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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/09/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - ConIGliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - ConIGliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1067 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Dario Criscuolo. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ; p.iva ), in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio RR.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1809/2021 emessa dal Tribunale di RR ZI, pubblicata in data 16.9.2021, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale;
azione ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 14.5.2025 dalla difesa della e il 19.5.2025 dalla difesa di . Controparte_2 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 10.3.2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, la proponendo appello avverso la sentenza n. 1809/2021 emessa dal Controparte_2
Tribunale di RR ZI, pubblicata in data 16.9.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. pagina 1 di 12 In primo grado , quale terza trasportata sul veicolo Honda AF40 (SH50), di proprietà di Parte_1
, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di RR ZI, la Parte_2 Controparte_2 nella qualità di compagnia assicuratrice del detto veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subìte in conseguenza del sinistro avvenuto il 2.10.2005, alle ore 11.30 circa, in Pompei, all'incrocio tra via
Crapolla e via Epitaffio.
In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, l'attrice aveva dedotto che:
, conducente del veicolo Honda, che indossava regolarmente il casco, così come lei (l'attrice, Parte_2 si intende), provenendo da via Epitaffio e diretto verso il centro di Pompei, aveva impegnato con molta prudenza l'incrocio, allorquando era sopraggiunta da sinistra, a velocità sostenuta, l'autovettura Fiat Panda, tg. CS489NK, di proprietà di , condotta da che, non riuscendo ad arrestare la marcia a causa CP_3 Controparte_4 dell'elevata velocità, aveva perso il controllo dell'autovettura e aveva travolto il ciclomotore e gli stessi utilizzatori, scaraventandoli a terra a circa 27 metri dal punto di impatto;
al momento dell'urto il aveva attraversato Pt_2 quasi totalmente l'incrocio, tanto è vero che l'impatto era avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte posteriore del ciclomotore;
che, in conseguenza dell'incidente, ella, quale terza trasportata, aveva riportato la frattura al malleolo tibiale sinistro, la frattura dell'epicondilo femorale laterale sinistro con parziale lesione del legamento collaterale laterale, la frattura del piatto tibiale, cicatrici al terzo distale di gamba sinistra, retropiede e dorso avampiede, nonché la rottura della protesi dentaria, incisivi superiori e inferiori.
Costituitasi in giudizio, la aveva eccepito, preliminarmente: 1) l'inammissibilità della Controparte_2 dell'azione esercitata dalla controparte, ritenendo che non fosse applicabile al caso di specie l'art. 141 d.lgs.
n.209/2005, trattandosi di sinistro verificatosi in data anteriore all'entrata in vigore di tale normativa;
2) la prescrizione del diritto dell'attrice al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947, co.2, c.c.; 3) la mancata citazione in giudizio del responsabile civile, , quale proprietaria della suddetta Fiat Panda, chiedendo CP_3
l'autorizzazione alla relativa chiamata in causa;
4) la nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso e per il mancato avvertimento che la mancata costituzione oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c. avrebbe comportato le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c.
Aveva contestato, poi, la sussistenza della titolarità attiva e passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e la proponibilità dell'avversa domanda (per la mancata dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 148 d.lgs. n. 209/2005) e, nel merito, la relativa fondatezza, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
All'esito dell'istruttoria espletata (escussione dei testi ammessi e ctu medico - legale), il Tribunale di RR
ZI, dopo aver rilevato la tardività della costituzione della compagnia assicuratrice convenuta (e la conseguente inammissibilità della istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del responsabile civile e dell'eccezione di prescrizione), e aver ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione, inquadrabile nell'ambito dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 (reputando che tale norma fosse applicabile anche ai sinistri avvenuti, pagina 2 di 12 come nel caso di specie, prima della sua entrata in vigore), ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'attrice (compensando integralmente le spese di lite e ponendo quelle di ctu definitivamente a carico della
). Pt_1
Il Tribunale ha motivato tale decisione sul presupposto che fosse emersa, dall'istruttoria espletata, la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Panda, con conseguente improponibilità dell'azione diretta esercitata, ai sensi dell'art. 141 suddetto, da nei confronti della compagnia assicuratrice del Parte_1 vettore, non essendo quest'ultimo responsabile, neanche in via concorsuale, in ordine al verificarsi dell'evento lesivo.
Ciò sulla base di una linea interpretativa seguita da una parte della giurisprudenza (citando, sul punto, Cass. civ., Sez. III, 13/02/2019, n. 4147), secondo cui, in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale,
l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postulerebbe l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 1809/2021 emessa dal Tribunale di RR ZI sulla Parte_1 base dei due seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 141 D. Lgs. n° 209 del 7.9.2005.
Con il primo motivo, dopo aver condiviso quanto ritenuto dal giudice di prime cure sia a proposito della qualificazione della domanda risarcitoria da lei (dall'attrice, si intende) proposta - nel senso della riconducibilità della stessa nell'ambito dell'azione prevista dall'art. 141 (intitolato “Risarcimento del terzo trasportato”) del d.lgs. n.
209/2005 (“Codice delle assicurazioni private”)- che in merito alle precisazioni circa i criteri di ripartizione degli oneri probatori in base a tale disposizione, ha tuttavia criticato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha inteso aderire a quella impostazione interpretativa secondo cui l'azione conferita dall'art. 141 del citato d.lgs. al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore, postulerebbe l'accertamento della corresponsabilità del vettore, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito” (di cui all'inciso iniziale della norma) – scelto dal legislatore come parametro del bilanciamento degli interessi tra il trasportato e l'assicuratore del vettore – non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana atta a causare l'evento.
Ad avviso dell'appellante, invece, prevedendo, l'art. 141 C.d.A., che l'impresa assicuratrice del vettore debba risarcire il terzo trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, l'accertamento di detta responsabilità non debba proprio entrare nel thema decidendum (nell'ambito di un giudizio incardinato in virtù di quella norma).
pagina 3 di 12 E, sul punto, ha citato alcune pronunce della Suprema Corte secondo cui, per l'appunto, in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introdurrebbe una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale potrebbe essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.
Ragion per cui, secondo , il giudice di prime cure, nel valutare (peraltro erroneamente, a dire Parte_1 dell'appellante, come meglio esplicitato nel secondo motivo), la presunta assenza di responsabilità in capo al conducente del ciclomotore (su cui ella attrice viaggiava), avrebbe ampliato il thema decidendum in modo non consentito, essendo lo scopo della norma di cui all'art. 141 del d.lgs. n.209/2005 quello di fornire, al terzo trasportato, uno strumento aggiuntivo di tutela, rispetto all'art. 2054 c.c., al fine di agevolarlo nell'ottenere il risarcimento del danno, consentendogli di agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore e risparmiandogli, pertanto, l'onere di dimostrare la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista coinvolto nel sinistro.
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2) ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE ED ERRATA RICOSTRUZIONE DEL FATTO.
In subordine (rispetto a quanto dedotto nell'ambito del primo motivo di gravame), ha Parte_1 criticato la sentenza n. 1809/2021 anche in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal
Tribunale di RR ZI, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non sarebbe stata affatto raggiunta la prova della totale assenza di corresponsabilità, in capo al conducente del ciclomotore a bordo del quale ella (l'attrice/appellante, si intende) viaggiava in qualità di trasportata.
Secondo l'appellante, in particolare, le prove testimoniali assunte non avrebbero consentito di affermare, con assoluta certezza, che il conducente del ciclomotore avesse realmente fatto tutto il possibile per evitare il sinistro e, dunque, che il medesimo, nell'affrontare quell'incrocio, avesse davvero utilizzato tutta la diligenza, la prudenza e le cautele del caso, dal momento che, come confermato dai testi, sulla sua strada aveva lo STOP, ossia quel segnale di prescrizione che obbliga a fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale (ancorché immaginaria) di arresto, anche in assenza di altri veicoli, dando la precedenza a tutti i veicoli provenienti sia da destra che da sinistra.
E, alla luce delle suddette argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere la dispiegata impugnazione, per tutti i motivi sopra descritti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che, nel sinistro per cui è causa, verificatosi in data 02.10.2005, alle ore 11,30 circa, in Pompei (NA), la Signora era terza trasportata sul ciclomotore HONDA AF40 (SH50) con telaio Parte_1
ZDCAF40EOXF156655, di proprietà di ed assicurato con la società “ e che, pertanto, in virtù dell'art. 141 D. Parte_2 Controparte_2
Lgs. n° 209 del 7.9.2005, la medesima ha diritto ad essere risarcita, da detta società “ per tutti i danni da lesione subiti in Controparte_2
pagina 4 di 12 conseguenza del sinistro de quo. 2) Per l'effetto, condannare la società “ , in persona del legale rappresentante p.t. – quale Controparte_2 compagnia assicurativa che copre i rischi R.C.A. del suddetto ciclomotore vettore – a corrispondere, in favore dell'odierna appellante, a titolo di risarcimento per tutti i danni da lesione dalla stessa subiti nel sinistro de quo, i seguenti importi: 2.1) Quanto all'invalidità temporanea totale, calcolata dal
CTU in 46 giorni, l'importo pari ad € 2.184,54 (duemilacentottantaquattro/54); 2.2) Quanto all'invalidità temporanea parziale, calcolata dal CTU in 50 giorni al 50%, l'importo pari ad € 1.187,25 (millecentottantasette/25); 2.3) Quanto alle spese mediche documentate, considerate le conclusioni cui è giunto il CTU, l'importo di € 1.875,68 (milleottocentosettantacinque/68); 2.4) Quanto al danno biologico permanente, considerando la percentuale massima del 12%, come calcolata dalla CTP versata in atti, l'importo pari ad € 27.323,00 (ventisettemilatrecentoventitrè/00); 2.5) In subordine, rispetto al danno biologico permanente sub 2.4), volendo considerare la percentuale individuata dal CTU, nella misura dell'8%, l'importo pari ad € 10.670,19
(diecimilaseicentosettanta/19); 2.6) Quanto alla personalizzazione del danno (c.d. danno morale), senz'altro dovuta, tenuto conto del trauma e del patema d'animo sofferti dalla in dipendenza dell'illecito subito – recante le connotazioni oggettive e soggettive del delitto di lesioni colpose – un Pt_1 importo da calcolarsi nella misura del 33,33% – ovvero nella maggiore o minore misura, ritenuta congrua dall'Adita Corte di Appello – dell'importo totale riconosciuto. Per tutti gli importi sopra indicati, la richiesta di liquidazione formulata dalla scrivente difesa sia sempre intesa come rivolta all'ottenimento degli importi medesimi, ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti congrui e di giustizia dall'Adita Corte di Appello, secondo il Suo Per_1
Apprezzamento. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi, dal dì del sinistro, fino a quello dell'effettivo pagamento. 3) Condannare, altresì, la società
“ , in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso integrale, in favore dell'odierna appellante, delle spese di CTU, nella misura Controparte_2 già liquidata nel corso del giudizio di primo grado. 4) Condannare, infine, la società “ , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, tenendo conto dell'importo risarcitorio complessivamente riconosciuto, sulla base delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificate dal D.M. n. 37/2018, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al sottoscritto procuratore, dichiaratamente antistatario”.
La costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'8.6.2022, ha contestato Controparte_2
l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c., e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame.
Ha proposto, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza n. 1809/2021 emessa dal Tribunale di RR
ZI, sulla base dei seguenti motivi.
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRESCRIZIONE E SULLA QUALIFICA DI ECCEZIONE IN SENSO LATO – ERRATA VALUTAZIONE DELLA
MANCATA RILEVABILITA' D'UFFICIO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2947 CC
Con il primo motivo la ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui è stata Controparte_2 reputata tardiva (per essersi costituita solo il 25.6.2015, nonostante la prima udienza fosse fissata in citazione per il 15.6.2015) l'eccezione di prescrizione sollevata da essa compagnia assicuratrice, ritenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di RR ZI, la prescrizione fosse anche rilevabile d'ufficio dal giudicante.
E, quanto al merito di tale eccezione, ha sostenuto che dal 12/02/2008 al 15/07/2010 e dal 15/07/2010 al
03/04/2014 non fosse intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, tra quelli tassativamente indicati dall'art. 2943 cod. civ.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 141 D.LGS 209/2005 – IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA – CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA
[...]
. CP_2
Con il secondo motivo di gravame la ha poi criticato la sentenza n. 1809/2021 emessa dal Controparte_2
Tribunale di RR ZI anche nella parte in cui ha ritenuto applicabile, ratione temporis, al caso di specie,
l'art. 141 d.lgs 205/2009, pur trattandosi di sinistro verificatosi (in data 2.10.2005) in data anteriore alla data
(1.1.2006) della relativa entrata in vigore. pagina 5 di 12 In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe errato, sul punto, trattandosi di norma sostanziale
(e, non processuale), come tale non applicabile retroattivamente, in base al principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11, comma 1, delle c.d. preleggi.
Stante, allora, l'inapplicabilità, al caso in esame, dell'art. 141 d.lgs n. 209/2005 invocato dalla controparte, la ha eccepito la propria carenza della legittimazione passiva, sostenendo che Controparte_2 Parte_1 avrebbe dovuto evocare in giudizio il responsabile civile , proprietaria dell'autovettura Fiat
[...] CP_3
Panda, tg. CS489NK), e non anche essa compagnia, quale assicuratrice del ciclomotore sul quale viaggiava la stessa attrice.
E, alla luce di quanto esposto, nonché riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado, l'appellata/appellante incidentale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla IG.ra ; b) rigettare integralmente l'appello promosso dalla IG.ra , in quanto Parte_1 Parte_1 assolutamente infondato in fatto ed in diritto, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio;
c) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato dalla IG.ra ; d) in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda proposta dalla IG.ra per Parte_1 la mancata applicazione alla fattispecie de qua dell'art. 141 D.Lgs 205/2009, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione passiva della
ed estromissione dal giudizio e/o, comunque, con l'adozione di ogni provvedimento conseguenziale;
e) in via gradata, nelle denegata Controparte_2 ipotesi di rigetto delle conclusioni di cui ai punti c), d) ed e), confermare integralmente la sentenza n. 1809/2021 resa dal Tribunale di RR ZI;
f) siano in ogni caso vinte le spese di lite.”.
Con ordinanza del 5.7.2022 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 7.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 23.4.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 20.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 14.5.2025 dalla difesa della e il 19.5.2025 dalla difesa di Controparte_2 Pt_1
), con ordinanza del 20.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti, ai Parte_1 sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata/appellante incidentale, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello principale.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. pagina 6 di 12 Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ancora in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello principale, invocata dalla difesa della ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. Controparte_2
348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, pagina 7 di 12 ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò premesso, questa Corte ritiene che sia fondato l'appello incidentale proposto dalla con Controparte_2 la comparsa di risposta depositata in data 8.6.2022 (dunque tempestivamente, ex artt. 166 e 343 c.p.c., ossia nel rispetto del termine perentorio di almeno venti giorni prima dell'udienza di trattazione, fissata in citazione per il
30.6.2022 e poi differita, di ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 5.7.2022, ossia alla prima udienza utile tenuta da questa Corte di appello).
In particolare il gravame proposto in via incidentale dalla detta compagnia assicuratrice è fondato con riferimento al secondo motivo, avendo effettivamente il giudice di prime cure ritenuto applicabile, erroneamente, ratione temporis, al caso di specie, l'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 - pur trattandosi di un sinistro avvenuto prima della entrata in vigore di tale innovativa disposizione- così reputando erroneamente infondata, di conseguenza,
l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'avversa domanda risarcitoria sollevata dalla in Controparte_2 primo grado.
Il che assorbe, logicamente, la valutazione del primo motivo del gravame incidentale, concernente la valutazione, da parte del Tribunale di RR ZI, di tardività (e, dunque, di inammissibilità) della proposizione, da parte della dell'eccezione (preliminare di merito) di prescrizione. Controparte_2
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In particolare il giudice di prime cure, dopo aver qualificato correttamente la domanda dall'attrice, ritenendo giustamente (ossia sulla base della prospettazione dei fatti ad essa sottesa, ed avendo citando in giudizio unicamente la compagnia assicuratrice del vettore, senza fare alcun riferimento alla responsabilità del veicolo antagonista), che fosse stata proposta in base alla innovativa disposizione di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005
(qualificazione che è stata condivisa, come detto, dall'appellante principale), ha errato, tuttavia, si ribadisce, nel ritenere che tale disposizione fosse applicabile, in concreto, dal punto di vista temporale, al caso in esame, pur essendo il sinistro verificatosi in data 2.10.2005 e, quindi, in data anteriore alla data (1.1.2006) della sua entrata in vigore.
Come, infatti, chiarito, in modo condivisibile, dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, poiché, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, introduce un fondamento oggettivo di responsabilità del vettore assicurato ed è, pertanto, norma di diritto sostanziale, e non meramente processuale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/06/2023, n. 16603; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, Ord., 10/06/2020, n.
11102; Sez. III, Ord., 25/09/2018, n. 22566). pagina 8 di 12 In altri termini, posto che l'art. 141 in questione attribuisce, al terzo trasportato, la titolarità di nuove prerogative di carattere sostanziale, non potrà che applicarsi ai soli fatti verificatisi (e ai soli rapporti insorti) in epoca successiva alla relativa entrata in vigore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/07/2022, n. 22723).
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla va, dunque, Controparte_2 riformata la sentenza impugnata, nel senso che, anziché il rigetto (nel merito) della domanda proposta dall'attrice
(disposto dal primo giudice per la ritenuta assenza di responsabilità del vettore, anche in via concorsuale, in ordine al verificarsi dell'evento lesivo), tale domanda va dichiarata inammissibile, non essendo proprio applicabile, si ribadisce, ratione temporis, al caso di specie, la fattispecie disciplinata dal suddetto art. 141, come invece ritenuto dal primo giudice.
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Quanto detto sino ad ora rende necessarie le seguenti precisazioni.
Innanzitutto va detto che, in relazione alla eccezione di improponibilità/inammissibilità della domanda risarcitoria attorea, sollevata in primo grado dalla (sostenendo, si ribadisce, l'inapplicabilità, ratione Controparte_2 temporis, al sinistro in questione, dell'art. 141 più volte menzionato) - ritenuta espressamente infondata dal giudice di prime cure - la detta compagnia, vittoriosa comunque nel merito (essendo stata rigettata tale domanda della controparte, va ribadito, sia pure ritenendo infondata la detta questione pregiudiziale), ha correttamente appellato in via incidentale la sentenza n. 1809/2021 emessa dal Tribunale di RR ZI (anziché limitarsi a riproporre tale eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.).
Ed infatti, secondo una condivisibile impostazione della Suprema Corte, la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica.
Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi sia la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento (cfr. Cass. civ., Sez. V, 02/02/2023, n. 3277; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/02/2025, n.
5118; Sez. II, 08/01/2025, n. 401; Sez. II, Ord., 14/09/2023, n. 26583; Sez. lavoro, Ord., 09/01/2023, n. 299 Sez.
III, 11/02/2021, n. 3570; Sez. V, Ord., 15/07/2021, n. 20315; cfr., inoltre, nello stesso senso, anche se con riferimento specifico all'impugnazione incidentale quale mezzo di reazione idoneo a far riemergere una questione processuale oggetto di decisione implicita, Cass. civ., Sez. NI, 29/08/2025, n. 24172).
pagina 9 di 12 In secondo luogo sussisteva comunque, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse della ad Controparte_2 impugnare, sul punto, la sentenza n. 1809/2021 emessa dal Tribunale di RR ZI, pur essendo risultata vittoriosa nel merito.
Ciò in virtù della ragionevole fondatezza dell'appello principale proposto da (in riferimento al Parte_1 primo motivo, avente carattere assorbente rispetto al secondo), dal momento che, come chiarito dalla Suprema
Corte, anche a Sezioni NI (successivamente alla pronuncia del 2019 richiamata nella sentenza impugnata) - e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure - la nozione di "caso fortuito" prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., riguarda esclusivamente l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione.
La condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro risulta, pertanto, irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'assicuratore del vettore, poiché la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.
In definitiva, è la stessa disposizione del 1 comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore(cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 06/06/2025, n. 15109; Sez. NI, 30/11/2022, n. 35318), come invece ritenuto dal giudice di prime cure.
Quanto al suddetto interesse della ad impugnare, in via incidentale la sentenza n. Controparte_2
1809/2021 emessa dal Tribunale di RR ZI (pur essendo risultata vittoriosa nel merito;
quindi, si ribadisce, avverso la reiezione, da parte del giudice di prime cure, dell'eccezione di inammissibilità/improponibilità dell'avversa domanda, sollevata da essa compagnia sostenendo l'irretroattività della disposizione in esame), si osserva, specificamente, quanto segue.
Deve ravvisarsi quale "parte interessata" all'impugnazione anche quella vittoriosa nel merito ma soccombente in relazione ad eccezioni litis ingressum impedientes (cfr. Cass. civ., Sez. NI, Ord., 16/10/2008, n. 25246; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/04/2025, n. 10703).
In altri termini, anche la parte soccombente solo virtualmente, rispetto ad un'eccezione di rito, risultata poi vittoriosa nel merito, è titolare di un interesse ad impugnare la sentenza, che è però quiescente e condizionato.
Esso, infatti, si attualizza solo in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione principale, che esiti in una riforma della sentenza del primo giudice, comportando un sovvertimento degli esiti della controversia nel merito.
Il condizionamento dell'impugnazione incidentale promossa dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, veicola l'interesse ad impugnare e consente ad esso di attualizzarsi (cfr. Cass. civ., Sez. NI, 29/08/2025, n. 24172 cit.).
pagina 10 di 12 Inoltre, posto che la questione concernente l'irretroattività (e, quindi, della non applicabilità al caso di specie) della fattispecie regolata dalla norma invocata da riveste carattere pregiudiziale rispetto al Parte_1 merito della controversia, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla in relazione a Controparte_2 tale questione prevale, dal punto di vista logico- giuridico, sulla ragionevole fondatezza dell'appello principale (nel senso che la sentenza impugnata va comunque riformata in senso favorevole alla detta compagnia assicuratrice, nei termini, si ribadisce, di inammissibilità della domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 141 cod. ass., restando assorbito l'appello principale).
Va ancora puntualizzato che la circostanza della tardiva costituzione della compagnia assicuratrice convenuta, rilevata dal primo giudice (che, in conseguenza di ciò, ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla detta parte), non impediva al Tribunale di RR ZI di pronunciarsi (come ha fatto) sulla questione in esame, ossia sul profilo concernente l'efficacia temporale della disposizione contenuta nell'art. 141
d.lgs. n.209/2005.
Ed infatti, la questione dell'efficacia temporale di una norma di cui si invochi l'applicazione può e deve essere rilevata d'ufficio, sfuggendo a qualsiasi preclusione, in attuazione del principio "iura novit curia", con la conseguenza che la deduzione con la quale la parte denunzi l'erroneità di tale applicazione non costituisce un'eccezione quanto, piuttosto, una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 19/05/2017, n. 12731).
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La riforma della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, ad avviso della Corte risulta giustificata la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti (dunque anche del primo grado, come aveva fatto il
Tribunale di RR ZI), ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. (anche nella versione conseguente alla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale), atteso che:
a) La questione della natura sostanziale o processuale della norma di cui all'art. 141 d.lgs. n.209/2005 (e, dunque, della sua applicazione retroattiva o meno) era dibattuta, in dottrina e giurisprudenza, al momento della pronuncia impugnata;
b) la pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni NI (la n. 35318 del 2022), che ha delineato la nozione di
“caso fortuito” contenuta nel suddetto art. 141, è intervenuta successivamente rispetto alla sentenza impugnata in questa sede (che aveva fatto riferimento, sul punto, ad una diversa impostazione seguita dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n.4147/2019 summenzionata); pagina 11 di 12 c) l'appello principale proposto da sarebbe risultato ragionevolmente fondato (in riferimento Parte_1 al primo motivo, si ribadisce), se non fosse risultata fondata la questione pregiudiziale dell'irretroattività della norma di cui all'art. 141 in questione, oggetto del secondo motivo dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
(con conseguente assorbimento del gravame principale). CP_2
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Risulta giustificato, infine, ad avviso della Corte, quanto disposto dal primo giudice (meritando conferma, sul punto, la sentenza impugnata) a proposito della ctu medico -legale, ponendo le relative spese a carico esclusivo dell'attrice (spese da regolare comunque, in questa sede, nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804); ciò in virtù, comunque, della soccombenza della , la quale aveva invocato, in primo grado, l'ammissione di tale consulenza (sul potere Pt_1 del giudicante di porre a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica di ufficio, pur dopo avere dichiarato la compensazione delle altre spese processuali fra le parti, cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/04/2025, n. 10277; Sez.
III, Ord., 13/09/2019, n. 22868).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1067/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello incidentale proposto, con la comparsa depositata in data 8.6.2022, dalla Controparte_2
avverso la sentenza n. 1809/2021 emessa dal Tribunale di RR ZI, pubblicata in data 16.9.2021
[...]
e, per l'effetto:
a) in parziale riforma di tale sentenza, dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata in primo grado da
. Parte_1
b) dichiara assorbito l'appello principale proposto da avverso la detta sentenza. Parte_1
2. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
Napoli, 13.9.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il ConIGliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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