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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2024, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
06/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 2210/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Martoglio n° 5, Cod. Fisc. ( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Micali, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII Luglio, 35 is. 195, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità-assegno mensile di invalidità-esenzione ticket.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto delle domande è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”; in subordine, dell'assegno mensile di invalidità, nonché dell'esenzione ticket.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
La domanda va rigettata per carenza del requisito sanitario, in relazione alle domande per pensione di inabilità e per assegno di invalidità civile.
Mentre va accolta limitatamente alla domanda per esenzione ticket.
Nel merito, il CTU, ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari al 68%.
Le conclusioni dei c.t.u. meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nelle relazioni.
Pertanto, non sussiste il requisito sanitario utile al fine di ottenere alcuna delle prestazioni per pensione e/o assegno di invalidità civile.
Va invece accolta la domanda per l'esenzione del ticket avendo il CTU riconosciuto una percentuale invalidante del 68% dalla domanda amministrativa;
Le spese del giudizio visto il parziale accoglimento della domanda vanno compensate per metà restando
CP_ la restante metà a carico dell' e liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv.
Francesco Micale che ha reso la dichiarazione di legge.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione, così provvede:
1) Rigetta le domande per pensione di inabilità e per assegno di invalidità civile;
2) Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha una percentuale invalidante del 68% utile ai fini del riconoscimento dell'esenzione del ticket;
CP_ 3) Condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida già parzialmente compensate in
Euro 900,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Francesco Micali;
4) Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alle CTU, liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Patti, 06/12/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
06/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 2210/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Martoglio n° 5, Cod. Fisc. ( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Micali, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII Luglio, 35 is. 195, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità-assegno mensile di invalidità-esenzione ticket.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto delle domande è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”; in subordine, dell'assegno mensile di invalidità, nonché dell'esenzione ticket.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
La domanda va rigettata per carenza del requisito sanitario, in relazione alle domande per pensione di inabilità e per assegno di invalidità civile.
Mentre va accolta limitatamente alla domanda per esenzione ticket.
Nel merito, il CTU, ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari al 68%.
Le conclusioni dei c.t.u. meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nelle relazioni.
Pertanto, non sussiste il requisito sanitario utile al fine di ottenere alcuna delle prestazioni per pensione e/o assegno di invalidità civile.
Va invece accolta la domanda per l'esenzione del ticket avendo il CTU riconosciuto una percentuale invalidante del 68% dalla domanda amministrativa;
Le spese del giudizio visto il parziale accoglimento della domanda vanno compensate per metà restando
CP_ la restante metà a carico dell' e liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv.
Francesco Micale che ha reso la dichiarazione di legge.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione, così provvede:
1) Rigetta le domande per pensione di inabilità e per assegno di invalidità civile;
2) Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha una percentuale invalidante del 68% utile ai fini del riconoscimento dell'esenzione del ticket;
CP_ 3) Condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida già parzialmente compensate in
Euro 900,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Francesco Micali;
4) Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alle CTU, liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Patti, 06/12/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia