Articolo 44 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
Articolo 43
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23 aprile 1981
Art. 44.
Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , resta fissato, in termini di competenza, in lire 81.085.362.580.000 per l'anno finanziario 1981.

Entrata in vigore il 23 aprile 1981