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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere in data 27.01.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 755/2022 R.G.
vertente tra nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Cefalù via Bellipanni presso lo studio dell'avv. Salvatore Tamburo che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al ricorso;
Appellante
e
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore e Capitaneria di Porto in persona del legale rappresentante pro tempore e Capitaneria di Porto di Milazzo, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina nei cui uffici in Messina via dei Mille n.221 is. 65 sono ope legis domiciliati;
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1228/22 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.in data 18.10.2022 e pubblicata in pari data Conclusioni dei procuratori delle parti :
Per parte appellante:
“Ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata accogliendo in toto la domanda dell'appellante e, di conseguenza, dichiarare illegittima,
o con qualsiasi altra statuizione Annullare e/o rendere priva di qualsiasi effetto giuridico l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 434/2020 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo (Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti), in data 07.10.2020 e notificata in data 09.10.2020 in cui si ingiungeva il pagamento di euro 2.000,00 e, altresì, ordinava la confisca della rete derivante del tipo spadara e la sospensione della licenza di pesca n. ITA000024952/3 (riferita all'imbarcazione da pesca denominata “Jessica” iscritta al n. 9PA-344) per tre mesi intimando il deposito della stessa entro 10 giorni a decorrere dalla data in cui l'Ordinanza sarebbe divenuta definitiva..
- Di conseguenza annullare e/o rendere privo di efficacia, quale atto presupposto, il verbale di contestazione relativo all'infrazione n. 80/2020, elevato in data 13.06.2020 (in prossimità della costa di Alicudi) dalla Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di Milazzo, in violazione dell'art. 10 co 1 del D.lvo 04/2012 lett. I (modificato lex 154 del 28 luglio 2016) con il quale veniva a disposto il sequestro della rete (art. 12 co 1 del D.L.vo 09.01.2012 modificato lex 154 del 28 luglio 2016) derivante tipo spadara, con maglia ampia cm. 43, unico spezzone di ml. 800 (circa), munita di anelli di acciaio.
- Disporre, conseguentemente, la restituzione dell'attrezzo da pesca confiscato con la summenzionata contestazione;
- Disporre la revoca della sospensione della licenza di pesca;
-In Via Istruttoria, si insiste nel disporre la consulenza tecnica d'ufficio per accertare la qualità della rete detenute a bordo dal ricorrente, anche a mezzo di verifica in mare per l'uso di attrezzo a circuizione senza chiusura
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per le Amministrazioni appellate:
“In via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...]
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Nel merito:
1)Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 1822/2022;
2)Rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 1822/2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
3)Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. , nella qualità di Parte_1
Comandante della unità da pesca denominata Jessica, proponeva opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 434/20 emessa in data 7.10.2020 , con la quale la Capitaneria di Porto di Milazzo gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.000,00 in relazione alla violazione dell'art. 10 D.Lvo. 4/2012 lett. I , come modificato dalla L. 154/2016, giusta verbale di contestazione n.80/20 elevato in data 13.06.2020 dalla Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di Milazzo, con cui era stata disposto il sequestro della “rete derivante tipo spadara con maglia ampia cm. 43, unico spezzone di ml. 800 (circa) , munita di anelli in acciaio”..
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, che, contrariamente a quanto ritenuto dai verbalizzanti, la rete da pesca non presentava caratteristiche tali da essere ascritta alla categoria delle “reti da posta derivanti tipo spadara”, risultando conforme alla normativa europea.
Evidenziava di essersi scrupolosamente attenuto, nell'armamento dell'attrezzo, alle indicazioni impartite dall' ed alla metodologia oggetto di apposite riunione con la Capitaneria del Porto CP_2 di Cefalù e conseguentemente , invocava a fondamento dell'esclusione della propria responsabilità, la buona fede.
Si costituiva la Capitaneria di Porto, che chiedeva il rigetto dell'opposizione,
Con la sentenza impugnata il Tribunale, dichiarata la contumacia del Ministero, rigettava l'opposizione e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza con ricorso depositato in data 10.11.2022 il proponeva appello. Pt_1
Disposta con decreto del 16 dicembre 2022 la sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, la Corte, con ordinanza resa in data 20.11.2023 , a seguito della scadenza dei termini concessi alle parti, onerava parte appellante a regolarizzare la propria costituzione mediante deposito telematico dell'atto di appello notificato alle amministrazioni .
Non essendosi costituita in giudizio parte appellata, la Corte , con successiva ordinanza del 5.02.2024, la Corte, che il aveva documentato la notifica esclusivamente nei confronti della Capitaneria Pt_1 di Porto ma non del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, evocato nel giudizio di primo grado, ancorchè rimasto contumace, invitava il predetto appellante a documentare la notifica anche alla predetta amministrazione oppure, ove non effettuata, ad integrare il contraddittorio nei confronti della medesima nel termine assegnato.
Al contempo, rinviava ad altra data per la verifica dell'adempimento e la decisione, assegnando alle parti termini per il deposito di note difensive.
Con successiva ordinanza dell'8.07.2024, rilevato che la notifica non era stata eseguita nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come disposto dall'art. all'art. 11, comma 2, del r.d n. 1611 del 1933 e che, pertanto, era da ritenersi nulla e, come tale, suscettibile di rinnovazione , disponeva in conformità, rinviando per la decisione alla data del 27.01.2025.
Con comparsa depositata in data 24.12.2024 si costituivano il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione del Ministero e, nel merito, instando per il rigetto dell'opposizione.
In data 27.01.2025 la Corte decideva come da separato dispositivo di sentenza che veniva, in pari data, depositato telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal Ministero appellato sul rilievo dell'inerenza dell'ingiunzione impugnata alla violazione di norme in materia di disciplina dell'attività di pesca marittima e acquacoltura e dell'attribuzione della legittimazione passiva al mai evocato in Controparte_1 giudizio.
L'eccezione non merita accoglimento.
Premesso che la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti poiché parte (contumace) del giudizio di primo grado, va osservato che nel giudizio di opposizione è passivamente legittimata la sola autorità amministrativa che abbia emesso l'ordinanza ingiunzione, la quale è pure l'unica attivamente legittimata all'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio (Cass. 11 agosto 2008, n. 21511; 30 maggio 2007, n. 12742).
E ciò anche nell'ipotesi in cui l'autorità sia organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (come sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato e della speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata legge 260/1958.
Tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione , giacché nella disciplina dell'art. 23 della legge 689/1981 non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri nella fase di impugnazione la legittimazione del Ministro, secondo la regola ordinaria (Cass. 31 ottobre 2017 n. 25906; Cass. 26 marzo 2015, n. 6316; Cass. 7 luglio 2006, n. 15596; Cass. 18 maggio 2006, n. 11752; Cass. 9 febbraio 1999, n. 1091).
Ne consegue che, nella specie, la legittimazione spetta esclusivamente alla Capitaneria di Porto di Milazzo, che ha emesso l'ordinanza -ingiunzione della cui opposizione si tratta e che, pertanto, nessun legittimo contraddittore risulta essere stato pretermesso.
2.-Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente ha ritenuto prive di riscontri le contestazioni in punto di regolarità della rete per essersi esso ricorrente limitato a richiedere l'espletamento di c.t.u.
Ribadendo, in proposito, le difese illustrate nel primo grado di giudizio al fine di dimostrare la conformità della rete alla normativa europea, evidenzia che i verbalizzanti, nell'escludere che trattavasi di rete a circuizione, avevano fatto riferimento alle caratteristiche di quelle utilizzate per la cattura del pesce azzurro, laddove quella in questione era destinata alla pesca dell'alalunga e, conseguentemente, non richiedeva la presenza di robusti cavi di acciaio per la chiusura ed il sollevamento dell'attrezzo mediante anelli in acciaio.
Rileva, per un verso, che la rete rispettava le dimensioni di cui all'art. 9 co 5, presentando maglie di larghezza non maggiore di mm.14 , lunghezza non maggiore di ml .800 e altezza non superiore a m. 120 ; per altro verso, che, essendo l'attrezzo perfettamente legittimo, la sanzione era stata irrogata per un preteso utilizzo improprio , che, però, non era stato accertato. Aggiunge che reti analoghe erano state ritenute conformi dal Tribunale di Termini Imerese e rappresenta, infine, che non solo esso ricorrente non era stato posto nelle condizioni di dimostrare la regolarità dell'attrezzo detenuto ma , ancor prima, che la Capitaneria di Porto non aveva assolto l'onere probatorio su esso gravante, al fine di dimostrare la fondatezza dell'addebito.
3.-.Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura le sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto che in favore del pescatore professionista non potesse essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 3 L. 689/81.
Ribadisce, sotto tale profilo, di non avere la competenza necessaria ad interpretare autonomamente la normativa italiana ed europea vigente in materia e rappresenta di aver provveduto ad armare l'attrezzo nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Circolare A.N.A.P.I. Sicilia n. 93/2016 e delle indicazioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Cefalù.
Insiste, pertanto, nel riconoscimento della buona fede, alla luce del legittimo affidamento ingenerato dalle indicazioni di dette autorità.
4.-I motivi possono essere trattati congiuntamente, introducendo questioni evidentemente connesse.
Per una migliore comprensione delle questioni devolute alla Corte, giova premettere, in punto di fatto, che in data 16.06.2020, personale in servizio presso la Sezione Operativa navale della Capitaneria di Porto di Milazzo accertava che , nella qualità di Comandante della M/P “, Parte_1 Per_1 deteneva a bordo dell'imbarcazione un attrezzo da pesca del tipo da rete posta derivante (spadara) in violazione dell'art. 10 lett. i del d.lgs. 4/2012.
La rete era priva di anelli in acciaio di chiusura del c.d. sacco e del cavo in acciaio per effettuarne la chiusura;
aveva lunghezza pari a mt. 800 circa, altezza pari a mt. 30 circa e larghezza delle maglie pari a mm. 430.
Sulla scorta di tali emergenze, la Capitaneria di Porto di Milazzo, ritenute prive di fondamento le argomentazioni addotte nella memoria difensiva presentata dal , determinava in euro 2.000,00 Pt_1
l'importo della sanzione di cui ingiungeva il pagamento , disponendo, altresì, l'applicazione delle conseguenti pene accessorie.
Tanto emergendo in punto di fatto, ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Non può, infatti, condividersi l'assunto del , secondo cui la rete detenuta, poiché conforme Pt_1 ai limiti dimensionali di cui all'art. 9 co. 5 Reg.CE 1967/2006 ( lunghezza non superiore a mt. 800, altezza non superiore a mt. 120, maglie di ampiezza non inferiore a mm. 14) , rientrava nel novero delle reti a circuizione, destinata alla pesca dell'alalunga.
Pur consentendo la normativa di settore l'utilizzo di reti da circuizione prive di chiusura (ossia prive, Cont come quella detenuta a bordo della di cavo ed anelli in acciaio di chiusura del sacco) ,tuttavia, ciò che manca all'attrezzo in questione per essere qualificato nei termini auspicati dall'appellante è il necessario rapporto del 30% tra altezza e lunghezza.
Come, infatti, evidenziato nell'ordinanza ingiunzione e ribadito dalle amministrazioni appellate, dalla relazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Sicurezza Ambientale emerge che le caratteristiche di costruzione delle reti a circuizione impongono che l'altezza dell'attrezzo sia pari al 30% delle lunghezza. Tale rapporto non risulta rispettato nel caso di specie, dato che l'altezza è pari a mt. 30 e non a mt. 240 ( pari al 30% della lunghezza ).
Ebbene tale circostanza, già addotta dalla Capitaneria di Porto a sostegno della ritenuta infondatezza delle memorie difensive depositate dal trasgressore (v. ordinanza ingiunzione) , non risulta minimamente contestata dall'appellante.
Né a contrarie conclusioni può condurre la relazione di c.t.u., espletata in un giudizio tra parti diverse ma avente ad oggetto una rete da pesca avente caratteristiche similari a quella in questione.
Pur essendone consentita l'utilizzazione in questa sede (Cass.n. 31312/2021), le conclusioni rassegnate da quel c.t.u. circa la qualificazione delle rete in termini di rete a circuizione non convincono, non avendo il professionista verificato il rapporto tra altezza e lunghezza.
Nessuna rilevanza assume , infine, la mancanza di prova sull'uso dell'attrezzo, dato che la norma la cui violazione è stata ascritta al vieta la detenzione di attrezzi non consentiti, non autorizzati Pt_1
o non conformi alla normativa vigente.
Il precetto sanziona, dunque, la mera detenzione di una rete idonea ad effettuare attività di pesca vietata, risultando, a tal fine, sufficiente l'elemento della disponibilità di fatto di tale rete indipendentemente dall'accertamento dell'uso e non rilevando il mancato ritrovamento di pescato.
Miglior sorte non merita il secondo motivo di gravame.
Vale richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (ex ultimis Cass. n. 33441/2019; Cass. n. 20219/2018)
In altri termini, a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta, ma occorre che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 720/2028; Cass. n.2480/ 2006)
Nella specie, il , sebbene gravato dal relativo onere, non ha fornito la prova della sua buona Pt_1 fede, limitandosi ad allegare di essersi adeguato alle prescrizioni contenute nella Circolare A.N.A.P.I. Sicilia n. 93/2016 ed alle indicazioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Cefalù. Tale asserzione priva di qualsivoglia riscontro probatorio non è, però, sufficiente a dare dimostrare l 'erroneo ed incolpevole convincimento del . Pt_1
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna del Brocato al pagamento, in favore dell'Amministrazione appellante delle spese di questo grado di giudizio , liquidate come da dispositivo in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore , dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
Va precisato che, ai fini della liquidazione del compenso, deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (Cass. 8561/2023)
La semplicità delle questioni trattate suggerisce l'applicazione di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi .
Atteso il rigetto dell'appello , va dato atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 755/2022 sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1228/22 Parte_1 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 18.10.2022 e pubblicata in pari data , così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'amministrazione appellata delle spese di lite che liquida, in complessivi euro 1.550,00 per compensi ( euro 300,00 per la fase di studio;
euro 300,00 per quella introduttiva;
euro 500,00 per quella di trattazione ed euro 450,00 per quella decisoria ), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva se dovute;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto addì 27.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere in data 27.01.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 755/2022 R.G.
vertente tra nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Cefalù via Bellipanni presso lo studio dell'avv. Salvatore Tamburo che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al ricorso;
Appellante
e
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore e Capitaneria di Porto in persona del legale rappresentante pro tempore e Capitaneria di Porto di Milazzo, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina nei cui uffici in Messina via dei Mille n.221 is. 65 sono ope legis domiciliati;
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1228/22 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.in data 18.10.2022 e pubblicata in pari data Conclusioni dei procuratori delle parti :
Per parte appellante:
“Ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata accogliendo in toto la domanda dell'appellante e, di conseguenza, dichiarare illegittima,
o con qualsiasi altra statuizione Annullare e/o rendere priva di qualsiasi effetto giuridico l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 434/2020 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo (Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti), in data 07.10.2020 e notificata in data 09.10.2020 in cui si ingiungeva il pagamento di euro 2.000,00 e, altresì, ordinava la confisca della rete derivante del tipo spadara e la sospensione della licenza di pesca n. ITA000024952/3 (riferita all'imbarcazione da pesca denominata “Jessica” iscritta al n. 9PA-344) per tre mesi intimando il deposito della stessa entro 10 giorni a decorrere dalla data in cui l'Ordinanza sarebbe divenuta definitiva..
- Di conseguenza annullare e/o rendere privo di efficacia, quale atto presupposto, il verbale di contestazione relativo all'infrazione n. 80/2020, elevato in data 13.06.2020 (in prossimità della costa di Alicudi) dalla Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di Milazzo, in violazione dell'art. 10 co 1 del D.lvo 04/2012 lett. I (modificato lex 154 del 28 luglio 2016) con il quale veniva a disposto il sequestro della rete (art. 12 co 1 del D.L.vo 09.01.2012 modificato lex 154 del 28 luglio 2016) derivante tipo spadara, con maglia ampia cm. 43, unico spezzone di ml. 800 (circa), munita di anelli di acciaio.
- Disporre, conseguentemente, la restituzione dell'attrezzo da pesca confiscato con la summenzionata contestazione;
- Disporre la revoca della sospensione della licenza di pesca;
-In Via Istruttoria, si insiste nel disporre la consulenza tecnica d'ufficio per accertare la qualità della rete detenute a bordo dal ricorrente, anche a mezzo di verifica in mare per l'uso di attrezzo a circuizione senza chiusura
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per le Amministrazioni appellate:
“In via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...]
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Nel merito:
1)Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 1822/2022;
2)Rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 1822/2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
3)Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. , nella qualità di Parte_1
Comandante della unità da pesca denominata Jessica, proponeva opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 434/20 emessa in data 7.10.2020 , con la quale la Capitaneria di Porto di Milazzo gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.000,00 in relazione alla violazione dell'art. 10 D.Lvo. 4/2012 lett. I , come modificato dalla L. 154/2016, giusta verbale di contestazione n.80/20 elevato in data 13.06.2020 dalla Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di Milazzo, con cui era stata disposto il sequestro della “rete derivante tipo spadara con maglia ampia cm. 43, unico spezzone di ml. 800 (circa) , munita di anelli in acciaio”..
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, che, contrariamente a quanto ritenuto dai verbalizzanti, la rete da pesca non presentava caratteristiche tali da essere ascritta alla categoria delle “reti da posta derivanti tipo spadara”, risultando conforme alla normativa europea.
Evidenziava di essersi scrupolosamente attenuto, nell'armamento dell'attrezzo, alle indicazioni impartite dall' ed alla metodologia oggetto di apposite riunione con la Capitaneria del Porto CP_2 di Cefalù e conseguentemente , invocava a fondamento dell'esclusione della propria responsabilità, la buona fede.
Si costituiva la Capitaneria di Porto, che chiedeva il rigetto dell'opposizione,
Con la sentenza impugnata il Tribunale, dichiarata la contumacia del Ministero, rigettava l'opposizione e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza con ricorso depositato in data 10.11.2022 il proponeva appello. Pt_1
Disposta con decreto del 16 dicembre 2022 la sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, la Corte, con ordinanza resa in data 20.11.2023 , a seguito della scadenza dei termini concessi alle parti, onerava parte appellante a regolarizzare la propria costituzione mediante deposito telematico dell'atto di appello notificato alle amministrazioni .
Non essendosi costituita in giudizio parte appellata, la Corte , con successiva ordinanza del 5.02.2024, la Corte, che il aveva documentato la notifica esclusivamente nei confronti della Capitaneria Pt_1 di Porto ma non del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, evocato nel giudizio di primo grado, ancorchè rimasto contumace, invitava il predetto appellante a documentare la notifica anche alla predetta amministrazione oppure, ove non effettuata, ad integrare il contraddittorio nei confronti della medesima nel termine assegnato.
Al contempo, rinviava ad altra data per la verifica dell'adempimento e la decisione, assegnando alle parti termini per il deposito di note difensive.
Con successiva ordinanza dell'8.07.2024, rilevato che la notifica non era stata eseguita nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come disposto dall'art. all'art. 11, comma 2, del r.d n. 1611 del 1933 e che, pertanto, era da ritenersi nulla e, come tale, suscettibile di rinnovazione , disponeva in conformità, rinviando per la decisione alla data del 27.01.2025.
Con comparsa depositata in data 24.12.2024 si costituivano il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione del Ministero e, nel merito, instando per il rigetto dell'opposizione.
In data 27.01.2025 la Corte decideva come da separato dispositivo di sentenza che veniva, in pari data, depositato telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal Ministero appellato sul rilievo dell'inerenza dell'ingiunzione impugnata alla violazione di norme in materia di disciplina dell'attività di pesca marittima e acquacoltura e dell'attribuzione della legittimazione passiva al mai evocato in Controparte_1 giudizio.
L'eccezione non merita accoglimento.
Premesso che la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti poiché parte (contumace) del giudizio di primo grado, va osservato che nel giudizio di opposizione è passivamente legittimata la sola autorità amministrativa che abbia emesso l'ordinanza ingiunzione, la quale è pure l'unica attivamente legittimata all'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio (Cass. 11 agosto 2008, n. 21511; 30 maggio 2007, n. 12742).
E ciò anche nell'ipotesi in cui l'autorità sia organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (come sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato e della speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata legge 260/1958.
Tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione , giacché nella disciplina dell'art. 23 della legge 689/1981 non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri nella fase di impugnazione la legittimazione del Ministro, secondo la regola ordinaria (Cass. 31 ottobre 2017 n. 25906; Cass. 26 marzo 2015, n. 6316; Cass. 7 luglio 2006, n. 15596; Cass. 18 maggio 2006, n. 11752; Cass. 9 febbraio 1999, n. 1091).
Ne consegue che, nella specie, la legittimazione spetta esclusivamente alla Capitaneria di Porto di Milazzo, che ha emesso l'ordinanza -ingiunzione della cui opposizione si tratta e che, pertanto, nessun legittimo contraddittore risulta essere stato pretermesso.
2.-Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente ha ritenuto prive di riscontri le contestazioni in punto di regolarità della rete per essersi esso ricorrente limitato a richiedere l'espletamento di c.t.u.
Ribadendo, in proposito, le difese illustrate nel primo grado di giudizio al fine di dimostrare la conformità della rete alla normativa europea, evidenzia che i verbalizzanti, nell'escludere che trattavasi di rete a circuizione, avevano fatto riferimento alle caratteristiche di quelle utilizzate per la cattura del pesce azzurro, laddove quella in questione era destinata alla pesca dell'alalunga e, conseguentemente, non richiedeva la presenza di robusti cavi di acciaio per la chiusura ed il sollevamento dell'attrezzo mediante anelli in acciaio.
Rileva, per un verso, che la rete rispettava le dimensioni di cui all'art. 9 co 5, presentando maglie di larghezza non maggiore di mm.14 , lunghezza non maggiore di ml .800 e altezza non superiore a m. 120 ; per altro verso, che, essendo l'attrezzo perfettamente legittimo, la sanzione era stata irrogata per un preteso utilizzo improprio , che, però, non era stato accertato. Aggiunge che reti analoghe erano state ritenute conformi dal Tribunale di Termini Imerese e rappresenta, infine, che non solo esso ricorrente non era stato posto nelle condizioni di dimostrare la regolarità dell'attrezzo detenuto ma , ancor prima, che la Capitaneria di Porto non aveva assolto l'onere probatorio su esso gravante, al fine di dimostrare la fondatezza dell'addebito.
3.-.Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura le sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto che in favore del pescatore professionista non potesse essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 3 L. 689/81.
Ribadisce, sotto tale profilo, di non avere la competenza necessaria ad interpretare autonomamente la normativa italiana ed europea vigente in materia e rappresenta di aver provveduto ad armare l'attrezzo nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Circolare A.N.A.P.I. Sicilia n. 93/2016 e delle indicazioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Cefalù.
Insiste, pertanto, nel riconoscimento della buona fede, alla luce del legittimo affidamento ingenerato dalle indicazioni di dette autorità.
4.-I motivi possono essere trattati congiuntamente, introducendo questioni evidentemente connesse.
Per una migliore comprensione delle questioni devolute alla Corte, giova premettere, in punto di fatto, che in data 16.06.2020, personale in servizio presso la Sezione Operativa navale della Capitaneria di Porto di Milazzo accertava che , nella qualità di Comandante della M/P “, Parte_1 Per_1 deteneva a bordo dell'imbarcazione un attrezzo da pesca del tipo da rete posta derivante (spadara) in violazione dell'art. 10 lett. i del d.lgs. 4/2012.
La rete era priva di anelli in acciaio di chiusura del c.d. sacco e del cavo in acciaio per effettuarne la chiusura;
aveva lunghezza pari a mt. 800 circa, altezza pari a mt. 30 circa e larghezza delle maglie pari a mm. 430.
Sulla scorta di tali emergenze, la Capitaneria di Porto di Milazzo, ritenute prive di fondamento le argomentazioni addotte nella memoria difensiva presentata dal , determinava in euro 2.000,00 Pt_1
l'importo della sanzione di cui ingiungeva il pagamento , disponendo, altresì, l'applicazione delle conseguenti pene accessorie.
Tanto emergendo in punto di fatto, ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Non può, infatti, condividersi l'assunto del , secondo cui la rete detenuta, poiché conforme Pt_1 ai limiti dimensionali di cui all'art. 9 co. 5 Reg.CE 1967/2006 ( lunghezza non superiore a mt. 800, altezza non superiore a mt. 120, maglie di ampiezza non inferiore a mm. 14) , rientrava nel novero delle reti a circuizione, destinata alla pesca dell'alalunga.
Pur consentendo la normativa di settore l'utilizzo di reti da circuizione prive di chiusura (ossia prive, Cont come quella detenuta a bordo della di cavo ed anelli in acciaio di chiusura del sacco) ,tuttavia, ciò che manca all'attrezzo in questione per essere qualificato nei termini auspicati dall'appellante è il necessario rapporto del 30% tra altezza e lunghezza.
Come, infatti, evidenziato nell'ordinanza ingiunzione e ribadito dalle amministrazioni appellate, dalla relazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Sicurezza Ambientale emerge che le caratteristiche di costruzione delle reti a circuizione impongono che l'altezza dell'attrezzo sia pari al 30% delle lunghezza. Tale rapporto non risulta rispettato nel caso di specie, dato che l'altezza è pari a mt. 30 e non a mt. 240 ( pari al 30% della lunghezza ).
Ebbene tale circostanza, già addotta dalla Capitaneria di Porto a sostegno della ritenuta infondatezza delle memorie difensive depositate dal trasgressore (v. ordinanza ingiunzione) , non risulta minimamente contestata dall'appellante.
Né a contrarie conclusioni può condurre la relazione di c.t.u., espletata in un giudizio tra parti diverse ma avente ad oggetto una rete da pesca avente caratteristiche similari a quella in questione.
Pur essendone consentita l'utilizzazione in questa sede (Cass.n. 31312/2021), le conclusioni rassegnate da quel c.t.u. circa la qualificazione delle rete in termini di rete a circuizione non convincono, non avendo il professionista verificato il rapporto tra altezza e lunghezza.
Nessuna rilevanza assume , infine, la mancanza di prova sull'uso dell'attrezzo, dato che la norma la cui violazione è stata ascritta al vieta la detenzione di attrezzi non consentiti, non autorizzati Pt_1
o non conformi alla normativa vigente.
Il precetto sanziona, dunque, la mera detenzione di una rete idonea ad effettuare attività di pesca vietata, risultando, a tal fine, sufficiente l'elemento della disponibilità di fatto di tale rete indipendentemente dall'accertamento dell'uso e non rilevando il mancato ritrovamento di pescato.
Miglior sorte non merita il secondo motivo di gravame.
Vale richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (ex ultimis Cass. n. 33441/2019; Cass. n. 20219/2018)
In altri termini, a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta, ma occorre che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 720/2028; Cass. n.2480/ 2006)
Nella specie, il , sebbene gravato dal relativo onere, non ha fornito la prova della sua buona Pt_1 fede, limitandosi ad allegare di essersi adeguato alle prescrizioni contenute nella Circolare A.N.A.P.I. Sicilia n. 93/2016 ed alle indicazioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Cefalù. Tale asserzione priva di qualsivoglia riscontro probatorio non è, però, sufficiente a dare dimostrare l 'erroneo ed incolpevole convincimento del . Pt_1
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna del Brocato al pagamento, in favore dell'Amministrazione appellante delle spese di questo grado di giudizio , liquidate come da dispositivo in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore , dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
Va precisato che, ai fini della liquidazione del compenso, deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (Cass. 8561/2023)
La semplicità delle questioni trattate suggerisce l'applicazione di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi .
Atteso il rigetto dell'appello , va dato atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 755/2022 sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1228/22 Parte_1 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 18.10.2022 e pubblicata in pari data , così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'amministrazione appellata delle spese di lite che liquida, in complessivi euro 1.550,00 per compensi ( euro 300,00 per la fase di studio;
euro 300,00 per quella introduttiva;
euro 500,00 per quella di trattazione ed euro 450,00 per quella decisoria ), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva se dovute;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto addì 27.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini