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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, con sede a Parte_1
San Giovanni Gemini in Via Gioacchino Rossini n. 11 (C. Fisc. ), nella P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante – liquidatore , nato a [...] Parte_2
Gemini il 17.02.1941, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Danilo Giracello in Palermo Via Enrico Fermi n. 58, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado appellante
CONTRO con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, quale Controparte_1 società incorporante di , in forza dell'atto di fusione per incorporazione Controparte_2 con atto in data 22 marzo 2018 , rep. n. 40855, racc. n. 13004, Notaio di Persona_1
Milano, elettivamente domiciliata in Palermo, via E.Amari 8, presso lo studio dell'Avv. Costantino Ciofalo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello
Appellato – appellante incidentale
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « PIACCIA ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Agrigento, ed in accoglimento dell'appello: Rigettare l'appello incidentale proposto dalla appellata in quanto inammissibile, CP_2 improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
ACCERTARE E DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su c/c n. 51906, oggetto del rapporto fra la parte attrice e la banca convenuta, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni – valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento della scopertura media in linea capitale del Tasso Effettivo Globale annuale ivi applicato, l'annullamento del contratti sopra indicato ex art. 1427 e 1439 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
ACCERTARE la difformità tra tasso contrattuale dichiarato e tasso contrattuale applicato e DICHIARARE, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 c.c. la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo. Conseguentemente ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul rapporto sopra descritto di cui si chiede di ACCERTARE il costo effettivo annuo;
ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato rapporto per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996, perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazioni;
CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione all'indicato rapporto, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'attrice; Il tutto con rimborso di spese e competenze di tutti i gradi e le fasi di giudizio. »
Conclusioni per l'appellato: « PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Nel merito: Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate le domande di merito ed istruttorie formulate da con CP_3 CP_4 l'atto di appello che andranno rigettate;
- In accoglimento dell'appello proposto in via incidentale ed in riforma della sentenza impugnata:
1. Ritenere e dichiarare nulla e, comunque, annullare e/o revocare la sentenza n. 330/17 nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha dato atto dell'applicazione da parte della banca di tassi usurari per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi della appellata;
2. Ritenere e dichiarare nulla e, comunque, annullare e/o revocare la sentenza n. 330/17 nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale della cms;
3. Ritenere e dichiarare nulla e, comunque, annullare e/o revocare la sentenza n. 330/17 nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha ritenuto non dovute le commissioni e le spese addebitate sul c/c dopo l'accordo transattivo intercorso;
4. Ritenere e dichiarare nulla e, comunque, annullare e/o revocare la sentenza n. 330/17 nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha compensato le spese di lite e di CTU, condannando l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. »
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato il 16 dicembre 2008, la società ha citato in giudizio Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendone la condanna alla restituzione CP_2 di tutte le somme addebitate sul conto corrente n. 51906. La società ha eccepito la mancanza di pattuizioni scritte, l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia, la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto (CMS), nonché la difformità tra il tasso contrattuale e quello effettivamente applicato. Inoltre, ha richiesto la restituzione delle somme versate a titolo di commissioni e competenze durante il periodo di pagamento rateale del debito.
In via istruttoria, la società ha richiesto una consulenza tecnico-contabile per determinare i rapporti di dare e avere tra le parti.
Nel giudizio, iscritto al n. 4094/2008 R.G., si è costituita in giudizio, Controparte_2 contestando in fatto e in diritto le domande attrici.
Nel corso del procedimento veniva nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio, il quale depositava la propria relazione in data 14.01.2010. Nella perizia, il consulente accertava che: Il TAEG superava il tasso soglia previsto dalla Legge 108/96 nei seguenti periodi: 1°,
3° e 4° trimestre del 1999; negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003; nel 2° e 4° trimestre del
2005; nel 2° trimestre del 2006; nel 1°, 2° e 3° trimestre del 2007; nonché nel 1°, 3° e 4° trimestre del 2008. Il tasso percentuale che misura l'incidenza dei soli interessi e della
Commissione di MA SC superava il tasso soglia di cui alla Legge 108/96 negli anni 2002 e 2003; nel 2° e 4° trimestre del 2005; nel 2° trimestre del 2006; nel 1°, 2° e 3° trimestre del 2007; e nel 1°, 3° e 4° trimestre del 2008.
Con sentenza n. 330/17, depositata il 22 febbraio 2017, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato la nullità delle clausole implicanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto per il periodo dal 18 dicembre 1998 al 30 giugno
3 2000, rideterminando il dovuto da parte della società sulla base della sola Parte_1 capitalizzazione annuale. Ha inoltre dichiarato non dovute le spese e commissioni addebitate sul conto corrente dalla data dell'accordo che prevedeva un pagamento mensile di
€ 720,00 fino all'estinzione del debito. Per il resto, le domande della parte attrice sono state rigettate, e le spese di lite, comprese quelle del CTU, sono state integralmente compensate tra le parti.
Avverso tale sentenza, la società correntista ha proposto appello, chiedendone la riforma.
quale società incorporante di si è costituita Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame, proponendo appello incidentale.
Dopo il richiamo del CTU nominato nel primo grado di giudizio per rispondere ad alcuni chiarimenti in relazione ai motivi di impugnazione, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 20 giugno 2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La società appellante contesta la decisione del Giudice di primo grado, sostenendo che non sia stata adeguatamente considerata la rilevanza degli interessi di mora nel calcolo del tasso soglia, in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013.
Critica, inoltre, l'affidamento alle Circolari della Banca d'Italia, richiamando la sentenza n.
4669 del 2011, secondo cui tali istruzioni non costituirebbero fonte di diritti e obblighi.
L'appellante ritiene inoltre che il C.T.U. abbia erroneamente applicato la capitalizzazione composta anziché quella semplice nel calcolo del TAEG.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l'appellante ha richiamato alcune pronunce giurisprudenziali relative al contratto di mutuo, che tuttavia non sono applicabili al conto corrente. Di conseguenza, le contestazioni sollevate in merito alla determinazione del tasso da confrontare con le soglie, all'uso della capitalizzazione composta e alle problematiche connesse al piano di ammortamento risultano prive di rilievo, in quanto riferibili esclusivamente ai contratti di mutuo e non al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
Per quanto riguarda le modalità di verifica dell'usura, devono adottarsi le formule della
4 Banca d'Italia, in quanto esse garantiscono l'utilizzo di un criterio più omogeneo. Tale impostazione è stata confermata dalla prevalente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ed è stata recentemente ribadita anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
19597/2020.
In merito al valore delle Circolari della Banca d'Italia, risulta infondata l'affermazione dell'appellante secondo cui tali atti non costituirebbero fonte di diritti e obblighi.
L'art. 4 del Testo Unico BAo (TUB) stabilisce infatti che la Banca d'Italia, in qualità di autorità creditizia, ha il potere di impartire istruzioni agli intermediari finanziari. Pertanto, non si tratta di semplici atti interni rivolti all'organizzazione di organi ed uffici sottoposti, ma di disposizioni vincolanti per gli operatori del settore.
Proprio in materia di usura, tali istruzioni assumono un ruolo fondamentale, considerando che l'art. 2, comma 1, della legge n. 108/1996 attribuisce al Ministro del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione. Tale rilevazione viene effettuata sulla base di una classificazione stabilita annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, previo parere della Banca d'Italia.
E' infondata altresì la doglianza per cui, per determinare l'usura, dovrebbe procedersi alla sommatoria del tasso di mora e del tasso corrispettivo.
Tra il tasso di mora e il tasso corrispettivo intercorre una differenza sia sotto il profilo funzionale che strutturale: l'uno è la remunerazione del capitale erogato e insieme alle spese ad esso collegate va a determinare il TAEG dell'operazione finanziaria;
l'altro invece rappresenta un risarcimento a favore dell'istituto di credito in caso di inadempimento o ritardato pagamento;
quindi, rappresenta una remunerazione di carattere eventuale.
Nessuna norma prevede la somma dei due tassi: la nota sentenza della Corte di Cassazione
n. 350/2013 afferma che bisogna tenere conto degli interessi moratori nel calcolo del TAEG complessivo (…“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di
5 interessi moratori”) ma ciò significa che solo quando gli interessi correspettivi, o gli interessi di mora, superino singolarmente il tasso soglia il contratto potrà definirsi usurario.
Infatti, in caso di ritardato pagamento, l'istituto di credito applica una penale (tasso di mora) che va a sostituire il tasso di interesse corrispettivo effettivo fino a quel momento corrisposto.
Priva di fondamento è poi la contestazione dell'appellante nella parte in cui il Tribunale ha escluso la cosiddetta usurarietà sopravvenuta.
Tale statuizione è, tuttavia, conforme al più recente orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui:
"Ancorché il tasso concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura determinata ai sensi della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, né di quella stipulata successivamente per un tasso che, al momento della stipula, non eccedeva tale soglia.
Inoltre, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere ritenuta contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, solo per effetto del sopraggiunto superamento di tale soglia." (Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, 19 ottobre 2017, n. 24675).
Nel corso del giudizio, il CTU nominato ha ribadito che l'unica usura rilevata è quella sopravvenuta che, per quanto detto, non assume alcuna rilevanza.
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto, limitatamente al periodo antecedente la Delibera CICR del 30.06.2000. Secondo l'appellante, per il periodo successivo a tale data mancherebbe una specifica pattuizione.
Tale motivo di appello è infondato.
6 Costituisce affermazione pacifica che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del
2000, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della nota delibera del
Cicr del 9-2-2000 sono nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U n. 21095-04 e successive conformi).
In questo caso il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (v. Cass. Sez. 1 n. 17150-16, Cass. Sez. 1 n. 24153-17, Cass. Sez. 1
n. 24156-17).
Ciò non toglie però che per il periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr in attuazione dell'art. 120 del T.u.b. (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30.6.2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate.
Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 Controparte_2
CICR del 09.02.00, ha comunicano l'adeguamento del contratto alle disposizioni contenute nella citata Delibera con l'estratto/conto scalare al 30.06.2000, che è stato prodotto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado.
Inoltre, a fronte di una clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale solo degli interessi passivi, è stata applicata la capitalizzazione trimestrale anche a favore del cliente, che integra, nell'ottica complessiva del contratto, una condizione più favorevole per il correntista che quindi non necessita ai sensi dell'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 una nuova espressa pattuizione, essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione alla clientela con l'invio degli estratti conto.
E' infondato anche l'ultimo motivo di appello con il quale l'appellante lamenta che il
Giudice di prime cure ha pure errato nel dichiarare, con riguardo all'anatocismo, la
7 prescrizione maturata per il periodo anteriore al 18.12.2008.
Infatti, il Tribunale, pur dando atto della prescrizione nel periodo antecedente al 1998, ha di fatto accolto, quanto all'anatocismo, le conclusioni del CTU quanto alla totale espunzione della capitalizzazione degli interessi dalla data degli estratti conto a partire dal 31.12.1998 fino alla data del 30.06.2000.
Passando all'esame dell'appello incidentale svolto dalla banca, la stessa lamenta con il primo motivo che il Tribunale ha dato atto dell'applicazione da parte della banca di tassi usurari.
Il motivo è infondato.
Infatti, il Tribunale ha dato atto che la CTU ha rilevato che il tasso relativo a interessi e
Commissione di MA SC hanno superato i tassi soglia anti-usura in diversi periodi tra il 1999 e il 2008.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che questo accertamento del CTU “non invalida” il contratto perché la clausola non era usuraria al momento della sua stipula chiarendo che l'usura sopravvenuta non influisce sull'esigibilità del credito e la legge non prevede che il superamento del tasso soglia comporti tale conseguenza.
Con il secondo motivo la banca lamenta che il Tribunale ha errato nell'escludere la capitalizzazione per il periodo antecedente al 30.06.2000 della CMS.
Anche questo motivo è infondato.
Infatti, la Cassazione ha chiarito che la commissione di massimo scoperto può avere due funzioni: essere un accessorio degli interessi passivi, poiché calcolata in percentuale sull'esposizione debitoria massima e spesso capitalizzata trimestralmente, oppure rappresentare un compenso per l'obbligo della banca di mantenere una somma disponibile per il cliente, indipendentemente dall'uso. Quest'ultima interpretazione è confermata dalla circolare della Banca d'Italia del 1° ottobre 1996 e dalle rilevazioni del tasso di soglia. In ogni caso, la capitalizzazione trimestrale non è dovuta: se assimilata agli interessi passivi, le clausole anatocistiche antecedenti al D.Lgs. n. 342/1999 sono nulle;
se invece è un
8 corrispettivo autonomo, non rientra nella disciplina dell'anatocismo ex art. 1283 c.c. e va conteggiata solo alla chiusura definitiva del conto (Cass. Sez. 3, Sent. n. 11772/2002).
Con il terzo motivo d'appello, la banca contesta la decisione del Tribunale, che ha ritenuto non spettanti le competenze maturate durante il periodo di pagamento del debito in esecuzione della transazione.
L'appellante sostiene che la sentenza n. 330/17 sia erronea anche nella parte in cui ha escluso la debenza delle commissioni e delle spese addebitate sul conto corrente dopo l'accordo transattivo, affermando che il conto sarebbe rimasto aperto unicamente in funzione dell'accordo tra le parti, che prevedeva il pagamento della somma di € 720,00 fino all'estinzione dell'obbligazione.
Tale motivo è fondato.
Il Tribunale ha errato nel ritenere che, dopo l'accordo transattivo, non fossero dovute le spese e le commissioni sul conto corrente. Il conto, infatti, non è stato chiuso, ma è rimasto attivo, e finché un conto corrente resta aperto, le spese e le commissioni continuano a maturare secondo le condizioni pattuite. Pertanto, l'addebito di tali importi era legittimo.
Per le ragioni esposte, l'appello principale deve essere rigettato, mentre l'appello incidentale viene accolto solo parzialmente, limitatamente al riconoscimento delle commissioni e delle spese relative al conto corrente dopo l'accordo transattivo.
Quanto alle spese processuali, va confermata la compensazione di quelle di primo grado, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti a seguito delle nullità contrattuali accertate.
Le spese del presente grado di giudizio restano interamente a carico dell'appellante e si liquidano nell'importo di € 2.552,00, oltre al rimborso spese generali, CPA e IVA, come previsto dalla legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, il rigetto dell'appello principale comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di
9 contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 330/2017 del Tribunale di Agrigento
[...] del 27.02.2017;
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , quale Controparte_5 società incorporante e in parziale riforma della sentenza n. 330/2017 Controparte_2 del Tribunale di Agrigento del 27.02.2017, accerta e dichiara che le commissioni e le spese addebitate sul conto corrente dopo l'accordo transattivo sono dovute dall'appellante.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.550,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
Palermo 26.2.2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, con sede a Parte_1
San Giovanni Gemini in Via Gioacchino Rossini n. 11 (C. Fisc. ), nella P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante – liquidatore , nato a [...] Parte_2
Gemini il 17.02.1941, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Danilo Giracello in Palermo Via Enrico Fermi n. 58, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado appellante
CONTRO con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, quale Controparte_1 società incorporante di , in forza dell'atto di fusione per incorporazione Controparte_2 con atto in data 22 marzo 2018 , rep. n. 40855, racc. n. 13004, Notaio di Persona_1
Milano, elettivamente domiciliata in Palermo, via E.Amari 8, presso lo studio dell'Avv. Costantino Ciofalo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello
Appellato – appellante incidentale
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « PIACCIA ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Agrigento, ed in accoglimento dell'appello: Rigettare l'appello incidentale proposto dalla appellata in quanto inammissibile, CP_2 improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
ACCERTARE E DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su c/c n. 51906, oggetto del rapporto fra la parte attrice e la banca convenuta, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni – valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento della scopertura media in linea capitale del Tasso Effettivo Globale annuale ivi applicato, l'annullamento del contratti sopra indicato ex art. 1427 e 1439 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
ACCERTARE la difformità tra tasso contrattuale dichiarato e tasso contrattuale applicato e DICHIARARE, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 c.c. la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo. Conseguentemente ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul rapporto sopra descritto di cui si chiede di ACCERTARE il costo effettivo annuo;
ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato rapporto per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996, perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazioni;
CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione all'indicato rapporto, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'attrice; Il tutto con rimborso di spese e competenze di tutti i gradi e le fasi di giudizio. »
Conclusioni per l'appellato: « PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Nel merito: Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate le domande di merito ed istruttorie formulate da con CP_3 CP_4 l'atto di appello che andranno rigettate;
- In accoglimento dell'appello proposto in via incidentale ed in riforma della sentenza impugnata:
1. Ritenere e dichiarare nulla e, comunque, annullare e/o revocare la sentenza n. 330/17 nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha dato atto dell'applicazione da parte della banca di tassi usurari per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi della appellata;
2. Ritenere e dichiarare nulla e, comunque, annullare e/o revocare la sentenza n. 330/17 nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale della cms;
3. Ritenere e dichiarare nulla e, comunque, annullare e/o revocare la sentenza n. 330/17 nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha ritenuto non dovute le commissioni e le spese addebitate sul c/c dopo l'accordo transattivo intercorso;
4. Ritenere e dichiarare nulla e, comunque, annullare e/o revocare la sentenza n. 330/17 nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha compensato le spese di lite e di CTU, condannando l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. »
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato il 16 dicembre 2008, la società ha citato in giudizio Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendone la condanna alla restituzione CP_2 di tutte le somme addebitate sul conto corrente n. 51906. La società ha eccepito la mancanza di pattuizioni scritte, l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia, la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto (CMS), nonché la difformità tra il tasso contrattuale e quello effettivamente applicato. Inoltre, ha richiesto la restituzione delle somme versate a titolo di commissioni e competenze durante il periodo di pagamento rateale del debito.
In via istruttoria, la società ha richiesto una consulenza tecnico-contabile per determinare i rapporti di dare e avere tra le parti.
Nel giudizio, iscritto al n. 4094/2008 R.G., si è costituita in giudizio, Controparte_2 contestando in fatto e in diritto le domande attrici.
Nel corso del procedimento veniva nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio, il quale depositava la propria relazione in data 14.01.2010. Nella perizia, il consulente accertava che: Il TAEG superava il tasso soglia previsto dalla Legge 108/96 nei seguenti periodi: 1°,
3° e 4° trimestre del 1999; negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003; nel 2° e 4° trimestre del
2005; nel 2° trimestre del 2006; nel 1°, 2° e 3° trimestre del 2007; nonché nel 1°, 3° e 4° trimestre del 2008. Il tasso percentuale che misura l'incidenza dei soli interessi e della
Commissione di MA SC superava il tasso soglia di cui alla Legge 108/96 negli anni 2002 e 2003; nel 2° e 4° trimestre del 2005; nel 2° trimestre del 2006; nel 1°, 2° e 3° trimestre del 2007; e nel 1°, 3° e 4° trimestre del 2008.
Con sentenza n. 330/17, depositata il 22 febbraio 2017, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato la nullità delle clausole implicanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto per il periodo dal 18 dicembre 1998 al 30 giugno
3 2000, rideterminando il dovuto da parte della società sulla base della sola Parte_1 capitalizzazione annuale. Ha inoltre dichiarato non dovute le spese e commissioni addebitate sul conto corrente dalla data dell'accordo che prevedeva un pagamento mensile di
€ 720,00 fino all'estinzione del debito. Per il resto, le domande della parte attrice sono state rigettate, e le spese di lite, comprese quelle del CTU, sono state integralmente compensate tra le parti.
Avverso tale sentenza, la società correntista ha proposto appello, chiedendone la riforma.
quale società incorporante di si è costituita Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame, proponendo appello incidentale.
Dopo il richiamo del CTU nominato nel primo grado di giudizio per rispondere ad alcuni chiarimenti in relazione ai motivi di impugnazione, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 20 giugno 2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La società appellante contesta la decisione del Giudice di primo grado, sostenendo che non sia stata adeguatamente considerata la rilevanza degli interessi di mora nel calcolo del tasso soglia, in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013.
Critica, inoltre, l'affidamento alle Circolari della Banca d'Italia, richiamando la sentenza n.
4669 del 2011, secondo cui tali istruzioni non costituirebbero fonte di diritti e obblighi.
L'appellante ritiene inoltre che il C.T.U. abbia erroneamente applicato la capitalizzazione composta anziché quella semplice nel calcolo del TAEG.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l'appellante ha richiamato alcune pronunce giurisprudenziali relative al contratto di mutuo, che tuttavia non sono applicabili al conto corrente. Di conseguenza, le contestazioni sollevate in merito alla determinazione del tasso da confrontare con le soglie, all'uso della capitalizzazione composta e alle problematiche connesse al piano di ammortamento risultano prive di rilievo, in quanto riferibili esclusivamente ai contratti di mutuo e non al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
Per quanto riguarda le modalità di verifica dell'usura, devono adottarsi le formule della
4 Banca d'Italia, in quanto esse garantiscono l'utilizzo di un criterio più omogeneo. Tale impostazione è stata confermata dalla prevalente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ed è stata recentemente ribadita anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
19597/2020.
In merito al valore delle Circolari della Banca d'Italia, risulta infondata l'affermazione dell'appellante secondo cui tali atti non costituirebbero fonte di diritti e obblighi.
L'art. 4 del Testo Unico BAo (TUB) stabilisce infatti che la Banca d'Italia, in qualità di autorità creditizia, ha il potere di impartire istruzioni agli intermediari finanziari. Pertanto, non si tratta di semplici atti interni rivolti all'organizzazione di organi ed uffici sottoposti, ma di disposizioni vincolanti per gli operatori del settore.
Proprio in materia di usura, tali istruzioni assumono un ruolo fondamentale, considerando che l'art. 2, comma 1, della legge n. 108/1996 attribuisce al Ministro del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione. Tale rilevazione viene effettuata sulla base di una classificazione stabilita annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, previo parere della Banca d'Italia.
E' infondata altresì la doglianza per cui, per determinare l'usura, dovrebbe procedersi alla sommatoria del tasso di mora e del tasso corrispettivo.
Tra il tasso di mora e il tasso corrispettivo intercorre una differenza sia sotto il profilo funzionale che strutturale: l'uno è la remunerazione del capitale erogato e insieme alle spese ad esso collegate va a determinare il TAEG dell'operazione finanziaria;
l'altro invece rappresenta un risarcimento a favore dell'istituto di credito in caso di inadempimento o ritardato pagamento;
quindi, rappresenta una remunerazione di carattere eventuale.
Nessuna norma prevede la somma dei due tassi: la nota sentenza della Corte di Cassazione
n. 350/2013 afferma che bisogna tenere conto degli interessi moratori nel calcolo del TAEG complessivo (…“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di
5 interessi moratori”) ma ciò significa che solo quando gli interessi correspettivi, o gli interessi di mora, superino singolarmente il tasso soglia il contratto potrà definirsi usurario.
Infatti, in caso di ritardato pagamento, l'istituto di credito applica una penale (tasso di mora) che va a sostituire il tasso di interesse corrispettivo effettivo fino a quel momento corrisposto.
Priva di fondamento è poi la contestazione dell'appellante nella parte in cui il Tribunale ha escluso la cosiddetta usurarietà sopravvenuta.
Tale statuizione è, tuttavia, conforme al più recente orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui:
"Ancorché il tasso concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura determinata ai sensi della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, né di quella stipulata successivamente per un tasso che, al momento della stipula, non eccedeva tale soglia.
Inoltre, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere ritenuta contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, solo per effetto del sopraggiunto superamento di tale soglia." (Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, 19 ottobre 2017, n. 24675).
Nel corso del giudizio, il CTU nominato ha ribadito che l'unica usura rilevata è quella sopravvenuta che, per quanto detto, non assume alcuna rilevanza.
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto, limitatamente al periodo antecedente la Delibera CICR del 30.06.2000. Secondo l'appellante, per il periodo successivo a tale data mancherebbe una specifica pattuizione.
Tale motivo di appello è infondato.
6 Costituisce affermazione pacifica che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del
2000, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della nota delibera del
Cicr del 9-2-2000 sono nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U n. 21095-04 e successive conformi).
In questo caso il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (v. Cass. Sez. 1 n. 17150-16, Cass. Sez. 1 n. 24153-17, Cass. Sez. 1
n. 24156-17).
Ciò non toglie però che per il periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr in attuazione dell'art. 120 del T.u.b. (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30.6.2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate.
Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 Controparte_2
CICR del 09.02.00, ha comunicano l'adeguamento del contratto alle disposizioni contenute nella citata Delibera con l'estratto/conto scalare al 30.06.2000, che è stato prodotto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado.
Inoltre, a fronte di una clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale solo degli interessi passivi, è stata applicata la capitalizzazione trimestrale anche a favore del cliente, che integra, nell'ottica complessiva del contratto, una condizione più favorevole per il correntista che quindi non necessita ai sensi dell'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 una nuova espressa pattuizione, essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione alla clientela con l'invio degli estratti conto.
E' infondato anche l'ultimo motivo di appello con il quale l'appellante lamenta che il
Giudice di prime cure ha pure errato nel dichiarare, con riguardo all'anatocismo, la
7 prescrizione maturata per il periodo anteriore al 18.12.2008.
Infatti, il Tribunale, pur dando atto della prescrizione nel periodo antecedente al 1998, ha di fatto accolto, quanto all'anatocismo, le conclusioni del CTU quanto alla totale espunzione della capitalizzazione degli interessi dalla data degli estratti conto a partire dal 31.12.1998 fino alla data del 30.06.2000.
Passando all'esame dell'appello incidentale svolto dalla banca, la stessa lamenta con il primo motivo che il Tribunale ha dato atto dell'applicazione da parte della banca di tassi usurari.
Il motivo è infondato.
Infatti, il Tribunale ha dato atto che la CTU ha rilevato che il tasso relativo a interessi e
Commissione di MA SC hanno superato i tassi soglia anti-usura in diversi periodi tra il 1999 e il 2008.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che questo accertamento del CTU “non invalida” il contratto perché la clausola non era usuraria al momento della sua stipula chiarendo che l'usura sopravvenuta non influisce sull'esigibilità del credito e la legge non prevede che il superamento del tasso soglia comporti tale conseguenza.
Con il secondo motivo la banca lamenta che il Tribunale ha errato nell'escludere la capitalizzazione per il periodo antecedente al 30.06.2000 della CMS.
Anche questo motivo è infondato.
Infatti, la Cassazione ha chiarito che la commissione di massimo scoperto può avere due funzioni: essere un accessorio degli interessi passivi, poiché calcolata in percentuale sull'esposizione debitoria massima e spesso capitalizzata trimestralmente, oppure rappresentare un compenso per l'obbligo della banca di mantenere una somma disponibile per il cliente, indipendentemente dall'uso. Quest'ultima interpretazione è confermata dalla circolare della Banca d'Italia del 1° ottobre 1996 e dalle rilevazioni del tasso di soglia. In ogni caso, la capitalizzazione trimestrale non è dovuta: se assimilata agli interessi passivi, le clausole anatocistiche antecedenti al D.Lgs. n. 342/1999 sono nulle;
se invece è un
8 corrispettivo autonomo, non rientra nella disciplina dell'anatocismo ex art. 1283 c.c. e va conteggiata solo alla chiusura definitiva del conto (Cass. Sez. 3, Sent. n. 11772/2002).
Con il terzo motivo d'appello, la banca contesta la decisione del Tribunale, che ha ritenuto non spettanti le competenze maturate durante il periodo di pagamento del debito in esecuzione della transazione.
L'appellante sostiene che la sentenza n. 330/17 sia erronea anche nella parte in cui ha escluso la debenza delle commissioni e delle spese addebitate sul conto corrente dopo l'accordo transattivo, affermando che il conto sarebbe rimasto aperto unicamente in funzione dell'accordo tra le parti, che prevedeva il pagamento della somma di € 720,00 fino all'estinzione dell'obbligazione.
Tale motivo è fondato.
Il Tribunale ha errato nel ritenere che, dopo l'accordo transattivo, non fossero dovute le spese e le commissioni sul conto corrente. Il conto, infatti, non è stato chiuso, ma è rimasto attivo, e finché un conto corrente resta aperto, le spese e le commissioni continuano a maturare secondo le condizioni pattuite. Pertanto, l'addebito di tali importi era legittimo.
Per le ragioni esposte, l'appello principale deve essere rigettato, mentre l'appello incidentale viene accolto solo parzialmente, limitatamente al riconoscimento delle commissioni e delle spese relative al conto corrente dopo l'accordo transattivo.
Quanto alle spese processuali, va confermata la compensazione di quelle di primo grado, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti a seguito delle nullità contrattuali accertate.
Le spese del presente grado di giudizio restano interamente a carico dell'appellante e si liquidano nell'importo di € 2.552,00, oltre al rimborso spese generali, CPA e IVA, come previsto dalla legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, il rigetto dell'appello principale comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di
9 contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 330/2017 del Tribunale di Agrigento
[...] del 27.02.2017;
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , quale Controparte_5 società incorporante e in parziale riforma della sentenza n. 330/2017 Controparte_2 del Tribunale di Agrigento del 27.02.2017, accerta e dichiara che le commissioni e le spese addebitate sul conto corrente dopo l'accordo transattivo sono dovute dall'appellante.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.550,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
Palermo 26.2.2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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