Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1091
CASS
Sentenza 9 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della legge 24 nov. 1981, n. 689 identifica nella autorità che ha emesso l'ordinanza la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione e tale legittimazione rimane ferma in difetto di una diversa previsione normativa, nel corso dell'intero giudizio anche in caso di impugnazione . Ne deriva, che quando oggetto dell'opposizione sia una ordinanza prefettizia , la legittimazione processuale (attiva e passiva) spetta al Prefetto, il quale benché organo periferico del Ministero dell'Interno agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, con l'ulteriore conseguenza che, in deroga alle comuni regole sulla rappresentanza dello Stato, soltanto lo stesso Prefetto, ma non anche il Ministro dell'Interno, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Pretore ha provveduto sull'opposizione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1091
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1091
    Data del deposito : 9 febbraio 1999

    Testo completo