Ordinanza cautelare 19 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03210/2025REG.PROV.COLL.
N. 09685/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9685 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Giua Marassi, e Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Questura di Cagliari e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 917/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cagliari e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle come da verbale in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza n. 917/2023 con cui il T.A.R. Sardegna, sezione I, ha respinto il suo ricorso avverso: i. il decreto del Prefetto di Cagliari -OMISSIS-, di divieto “ di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ”; ii. il provvedimento di revoca, da parte del Questore di Cagliari, della la licenza di porto di fucile per uso caccia -OMISSIS-.
1.1. L’appellante ha dedotto, riproducendo i motivi respinti in primo grado, anzitutto, il difetto, contraddittorietà, illogicità, sproporzionalità e irragionevolezza della motivazione dei provvedimenti gravati. Ha, quindi, ribadito la propria censura di violazione dell’art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, oltre dell’art. 2, co. 2, della legge n. 241 1990, sul presupposto che sarebbe stato aggravato il procedimento: la Prefettura di Cagliari avrebbe potuto acquisire dalla Questura di Cagliari il provvedimento di archiviazione del procedimento penale, “ senza richiedere all’appellante alcun contributo partecipativo ”.
2. L’appello è infondato e deve essere respinto.
2.1. Nel caso in esame, analizzando i vari capi della motivazione dell’atto tutorio, il Collegio non coglie elementi indicativi della incongruità o illogicità che, soli, potrebbero scalfire un atto che, per natura e funzione, è ampiamente discrezionale.
2.2. In primo luogo, come più volte questo Consiglio di Stato ha affermato (tra le molte, III Sez. n. 1052/2013), ai fini della licenza per porto d’armi, non può prescindersi dal requisito di affidabilità e di buona condotta.
2.3. L’episodio occorso al signor -OMISSIS- da cui traggono origine gli atti impugnati è sostanzialmente pacifico, essendo stato descritto dallo stesso appellante: nel corso di una battuta di caccia, in Comune di -OMISSIS-, una cartuccia esplosa dal fucile del ricorrente raggiungeva del tutto accidentalmente il suo compagno di caccia signor -OMISSIS- cagionandone il ferimento.
2.4. Che il compagno ferito sia stato prontamente soccorso e che, in relazione a tale episodio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari abbia archiviato in data -OMISSIS- il relativo procedimento (R.G.N.R. -OMISSIS-) per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), non rappresentano circostanze dirimenti: l’episodio dimostra di per sé e in modo manifesto l’inaffidabilità all’uso delle armi da parte dell’appellante.
2.5. Deve piuttosto evidenziarsi che, in casi del genere, il rischio creato è più alto dell’evento concretamente verificatosi, non essendo infrequente che azioni colpose durante le battute di caccia causino eventi letali nei terzi. L’inaffidabilità all’uso delle armi è invero idonea a giustificare i provvedimenti impugnati, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso.
2.6. Sul piano normativo, con riferimento anzitutto alla revoca della licenza, l’art. 43, ult. comma, del R.D. 18 giugno 1031, n. 773, dispone che “ La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”; con riferimento al divieto di detenzione, l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1031, n. 773, prevede poi che “ Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
2.7. In entrambe le disposizioni non è richiesta la prova storica di un abuso delle armi, essendo sufficiente l’esistenza di elementi che fondino la ragionevole previsione dell’abuso.
Tale conclusione è stata ritenuta dalla giurisprudenza della Sezione ancora più evidente ove si mettano a confronto gli articoli citati con il precedente art. 10, secondo cui “ Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata ”. Differenza che ben si spiega considerando la specificità del settore delle armi rispetto alla generale materia delle autorizzazioni di polizia (Cons. Stato, 26 gennaio 2017, n. 331).
2.8. Quanto al principio di proporzionalità, al di là delle affermazioni contenute nella sentenza appellata, esso appare rispettato, poiché a fronte di lesioni colpose da armi il divieto delle armi è una misura non sproporzionata.
3. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
4. Le spese del grado, possono restare interamente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità delle questioni analizzate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.