Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della legge 24 nov. 1981, n. 689 identifica nella autorità che ha emesso l'ordinanza la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione e tale legittimazione rimane ferma in difetto di una diversa previsione normativa, nel corso dell'intero giudizio anche in caso di impugnazione . Ne deriva, che quando oggetto dell'opposizione sia una ordinanza prefettizia , la legittimazione processuale (attiva e passiva) spetta al Prefetto, il quale benché organo periferico del Ministero dell'Interno agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, con l'ulteriore conseguenza che, in deroga alle comuni regole sulla rappresentanza dello Stato, soltanto lo stesso Prefetto, ma non anche il Ministro dell'Interno, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Pretore ha provveduto sull'opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE VI AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 40/96 della Pretura di LAMEZIA TERME, depositata il 6/3/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RE di Lamezia Terme, con sentenza del 6 marzo 1996, revocava parzialmente l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Catanzaro nei confronti di AN De TO.
Rilevato che l'ordinanza aveva contestato all'opponente De TO la violazione dell'art. 180, comma 8, c.d.s. perché, essendo stato fermato alla guida di un veicolo senza essere in possesso della carta di circolazione, non aveva ottemperato all'invito di presentarla nei dieci giorni successivi, il RE osservava che le giustificazioni addotte dall'opponente non potevano essere accolte, ma che, tuttavia, la sanzione andava ridotta a lire 1.000.000, ai sensi dell'art. 23, comma 11, della legge n.689 del 1981. Per la cassazione di tale sentenza il Ministro dell'Interno ha proposto ricorso un unico motivo. L'intimato De TO non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunziando violazione dell'art. 204 CDS ed illogicità di motivazione, l'Amministrazione ricorrente lamenta che il RE non abbia considerato che erano state contestate al De TO le infrazioni agli artt. 180 e 181 c.d.s., per ciascuna delle quali è prevista una sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.00O, onde il Prefetto, in corretta applicazione dell'art. 204, aveva stabilito una sanzione complessiva di lire 2.000.000 ( 1.000.000X2): il giudice, riducendo la sanzione a lire 1.000.0000, non ha tenuto conto della duplicità delle violazioni.
In via pregiudiziale, la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso preclude l'esame della censura.
L'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n.689 identifica nell'autorità che ha emesso il provvedimento la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione e tale legittimazione rimane ferma, in difetto di una diversa previsione normativa, nel corso dell'intero giudizio, anche in caso di impugnazione;
ne deriva che, quando oggetto dell'opposizione sia un'ordinanza prefettizia, la legittimazione (processuale, attiva e passiva, spetta al Prefetto, il quale, benché organo periferico del Ministero dell'Interno, agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, con l'ulteriore conseguenza che, in deroga alle comuni regole sulla rappresentanza dello Stato e dei suoi organi, soltanto lo stesso Prefetto - e non anche il Ministro dell'Interno - è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il RE ha provveduto sull'opposizione ("ex plurimis", Cass. 4444/89, 1581/89, 968/89, 5540/88, 4544/87; per la legittimazione passiva nel giudizio di legittimità, cfr. anche, da ultimo, Cass. 5827/98 e 8081/96). Il ricorso avverso la sentenza del RE di Lamezia Terme, quindi, va dichiarato inammissibile perché proposto dal Ministro dell'Interno e non dal Prefetto di Catanzaro.
Non v'è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, l'intimato non avendo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 9/2/1999.