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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1214/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1214/2025 promossa in grado d'appello da
c.f. e cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in Verderio, (LC) ed elettivamente domiciliati C.F._2 in Monza alla Piazza Trento e Trieste 13, presso lo studio dell'Avv. Angelo D'Andrea
(C.F. ) dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in C.F._3 atti.
APPELLANTE nei confronti di in persona del Vice Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione Dott. con sede legale in Brescia via Corfù, 102, P. Controparte_2
IVA , iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico P.IVA_1
Bancario (TUB) al numero 8074, in qualità di Cessionaria ex art. 1260 c.c. del credito oggetto di causa in forza di contratto del 28/2/2023 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), presso il cui C.F._4 indirizzo di posta elettronica ha eletto domicilio Email_1 pag. 1 APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, incidentale accertamento nullità di contratto di fideiussione – appello vs/ sentenza del Tribunale di Milano, n. 8905/2024 pubbl. il 14/10/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante:
“1) Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, statuire quanto segue:
Riformare la sentenza emessa Tribunale di Milano n. 8905/2024 pubbl. il 14/10/2024 e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione del 21.04.2004 ed in particolare degli articoli 2, 6 e 8.
2. In ragione di tale nullità accertare e dichiarare che l'Istituto di Credito opposto è decaduto dal diritto di escutere la fideiussione de qua e tanto sin dal 25.05.2010.
3. Revocare, altresì, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite di primo grado
4. Condannare, parte appellata, al pagamento delle spese di primo e secondo grado, in favore dell'Avv. Angelo D'Andrea che si dichiara antistatario.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in via preliminare:
- dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello ex artt. 342 e 348-bis
c.p.c.
- dichiarare l'estromissione ex art. 111 c.p.c. di Controparte_3
In via principale:
- rigettare l'appello e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare la sentenza
n. 8905/24 del Tribunale di Milano.
pag. 2 in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa”.
IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e propongono appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Milano, n. 8905/2024 pubblicata in data 14 ottobre 2024, con cui il Tribunale, decidendo sulla opposizione proposta dai predetti, nella loro qualità di fideiussori a favore della società (poi ammessa in concordato CP_4 preventivo, con precisazione del credito in favore della banca mutuante in forza di istanza del 25 novembre 2009), in relazione al mutuo di € 500.000,00 alla stessa concesso in data 21 aprile 2004 (la fideiussione degli appellanti reca la medesima data), avverso il decreto ingiuntivo n. 2367 del 7 febbraio 2022, ottenuto, nei loro confronti, da in qualità di avente causa della mutuante Controparte_3 [...]
intimando il pagamento del residuo dovuto sul predetto Controparte_5 finanziamento, per capitale ed interessi, per 388.860,10, ha respinto l'opposizione e confermato, nei loro confronti, il decreto ingiuntivo opposto, rilevando gradatamente: la sussistenza di prova del credito ingiunto;
la legittimazione attiva di cessionaria pro soluto del credito;
Controparte_3
l'afferenza della dedotta nullità per violazione della disciplina antitrust alle sole fideiussioni omnibus, atteso che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA era relativo a tale tipologia di fideiussione, e non alle fideiussioni specifiche;
in ogni caso, la mancanza di prova, anche a voler considerare la nullità dedotta applicabile alla fattispecie, dell'intesa anticoncorrenziale illecita, ed in ogni caso,
l'infondatezza della domanda, evidenziando testualmente: “Parte opponente ha totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti: la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa, con conseguente piena validità della deroga contenuta nell'art. 6 (specificamente approvato) ove è previsto che “I diritti derivanti al Banco dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito relativo al rapporto garantito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato
o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 cod. civ. che si intende derogato”.
pag. 3 Ha quindi respinto l'opposizione e condannato parte opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia hanno interposto appello i signori e Pt_1 Pt_2 rassegnando due motivi di appello:
a) erroneità della pronuncia, nella parte in cui ha ritenuto che la dedotta nullità fosse afferente alle sole fideiussioni omnibus, dovendo la stessa applicarsi anche alle fideiussioni specifiche, quali quella sottoscritta dagli appellanti in favore della società mutuataria, lamentando, altresì, che la sentenza impugnata avesse ritenuto non assolto, da parte degli allora opponenti, dell'onere probatorio circa la derivazione del vincolo fideiussorio sottoscritto dall'intesa censurata con il citato provvedimento della Banca d'TA: in particolare, gli opponenti avevano prodotto, sub docc. 6 e 7, ampia documentazione scritta (consistenti in numerosi schemi di fideiussione, adoprati dalle banche tra il 2005 ed il 2019, riproducenti le tre clausole ritenute illecite) a riprova dell'assunto di derivazione del contratto sottoscritto dall'intesa illecita sopra citata;
b) la maturata decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c. (da applicarsi data la reviviscenza dello stesso, non efficacemente derogato), atteso che l'escussione del debitore principale non era avvenuta nei sei mesi dall'istanza di specificazione del credito nella procedura di concordato preventivo cui era stata ammessa la creditrice principale (25 novembre 2009) ed essendo quindi il ridetto termine irrimediabilmente scaduto in data 25 maggio 2010.
Nel giudizio di secondo grado così radicato, non essendosi costituita CP_3 nonostante la regolare notifica ne è stata dichiarata la contumacia;
si è costituita,
[...] invece, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., e nel merito, rilevando l'infondatezza del gravame, posto che la nullità invocata dagli opponenti è, per giurisprudenza di legittimità consolidata, applicabile alle sole fideiussioni omnibus, osservando come “L'appello sostanzialmente si riduce alla interpretazione se anche alla fideiussione specifica sottoscritta in data 21.4.2004 dai sigg.ri e si possano applicare i Pt_2 Pt_1 principi di diritto espressi dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/21 in tema di nullità parziale delle tre clausole n. 2, 6 e 8 apparentemente coincidenti con quelli dello schema ABI 2003 che la Delibera della Banca d'TA n. 55/2005 (nella sua
pag. 4 ex funzione di Garante della Concorrenza nel mercato creditizio e finanziario) aveva affermato costituire l'intesa anticoncorrenziale vietata ex art. 2 L. 287/90”.
Osservava, in merito al secondo motivo avversario (pretesa decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.): “Parte appellante ha reiterato l'eccezione della decadenza della Banca per aver a suo dire sforato il termine semestrale ex art. 1957 c.c. che non sarebbe derogato validamente dalla fideiussione, nell'ipotesi in cui la predetta clausola fosse da ritenersi nulla. Tuttavia la tesi avversaria è stata correttamente ignorata dal
Collegio di primo grado per la superiore ragione che la clausola di deroga in realtà era perfettamente valida ed operante e quindi da parte della Banca non vi era l'onere di compiere alcun atto interruttivo della decadenza che non era prevista nei confronti dei garanti specifici”.
Dichiarata la contumacia di la causa è stata rimessa in decisione Controparte_3 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'odierna udienza, alla quale il procuratore di parte appellante ha instato affinché il Collegio disponga, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, alle quali, in forza di ordinanza del primo presidente della Corte di Cassazione dott.
AL D'AS in data 11-12 novembre 2025, è stata rimessa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. la decisione in ordine ad alcune questioni interpretative rilevanti nella materia che occupa, tra le quali l'an ed il quomodo dell'applicabilità della nullità per contrato con la disciplina anticoncorrenziale anche alle fideiussioni specifiche, quale è quella prestata dagli opponenti.
***
In via preliminare, la Corte rileva che non sussiste pregiudizialità in senso tecnico, tale da giustificare, in vista del pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la sospensione del presente processo. Come è noto, infatti, l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. esplica effetto di sospensione necessaria soltanto nel procedimento in cui il rinvio è stato disposto.
Ancora in via preliminare, si rileva l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dalla difesa di parte intervenuta in appello, quale cessionaria pro soluto del credito (in forza di contratto di cessione tempestivamente prodotto).
Con riguardo all'art. 342 c.p.c., la norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla pag. 5 ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice - senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado - in modo che la Corte d'appello venga posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte possa svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione sollevata.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. del pari, non può trovare accoglimento e risulta superata dalla rimessione della presente causa in decisione, ove la Corte potrà vagliare anche il ridetto profilo di evidente infondatezza del gravame, che come prontamente chiarito dalla cessionaria costituita in fase di appello, si incentra pressoché totalmente sulla dedotta applicabilità, anche alla fideiussione specifica (quale è indubbiamente quella sottoscritta dagli odierni appellanti in data 21 aprile 2004) della nullità delle clausole conformi a quelle sub 2, 6 ed 8 dello schema ABI, censurate dalla Banca d'TA con il noto provvedimento n. 55/2005.
Orbene, sul punto, sebbene sia nota al Collegio l'esistenza di un – non nutrito - orientamento contrario, si osserva che questa Corte ha già da tempo aderito al diverso opinamento secondo cui la nullità parziale del vincolo fideiussorio in considerazione della derivazione dall'intesa illecita censurata dalla Banca d'TA con il provvedimento già citato, afferisce al solo schema della fideiussione omnibus, esclusivo oggetto dell'indagine.
Con recente sentenza n. 2071 del 10 luglio 2025 (rel. Est. ) questa Corte ha Pt_3 espresso tale orientamento nei termini seguenti:
“La decisione del Tribunale sull'inapplicabilità alle fideiussioni specifiche dei principi validi per le fideiussioni omnibus risulta conforme alla giurisprudenza prevalente della
S.C., dalla quale questa Corte non ritiene di discostarsi (v. Cass. 19401/24, in
pag. 6 motivazione; v. anche Cass. 21841/24 “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'TA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”; Cass. 26847/24 In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'TA, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”).
Gli appellanti, negli scritti conclusivi, richiamano Cass. 27243/24 (non massimata) che, in un inciso della motivazione, si è così espressa: “…né il giudice d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente
- S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
Ritiene la Corte che questo inciso, incidentalmente espresso, non sia, tuttavia, idoneo
a superare i motivi espressi dalle altre pronunce citate, che hanno indicato le ragioni per le quali la compresenza delle tre clausole assume rilievo in funzione anticoncorrenziale ove venga estesa ad una serie indefinita e futura di rapporti e quindi a fideiussioni omnibus e non anche a fideiussioni specifiche”.
In altra pronuncia di questa Corte (trattasi della sentenza n. 1284 del 12 maggio 2025, est. Cortelloni) il suddetto pensiero è stato ancor più chiaramente esplicitato, osservandosi, in conformità a quanto opinato da Cass. n. 10689 del 19 aprile 2024, che mentre lo schema censurato per violazione delle norme anticoncorrenziali, afferente alla sola fideiussione omnibus, si presentava particolarmente idoneo a falsare il gioco della concorrenza in quanto – per definizione – esteso ad una serie potenzialmente illimitata di rapporti bancari, tale idoneità non può di contro apprezzarsi in relazione allo schema pag. 7 della fideiussione specifica, in quanto la stessa, diversamente rispetto alla fideiussione omnibus, inerisce ad un solo specifico rapporto, e riguarda – nel caso di specie – la sola obbligazione restitutoria, e non già una serie indefinita di rapporti giuridici.
Il Collegio intende dare continuità al suddetto orientamento, dal quale, nonostante i contrari precedenti richiamati da parte appellante, ed ai dubbi interpretativi da ultimo rimessi alla decisione del Supremo Consesso a Sezioni Unite, non vi è motivo per discostarsi, alla luce delle ampie motivazioni già rese.
Peraltro, valga osservare che, nel caso di specie, la produzione dei numerosi modelli di fideiussione specifica avvenuta in primo grado, oltretutto “spalmati” su oltre un decennio, e relativi alla più svariata tipologia di rapporti (anticipazioni per cassa, finanziamenti chirografari, mutui ipotecari, conti correnti ipotecari ed altro) non vale a giustificare un diverso apprezzamento della carenza probatoria già ravvisata dal giudice di primo grado, osservandosi, aggiuntivamente, che detta produzione non vale in particolare a dimostrare che, in ragione dell'inserimento delle clausole conformi allo schema ABI nel modulo fideiussorio sottoscritto, gli odierni appellanti, gli stessi si siano visti limitare le facoltà di scelta connesse alla particolare tipologia del rapporto garantito
(mutuo).
In altri termini, tali moduli, ancorché numerosi, non dimostrano che ovunque, sul mercato, non esistessero banche che praticavano condizioni di garanzia inerenti al mutuo non contenenti le tre clausole in contestazione.
Le restanti domande e questioni, anche istruttorie, risultano, di conseguenza, assorbite.
L'appello deve essere quindi respinto e le spese del grado vengono regolate, a parametri medi ex D.M. n. 55/2014 e smi, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta, non comprendente, per il presente giudizio di secondo grado, la fase di trattazione/istruttoria.
Deve essere altresì dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 8905/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in Parte_2 data 14 ottobre 2024, così provvede:
pag. 8 1) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore della appellata costituita delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi (di cui € 4.389,00 per studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1214/2025 promossa in grado d'appello da
c.f. e cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in Verderio, (LC) ed elettivamente domiciliati C.F._2 in Monza alla Piazza Trento e Trieste 13, presso lo studio dell'Avv. Angelo D'Andrea
(C.F. ) dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in C.F._3 atti.
APPELLANTE nei confronti di in persona del Vice Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione Dott. con sede legale in Brescia via Corfù, 102, P. Controparte_2
IVA , iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico P.IVA_1
Bancario (TUB) al numero 8074, in qualità di Cessionaria ex art. 1260 c.c. del credito oggetto di causa in forza di contratto del 28/2/2023 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), presso il cui C.F._4 indirizzo di posta elettronica ha eletto domicilio Email_1 pag. 1 APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, incidentale accertamento nullità di contratto di fideiussione – appello vs/ sentenza del Tribunale di Milano, n. 8905/2024 pubbl. il 14/10/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante:
“1) Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, statuire quanto segue:
Riformare la sentenza emessa Tribunale di Milano n. 8905/2024 pubbl. il 14/10/2024 e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione del 21.04.2004 ed in particolare degli articoli 2, 6 e 8.
2. In ragione di tale nullità accertare e dichiarare che l'Istituto di Credito opposto è decaduto dal diritto di escutere la fideiussione de qua e tanto sin dal 25.05.2010.
3. Revocare, altresì, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite di primo grado
4. Condannare, parte appellata, al pagamento delle spese di primo e secondo grado, in favore dell'Avv. Angelo D'Andrea che si dichiara antistatario.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in via preliminare:
- dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello ex artt. 342 e 348-bis
c.p.c.
- dichiarare l'estromissione ex art. 111 c.p.c. di Controparte_3
In via principale:
- rigettare l'appello e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare la sentenza
n. 8905/24 del Tribunale di Milano.
pag. 2 in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa”.
IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e propongono appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Milano, n. 8905/2024 pubblicata in data 14 ottobre 2024, con cui il Tribunale, decidendo sulla opposizione proposta dai predetti, nella loro qualità di fideiussori a favore della società (poi ammessa in concordato CP_4 preventivo, con precisazione del credito in favore della banca mutuante in forza di istanza del 25 novembre 2009), in relazione al mutuo di € 500.000,00 alla stessa concesso in data 21 aprile 2004 (la fideiussione degli appellanti reca la medesima data), avverso il decreto ingiuntivo n. 2367 del 7 febbraio 2022, ottenuto, nei loro confronti, da in qualità di avente causa della mutuante Controparte_3 [...]
intimando il pagamento del residuo dovuto sul predetto Controparte_5 finanziamento, per capitale ed interessi, per 388.860,10, ha respinto l'opposizione e confermato, nei loro confronti, il decreto ingiuntivo opposto, rilevando gradatamente: la sussistenza di prova del credito ingiunto;
la legittimazione attiva di cessionaria pro soluto del credito;
Controparte_3
l'afferenza della dedotta nullità per violazione della disciplina antitrust alle sole fideiussioni omnibus, atteso che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA era relativo a tale tipologia di fideiussione, e non alle fideiussioni specifiche;
in ogni caso, la mancanza di prova, anche a voler considerare la nullità dedotta applicabile alla fattispecie, dell'intesa anticoncorrenziale illecita, ed in ogni caso,
l'infondatezza della domanda, evidenziando testualmente: “Parte opponente ha totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti: la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa, con conseguente piena validità della deroga contenuta nell'art. 6 (specificamente approvato) ove è previsto che “I diritti derivanti al Banco dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito relativo al rapporto garantito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato
o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 cod. civ. che si intende derogato”.
pag. 3 Ha quindi respinto l'opposizione e condannato parte opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia hanno interposto appello i signori e Pt_1 Pt_2 rassegnando due motivi di appello:
a) erroneità della pronuncia, nella parte in cui ha ritenuto che la dedotta nullità fosse afferente alle sole fideiussioni omnibus, dovendo la stessa applicarsi anche alle fideiussioni specifiche, quali quella sottoscritta dagli appellanti in favore della società mutuataria, lamentando, altresì, che la sentenza impugnata avesse ritenuto non assolto, da parte degli allora opponenti, dell'onere probatorio circa la derivazione del vincolo fideiussorio sottoscritto dall'intesa censurata con il citato provvedimento della Banca d'TA: in particolare, gli opponenti avevano prodotto, sub docc. 6 e 7, ampia documentazione scritta (consistenti in numerosi schemi di fideiussione, adoprati dalle banche tra il 2005 ed il 2019, riproducenti le tre clausole ritenute illecite) a riprova dell'assunto di derivazione del contratto sottoscritto dall'intesa illecita sopra citata;
b) la maturata decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c. (da applicarsi data la reviviscenza dello stesso, non efficacemente derogato), atteso che l'escussione del debitore principale non era avvenuta nei sei mesi dall'istanza di specificazione del credito nella procedura di concordato preventivo cui era stata ammessa la creditrice principale (25 novembre 2009) ed essendo quindi il ridetto termine irrimediabilmente scaduto in data 25 maggio 2010.
Nel giudizio di secondo grado così radicato, non essendosi costituita CP_3 nonostante la regolare notifica ne è stata dichiarata la contumacia;
si è costituita,
[...] invece, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., e nel merito, rilevando l'infondatezza del gravame, posto che la nullità invocata dagli opponenti è, per giurisprudenza di legittimità consolidata, applicabile alle sole fideiussioni omnibus, osservando come “L'appello sostanzialmente si riduce alla interpretazione se anche alla fideiussione specifica sottoscritta in data 21.4.2004 dai sigg.ri e si possano applicare i Pt_2 Pt_1 principi di diritto espressi dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/21 in tema di nullità parziale delle tre clausole n. 2, 6 e 8 apparentemente coincidenti con quelli dello schema ABI 2003 che la Delibera della Banca d'TA n. 55/2005 (nella sua
pag. 4 ex funzione di Garante della Concorrenza nel mercato creditizio e finanziario) aveva affermato costituire l'intesa anticoncorrenziale vietata ex art. 2 L. 287/90”.
Osservava, in merito al secondo motivo avversario (pretesa decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.): “Parte appellante ha reiterato l'eccezione della decadenza della Banca per aver a suo dire sforato il termine semestrale ex art. 1957 c.c. che non sarebbe derogato validamente dalla fideiussione, nell'ipotesi in cui la predetta clausola fosse da ritenersi nulla. Tuttavia la tesi avversaria è stata correttamente ignorata dal
Collegio di primo grado per la superiore ragione che la clausola di deroga in realtà era perfettamente valida ed operante e quindi da parte della Banca non vi era l'onere di compiere alcun atto interruttivo della decadenza che non era prevista nei confronti dei garanti specifici”.
Dichiarata la contumacia di la causa è stata rimessa in decisione Controparte_3 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'odierna udienza, alla quale il procuratore di parte appellante ha instato affinché il Collegio disponga, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, alle quali, in forza di ordinanza del primo presidente della Corte di Cassazione dott.
AL D'AS in data 11-12 novembre 2025, è stata rimessa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. la decisione in ordine ad alcune questioni interpretative rilevanti nella materia che occupa, tra le quali l'an ed il quomodo dell'applicabilità della nullità per contrato con la disciplina anticoncorrenziale anche alle fideiussioni specifiche, quale è quella prestata dagli opponenti.
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In via preliminare, la Corte rileva che non sussiste pregiudizialità in senso tecnico, tale da giustificare, in vista del pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la sospensione del presente processo. Come è noto, infatti, l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. esplica effetto di sospensione necessaria soltanto nel procedimento in cui il rinvio è stato disposto.
Ancora in via preliminare, si rileva l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dalla difesa di parte intervenuta in appello, quale cessionaria pro soluto del credito (in forza di contratto di cessione tempestivamente prodotto).
Con riguardo all'art. 342 c.p.c., la norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla pag. 5 ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice - senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado - in modo che la Corte d'appello venga posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte possa svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione sollevata.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. del pari, non può trovare accoglimento e risulta superata dalla rimessione della presente causa in decisione, ove la Corte potrà vagliare anche il ridetto profilo di evidente infondatezza del gravame, che come prontamente chiarito dalla cessionaria costituita in fase di appello, si incentra pressoché totalmente sulla dedotta applicabilità, anche alla fideiussione specifica (quale è indubbiamente quella sottoscritta dagli odierni appellanti in data 21 aprile 2004) della nullità delle clausole conformi a quelle sub 2, 6 ed 8 dello schema ABI, censurate dalla Banca d'TA con il noto provvedimento n. 55/2005.
Orbene, sul punto, sebbene sia nota al Collegio l'esistenza di un – non nutrito - orientamento contrario, si osserva che questa Corte ha già da tempo aderito al diverso opinamento secondo cui la nullità parziale del vincolo fideiussorio in considerazione della derivazione dall'intesa illecita censurata dalla Banca d'TA con il provvedimento già citato, afferisce al solo schema della fideiussione omnibus, esclusivo oggetto dell'indagine.
Con recente sentenza n. 2071 del 10 luglio 2025 (rel. Est. ) questa Corte ha Pt_3 espresso tale orientamento nei termini seguenti:
“La decisione del Tribunale sull'inapplicabilità alle fideiussioni specifiche dei principi validi per le fideiussioni omnibus risulta conforme alla giurisprudenza prevalente della
S.C., dalla quale questa Corte non ritiene di discostarsi (v. Cass. 19401/24, in
pag. 6 motivazione; v. anche Cass. 21841/24 “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'TA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”; Cass. 26847/24 In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'TA, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”).
Gli appellanti, negli scritti conclusivi, richiamano Cass. 27243/24 (non massimata) che, in un inciso della motivazione, si è così espressa: “…né il giudice d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente
- S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
Ritiene la Corte che questo inciso, incidentalmente espresso, non sia, tuttavia, idoneo
a superare i motivi espressi dalle altre pronunce citate, che hanno indicato le ragioni per le quali la compresenza delle tre clausole assume rilievo in funzione anticoncorrenziale ove venga estesa ad una serie indefinita e futura di rapporti e quindi a fideiussioni omnibus e non anche a fideiussioni specifiche”.
In altra pronuncia di questa Corte (trattasi della sentenza n. 1284 del 12 maggio 2025, est. Cortelloni) il suddetto pensiero è stato ancor più chiaramente esplicitato, osservandosi, in conformità a quanto opinato da Cass. n. 10689 del 19 aprile 2024, che mentre lo schema censurato per violazione delle norme anticoncorrenziali, afferente alla sola fideiussione omnibus, si presentava particolarmente idoneo a falsare il gioco della concorrenza in quanto – per definizione – esteso ad una serie potenzialmente illimitata di rapporti bancari, tale idoneità non può di contro apprezzarsi in relazione allo schema pag. 7 della fideiussione specifica, in quanto la stessa, diversamente rispetto alla fideiussione omnibus, inerisce ad un solo specifico rapporto, e riguarda – nel caso di specie – la sola obbligazione restitutoria, e non già una serie indefinita di rapporti giuridici.
Il Collegio intende dare continuità al suddetto orientamento, dal quale, nonostante i contrari precedenti richiamati da parte appellante, ed ai dubbi interpretativi da ultimo rimessi alla decisione del Supremo Consesso a Sezioni Unite, non vi è motivo per discostarsi, alla luce delle ampie motivazioni già rese.
Peraltro, valga osservare che, nel caso di specie, la produzione dei numerosi modelli di fideiussione specifica avvenuta in primo grado, oltretutto “spalmati” su oltre un decennio, e relativi alla più svariata tipologia di rapporti (anticipazioni per cassa, finanziamenti chirografari, mutui ipotecari, conti correnti ipotecari ed altro) non vale a giustificare un diverso apprezzamento della carenza probatoria già ravvisata dal giudice di primo grado, osservandosi, aggiuntivamente, che detta produzione non vale in particolare a dimostrare che, in ragione dell'inserimento delle clausole conformi allo schema ABI nel modulo fideiussorio sottoscritto, gli odierni appellanti, gli stessi si siano visti limitare le facoltà di scelta connesse alla particolare tipologia del rapporto garantito
(mutuo).
In altri termini, tali moduli, ancorché numerosi, non dimostrano che ovunque, sul mercato, non esistessero banche che praticavano condizioni di garanzia inerenti al mutuo non contenenti le tre clausole in contestazione.
Le restanti domande e questioni, anche istruttorie, risultano, di conseguenza, assorbite.
L'appello deve essere quindi respinto e le spese del grado vengono regolate, a parametri medi ex D.M. n. 55/2014 e smi, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta, non comprendente, per il presente giudizio di secondo grado, la fase di trattazione/istruttoria.
Deve essere altresì dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 8905/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in Parte_2 data 14 ottobre 2024, così provvede:
pag. 8 1) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore della appellata costituita delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi (di cui € 4.389,00 per studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
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