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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2602/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 02.12.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, (C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Ferrillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Calvizzano (NA) alla Via
C. Miccoli n. 6, giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23.09.2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 20.02.2025 apponeva il proprio visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.02.2023 la sig.ra deduceva che: - in data 04.01.1994 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario in Calvizzano (NA) con il sig. e che dalla Controparte_1
loro unione erano nati due figli, e , entrambi maggiorenni;
- con sentenza del Per_1 Persona_2
01/07/2022 n. 2600/2022, il Tribunale di Napoli Nord pronunciava la separazione tra i coniugi che poneva a carico di l'obbligo di versare in favore della moglie la somma mensile di Controparte_1
1 € 200,00, soggetta a rivalutazione annuale, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio all'epoca maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al contributo per il Per_1
50% alle spese straordinarie per il medesimo, riservando il godimento della casa coniugale in favore della ricorrente.
Pertanto, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- porsi a carico del marito l'obbligo di versare la somma mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento del figlio
- riconoscersi in favore di essa istante un assegno divorzile da quantificarsi in una somma Per_1
mensile non inferiore ad euro 300,00.
All'esito dell'udienza del 14.11.2023, il Presidente f.f., attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, in via provvisorie e urgente disponeva la revoca dell'obbligo di mantenimento per il figlio posto carico del resistente, stante il Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso come riferita dalla ricorrente e rimetteva la causa innanzi al Giudice Istruttore, fisando l'udienza del 20.03.2024.
Quivi, parte ricorrente insisteva solo per il riconoscimento dell'assegno divorzile, mentre il resistente rimaneva contumace come dichiarato dal G.I. con provvedimento emesso in pari data.
Successivamente all'udienza del 02.12.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, non avendo parte ricorrente formulato istanze istruttorie, riservava la causa al Collegio per la decisione, concedendo il termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dichiarata con sentenza del
01/07/2022 n. 2600/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla
L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto attiene ai provvedimenti accessorie il Tribunale ritiene che debba essere confermata in via definitiva la revoca dell'obbligo previsto a carico del resistente di concorrere al mantenimento del figlio atteso che come riferito dalla stessa ricorrente quest'ultimo, oramai maggiorenne, Per_1
ha raggiunto la propria indipendenza economica in quanto assunto come dipendente con uno stipendio mensile di euro 1.500,00.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale reputa insussistenti i presupposti per porre a carico del marito l'obbligo di versare un assegno divorzile per la moglie.
Come noto, in materi di divorzio l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n.
2 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Tale norma, come ha ribadito la Corte di Cassazione, ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica», il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi a tutela della persona più debole;
in mancanza di ragioni di solidarietà economica, pertanto, l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in un ingiusto arricchimento del coniuge percettore dell'assegno, come accadeva in passato facendosi riferimento al criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio.
Di recente è intervenuta in materia la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nel superare il parametro della conservazione del tenore di vita, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, parametro questo da riferirsi sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (cfr. Cass. SSUU n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute, poi, a definire la questione inerente alla sorte dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza more uxorio, statuendo che tale circostanza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto al predetto assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad altra persona, tuttavia, alla luce del principio di autoresponsabilità, importa il venir meno del diritto alla liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, persistendo quello alla liquidazione della componente compensativa, purché il coniuge beneficiario provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o di quello personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di
3 matrimonio (Cass. SS.UU., 5 novembre 2021, n.32198)
Tanto premesso in punto di diritto, deve ritenersi che, nel caso di specie, alla luce delle deduzioni della ricorrente, il Collegio non reputa sussistenti i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della moglie, atteso che con riferimento alla funzione perequativa dell'assegno divorzile nel caso di specie non è stato neppure dedotto da parte della ricorrente di aver sacrificato le proprie aspettative professionali per aver contribuito alla formazione del patrimonio comune o comunque dell'altro coniuge, tant'è vero che all'epoca della separazione la resistente svolgeva attività lavorativa che ha continuato a svolgere sino due anni prima dell'udienza presidenziale (v. dichiarazioni rese il
14.11.2023); mentre relativamente alla funzione assistenziale dell'assegno, il Collegio ritiene che non sia stata fornita idonea prova circa l'incapacità della resistente di procurarsi i mezzi idonei che le garantiscano la possibilità di vivere dignitosamente, né è stata dedotta una disparità rispetto alle condizioni economiche del marito.
Visto il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.01.1994 in Calvizzano (NA), tra nata Parte_1
a Calvizzano (NA), il 17.11.1967 e , nato a [...] il Controparte_1
21.10.1967 - (Atto n. 1, parte II, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno 1994);
B) revoca l'obbligo previsto a carico del signor di versare in favore della Controparte_1
ricorrente la somma mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento del figlio Per_1
C) rigetta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Calvizzano (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D.
9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
E) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 20.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2602/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 02.12.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, (C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Ferrillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Calvizzano (NA) alla Via
C. Miccoli n. 6, giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23.09.2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 20.02.2025 apponeva il proprio visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.02.2023 la sig.ra deduceva che: - in data 04.01.1994 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario in Calvizzano (NA) con il sig. e che dalla Controparte_1
loro unione erano nati due figli, e , entrambi maggiorenni;
- con sentenza del Per_1 Persona_2
01/07/2022 n. 2600/2022, il Tribunale di Napoli Nord pronunciava la separazione tra i coniugi che poneva a carico di l'obbligo di versare in favore della moglie la somma mensile di Controparte_1
1 € 200,00, soggetta a rivalutazione annuale, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio all'epoca maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al contributo per il Per_1
50% alle spese straordinarie per il medesimo, riservando il godimento della casa coniugale in favore della ricorrente.
Pertanto, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- porsi a carico del marito l'obbligo di versare la somma mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento del figlio
- riconoscersi in favore di essa istante un assegno divorzile da quantificarsi in una somma Per_1
mensile non inferiore ad euro 300,00.
All'esito dell'udienza del 14.11.2023, il Presidente f.f., attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, in via provvisorie e urgente disponeva la revoca dell'obbligo di mantenimento per il figlio posto carico del resistente, stante il Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso come riferita dalla ricorrente e rimetteva la causa innanzi al Giudice Istruttore, fisando l'udienza del 20.03.2024.
Quivi, parte ricorrente insisteva solo per il riconoscimento dell'assegno divorzile, mentre il resistente rimaneva contumace come dichiarato dal G.I. con provvedimento emesso in pari data.
Successivamente all'udienza del 02.12.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, non avendo parte ricorrente formulato istanze istruttorie, riservava la causa al Collegio per la decisione, concedendo il termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dichiarata con sentenza del
01/07/2022 n. 2600/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla
L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto attiene ai provvedimenti accessorie il Tribunale ritiene che debba essere confermata in via definitiva la revoca dell'obbligo previsto a carico del resistente di concorrere al mantenimento del figlio atteso che come riferito dalla stessa ricorrente quest'ultimo, oramai maggiorenne, Per_1
ha raggiunto la propria indipendenza economica in quanto assunto come dipendente con uno stipendio mensile di euro 1.500,00.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale reputa insussistenti i presupposti per porre a carico del marito l'obbligo di versare un assegno divorzile per la moglie.
Come noto, in materi di divorzio l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n.
2 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Tale norma, come ha ribadito la Corte di Cassazione, ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica», il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi a tutela della persona più debole;
in mancanza di ragioni di solidarietà economica, pertanto, l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in un ingiusto arricchimento del coniuge percettore dell'assegno, come accadeva in passato facendosi riferimento al criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio.
Di recente è intervenuta in materia la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nel superare il parametro della conservazione del tenore di vita, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, parametro questo da riferirsi sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (cfr. Cass. SSUU n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute, poi, a definire la questione inerente alla sorte dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza more uxorio, statuendo che tale circostanza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto al predetto assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad altra persona, tuttavia, alla luce del principio di autoresponsabilità, importa il venir meno del diritto alla liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, persistendo quello alla liquidazione della componente compensativa, purché il coniuge beneficiario provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o di quello personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di
3 matrimonio (Cass. SS.UU., 5 novembre 2021, n.32198)
Tanto premesso in punto di diritto, deve ritenersi che, nel caso di specie, alla luce delle deduzioni della ricorrente, il Collegio non reputa sussistenti i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della moglie, atteso che con riferimento alla funzione perequativa dell'assegno divorzile nel caso di specie non è stato neppure dedotto da parte della ricorrente di aver sacrificato le proprie aspettative professionali per aver contribuito alla formazione del patrimonio comune o comunque dell'altro coniuge, tant'è vero che all'epoca della separazione la resistente svolgeva attività lavorativa che ha continuato a svolgere sino due anni prima dell'udienza presidenziale (v. dichiarazioni rese il
14.11.2023); mentre relativamente alla funzione assistenziale dell'assegno, il Collegio ritiene che non sia stata fornita idonea prova circa l'incapacità della resistente di procurarsi i mezzi idonei che le garantiscano la possibilità di vivere dignitosamente, né è stata dedotta una disparità rispetto alle condizioni economiche del marito.
Visto il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.01.1994 in Calvizzano (NA), tra nata Parte_1
a Calvizzano (NA), il 17.11.1967 e , nato a [...] il Controparte_1
21.10.1967 - (Atto n. 1, parte II, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno 1994);
B) revoca l'obbligo previsto a carico del signor di versare in favore della Controparte_1
ricorrente la somma mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento del figlio Per_1
C) rigetta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Calvizzano (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D.
9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
E) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 20.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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