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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3901/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere relatore dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 3901/2020, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 269/2020 del 06.02.2020 depositata in pari data, vertente
TRA
Avv. C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Bruno Meoli;
APPELLANTE
E
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Grazia Petrone;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.1.2016, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, Controparte_1
con la quale aveva contratto matrimonio in data 10.6.2006.
L'attore deduceva che, in costanza di matrimonio, in regime patrimoniale di separazione dei beni, e precisamente il 20.03.2009, aveva provveduto ad accendere, presso la il conto corrente n. Controparte_2
1067247-3 intestato fiduciariamente alla moglie. Detto conto, deduceva l' , era utilizzato solo al fine di regolare diverse operazioni Pt_1
finanziarie consistenti nell'acquisto di polizze e fondi. L'istante precisava inoltre che era l'unico ad alimentare il suddetto conto corrente e a dotarlo della liquidità necessaria. Con diversi bonifici eseguiti in vari momenti,
l' asseriva di aver versato sul conto corrente la somma complessiva Pt_1
di €. 160.000,00, più l'acquisto della polizza assicurativa “Unit Linked My
Life” n. 03000377400 per l'importo complessivo di €. 200.000,00.
A seguito della separazione consensuale con la moglie omologata in data
26.6.2015, l'istante adiva il Tribunale di Avellino al fine di sentir condannare la predetta all'integrale restituzione dell'attuale controvalore della polizza assicurativa denominata Unit Linked My Life n.
03000377400, dell'importo iniziale di €. 200.000,00, nonché delle residue giacenze presenti al 03.06.2014, pari ad €. 6.211,45, oltre eventuali frutti ed interessi maturati, nonché interessi legali dalla domanda al soddisfo. In subordine chiedeva la condanna di alla restituzione della Controparte_1
somma di €. 160.000,00 pari alle rimesse in conto effettuate con denaro di esclusiva pertinenza dell'attore.
Pagina 2 Si costituiva in giudizio deducendo di avere risparmi Controparte_1
complessivi per € 270.000,00 donati dai genitori e che il marito le aveva sottratto €. 260.000,00 dal proprio conto corrente. Concludeva chiedendo di dichiarare non dovuta la restituzione della polizza assicurativa Unit Linked
My Life n. 03000377400, con condanna alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 269/2020, rigettava la domanda attorea e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 30,00 per esborsi ed €. 5.000,00, oltre IVA e CPA.
Con atto notificato a mezzo Pec in data 5.11.2020, l'avv. Parte_1
ha impugnato la sentenza di prime cure sulla base dei motivi di
[...]
appello così rubricati:
- I. PARTE DELLA SENTENZA CENSURATA E
PROVVEDIMENTI RICHIESTI ALLA CORTE DI APPELLO.
Con il predetto motivo, l'avv. ha censurato la sentenza per Pt_1
aver il giudice di prime cure ritenuto infondata la domanda di restituzione e per aver ignorato la domanda subordinata relativa al rimborso delle somme che egli ha versato sul conto intestato alla moglie;
- II. SUL DIRITTO DELL'AVV. ALLA RESTITUZIONE Pt_1
DEGLI INVESTIMENTI OVVERO DELLE SOMME DA LUI
VERSATE SUL CONTO PER CUI E' CAUSA;
- III. SULL'INESISTENZA DEL DIRITTO DELLA DOTT.SSA
A TRATTENERE LE SOMME VERSATE SUL CP_1
CONTO.
Sulla base di questi motivi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'avv. ha chiesto di accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, di Pt_1
Pagina 3 riformare e/o annullare la sentenza n. 269/2020 del Tribunale di Avellino.
Ha chiesto, dunque, la condanna di all'integrale Controparte_1
restituzione del controvalore della polizza assicurativa Unit Linked My
Life n. 03000377400, dell'importo iniziale di €. 200.000,00, nonché delle residue giacenze presenti alla data del 30.6.2014 sul conto n. 1067247-3, pari a € 6.211,45, oltre interessi;
in subordine la condanna della CP_1
alla restituzione della somma di €. 160.000,00, pari alle rimesse in conto effettuate, con danaro di sua esclusiva pertinenza, da parte dell'avv. , Pt_1
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Con comparsa depositata il 18.02.2021 si è costituita Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 269/2020, nonché il rigetto della domanda subordinata proposta dall' , relativa Pt_1
alla restituzione della somma pari ad €. 160.000,00, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 03.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
L'appello è infondato e, pertanto, non merita di essere accolto.
1. L'avv. ha dichiarato di aver versato sul conto corrente n. Pt_1
1067247-3 presso la intestato alla ex coniuge Controparte_2
la somma complessiva di €. 160.000,00; l'ultima Controparte_1
operazione annotata in data 20.6.2014 era costituita dall'acquisto della polizza assicurativa denominata “ n. 03000377400” Controparte_3
dell'importo iniziale di €. 200.000,00, e, sempre a detta data, risultavano
Pagina 4 annotate giacenze per € 6.211,45, di talché egli assume di essere l'effettivo titolare del conto corrente, dei titoli e delle giacenze annotate sullo stesso.
A seguito della separazione consensuale del 26.06.2015, l intende Pt_1
riacquisire la titolarità e la disponibilità di quanto precedentemente versato alla ex coniuge. A fondamento della sua pretesa, egli sostiene che il conto corrente era stato fiduciariamente intestato alla ed utilizzato solo CP_1
al fine di regolare operazioni finanziarie di diversa natura consistenti nell'acquisito di prodotti costituiti da fondi e polizze. Precisa, inoltre, che, tutte le operazioni finanziarie erano state compiute dalla ex coniuge in proprio nome ma nell'interesse e con risorse finanziarie di sua pertinenza, affermando di essere stato l'unico ad aver provveduto in modo unilaterale ed esclusivo ad alimentare il conto corrente dotandolo nella necessaria liquidità economica.
2. Ciò premesso, osserva la Corte che l'appellante ha documentato di aver eseguito, con danaro proprio, i suddetti versamenti sul conto corrente intestato alla moglie, ma, come correttamente rilevato dal primo giudice, non ha provveduto a provare il titolo sulla base del quale gli stessi sono stati eseguiti e dovrebbero, poi, essere restituiti all'istante. E ciò a fronte delle avverse difese spiegate nel primo grado di giudizio dalla la CP_1
quale ha dichiarato dapprima di aver ricevuto ingenti somme di denaro dai propri genitori, poi utilizzate dall'ex coniuge il quale gliele restituiva con versamenti sul suo conto corrente bancario;
ha, poi, asserito che dette somme erano state anche oggetto di liberalità del marito.
Al di là della dimostrazione di tale contrapposta versione dei fatti, era tuttavia l'avv. a dover allegare e comprovare adeguatamente, a Pt_1
sostegno della sua domanda di restituzione, non solo che i versamenti erano stati da lui eseguiti ma anche la sussistenza di un accordo fiduciario con la
Pagina 5 ex moglie, stipulato al fine di gestire in favore di se stesso, e riottenere poi,
l'intero importo versato sul conto della predetta. L'istante si è limitato, invece, ad un mero accenno ad un rapporto fiduciario con la moglie in termini del tutto generici ed apodittici, senza mai specificarne in alcun modo le modalità ed il contenuto concreto.
In tale prospettiva, del tutto irrilevante, quindi, risulta la prova testimoniale articolata dall'appellante in primo grado nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c., e reiterata in appello (sebbene non nelle conclusioni ma nel corpo dell'atto), perché diretta a dimostrare soltanto che i versamenti sul conto erano stati eseguiti con danaro dell'avv. . Pt_1
In tal senso, va ricordato che la Corte di Cassazione, in tema di azione di restituzione di somme date a mutuo, ha reiteratamente enunciato il principio secondo cui l'attore che agisce per la restituzione è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass.,
Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n.
6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). Tale orientamento è stato reiterato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16332 del
12.06.2024.
In altri termini, deve ritenersi che, al di là della diverse ragioni addotte dalla l'appellante non ha assolto all'onere, che era posto a suo CP_1
carico, di provare il titolo in virtù del quale egli avrebbe diritto ad ottenere la riconsegna delle ingenti somme di denaro erogate alla ex coniuge sul
Pagina 6 conto di quest'ultima ed utilizzate per intestare a sé la predetta polizza assicurativa, titolo che rappresentava uno dei fatti costitutivi indefettibili della pretesa restitutoria azionata.
Le argomentazioni sopra espresse sono idonee a confutare la fondatezza anche della domanda subordinata di restituzione della somma di €.
160.000,00 pari ai soli versamenti effettuati sul conto, tanto più che detta somma, secondo la stessa rappresentazione attorea, non era destinata ad essere restituita dalla ma all'acquisto di polizze e fondi. CP_1
Il che rende ultroneo l'esame della domanda de qua.
3. L'appello, quindi, risulta del tutto infondato e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza dell'appellante giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna (scaglione da €.
52.001 ad €. 260.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del
2014, ad esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Avellino n. 269/2020 pubblicata il 06.02.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'avv. a pagare a le Parte_1 Controparte_1
spese del grado di appello, che liquida in €. 9.991,0 per compensi
Pagina 7 professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso per le spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Grazia Petrone.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli, addì 10/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Michele Magliulo Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere relatore dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 3901/2020, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 269/2020 del 06.02.2020 depositata in pari data, vertente
TRA
Avv. C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Bruno Meoli;
APPELLANTE
E
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Grazia Petrone;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.1.2016, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, Controparte_1
con la quale aveva contratto matrimonio in data 10.6.2006.
L'attore deduceva che, in costanza di matrimonio, in regime patrimoniale di separazione dei beni, e precisamente il 20.03.2009, aveva provveduto ad accendere, presso la il conto corrente n. Controparte_2
1067247-3 intestato fiduciariamente alla moglie. Detto conto, deduceva l' , era utilizzato solo al fine di regolare diverse operazioni Pt_1
finanziarie consistenti nell'acquisto di polizze e fondi. L'istante precisava inoltre che era l'unico ad alimentare il suddetto conto corrente e a dotarlo della liquidità necessaria. Con diversi bonifici eseguiti in vari momenti,
l' asseriva di aver versato sul conto corrente la somma complessiva Pt_1
di €. 160.000,00, più l'acquisto della polizza assicurativa “Unit Linked My
Life” n. 03000377400 per l'importo complessivo di €. 200.000,00.
A seguito della separazione consensuale con la moglie omologata in data
26.6.2015, l'istante adiva il Tribunale di Avellino al fine di sentir condannare la predetta all'integrale restituzione dell'attuale controvalore della polizza assicurativa denominata Unit Linked My Life n.
03000377400, dell'importo iniziale di €. 200.000,00, nonché delle residue giacenze presenti al 03.06.2014, pari ad €. 6.211,45, oltre eventuali frutti ed interessi maturati, nonché interessi legali dalla domanda al soddisfo. In subordine chiedeva la condanna di alla restituzione della Controparte_1
somma di €. 160.000,00 pari alle rimesse in conto effettuate con denaro di esclusiva pertinenza dell'attore.
Pagina 2 Si costituiva in giudizio deducendo di avere risparmi Controparte_1
complessivi per € 270.000,00 donati dai genitori e che il marito le aveva sottratto €. 260.000,00 dal proprio conto corrente. Concludeva chiedendo di dichiarare non dovuta la restituzione della polizza assicurativa Unit Linked
My Life n. 03000377400, con condanna alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 269/2020, rigettava la domanda attorea e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 30,00 per esborsi ed €. 5.000,00, oltre IVA e CPA.
Con atto notificato a mezzo Pec in data 5.11.2020, l'avv. Parte_1
ha impugnato la sentenza di prime cure sulla base dei motivi di
[...]
appello così rubricati:
- I. PARTE DELLA SENTENZA CENSURATA E
PROVVEDIMENTI RICHIESTI ALLA CORTE DI APPELLO.
Con il predetto motivo, l'avv. ha censurato la sentenza per Pt_1
aver il giudice di prime cure ritenuto infondata la domanda di restituzione e per aver ignorato la domanda subordinata relativa al rimborso delle somme che egli ha versato sul conto intestato alla moglie;
- II. SUL DIRITTO DELL'AVV. ALLA RESTITUZIONE Pt_1
DEGLI INVESTIMENTI OVVERO DELLE SOMME DA LUI
VERSATE SUL CONTO PER CUI E' CAUSA;
- III. SULL'INESISTENZA DEL DIRITTO DELLA DOTT.SSA
A TRATTENERE LE SOMME VERSATE SUL CP_1
CONTO.
Sulla base di questi motivi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'avv. ha chiesto di accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, di Pt_1
Pagina 3 riformare e/o annullare la sentenza n. 269/2020 del Tribunale di Avellino.
Ha chiesto, dunque, la condanna di all'integrale Controparte_1
restituzione del controvalore della polizza assicurativa Unit Linked My
Life n. 03000377400, dell'importo iniziale di €. 200.000,00, nonché delle residue giacenze presenti alla data del 30.6.2014 sul conto n. 1067247-3, pari a € 6.211,45, oltre interessi;
in subordine la condanna della CP_1
alla restituzione della somma di €. 160.000,00, pari alle rimesse in conto effettuate, con danaro di sua esclusiva pertinenza, da parte dell'avv. , Pt_1
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Con comparsa depositata il 18.02.2021 si è costituita Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 269/2020, nonché il rigetto della domanda subordinata proposta dall' , relativa Pt_1
alla restituzione della somma pari ad €. 160.000,00, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 03.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
L'appello è infondato e, pertanto, non merita di essere accolto.
1. L'avv. ha dichiarato di aver versato sul conto corrente n. Pt_1
1067247-3 presso la intestato alla ex coniuge Controparte_2
la somma complessiva di €. 160.000,00; l'ultima Controparte_1
operazione annotata in data 20.6.2014 era costituita dall'acquisto della polizza assicurativa denominata “ n. 03000377400” Controparte_3
dell'importo iniziale di €. 200.000,00, e, sempre a detta data, risultavano
Pagina 4 annotate giacenze per € 6.211,45, di talché egli assume di essere l'effettivo titolare del conto corrente, dei titoli e delle giacenze annotate sullo stesso.
A seguito della separazione consensuale del 26.06.2015, l intende Pt_1
riacquisire la titolarità e la disponibilità di quanto precedentemente versato alla ex coniuge. A fondamento della sua pretesa, egli sostiene che il conto corrente era stato fiduciariamente intestato alla ed utilizzato solo CP_1
al fine di regolare operazioni finanziarie di diversa natura consistenti nell'acquisito di prodotti costituiti da fondi e polizze. Precisa, inoltre, che, tutte le operazioni finanziarie erano state compiute dalla ex coniuge in proprio nome ma nell'interesse e con risorse finanziarie di sua pertinenza, affermando di essere stato l'unico ad aver provveduto in modo unilaterale ed esclusivo ad alimentare il conto corrente dotandolo nella necessaria liquidità economica.
2. Ciò premesso, osserva la Corte che l'appellante ha documentato di aver eseguito, con danaro proprio, i suddetti versamenti sul conto corrente intestato alla moglie, ma, come correttamente rilevato dal primo giudice, non ha provveduto a provare il titolo sulla base del quale gli stessi sono stati eseguiti e dovrebbero, poi, essere restituiti all'istante. E ciò a fronte delle avverse difese spiegate nel primo grado di giudizio dalla la CP_1
quale ha dichiarato dapprima di aver ricevuto ingenti somme di denaro dai propri genitori, poi utilizzate dall'ex coniuge il quale gliele restituiva con versamenti sul suo conto corrente bancario;
ha, poi, asserito che dette somme erano state anche oggetto di liberalità del marito.
Al di là della dimostrazione di tale contrapposta versione dei fatti, era tuttavia l'avv. a dover allegare e comprovare adeguatamente, a Pt_1
sostegno della sua domanda di restituzione, non solo che i versamenti erano stati da lui eseguiti ma anche la sussistenza di un accordo fiduciario con la
Pagina 5 ex moglie, stipulato al fine di gestire in favore di se stesso, e riottenere poi,
l'intero importo versato sul conto della predetta. L'istante si è limitato, invece, ad un mero accenno ad un rapporto fiduciario con la moglie in termini del tutto generici ed apodittici, senza mai specificarne in alcun modo le modalità ed il contenuto concreto.
In tale prospettiva, del tutto irrilevante, quindi, risulta la prova testimoniale articolata dall'appellante in primo grado nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c., e reiterata in appello (sebbene non nelle conclusioni ma nel corpo dell'atto), perché diretta a dimostrare soltanto che i versamenti sul conto erano stati eseguiti con danaro dell'avv. . Pt_1
In tal senso, va ricordato che la Corte di Cassazione, in tema di azione di restituzione di somme date a mutuo, ha reiteratamente enunciato il principio secondo cui l'attore che agisce per la restituzione è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass.,
Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n.
6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). Tale orientamento è stato reiterato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16332 del
12.06.2024.
In altri termini, deve ritenersi che, al di là della diverse ragioni addotte dalla l'appellante non ha assolto all'onere, che era posto a suo CP_1
carico, di provare il titolo in virtù del quale egli avrebbe diritto ad ottenere la riconsegna delle ingenti somme di denaro erogate alla ex coniuge sul
Pagina 6 conto di quest'ultima ed utilizzate per intestare a sé la predetta polizza assicurativa, titolo che rappresentava uno dei fatti costitutivi indefettibili della pretesa restitutoria azionata.
Le argomentazioni sopra espresse sono idonee a confutare la fondatezza anche della domanda subordinata di restituzione della somma di €.
160.000,00 pari ai soli versamenti effettuati sul conto, tanto più che detta somma, secondo la stessa rappresentazione attorea, non era destinata ad essere restituita dalla ma all'acquisto di polizze e fondi. CP_1
Il che rende ultroneo l'esame della domanda de qua.
3. L'appello, quindi, risulta del tutto infondato e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza dell'appellante giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna (scaglione da €.
52.001 ad €. 260.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del
2014, ad esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Avellino n. 269/2020 pubblicata il 06.02.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'avv. a pagare a le Parte_1 Controparte_1
spese del grado di appello, che liquida in €. 9.991,0 per compensi
Pagina 7 professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso per le spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Grazia Petrone.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli, addì 10/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Michele Magliulo Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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