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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 921/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. TURTORO BIAGIO e l'Avv. Parte_1
CASTRONUOVO GIORGIO;
e con l'Avv. TURTORO BIAGIO Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, hanno contratto matrimonio concordatario a Trento, in data
24.07.2010 scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni,
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Trento, anno 2010,
Atto n. 66, parte 2, serie A).
Dall' unione coniugale sono nati i figli in data 09.03.2012 e la Persona_1 figlia in data 30.12.2014. Persona_2
Successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis tra gli odierni ricorrenti, i medesimi con ricorso dell'08.11.2018, depositavano domanda di separazione consensuale iscritta al n. R.G. 2762/2018 presso il Tribunale di Trento, che con decreto del 12.11.2018 n. 3836/2018 veniva omologata tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Nel corso della separazione la convivenza tra le parti non è più ripresa, ed i coniugi non si sono più riconciliati, avendo dichiarato altresì di non avere fra loro alcuna pendenza di tipo economico, e di essere entrambi economicamente indipendenti.
Gli istanti, pertanto, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, in data 26.02.2025 depositavano il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Trento il 24.07.2010. Con provvedimento presidenziale del 05.03.2025, veniva fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi al 30.04.2025.
Le parti, con istanza del 22.04.2025 chiedevano ex artt. 473 bis 51 c.2 e 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente fissata al
30.04.2025.
Con provvedimento presidenziale del 22.04.2025, veniva autorizzata la trattazione scritta dell'udienza con termini entro il 30.04.2025 per il deposito di note di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note autorizzate del 22.04.2025, gli odierni ricorrenti, chiedevano che il
Tribunale adito, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni contenute nel ricorso introduttivo:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
e in data 24/10/2010; Controparte_1 Parte_1
- Confermare le condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale con la sola differenza della locazione dell'immobile acquistato dopo l'omologa e per l'effetto:
- Porre a carico di un contributo al mantenimento per i figli Controparte_1 minori di € 200,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT come per legge da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della
; Parte_1
- Porre a carico dei genitori il contributo, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, previo accordo tra le parti;
- Porre, in aggiunta alle precedenti condizioni, a carico di il Parte_1 versamento, entro il 4 di ogni mese, di euro 200,00, a titolo di occupazione dell'immobile di proprietà del marito, nella misura del 50%, sito nel comune di
Altopiano della Vigolana, Piazza del popolo 3/C.
Pag. 2 di 4 I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per i figli minori.” Pertanto gli istanti chiedono che, le condizioni contenute nell'atto introduttivo del presente procedimento, siano recepite nella emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte del 22.04.2025, depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Premesso, che la domanda di divorzio va correttamente qualificata come richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rappresenta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione decreto del 12.11.2018 n. 3836/2018, depositato in data
12.11.2018.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b) di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso del 24.02.2025, poiché conformi all'ordine pubblico.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 26.02.2025, così provvede
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
24.07.2010, nel comune di Trento (TN), atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici dello Stato Civile del Comune di Trento (TN), Atto n. 66, parte 2, serie A anno 2010, da e , alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte;
Pag. 3 di 4 - dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 921/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. TURTORO BIAGIO e l'Avv. Parte_1
CASTRONUOVO GIORGIO;
e con l'Avv. TURTORO BIAGIO Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, hanno contratto matrimonio concordatario a Trento, in data
24.07.2010 scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni,
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Trento, anno 2010,
Atto n. 66, parte 2, serie A).
Dall' unione coniugale sono nati i figli in data 09.03.2012 e la Persona_1 figlia in data 30.12.2014. Persona_2
Successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis tra gli odierni ricorrenti, i medesimi con ricorso dell'08.11.2018, depositavano domanda di separazione consensuale iscritta al n. R.G. 2762/2018 presso il Tribunale di Trento, che con decreto del 12.11.2018 n. 3836/2018 veniva omologata tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Nel corso della separazione la convivenza tra le parti non è più ripresa, ed i coniugi non si sono più riconciliati, avendo dichiarato altresì di non avere fra loro alcuna pendenza di tipo economico, e di essere entrambi economicamente indipendenti.
Gli istanti, pertanto, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, in data 26.02.2025 depositavano il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Trento il 24.07.2010. Con provvedimento presidenziale del 05.03.2025, veniva fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi al 30.04.2025.
Le parti, con istanza del 22.04.2025 chiedevano ex artt. 473 bis 51 c.2 e 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente fissata al
30.04.2025.
Con provvedimento presidenziale del 22.04.2025, veniva autorizzata la trattazione scritta dell'udienza con termini entro il 30.04.2025 per il deposito di note di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note autorizzate del 22.04.2025, gli odierni ricorrenti, chiedevano che il
Tribunale adito, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni contenute nel ricorso introduttivo:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
e in data 24/10/2010; Controparte_1 Parte_1
- Confermare le condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale con la sola differenza della locazione dell'immobile acquistato dopo l'omologa e per l'effetto:
- Porre a carico di un contributo al mantenimento per i figli Controparte_1 minori di € 200,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT come per legge da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della
; Parte_1
- Porre a carico dei genitori il contributo, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, previo accordo tra le parti;
- Porre, in aggiunta alle precedenti condizioni, a carico di il Parte_1 versamento, entro il 4 di ogni mese, di euro 200,00, a titolo di occupazione dell'immobile di proprietà del marito, nella misura del 50%, sito nel comune di
Altopiano della Vigolana, Piazza del popolo 3/C.
Pag. 2 di 4 I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per i figli minori.” Pertanto gli istanti chiedono che, le condizioni contenute nell'atto introduttivo del presente procedimento, siano recepite nella emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte del 22.04.2025, depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Premesso, che la domanda di divorzio va correttamente qualificata come richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rappresenta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione decreto del 12.11.2018 n. 3836/2018, depositato in data
12.11.2018.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b) di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso del 24.02.2025, poiché conformi all'ordine pubblico.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 26.02.2025, così provvede
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
24.07.2010, nel comune di Trento (TN), atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici dello Stato Civile del Comune di Trento (TN), Atto n. 66, parte 2, serie A anno 2010, da e , alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte;
Pag. 3 di 4 - dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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