Art. 50. (Modifche agli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 , in materia di assegno
ai nuclei familiari e di assegno di maternita').
1. All' articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
2. All' articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "e' erogato" sono sostituite dalle seguenti: "e' concesso";
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, a erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
dicembre 1998, n. 448 , in materia di assegno
ai nuclei familiari e di assegno di maternita').
1. All' articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
2. All' articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "e' erogato" sono sostituite dalle seguenti: "e' concesso";
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, a erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".