Art. 44.
Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , resta fissato, in termini di competenza, in lire 81.085.362.580.000 per l'anno finanziario 1981.
Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , resta fissato, in termini di competenza, in lire 81.085.362.580.000 per l'anno finanziario 1981.