispettivo per l'erogazione di acqua realizzata a favore della cennata struttura alberghiera nell'anno 2017, non essendo spirato il termine di prescrizione di cinque anni di cui sopra.
4.- Le varie questioni sollevate dall'attrice opponendo il menzionato decreto ingiuntivo richiedono un adeguato inquadramento giuridico della disciplina che regola il rapporto contrattuale per cui è lite. Esso trova origine nel contratto per la somministrazione di acqua stipulato il 19 Novembre 2014 fra la che opera nel settore Parte_1 turistico-alberghiero, e l'allora NT Acque S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato. Tale negozio giuridico ha ad oggetto la prestazione continuativa verso il pagamento
7 periodico di una tariffa, a titolo di corrispettivo determinato nell'ammontare, ai sensi dell'art. 154, I comma, del D. Lgs. n. 152/2006, in base ai criteri legali del servizio idrico integrato, che comprende la distribuzione dell'acqua, a usi civili e industriali, e la depurazione dei reflui condotti in fognatura. In virtù della concorde ricostruzione operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il rapporto di utenza idrica che si instaura tra gestore e utente, analogamente a quello che avviene per ogni altro contratto di utenza pubblica, non trova la sua fonte in un atto autoritativo;
bensì nel contratto di utenza (cfr., così: Corte Cost., 10/10/2008 n. 335), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione di cui agli artt. 1559 e ss. c.c. (cfr., in tal senso: Cass. Civ., Sez. U.,
28/04/2004 n. 8103; Cass., Sez. U., 20/08/2004 n. 16426). I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa e accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 c.c., e in termini di contratto per adesione, concluso mediante la sottoscrizione del modulo per la richiesta di allaccio, ai sensi dell'art. 1342 c.c. (cfr., così: Cass., Sez. III, ordinanza n. 19154 del 19/07/2018). Inoltre, a norma degli artt. 1559 e segg. c.c. le parti attraverso il contratto di somministrazione delineano l'assetto negoziale, in virtù del quale il somministrante, per un verso, assume l'obbligo al soddisfacimento di un interesse durevole e continuativo della controparte;
per un altro, attraverso l'adempimento dello stesso, acquisisce il diritto a ricevere il corrispettivo. Al riguardo deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 1560 c.c., qualora l'entità della somministrazione non sia predeterminata, essa si intende corrispondente al normale fabbisogno della parte somministrata, che, in considerazione del carattere sinallagmatico del rapporto contrattuale, è tenuta al pagamento per intero della quantità corrispondente al fabbisogno. Per quel che concerne, invece, il Regolamento di Utenza adottato dal Servizio Idrico Integrato della
Provincia di Agrigento, aggiornato all'1 Luglio 2020, rinvenibile nel fascicolo della Curatela del Fallimento NT Acque S.p.A., dalla disamina delle relative disposizioni inserite ai paragrafi 2.6.4, si desumono delle peculiari circostanze. Precipuamente che, gli apparecchi di misura sono letti dal gestore dell'enunciato servizio, a cui appartengono, almeno con le frequenze minime previste dalle delibere dellʼAEEGSI. Inoltre, il medesimo può procedere a leggerli e a verificarli in ogni momento, in cui lo ritenga opportuno.
8 4.1.- Prendendo le mosse dai chiarimenti superiormente esposti, è possibile analizzare i motivi di opposizione formulati dalla società opponente per prendere posizione contro il nominato provvedimento monitorio, che sono corredati dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità. Si tratta, in particolare, di quelli articolati al I, al III e al IV punto del ricordato atto di citazione, che si manifestano strettamente collegati l'uno all'altro.
Per il tramite del primo di essi, dopo avere contestato il valore probatorio che la fattura n.
2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020 di € 28.908,20 assume nel procedimento ordinario de quo, l'attrice obietta che nel richiamato ricorso per decreto ingiuntivo non sono stati assolutamente specificati i criteri di calcolo e i dati in base ai quali è stata emessa. Il che, a sua detta, le ha impedito di effettuare una corretta valutazione dell'ammontare della pretesa creditoria in dibattito. Con la seconda delle suddette doglianze la istante denuncia, conseguentemente, la mancanza, o, comunque, l'insufficienza della causa petendi dell'ingiunzione di pagamento impugnata. Sostenendo che, controparte non ha versato agli atti di causa le prove documentali, da cui potere evincere l'effettiva esistenza e la quantificazione del credito azionato con quest'ultima. Attraverso il motivo formulato al III punto del cennato atto di citazione, inerente al merito della controversia, l' ccepisce, Parte_1 in estrema sintesi, innanzitutto, che le due bollette poste a fondamento del menzionato decreto ingiuntivo non sono state adottate dall'allora gestore del servizio idrico integrato sulla scorta di un accertamento effettivo del reale consumo realizzato dall'utenza idrica collegata alla enunciata struttura alberghiera, di sua proprietà, ovvero previa dimostrazione dell'impossibilità di eseguire un computo effettivo ricorrendo al conteggio del consumo medio, misurato con attendibilità e utilizzando precisi strumenti e dati tecnici reali, opportunamente rielaborati. In secondo luogo che, l'asserito creditore non ha allegato e dimostrato di averle fornito, nella misura richiesta, la quantità di risorsa idrica, della quale ha preteso il pagamento prima facendole recapitare la nominata fattura n. 2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020, e, poi, chiedendo e ottenendo l'emissione del provvedimento monitorio in dibattito. In terz'ordine che, la media dei consumi registrati dal contatore idrometrico a servizio della propria utenza nell'arco temporale intercorrente fra il 14 Agosto 2020, giorno della sua sostituzione con uno nuovo poiché risultato guasto, e l'11 Novembre 2020, data dell'ultima rilevazione, adottata per la quantificazione dell'importo determinato a conguaglio e richiesto con la ricordata bolletta, è sproporzionata rispetto ai consumi di acqua contabilizzati con le fatture precedenti. In proposito la società opponente contesta che, ove non fosse stato possibile verificare oggettivamente la
9 somministrazione di acqua compiuta a proprio vantaggio nel periodo ricompreso fra il 24
Agosto 2017 e il 14 Agosto 2020, il calcolo presuntivo della medesima avrebbe dovuto eseguirsi tenendo conto dei consumi medi riscontrati dopo la sostituzione del ricordato misuratore, o prima del rispettivo malfunzionamento, avendo riguardo alle condizioni esistenti all'epoca.
Affermando che, l'inadempimento e la responsabilità del gestore del richiamato servizio, per non avere eseguito le necessarie letture del contatore e gli opportuni controlli circa il suo funzionamento, non può riversarsi su essa utente, costringendola a sopportare un esborso monetario che, ove dovuto, avrebbe potuto essere distribuito nel corso di più anni. Al fine di suffragare la decisione di valutare giuridicamente legittime le obiezioni appena esposte si configura indispensabile rilevare alcuni aspetti. Invero, la fattura a conguaglio n.
2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020 è stata emessa dalla Gestione Commissariale del
Servizio Idrico Integrato ATI AG9 all'esito di una serie di sopralluoghi espletati, fra l'altro, da propri operai presso il più volte citato albergo di proprietà dell'attrice, denominato Baia di
Ulisse. Di essi, quello che rileva per la definizione del presente giudizio nel senso testé anticipato è quello compiuto il 13 Agosto 2020. Nel relativo verbale di accertamento tecnico, prodotto dal richiamato gestore nella fase sommaria, recante in calce anche la firma della signora presente in rappresentanza della odierna attrice in qualità di Parte_3 responsabile dell'albergo, è stato riportato, testualmente: “Eseguita verifica durante il turno di erogazione il contatore risulta essere guasto in quanto non contabilizza. Si richiede la sostituzione”. In forza di ciò, già il giorno successivo, ossia il 14 Agosto 2020, il tecnico incaricato dalla citata Gestione Commissariale ha provveduto, in contraddittorio con la prefata impiegata, alla sostituzione del predetto misuratore guasto, avente matricola 37745. Il che è attestato dal verbale di sostituzione/installazione contatore del 14 Agosto 2020, del pari prodotto nel procedimento monitorio, sottoscritto da nel cui ambito è stata Parte_3 trascritta la lettura finale di quest'ultimo, coincidente con 3844 mc., e quella del nuovo contatore con matricola 14894346, avente il medesimo diametro, equivalente a zero. Ebbene, per conoscere il criterio adottato dal cennato gestore del servizio idrico integrato per calcolare la somma richiesta a conguaglio con la fattura oggetto del contendere, è indispensabile esaminare la nota Protocollo Numero PRG-0075851-2020 del 18/11/2020 18.20.44 UOR
Competenza UFFICIO UTENZE, che ha trasmesso a mezzo pec all Parte_1
contestualmente alla sua emissione. Mediante tale missiva la utente è stata informata del
[...] fatto che, l'irregolare funzionamento del menzionato misuratore non ha consentito la corretta
10 contabilizzazione e fatturazione dei consumi, rendendosi necessario rideterminarli da quando sono stati palesemente anomali. Comunicandole che, l'operazione in parola è stata eseguita applicando la media dei consumi rilevata sul nuovo contatore nel periodo compreso tra il 14
Agosto 2020, giorno della rispettiva installazione, e la data dell'ultima rilevazione compiuta, avvenuta l'11 Novembre 2020. All'interno della lettera in commento sono stati, poi, indicati il consumo registrato nell'enunciato arco temporale di complessivi n. 89 giorni, nonché il valore del consumo medio giornaliero di acqua espresso in metri cubi, usato per determinare per il lasso di tempo cui si riferisce il conguaglio in questione la differenza fra quello fatturato e quello rideterminato. Il Regolamento di utenza disciplinante il rapporto contrattuale in argomento prevede, alla voce “Lettura e verifica del contatore” inserita nel paragrafo 2.6.4 (cfr. pag. 27), che: “(……). Per la determinazione dei valori da imputare allʼutente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento ai consumi effettuati nei trimestri corrispondenti dei tre anni precedenti. Allorquando non sussistono consumi storici attendibili, per la ricostruzione si utilizzeranno i successivi valori che registrerà il nuovo misuratore”. A fronte di ciò, e delle contestazioni sollevate dalla società opponente in merito al criterio adottato per effettuare la quantificazione dei consumi a conguaglio controversi, la Curatela del
Fallimento NT Acque S.p.a. non ha assolto allo specifico onere probatorio su di essa incombente. Consistente nel dimostrare non solo che durante tutto l'arco di tempo intercorrente tra il 24 Agosto 2017 e il 14 Agosto 2020 il nominato misuratore idrico è stato rotto, impedendo di contabilizzare correttamente i volumi di acqua prelevata;
ma, anche, di conseguenza,
l'anomalia dei consumi rilevati in confronto a quelli registrati nei mesi e negli anni precedenti.
Al riguardo occorre precisare come, ai fini della risoluzione della controversia sorta, come nell'ipotesi che ci occupa, tra il gestore, che pretenda il pagamento del corrispettivo, e l'utente, che lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente il suo normale fabbisogno, contestando l'affidabilità del valore registrato ed il conseguente addebito, trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr., così: Cass., Sez. III, 16/06/2011 n. 13193). In virtù del principio più di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
11 l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr.: Cass., Sez. III, 22/11/2016 n.
23699). Il criterio di riparto del carico probatorio tra gestore e utente non muta in funzione del tipo di azione esercitata, anche in termini di opposizione a decreto ingiuntivo, giacché l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si proclama titolare dello stesso ed intende farlo valere. Il che vale a maggior ragione nella fattispecie, in cui la opposta, sebbene formalmente convenuta in ius, riveste, tuttavia, la funzione di attrice in senso sostanziale.
4.2.- Gli elementi di valutazione che emergono dall'analisi della documentazione avuta a disposizione attestano, in maniera incontrovertibile, che all'esito della verifica del 13 Agosto
2020 il contatore oggetto del contendere non è risultato manomesso. Tant'è vero che, il personale che la ha realizzata ha trovato i relativi sigilli intatti. Del resto, nella propria comparsa di costituzione e risposta la ha espressamente Controparte_1 riconosciuto che, il tecnico che ha proceduto a esaminare, dopo la sua rimozione, l'anzidetto contatore ha constatato che il rispettivo meccanismo interno si è rotto, impedendo la corretta contabilizzazione dei volumi di acqua prelevati. Se così è, allora, in ossequio agli insegnamenti di matrice giurisprudenziale su richiamati, in presenza di un malfunzionamento del misuratore idrico non dipendente da condotte dolose, o colpose poste in essere dall'utente, o da terzi soggetti estranei, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che il guasto in dibattito è avvenuto, come sostenuto nella nota del 18 Novembre 2020, il 24 Agosto 2017. In sostanza, essa aveva l'onere di provare che, a decorrere da tale ultima data i consumi registrati dal cennato strumento e contabilizzati sono stati palesemente anomali e, quindi, inattendibili. Invece, analizzando l'elenco delle fatture emesse nei confronti dell' nell'arco Parte_1 temporale in discorso, riportato in seno all'estratto conto utente rinvenibile nel fascicolo depositato dalla Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 nella fase sommaria, è agevole appurare un'emblematica circostanza. Segnatamente che, le somme per le quali sono state emesse non sono per nulla irrisorie. Al contrario, risultano essere congrue e piuttosto conformi ai consumi registrati nei periodi di apertura e di chiusura della menzionata struttura alberghiera, che è stagionale, restando chiusa dal mese di Novembre a quello di Marzo di ogni anno.
Peraltro, gli enunciati importi sono molto simili e quasi corrispondenti ai consumi medi storici
12 realizzati antecedentemente presso il nominato hotel Baia di Ulisse, contabilizzati attraverso le fatture rilasciate nei confronti della società opponente dal gestore del servizio idrico negli anni
2014, 2015, 2016 e nei mesi precedenti quello di Agosto 2017. Il confronto tra gli ammontari in discussione è possibile, atteso che pure questi ultimi documenti contabili sono inseriti nel ricordato estratto conto utente. Di guisa che, contrariamente alla tesi sostenuta dal somministratore, i prelievi di acqua rilevati e registrati dal richiamato contatore idrometrico nel lasso di tempo oggetto di conguaglio, ossia prima di essere sostituito, non possono affatto ritenersi anomali, alterati e inattendibili. Ciò induce a non escludere la possibilità, che, anzi, sembra abbastanza verosimile, che il malfunzionamento del suddetto misuratore si è verificato a ridosso del sopralluogo svolto presso la cennata struttura alberghiera il 13 Agosto 2020. Tale presunzione è avvalorata dall'assenza nel caso di specie di riscontri istruttori in grado di attestare che, invece, il guasto controverso è avvenuto intorno al 24 Agosto 2017. In effetti, la non ha minimamente provato che, nell'arco Controparte_1 temporale in relazione a cui è stato effettuato il conguaglio dei consumi idrici in parola l'allora gestore del servizio idrico integrato ha svolto presso la citata utenza, come era suo onere fare in forza di quanto previsto dal regolamento vigente, delle letture e, soprattutto, delle verifiche finalizzate a controllare il corretto funzionamento del menzionato contatore. E' evidente che, se le avesse compiute, all'atto dell'accertamento di un consumo idrico anomalo, perché eccessivamente basso e irrisorio rispetto ai prelievi rilevati negli anni e nei mesi antecedenti, registrato da tale misuratore, dipendente dall'essere il proprio meccanismo interno bloccato, avrebbe dovuto informare immediatamente l'attrice, così da consentirle di chiederne la tempestiva sostituzione ed evitare di incorrere nel conguaglio in questione. In forza di queste osservazioni e constatazioni, nonché dei dati probatori a disposizione, si configura incomprensibile la ragione che ha indotto l'enunciata Gestione Commissariale a individuare proprio nel 24 Agosto 2017 il giorno a partire dal quale il ricordato misuratore idrometrico ha cominciato a non funzionare regolarmente e a bloccarsi, salvo l'esigenza di recuperare il credito asseritamente maturato per l'erogazione di acqua nel citato periodo, per il quale non era ancora maturata la prescrizione quinquennale allorché ha chiesto e ottenuto l'emissione della ingiunzione di pagamento impugnata. Dunque, la scelta della stessa di rideterminare i consumi di acqua oggetto di conguaglio da addebitare in capo alla istante dalla richiamata data si manifesta assolutamente arbitraria e ingiustificabile. Analogamente del tutto immotivata e illegittima è la decisione, presa dal gestore del servizio idrico, di utilizzare alla stregua di
13 parametro di riferimento per quantificare la somma di € 28.908,20, la cui corresponsione è stata richiesta con la fattura n. 2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020, la media dei consumi rilevati sul nuovo contatore tra il giorno della sua installazione, coincidente con il 14 Agosto
2020, e quello dell'ultima rilevazione, compiuta l'11 Novembre 2020. Ciò in quanto, sulla base delle argomentazioni superiormente illustrate, non possono valutarsi alterati e inattendibili i consumi storici registrati dal predetto misuratore dal 24 Agosto 2017 al 14 Agosto 2020. In buona sostanza, la sostituzione di quest'ultimo perché guasto non implica, di per sé, che le contabilizzazioni dei volumi di acqua prelavata da esso precedentemente registrate siano errate e sottostimate. In altre parole, non può presumersi, come ha fatto la Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9, che tutti i conteggi anteriori al 14 Agosto 2020 e fino al 24 Agosto 2017 sono sbagliati in difetto, essendo pienamente conformi ai consumi medi rilevati dal medesimo contatore negli anni 2014, 2015, 2016 e fino al mese di Luglio 2017. Alla luce di queste Parte considerazioni si giunge alla conclusione che, l'opposizione proposta dall avverso il predetto decreto ingiuntivo merita di essere accolta. Di Parte_1 conseguenza, il provvedimento monitorio opposto deve essere revocato.
Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi bisogna evidenziare che,
l'accoglimento dei motivi sopra analizzati rende superflua la disamina delle altre obiezioni articolate dalla società opponente per giustificare l'instaurazione della contesa, che sono da essi assorbite.
5.- A una valutazione di rigetto va, invece, incontro la domanda spiegata in via riconvenzionale dall'attrice al V punto del cennato atto di citazione. Il presupposto della pretesa fatta valere attraverso di essa è che, il gestore del servizio idrico integrato non solo si è reso inadempiente agli obblighi assunti nei rispettivi confronti, derivanti dalla sottoscrizione del contratto di fornitura di acqua;
ma, inoltre, ha violato gli obblighi di buona fede e di correttezza nell'esecuzione della propria prestazione, non rispettando l'art. 1175 c.c., arrecandole dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Pertanto, la istante chiede all'adita autorità giudiziaria di condannare controparte a versarle € 5.000,00 a titolo di risarcimento de primi, ed
€ 2.000,00 alla stregua di ristoro dei secondi, ovvero quel maggiore, o minore importo ritenuto di giustizia e determinato anche in via equitativa. Ebbene, l' non Parte_1 ha fornito nel corso del presente giudizio alcuna prova idonea a dimostrare, da un lato, che ha effettivamente patito i menzionati nocumenti;
dall'altro, la loro entità in termini economici.
Sicché, la pretesa in commento è rimasta ancorata all'ambito delle asserzioni meramente labiali.
14 6.- Del pari inaccoglibile si rivela una ulteriore richiesta della opponente, in ordine alla quale, però, non ha formulato alcuna domanda nelle conclusioni dell'enunciato atto di citazione.
Si tratta di quella per il cui tramite pretende che la opposta sia condannata per lite temeraria ex art. 96, I comma, c.p.c. Or dunque, non vi sono evidenze istruttorie che inducono a ritenere che quest'ultima ha agito nei confronti dell'attrice, chiedendo e ottenendo l'emissione della nominata ingiunzione di pagamento, ovvero resistito nel procedimento de quo con mala fede,
o con colpa grave. Ragion per cui, in assenza della ricorrenza di uno di tali presupposti, espressamente previsti dalla ricordata norma codicistica, la richiesta in esame va rigettata.
7.- Infine, per il principio della soccombenza, la Controparte_1
in persona dei curatori fallimentari, deve essere condannata a rifondere alla società
[...] attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore signora , le spese del Parte_2 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA OR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il decreto ingiuntivo n. 210/2021, emesso dal Tribunale di Agrigento nei confronti dell in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore signora , nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Parte_2
Marzo 2021 su istanza e nell'interesse della Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9, in persona dei commissari straordinari pro tempore, notificato il successivo 3 Marzo 2021;
- rigetta, per le argomentazioni superiormente illustrate, la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla società opponente in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo;
- rigetta, altresì, per i motivi su articolati, la domanda dell'attrice finalizzata a ottenere la condanna della opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- infine, condanna la in persona dei curatori Controparte_1 fallimentari, a rifondere all come sopra rappresentata, le spese Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, comprensivi di spese, diritti
15 di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 28 Ottobre 2025.
Il Giudice
BA OR
16
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 28 Ottobre 2025, sono comparsi, alle ore 9:47, l'Avv. A. Gagliano per la opponente e l'Avv. Mirotta, in sostituzione dell'Avv. L. Perricone, per la Curatela del Fallimento NT Acque S.p.a., che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:59, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 18:49, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
BA OR
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA OR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 18:49 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 28 Ottobre
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1043 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
l in persona del legale rappresentante pro tempore signora Parte_1
, con sede ad Agrigento, nella via Atenea n. 232, elettivamente domiciliata, ai Parte_2 fini del presente giudizio, ad Agrigento, nel Viale della Vittoria n. 145, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Gagliano, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata agli atti di lite,
- opponente -
CONTRO
la in persona dei curatori fallimentari Controparte_1
Avv. , Dott. e Avv. Vittorio Viviani, rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dall'Avv. Luca Perricone, componente dell'associazione professionale
[...]
, giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione Controparte_4
2 e risposta depositata il 18/05/2022, autenticata il 30/11/2021 in OT , Controparte_5
avente repertorio n. 39440, conferita in virtù di provvedimento del Giudice Delegato del
4/10/2021, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio, sito a
Palermo, nella via Ludovico Ariosto n. 16/C,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per la società opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 Maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28 Ottobre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 401/2021 R.G. con domanda riconvenzionale introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la Curatela del Fallimento NT Acque S.p.a.: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 Maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28 Ottobre
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 18 Maggio 2022, il 14
Settembre 2022 e il 3 Ottobre 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'1 Aprile 2021 l
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore signora , Parte_1 Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 210/2021, emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Agrigento nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Marzo 2021 su istanza della Gestione
Commissariale del S.I.I. ATI AG9, in persona dei commissari straordinari pro tempore, che aveva continuato la gestione del servizio idrico integrato dopo che il 16 Novembre 2018 la
NT Acque S.p.A. era stata attinta da decreto interdittivo antimafia dell' , Controparte_6 avente prot. n. 33516. In particolare, con tale provvedimento, notificato il 3 Marzo 2021, le era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 28.908,23, oltre gli interessi calcolati in misura legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo delle fatture n. 2020/0/00391234 di € 28.908,20
e n. 416941 di € 0,03, emesse nei propri riguardi, rispettivamente, il 18 e il 24 Novembre 2020
a seguito della fornitura di acqua. All'uopo la opponente, nel ricostruire i fatti da cui era
3 scaturita la vertenza processuale riferiva che, dopo un primo sopralluogo eseguito il 13 Agosto
2020, il giorno successivo operai della NT Acque S.p.a. avevano sostituito il misuratore idrometrico collegato all'utenza n. 20369794 concernente la struttura alberghiera di cui era proprietaria, ubicata ad Agrigento, nella via Lacco Ameno n.
2. Esponendo che, presso quest'ultima il 17 e il 30 Ottobre 2020 e il 3 Novembre 2020 erano stati compiuti degli altri accertamenti da parte del personale della suddetta società, della Polizia Municipale - Nucleo
P.G. e dell'ufficio sanità del Comune di Agrigento, del Genio Civile e dell'ASP di Agrigento al fine di appurare l'esistenza di una sorgente di acqua e il funzionamento delle cisterne di accumulo, delle autoclavi, comprese quelle dell'antincendio, a propria disposizione. Sul piano del diritto la prefata società eccepiva l'inesistenza della prova del credito oggetto del contendere e l'infondatezza della pretesa azionata dalla opposta con la cennata ingiunzione di pagamento.
Contestando il valore probatorio dei due menzionati documenti contabili. Obiettando, poi, la nullità del decreto ingiuntivo impugnato per la mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c., nonché l'assenza di causa petendi. Relativamente al merito della contesa affermava di avere contestato le fatture poste a fondamento dell'enunciato provvedimento monitorio, poiché erano riferite a consumi inesistenti e non dimostrati da controparte. Lamentando che, la convenuta non solo si era resa inadempiente agli obblighi assunti nei rispettivi confronti, derivanti dalla sottoscrizione del contratto di fornitura di acqua;
ma, inoltre, aveva violato gli obblighi di buona fede e di correttezza nell'esecuzione della propria prestazione, non rispettando l'art. 1175 c.c., arrecandole dei danni, di cui chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento. L'attrice denunciava, altresì, la prescrizione dell'importo preteso dalla Gestione Commissariale del S.I.I.
ATI AG9 con la prima delle nominate fatture per il periodo afferente all'anno 2017. Sostenendo che, per la condotta tenuta nel caso di specie la opposta doveva essere condannata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, nulla, o inefficace la ricordata ingiunzione di pagamento, revocandola, o annullandola. In secondo luogo, l'intervenuta prescrizione della posizione creditoria in dibattito per l'annualità 2017, ovvero secondo il termine ritenuto di giustizia, e, per l'effetto non dovuti gli ammontari pretesi per i periodi in discorso. In linea riconvenzionale, la responsabilità della convenuta sia per inadempimento nei suoi riguardi, nonché per la violazione delle clausole disciplinanti il contratto di fornitura concluso inter partes e delle norme di legge;
sia per non avere rispettato i doveri di buona fede e di correttezza. Di conseguenza, di condannarla a risarcirle il danno patrimoniale subito,
4 quantificato in € 5.000,00, e quello non patrimoniale, determinato in € 2.000,00, o nella somma maggiore, o minore considerata di giustizia pure in via equitativa. Infine, di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Agrigento nell'eventualità di individuazione di ipotesi di reato.
Con provvedimento adottato il 25 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della causa, rilevato sia che, per come dedotto dal legale della istante, la NT
Acque S.p.A. era stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 10
Giugno 2021; sia che ciò aveva comportato la cessazione della Gestione Commissariale del
S.I.I. ATI AG9, in accoglimento della richiesta formulata a tal fine, autorizzava la prima a integrare il contraddittorio nei riguardi della Curatela La Controparte_1
i procedeva notificandole apposito atto il 22 Febbraio 2022. Parte_1
La richiamata Curatela, in persona dei curatori fallimentari, si costituiva nel presente giudizio depositando il 18 Maggio 2022 il suo fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine alle varie argomentazioni articolate dalla opponente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al
Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del predetto decreto ingiuntivo. Nel merito, di rigettare, da un lato, l'opposizione in esame poiché infondata in fatto e in diritto, confermando il cennato provvedimento monitorio;
dall'altro, la domanda riconvenzionale avanzata dalla società attrice in quanto inammissibile e infondata.
Mediante ordinanza emessa il 21 Giugno 2022 l'adita autorità giudiziaria rigettava la richiesta della opposta di concessione della provvisoria esecuzione della menzionata ingiunzione di pagamento. Con quella successiva del 20 Dicembre 2022 la medesima non ammetteva le prove testimoniali dirette e a contrario dedotte dalle parti nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. depositate il 20 Settembre 2022 e il 3 Ottobre 2022, né le
C.T.U. richieste da entrambe. Nel provvedimento adottato il 7 Maggio 2024 a norma dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. il Giudice dava atto che queste ultime avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 23 Aprile 2024
e il 6 Maggio 2024. Indi, all'udienza odierna del 28 Ottobre 2025, dopo che i procuratori della istante e della convenuta hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.,
l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
5 2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, volta ad ottenere da codesto Tribunale la declaratoria di nullità, o di inefficacia, o l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo n. 210/2021, emesso dal Tribunale di
Agrigento nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Marzo 2021 contro la società opponente su istanza della Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 è giuridicamente legittima e fondata. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
L'analisi del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduta da una necessaria delucidazione. Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento depositato il 10 Febbraio 2021 si evince che, le fatture in forza delle quali la Gestione
Commissariale del S.I.I. ATI AG9, in persona dei commissari straordinari pro tempore, ha chiesto e ottenuto l'emissione dell'enunciato provvedimento monitorio sono due. Nello specifico, la n. 2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020 di € 28.908,20 e la n. 416941 del 24
Novembre 2020 di € 0,03. In ragione della somma estremamente esigua e irrisoria portata da quest'ultima, che, peraltro, non è stata versata agli atti di lite, tutte le obiezioni sviluppate dalla in persona del legale rappresentante pro tempore signora Parte_1 Pt_2
per contrastare la nominata ingiunzione di pagamento hanno avuto a oggetto il primo
[...] dei ricordati documenti contabili, che integra una bolletta a conguaglio relativa al consumo addebitato nel periodo dal 24 Agosto 2017 al 14 Agosto 2020 all'utenza n. 20369794, intestata all'attrice, collegata alla struttura alberghiera ubicata nel Comune di Agrigento, nella via Lacco
Ameno n. 2, di cui è proprietaria.
3.- Ciò posto, l'esame dei motivi dedotti dalla società opponente per giustificare l'instaurazione del presente giudizio deve prendere le mosse dall'eccezione sollevata al VI punto del richiamato atto di citazione. Per il suo tramite obietta l'intervenuta prescrizione dell'importo preteso a ritroso con la fattura n. 2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020, asseritamente da essa istante non saldata, con riferimento al consumo di acqua addebitato per l'anno 2017. Allo scopo di corroborare la decisione di rigettare tale doglianza bisogna evidenziare alcuni significativi aspetti. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c. riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili soltanto alle scadenze convenute, poiché costituiscono il corrispettivo delle controprestazioni rese nei periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono (cfr., così:
Cass., Sez. II, ordinanza n. 1998 del 29/01/2020; Cass., Sez. III, 30/01/2008 n. 2086; Cass.,
6 Sez. I, 16/11/2007 n. 23746). Inoltre, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, in ossequio al disposto dell'art. 2935 c.c. Di guisa che, tenuto conto sia dello strumento attraverso il quale il gestore del servizio idrico fa valere il diritto al pagamento della prestazione espletata;
sia del fatto che la fattura a conguaglio può essere emessa in qualsiasi momento, deve ritenersi intervenuta la prescrizione del diritto al corrispettivo inerente ai consumi risalenti ad oltre cinque anni prima della data di emissione della bolletta a conguaglio. In proposito occorre chiarire che, non è rilevante la circostanza che la fattura sia emessa sulla base di consumi meramente stimati e salvo conguaglio. In effetti, far decorrere il termine di prescrizione dall'acquisizione da parte del gestore del c.d. dato certo, che è quello che si ottiene tramite la lettura del contatore, significherebbe lasciare una parte del rapporto contrattuale libera di manipolare la prescrizione del proprio diritto procrastinando sine die la situazione di incertezza del rapporto giuridico, che proprio la disciplina della prescrizione intende scongiurare (cfr., in tal senso: Trib. Frosinone, Sez. I, 13/04/2022 n. 358; Trib.
Frosinone, Sez. I, 9/11/2021 n. 1051). Deve, inoltre, escludersi che, il termine prescrizionale in parola possa essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal saldo delle fatture emesse sulla base dei consumi meramente stimati. Il che si spiega perché, tale pagamento è un atto dovuto, non costituendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione del maggior corrispettivo eventualmente spettante al gestore del servizio idrico, il cui ammontare è assolutamente incerto fino alla sua effettiva liquidazione. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, e considerando che la richiesta di pagamento dei consumi idrici, calcolati a conguaglio per il periodo ricompreso fra il 24 Agosto 2017 e il 14 Agosto 2020, è stata avanzata dalla Gestione
Commissariale del S.I.I. ATI AG9 con l'anzidetta fattura n. 2020/0/00391234 del 18 Novembre
2020, rilasciata per la somma di € 28.908,20, si perviene a una troncante constatazione.
Segnatamente che, non si è affatto prescritto il diritto della opposta a ottenere il corrispettivo per l'erogazione di acqua realizzata a favore della cennata struttura alberghiera nell'anno 2017, non essendo spirato il termine di prescrizione di cinque anni di cui sopra.
4.- Le varie questioni sollevate dall'attrice opponendo il menzionato decreto ingiuntivo richiedono un adeguato inquadramento giuridico della disciplina che regola il rapporto contrattuale per cui è lite. Esso trova origine nel contratto per la somministrazione di acqua stipulato il 19 Novembre 2014 fra la che opera nel settore Parte_1 turistico-alberghiero, e l'allora NT Acque S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato. Tale negozio giuridico ha ad oggetto la prestazione continuativa verso il pagamento
7 periodico di una tariffa, a titolo di corrispettivo determinato nell'ammontare, ai sensi dell'art. 154, I comma, del D. Lgs. n. 152/2006, in base ai criteri legali del servizio idrico integrato, che comprende la distribuzione dell'acqua, a usi civili e industriali, e la depurazione dei reflui condotti in fognatura. In virtù della concorde ricostruzione operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il rapporto di utenza idrica che si instaura tra gestore e utente, analogamente a quello che avviene per ogni altro contratto di utenza pubblica, non trova la sua fonte in un atto autoritativo;
bensì nel contratto di utenza (cfr., così: Corte Cost., 10/10/2008 n. 335), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione di cui agli artt. 1559 e ss. c.c. (cfr., in tal senso: Cass. Civ., Sez. U.,
28/04/2004 n. 8103; Cass., Sez. U., 20/08/2004 n. 16426). I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa e accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 c.c., e in termini di contratto per adesione, concluso mediante la sottoscrizione del modulo per la richiesta di allaccio, ai sensi dell'art. 1342 c.c. (cfr., così: Cass., Sez. III, ordinanza n. 19154 del 19/07/2018). Inoltre, a norma degli artt. 1559 e segg. c.c. le parti attraverso il contratto di somministrazione delineano l'assetto negoziale, in virtù del quale il somministrante, per un verso, assume l'obbligo al soddisfacimento di un interesse durevole e continuativo della controparte;
per un altro, attraverso l'adempimento dello stesso, acquisisce il diritto a ricevere il corrispettivo. Al riguardo deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 1560 c.c., qualora l'entità della somministrazione non sia predeterminata, essa si intende corrispondente al normale fabbisogno della parte somministrata, che, in considerazione del carattere sinallagmatico del rapporto contrattuale, è tenuta al pagamento per intero della quantità corrispondente al fabbisogno. Per quel che concerne, invece, il Regolamento di Utenza adottato dal Servizio Idrico Integrato della
Provincia di Agrigento, aggiornato all'1 Luglio 2020, rinvenibile nel fascicolo della Curatela del Fallimento NT Acque S.p.A., dalla disamina delle relative disposizioni inserite ai paragrafi 2.6.4, si desumono delle peculiari circostanze. Precipuamente che, gli apparecchi di misura sono letti dal gestore dell'enunciato servizio, a cui appartengono, almeno con le frequenze minime previste dalle delibere dellʼAEEGSI. Inoltre, il medesimo può procedere a leggerli e a verificarli in ogni momento, in cui lo ritenga opportuno.
8 4.1.- Prendendo le mosse dai chiarimenti superiormente esposti, è possibile analizzare i motivi di opposizione formulati dalla società opponente per prendere posizione contro il nominato provvedimento monitorio, che sono corredati dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità. Si tratta, in particolare, di quelli articolati al I, al III e al IV punto del ricordato atto di citazione, che si manifestano strettamente collegati l'uno all'altro.
Per il tramite del primo di essi, dopo avere contestato il valore probatorio che la fattura n.
2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020 di € 28.908,20 assume nel procedimento ordinario de quo, l'attrice obietta che nel richiamato ricorso per decreto ingiuntivo non sono stati assolutamente specificati i criteri di calcolo e i dati in base ai quali è stata emessa. Il che, a sua detta, le ha impedito di effettuare una corretta valutazione dell'ammontare della pretesa creditoria in dibattito. Con la seconda delle suddette doglianze la istante denuncia, conseguentemente, la mancanza, o, comunque, l'insufficienza della causa petendi dell'ingiunzione di pagamento impugnata. Sostenendo che, controparte non ha versato agli atti di causa le prove documentali, da cui potere evincere l'effettiva esistenza e la quantificazione del credito azionato con quest'ultima. Attraverso il motivo formulato al III punto del cennato atto di citazione, inerente al merito della controversia, l' ccepisce, Parte_1 in estrema sintesi, innanzitutto, che le due bollette poste a fondamento del menzionato decreto ingiuntivo non sono state adottate dall'allora gestore del servizio idrico integrato sulla scorta di un accertamento effettivo del reale consumo realizzato dall'utenza idrica collegata alla enunciata struttura alberghiera, di sua proprietà, ovvero previa dimostrazione dell'impossibilità di eseguire un computo effettivo ricorrendo al conteggio del consumo medio, misurato con attendibilità e utilizzando precisi strumenti e dati tecnici reali, opportunamente rielaborati. In secondo luogo che, l'asserito creditore non ha allegato e dimostrato di averle fornito, nella misura richiesta, la quantità di risorsa idrica, della quale ha preteso il pagamento prima facendole recapitare la nominata fattura n. 2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020, e, poi, chiedendo e ottenendo l'emissione del provvedimento monitorio in dibattito. In terz'ordine che, la media dei consumi registrati dal contatore idrometrico a servizio della propria utenza nell'arco temporale intercorrente fra il 14 Agosto 2020, giorno della sua sostituzione con uno nuovo poiché risultato guasto, e l'11 Novembre 2020, data dell'ultima rilevazione, adottata per la quantificazione dell'importo determinato a conguaglio e richiesto con la ricordata bolletta, è sproporzionata rispetto ai consumi di acqua contabilizzati con le fatture precedenti. In proposito la società opponente contesta che, ove non fosse stato possibile verificare oggettivamente la
9 somministrazione di acqua compiuta a proprio vantaggio nel periodo ricompreso fra il 24
Agosto 2017 e il 14 Agosto 2020, il calcolo presuntivo della medesima avrebbe dovuto eseguirsi tenendo conto dei consumi medi riscontrati dopo la sostituzione del ricordato misuratore, o prima del rispettivo malfunzionamento, avendo riguardo alle condizioni esistenti all'epoca.
Affermando che, l'inadempimento e la responsabilità del gestore del richiamato servizio, per non avere eseguito le necessarie letture del contatore e gli opportuni controlli circa il suo funzionamento, non può riversarsi su essa utente, costringendola a sopportare un esborso monetario che, ove dovuto, avrebbe potuto essere distribuito nel corso di più anni. Al fine di suffragare la decisione di valutare giuridicamente legittime le obiezioni appena esposte si configura indispensabile rilevare alcuni aspetti. Invero, la fattura a conguaglio n.
2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020 è stata emessa dalla Gestione Commissariale del
Servizio Idrico Integrato ATI AG9 all'esito di una serie di sopralluoghi espletati, fra l'altro, da propri operai presso il più volte citato albergo di proprietà dell'attrice, denominato Baia di
Ulisse. Di essi, quello che rileva per la definizione del presente giudizio nel senso testé anticipato è quello compiuto il 13 Agosto 2020. Nel relativo verbale di accertamento tecnico, prodotto dal richiamato gestore nella fase sommaria, recante in calce anche la firma della signora presente in rappresentanza della odierna attrice in qualità di Parte_3 responsabile dell'albergo, è stato riportato, testualmente: “Eseguita verifica durante il turno di erogazione il contatore risulta essere guasto in quanto non contabilizza. Si richiede la sostituzione”. In forza di ciò, già il giorno successivo, ossia il 14 Agosto 2020, il tecnico incaricato dalla citata Gestione Commissariale ha provveduto, in contraddittorio con la prefata impiegata, alla sostituzione del predetto misuratore guasto, avente matricola 37745. Il che è attestato dal verbale di sostituzione/installazione contatore del 14 Agosto 2020, del pari prodotto nel procedimento monitorio, sottoscritto da nel cui ambito è stata Parte_3 trascritta la lettura finale di quest'ultimo, coincidente con 3844 mc., e quella del nuovo contatore con matricola 14894346, avente il medesimo diametro, equivalente a zero. Ebbene, per conoscere il criterio adottato dal cennato gestore del servizio idrico integrato per calcolare la somma richiesta a conguaglio con la fattura oggetto del contendere, è indispensabile esaminare la nota Protocollo Numero PRG-0075851-2020 del 18/11/2020 18.20.44 UOR
Competenza UFFICIO UTENZE, che ha trasmesso a mezzo pec all Parte_1
contestualmente alla sua emissione. Mediante tale missiva la utente è stata informata del
[...] fatto che, l'irregolare funzionamento del menzionato misuratore non ha consentito la corretta
10 contabilizzazione e fatturazione dei consumi, rendendosi necessario rideterminarli da quando sono stati palesemente anomali. Comunicandole che, l'operazione in parola è stata eseguita applicando la media dei consumi rilevata sul nuovo contatore nel periodo compreso tra il 14
Agosto 2020, giorno della rispettiva installazione, e la data dell'ultima rilevazione compiuta, avvenuta l'11 Novembre 2020. All'interno della lettera in commento sono stati, poi, indicati il consumo registrato nell'enunciato arco temporale di complessivi n. 89 giorni, nonché il valore del consumo medio giornaliero di acqua espresso in metri cubi, usato per determinare per il lasso di tempo cui si riferisce il conguaglio in questione la differenza fra quello fatturato e quello rideterminato. Il Regolamento di utenza disciplinante il rapporto contrattuale in argomento prevede, alla voce “Lettura e verifica del contatore” inserita nel paragrafo 2.6.4 (cfr. pag. 27), che: “(……). Per la determinazione dei valori da imputare allʼutente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento ai consumi effettuati nei trimestri corrispondenti dei tre anni precedenti. Allorquando non sussistono consumi storici attendibili, per la ricostruzione si utilizzeranno i successivi valori che registrerà il nuovo misuratore”. A fronte di ciò, e delle contestazioni sollevate dalla società opponente in merito al criterio adottato per effettuare la quantificazione dei consumi a conguaglio controversi, la Curatela del
Fallimento NT Acque S.p.a. non ha assolto allo specifico onere probatorio su di essa incombente. Consistente nel dimostrare non solo che durante tutto l'arco di tempo intercorrente tra il 24 Agosto 2017 e il 14 Agosto 2020 il nominato misuratore idrico è stato rotto, impedendo di contabilizzare correttamente i volumi di acqua prelevata;
ma, anche, di conseguenza,
l'anomalia dei consumi rilevati in confronto a quelli registrati nei mesi e negli anni precedenti.
Al riguardo occorre precisare come, ai fini della risoluzione della controversia sorta, come nell'ipotesi che ci occupa, tra il gestore, che pretenda il pagamento del corrispettivo, e l'utente, che lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente il suo normale fabbisogno, contestando l'affidabilità del valore registrato ed il conseguente addebito, trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr., così: Cass., Sez. III, 16/06/2011 n. 13193). In virtù del principio più di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
11 l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr.: Cass., Sez. III, 22/11/2016 n.
23699). Il criterio di riparto del carico probatorio tra gestore e utente non muta in funzione del tipo di azione esercitata, anche in termini di opposizione a decreto ingiuntivo, giacché l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si proclama titolare dello stesso ed intende farlo valere. Il che vale a maggior ragione nella fattispecie, in cui la opposta, sebbene formalmente convenuta in ius, riveste, tuttavia, la funzione di attrice in senso sostanziale.
4.2.- Gli elementi di valutazione che emergono dall'analisi della documentazione avuta a disposizione attestano, in maniera incontrovertibile, che all'esito della verifica del 13 Agosto
2020 il contatore oggetto del contendere non è risultato manomesso. Tant'è vero che, il personale che la ha realizzata ha trovato i relativi sigilli intatti. Del resto, nella propria comparsa di costituzione e risposta la ha espressamente Controparte_1 riconosciuto che, il tecnico che ha proceduto a esaminare, dopo la sua rimozione, l'anzidetto contatore ha constatato che il rispettivo meccanismo interno si è rotto, impedendo la corretta contabilizzazione dei volumi di acqua prelevati. Se così è, allora, in ossequio agli insegnamenti di matrice giurisprudenziale su richiamati, in presenza di un malfunzionamento del misuratore idrico non dipendente da condotte dolose, o colpose poste in essere dall'utente, o da terzi soggetti estranei, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che il guasto in dibattito è avvenuto, come sostenuto nella nota del 18 Novembre 2020, il 24 Agosto 2017. In sostanza, essa aveva l'onere di provare che, a decorrere da tale ultima data i consumi registrati dal cennato strumento e contabilizzati sono stati palesemente anomali e, quindi, inattendibili. Invece, analizzando l'elenco delle fatture emesse nei confronti dell' nell'arco Parte_1 temporale in discorso, riportato in seno all'estratto conto utente rinvenibile nel fascicolo depositato dalla Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 nella fase sommaria, è agevole appurare un'emblematica circostanza. Segnatamente che, le somme per le quali sono state emesse non sono per nulla irrisorie. Al contrario, risultano essere congrue e piuttosto conformi ai consumi registrati nei periodi di apertura e di chiusura della menzionata struttura alberghiera, che è stagionale, restando chiusa dal mese di Novembre a quello di Marzo di ogni anno.
Peraltro, gli enunciati importi sono molto simili e quasi corrispondenti ai consumi medi storici
12 realizzati antecedentemente presso il nominato hotel Baia di Ulisse, contabilizzati attraverso le fatture rilasciate nei confronti della società opponente dal gestore del servizio idrico negli anni
2014, 2015, 2016 e nei mesi precedenti quello di Agosto 2017. Il confronto tra gli ammontari in discussione è possibile, atteso che pure questi ultimi documenti contabili sono inseriti nel ricordato estratto conto utente. Di guisa che, contrariamente alla tesi sostenuta dal somministratore, i prelievi di acqua rilevati e registrati dal richiamato contatore idrometrico nel lasso di tempo oggetto di conguaglio, ossia prima di essere sostituito, non possono affatto ritenersi anomali, alterati e inattendibili. Ciò induce a non escludere la possibilità, che, anzi, sembra abbastanza verosimile, che il malfunzionamento del suddetto misuratore si è verificato a ridosso del sopralluogo svolto presso la cennata struttura alberghiera il 13 Agosto 2020. Tale presunzione è avvalorata dall'assenza nel caso di specie di riscontri istruttori in grado di attestare che, invece, il guasto controverso è avvenuto intorno al 24 Agosto 2017. In effetti, la non ha minimamente provato che, nell'arco Controparte_1 temporale in relazione a cui è stato effettuato il conguaglio dei consumi idrici in parola l'allora gestore del servizio idrico integrato ha svolto presso la citata utenza, come era suo onere fare in forza di quanto previsto dal regolamento vigente, delle letture e, soprattutto, delle verifiche finalizzate a controllare il corretto funzionamento del menzionato contatore. E' evidente che, se le avesse compiute, all'atto dell'accertamento di un consumo idrico anomalo, perché eccessivamente basso e irrisorio rispetto ai prelievi rilevati negli anni e nei mesi antecedenti, registrato da tale misuratore, dipendente dall'essere il proprio meccanismo interno bloccato, avrebbe dovuto informare immediatamente l'attrice, così da consentirle di chiederne la tempestiva sostituzione ed evitare di incorrere nel conguaglio in questione. In forza di queste osservazioni e constatazioni, nonché dei dati probatori a disposizione, si configura incomprensibile la ragione che ha indotto l'enunciata Gestione Commissariale a individuare proprio nel 24 Agosto 2017 il giorno a partire dal quale il ricordato misuratore idrometrico ha cominciato a non funzionare regolarmente e a bloccarsi, salvo l'esigenza di recuperare il credito asseritamente maturato per l'erogazione di acqua nel citato periodo, per il quale non era ancora maturata la prescrizione quinquennale allorché ha chiesto e ottenuto l'emissione della ingiunzione di pagamento impugnata. Dunque, la scelta della stessa di rideterminare i consumi di acqua oggetto di conguaglio da addebitare in capo alla istante dalla richiamata data si manifesta assolutamente arbitraria e ingiustificabile. Analogamente del tutto immotivata e illegittima è la decisione, presa dal gestore del servizio idrico, di utilizzare alla stregua di
13 parametro di riferimento per quantificare la somma di € 28.908,20, la cui corresponsione è stata richiesta con la fattura n. 2020/0/00391234 del 18 Novembre 2020, la media dei consumi rilevati sul nuovo contatore tra il giorno della sua installazione, coincidente con il 14 Agosto
2020, e quello dell'ultima rilevazione, compiuta l'11 Novembre 2020. Ciò in quanto, sulla base delle argomentazioni superiormente illustrate, non possono valutarsi alterati e inattendibili i consumi storici registrati dal predetto misuratore dal 24 Agosto 2017 al 14 Agosto 2020. In buona sostanza, la sostituzione di quest'ultimo perché guasto non implica, di per sé, che le contabilizzazioni dei volumi di acqua prelavata da esso precedentemente registrate siano errate e sottostimate. In altre parole, non può presumersi, come ha fatto la Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9, che tutti i conteggi anteriori al 14 Agosto 2020 e fino al 24 Agosto 2017 sono sbagliati in difetto, essendo pienamente conformi ai consumi medi rilevati dal medesimo contatore negli anni 2014, 2015, 2016 e fino al mese di Luglio 2017. Alla luce di queste Parte considerazioni si giunge alla conclusione che, l'opposizione proposta dall avverso il predetto decreto ingiuntivo merita di essere accolta. Di Parte_1 conseguenza, il provvedimento monitorio opposto deve essere revocato.
Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi bisogna evidenziare che,
l'accoglimento dei motivi sopra analizzati rende superflua la disamina delle altre obiezioni articolate dalla società opponente per giustificare l'instaurazione della contesa, che sono da essi assorbite.
5.- A una valutazione di rigetto va, invece, incontro la domanda spiegata in via riconvenzionale dall'attrice al V punto del cennato atto di citazione. Il presupposto della pretesa fatta valere attraverso di essa è che, il gestore del servizio idrico integrato non solo si è reso inadempiente agli obblighi assunti nei rispettivi confronti, derivanti dalla sottoscrizione del contratto di fornitura di acqua;
ma, inoltre, ha violato gli obblighi di buona fede e di correttezza nell'esecuzione della propria prestazione, non rispettando l'art. 1175 c.c., arrecandole dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Pertanto, la istante chiede all'adita autorità giudiziaria di condannare controparte a versarle € 5.000,00 a titolo di risarcimento de primi, ed
€ 2.000,00 alla stregua di ristoro dei secondi, ovvero quel maggiore, o minore importo ritenuto di giustizia e determinato anche in via equitativa. Ebbene, l' non Parte_1 ha fornito nel corso del presente giudizio alcuna prova idonea a dimostrare, da un lato, che ha effettivamente patito i menzionati nocumenti;
dall'altro, la loro entità in termini economici.
Sicché, la pretesa in commento è rimasta ancorata all'ambito delle asserzioni meramente labiali.
14 6.- Del pari inaccoglibile si rivela una ulteriore richiesta della opponente, in ordine alla quale, però, non ha formulato alcuna domanda nelle conclusioni dell'enunciato atto di citazione.
Si tratta di quella per il cui tramite pretende che la opposta sia condannata per lite temeraria ex art. 96, I comma, c.p.c. Or dunque, non vi sono evidenze istruttorie che inducono a ritenere che quest'ultima ha agito nei confronti dell'attrice, chiedendo e ottenendo l'emissione della nominata ingiunzione di pagamento, ovvero resistito nel procedimento de quo con mala fede,
o con colpa grave. Ragion per cui, in assenza della ricorrenza di uno di tali presupposti, espressamente previsti dalla ricordata norma codicistica, la richiesta in esame va rigettata.
7.- Infine, per il principio della soccombenza, la Controparte_1
in persona dei curatori fallimentari, deve essere condannata a rifondere alla società
[...] attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore signora , le spese del Parte_2 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA OR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il decreto ingiuntivo n. 210/2021, emesso dal Tribunale di Agrigento nei confronti dell in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore signora , nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Parte_2
Marzo 2021 su istanza e nell'interesse della Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9, in persona dei commissari straordinari pro tempore, notificato il successivo 3 Marzo 2021;
- rigetta, per le argomentazioni superiormente illustrate, la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla società opponente in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo;
- rigetta, altresì, per i motivi su articolati, la domanda dell'attrice finalizzata a ottenere la condanna della opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- infine, condanna la in persona dei curatori Controparte_1 fallimentari, a rifondere all come sopra rappresentata, le spese Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, comprensivi di spese, diritti
15 di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 28 Ottobre 2025.
Il Giudice
BA OR
16