TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 02.04.2025 e del ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5547/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria “e vertente TRA
EC TI rapp.ta e difesa dall'avvocato Giovanni Folchino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 10 – opponente- E INPS, in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Ida Verrengia, Davide Catalano con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto - NONCHE' AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Luigi Labonia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma alla via Diego Angeli n. 95 - opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 11/09/2023, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fascicolo n.2023/3467 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 13.07.2023 ed avverso le cartelle di pagamento/avvisi di addebito indicati in ricorso, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi previdenziali IVS (annualità dal 2008 al 2011) deducendo l'omessa notifica dei predetti titoli esattoriali nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l'INPS nonché l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'Agente della Riscossione, interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
1 ****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda.
Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).
Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Rispetto agli atti opposti l'opponente contesta la mancata e/o irregolare notifica dei titoli esattoriali sottesi nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Ebbene gli enti convenuti hanno dato prova di aver regolarmente notificato gli atti impugnati, con raccomandata a.r.
In particolare dalla documentazione allegata risulta che la cartella di pagamento n 02820110058324303000
è stata notificata in data 21.01.2012, l'ava n. 32820160001180953000 in data 12.05.2016, l'ava n.
32820170002101636000 in data 3.11.2017 e, infine, l'ava n. 32820170003965676000 in data 23.10.2017
(cfr. prod. parti resistenti avvisi di ricevimento).
L' Agente della Riscossione ha correttamente proceduto alla notifica degli atti direttamente mediante il servizio postale tramite la raccomandata con avviso di ricevimento
Sul punto la Corte di Cassazione, c ha affermato, con recenti pronunce, il principio secondo il quale la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 26, comma 1, prevede infatti una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario
2 stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. La S.C. ha osservato, con argomentazioni integralmente condivisibili, che non rileva in alcun modo, ai fini della validità della notifica della cartella, il fatto che a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione
(il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, comma 1, prima parte), posto che tale modalità di notifica a mezzo posta – alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale;
la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta – che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati. Ed ancora, secondo condivisa giurisprudenza, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (Cass.
14327/09; 11708/11).
Ancora, circa la validità delle notifiche degli avvisi di addebito dedotti va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Dalla chiara formulazione della norma di cui all'art. 30, co. 4, del D.L. 78 del 2010, si evince che l'Istituto previdenziale può procedere direttamente in proprio alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali
L'ente impositore notificante, secondo la disposizione richiamata, può provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale e dunque senza la intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma, restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale) e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali non si applicano le disposizioni della L.
3 890/1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o eventualmente i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario( D.P.R. 655/1982) secondo cui la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'Ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento.
La regolamentazione positiva delle due riferite modalità di invio postale "diretto" presenta punti di contatto, ma anche alcune differenze, che hanno generato dibattiti interpretativi sui quali è intervenuta la
Corte Suprema. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento sempre più reiterato (Cass nn.12083,
10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario: - non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico - l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione - la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Peraltro i mezzi di notificazione indicati dalla norma richiamata risultano alternativi senza la necessità di rispettare l'utilizzo prima dell'uno o dell'altro strumento né vengono previste o imposte specifiche discipline per le diverse modalità di notifica, così trovando applicazione le norme che regolamentano ciascuna tipologia di notificazione e, nel caso di specie, quella relativa alle spedizioni postali ordinarie (di cui al D.P.R. 665/82 e successive integrazioni).
Giova, ancora, precisare che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data ,sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. 8500/2005).
Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso
4 di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass. 24852/2006; Cass.
4193/2010).
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale delle copie delle relative di notifica di cui di discorre, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova documentale,
l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia dell'avviso di ricevimento prodotto dall'Inps., l'efficacia della contestazione con la dichiarazione impugno quanto prodotto in fotocopia privo di qualsiasi valore. Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della produzione della predetta cartella esattoriale, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10).
A ben vedere, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n.
11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (cfr. Cass. 10326 del 2014).
Stesso principio trova applicazione nei riguardi dei titoli esattoriali emessi dall'Istituto Previdenziale.
5 In definitiva i titoli esattoriali impugnati devono ritenersi correttamente notificati e mai opposti per cui risultano tardive le eccezioni proposte.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione dei titoli esattoriali , l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Giova, invero, evidenziare che, nella fattispecie in esame, ai fini della prescrizione, bisogna anche tenendo conto della “finestra” di n. 129 giorni di sospensione della prescrizione, prevista dall' articolo 37, comma
2, del Decreto Legge n. 18/2020 (pari a 129 giorni) nonché dell'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal 31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni.
Tanto premesso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione alla cartella di pagamento n.
02820110058324303000 notificata il 21.01.2012, ha dato prova di aver notificato, entro il quinquennio i seguenti atti interruttivi: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 02876201500002848000 in data 28.05.2015, l'intimazione di pagamento n. 02820199011520275/000 in data 27.09.2019 ed, infine, la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, con il presente ricorso, in data 13.07.2023. (Cfr. allegati produzione Agenzia delle Entrate Riscossione.
In relazione all'ava n. 32820160001180953000, notificato, in data 12.05.2016, ha dato prova di aver notificato l'intimazione di pagamento n. 028 2018 90067520 26/000, in data 29.10.2018, l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90042487 35/000 in data 08.06.2022, ed, infine la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, con il presente ricorso, in data 13.07.2023.
Infine, in relazione all'ava n. 32820170002101636000, notificato, in data 3.11.2017 ed all'ava n.
32820170003965676000, notificato in data 23.10.2017, tenuto conto del periodo di “sospensione della prescrizione Covid” ha dato prova di aver tempestivamente notificato i seguenti atti interruttivi:
l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90042487 35/000 in data 08.06.2022, ed, infine la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, con il presente ricorso, in data 13.07.2023.
Ne consegue che alcuna prescrizione risulta maturata.
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della serialità della controversia e dell'assenza di istruttoria
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione
6 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.363,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
7
EC TI rapp.ta e difesa dall'avvocato Giovanni Folchino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 10 – opponente- E INPS, in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Ida Verrengia, Davide Catalano con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto - NONCHE' AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Luigi Labonia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma alla via Diego Angeli n. 95 - opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 11/09/2023, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fascicolo n.2023/3467 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 13.07.2023 ed avverso le cartelle di pagamento/avvisi di addebito indicati in ricorso, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi previdenziali IVS (annualità dal 2008 al 2011) deducendo l'omessa notifica dei predetti titoli esattoriali nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l'INPS nonché l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'Agente della Riscossione, interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
1 ****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda.
Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).
Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Rispetto agli atti opposti l'opponente contesta la mancata e/o irregolare notifica dei titoli esattoriali sottesi nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Ebbene gli enti convenuti hanno dato prova di aver regolarmente notificato gli atti impugnati, con raccomandata a.r.
In particolare dalla documentazione allegata risulta che la cartella di pagamento n 02820110058324303000
è stata notificata in data 21.01.2012, l'ava n. 32820160001180953000 in data 12.05.2016, l'ava n.
32820170002101636000 in data 3.11.2017 e, infine, l'ava n. 32820170003965676000 in data 23.10.2017
(cfr. prod. parti resistenti avvisi di ricevimento).
L' Agente della Riscossione ha correttamente proceduto alla notifica degli atti direttamente mediante il servizio postale tramite la raccomandata con avviso di ricevimento
Sul punto la Corte di Cassazione, c ha affermato, con recenti pronunce, il principio secondo il quale la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 26, comma 1, prevede infatti una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario
2 stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. La S.C. ha osservato, con argomentazioni integralmente condivisibili, che non rileva in alcun modo, ai fini della validità della notifica della cartella, il fatto che a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione
(il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, comma 1, prima parte), posto che tale modalità di notifica a mezzo posta – alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale;
la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta – che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati. Ed ancora, secondo condivisa giurisprudenza, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (Cass.
14327/09; 11708/11).
Ancora, circa la validità delle notifiche degli avvisi di addebito dedotti va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Dalla chiara formulazione della norma di cui all'art. 30, co. 4, del D.L. 78 del 2010, si evince che l'Istituto previdenziale può procedere direttamente in proprio alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali
L'ente impositore notificante, secondo la disposizione richiamata, può provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale e dunque senza la intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma, restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale) e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali non si applicano le disposizioni della L.
3 890/1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o eventualmente i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario( D.P.R. 655/1982) secondo cui la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'Ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento.
La regolamentazione positiva delle due riferite modalità di invio postale "diretto" presenta punti di contatto, ma anche alcune differenze, che hanno generato dibattiti interpretativi sui quali è intervenuta la
Corte Suprema. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento sempre più reiterato (Cass nn.12083,
10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario: - non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico - l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione - la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Peraltro i mezzi di notificazione indicati dalla norma richiamata risultano alternativi senza la necessità di rispettare l'utilizzo prima dell'uno o dell'altro strumento né vengono previste o imposte specifiche discipline per le diverse modalità di notifica, così trovando applicazione le norme che regolamentano ciascuna tipologia di notificazione e, nel caso di specie, quella relativa alle spedizioni postali ordinarie (di cui al D.P.R. 665/82 e successive integrazioni).
Giova, ancora, precisare che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data ,sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. 8500/2005).
Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso
4 di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass. 24852/2006; Cass.
4193/2010).
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale delle copie delle relative di notifica di cui di discorre, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova documentale,
l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia dell'avviso di ricevimento prodotto dall'Inps., l'efficacia della contestazione con la dichiarazione impugno quanto prodotto in fotocopia privo di qualsiasi valore. Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della produzione della predetta cartella esattoriale, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10).
A ben vedere, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n.
11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (cfr. Cass. 10326 del 2014).
Stesso principio trova applicazione nei riguardi dei titoli esattoriali emessi dall'Istituto Previdenziale.
5 In definitiva i titoli esattoriali impugnati devono ritenersi correttamente notificati e mai opposti per cui risultano tardive le eccezioni proposte.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione dei titoli esattoriali , l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Giova, invero, evidenziare che, nella fattispecie in esame, ai fini della prescrizione, bisogna anche tenendo conto della “finestra” di n. 129 giorni di sospensione della prescrizione, prevista dall' articolo 37, comma
2, del Decreto Legge n. 18/2020 (pari a 129 giorni) nonché dell'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal 31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni.
Tanto premesso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione alla cartella di pagamento n.
02820110058324303000 notificata il 21.01.2012, ha dato prova di aver notificato, entro il quinquennio i seguenti atti interruttivi: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 02876201500002848000 in data 28.05.2015, l'intimazione di pagamento n. 02820199011520275/000 in data 27.09.2019 ed, infine, la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, con il presente ricorso, in data 13.07.2023. (Cfr. allegati produzione Agenzia delle Entrate Riscossione.
In relazione all'ava n. 32820160001180953000, notificato, in data 12.05.2016, ha dato prova di aver notificato l'intimazione di pagamento n. 028 2018 90067520 26/000, in data 29.10.2018, l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90042487 35/000 in data 08.06.2022, ed, infine la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, con il presente ricorso, in data 13.07.2023.
Infine, in relazione all'ava n. 32820170002101636000, notificato, in data 3.11.2017 ed all'ava n.
32820170003965676000, notificato in data 23.10.2017, tenuto conto del periodo di “sospensione della prescrizione Covid” ha dato prova di aver tempestivamente notificato i seguenti atti interruttivi:
l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90042487 35/000 in data 08.06.2022, ed, infine la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, con il presente ricorso, in data 13.07.2023.
Ne consegue che alcuna prescrizione risulta maturata.
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della serialità della controversia e dell'assenza di istruttoria
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione
6 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.363,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
7