Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
Presidente estensore dr. Emilio Sirianni
dr. Antonio Cestone Consigliere
avv. Ottavio Domenico Siclari Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 501 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
Tribunale Ecclesiastico Parte 1 (avv. tiVincenzo Vaiti e
Filippo Bruno Napoli); appellante ed appellato incidentale e
Controparte_1 (avv. Angela Di Rienzo);
appellata ed appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
in data 27\3\2023, riassume davanti al Tribunale di 1. Controparte_1
Vibo Valentia, dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale del Giudice
in esito alla seguente contestazione disciplinare: ci risulta che in data 25
febbraio 2022, alle ore 13:05 e in data 26 febbraio 2022 alle ore 8:36 durante il suo orario lavorativo, non era presente in ufficio senza far risultare i periodi di assenza e senza alcuna giustificazione>>.
Assumendo l'infondatezza della contestazione e comunque l'illiceità del provvedimento espulsivo per lamentati comportamenti persecutori di parte datoriale e/o la sproporzione della sanzione intimata rispetto alla minima gravità dei fatti, chiede la condanna del datore di lavoro alla immediata riassunzione della ricorrente e/o alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria nella misura massima possibile o in quella ritenuta di Giustizia, rapportata all'ultima retribuzione globale di fatto come emergente dalle buste paga in atti, anche tenuto conto dell'anzianità di servizio, delle dimensioni aziendali nonché del comportamento tenuto dalle parte. In via subordinata, ove ritenute applicabili le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 23/2015, voglia condannare il Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in persona del Legale Rappresentante pro-
tempore alla corresponsione in favore della ricorrente di un'indennità di importo pari ad 1 mensilità per ogni anno di servizio, nella misura massima possibile, ovvero di quella ritenuta di Giustizia>>. 2. Nella resistenza di quest'ultimo, che allega la gravità dei fatti addebitati alla ricorrente e la irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario che ne è conseguita chiedendo il rigetto integrale del ricorso, l'adito Tribunale così
statuisce.
Rigettate, perché irrilevanti, le richieste di prova testimoniale formulate e preso atto che il rapporto lavorativo ricade pacificamente nell'area della c.d.
tutela obbligatoria, constata che dalla relazione sottoscritta dal presbitero emerge come l'arco temporale - la cui specifica estensione sarebbe risultata confermata dalla stessa Istituzione convenuta, nella propria memoria di costituzione d'effettiva assenza della ricorrente (dal posto di lavoro) veniva a coincidere con un periodo di «10
o 20 minuti» (come testualmente leggibile a pagina 10 della memoria avversaria)>>.
Emergendo dalla citata relazione che il suddetto presbitero si è recato due volte nel luogo di lavoro e non ha trovata lavoratrice, attendendone anche il ritorno per una decina di minuti, ma inutilmente.
Tanto premesso, così prosegue il Tribunale: è opportuno ricordare come
-ai sia punita con la sospensione (dal lavoro sensi dell'art. 85, I c., lett. b), C.C.N.L.
-
e dalla retribuzione) l'infrazione consistita «nell'assenza ingiustificata [del lavoratore] superiore a un giorno e inferiore a tre giorni lavorativi»>",
quindi: "Chiarito quanto sopra (...) quand'anche si ritenesse d'estendere all'intero orario di lavoro (come articolato per le rispettive giornate del 25 e del 26 febbraio 2023) gli effetti di sottrazione della lavoratrice ai propri obblighi di diligenza (denunciati
-
dalla controparte, e qui considerati acquisiti solo per ipotesi argomentativa) - derivanti dall'assenza di CP 1 registrata dalla controparte e dichiarata (nella stessa memoria di costituzione, come puntualizzato poc'anzi) essersi protratta per (al più) venti minuti, non si potrebbe comunque prescindere dalla constatazione per la quale il disposto contrattual-collettivo succitato preveda a fronte di assenze ingiustificate non eccedenti i tre giorni di lavoro – la sanzione conservativa della sospensione del rapporto per massimo dieci giorni>>. Richiamando, al riguardo, i principi affermati da Cassazione 23425/2023, secondo cui: «In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche>>.
Annulla, pertanto, il licenziamento e condanna la parte convenuta alla reintegrazione o al pagamento di un'indennità in misura pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, considerata l'anzianità di servizio ultradecennale della lavoratrice.
Parte 13. Propone appello il Tribunale Ecclesiastico
lamentando l'erronea lettura degli atti di causa da parte del Giudice di primo grado. Ciò in ragione, in primo luogo, di episodi pregressi e molto gravi che avrebbero compromesso in modo irrimediabile la fiducia nei confronti della lavoratrice.
Assume inoltre che il Tribunale abbia del tutto travisato i fatti posti a fondamento dell'impugnato licenziamento, in quanto si sottolinea con forza che nella fattispecie di cui si discute nel presente giudizio siamo di fronte ad un vero e proprio abbandono del posto di lavoro (e non di due semplici assenze) ancor più aggravato dalla manomissione del sistema di rilevamento della presenza al lavoro! E sull'uso indebito del badge per il rilevamento delle presenze (...), la giurisprudenza, anche in passato, ha sempre riconosciuto la correttezza del licenziamento in tronco nei confronti del lavoratore che si sia posto in tale situazione>>.
Propone una lunga elencazione dei precedenti comportamenti asseritamente arroganti e scorretti della lavoratrice, pur mai oggetto di precedenti contestazioni disciplinari e tanto meno di quella che qui interessa
Assume la nullità della sentenza perché il Tribunale, pur ritenuta insussistente la giusta causa di licenziamento, avrebbe dovuto comunque valutare quella del giustificato motivo.
Infine, contesta la quantificazione dell'indennità di licenziamento, in quanto
"la norma di cui all'art. 8 della Legge 604 del 1966 testualmente prevede che “La
misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per se dipendenti da datore il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni
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di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro". Il CP_3 pacificamente occupandone molti di meno. 4. Nella resistenza della lavoratrice, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
5. L'appello merita accoglimento solo in parte.
6. La prima cosa da rilevare è l'inammissibilità delle odierne deduzioni circa la pretesa manomissione del badge utilizzato per la rilevazione della presenza dei lavoratori trattandosi di una circostanza fattuale che, non solo non è mai stata oggetto di contestazione disciplinare, ma neppure è mai stata dedotta dall'appellante nel pregresso grado di giudizio.
Ancora più inammissibili sono i riferimenti a pregressi comportamenti non specificati e mai oggetto di contestazioni disciplinari.
Ciò detto, pur essendo pienamente condivisibile quanto argomentato dal
Tribunale circa l'illegittimità di un licenziamento intimato per due sole giornate di assenza quando il contrato collettivo applicato preveda una sanzione conservativa per un'assenza di tre giorni, si deve, ancor prima, rilevare l'inutilità del ricorso ad un'applicazione analogica delle norme disciplinari, atteso che lo stesso art.85 del CCNL, che prevede la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per l'assenza ingiustificata fino a tre giorni, alla lett.g) estende l'identica sanzione all'ipotesi del "volontario abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo" ovvero esattamente al comportamento contestato all'appellata e posto a fondamento del suo licenziamento. 7. Confermata l'illegittimità del quale, si deve tuttavia convenire con il motivo subordinato di impugnazione proposto dall'appellante e concernente l'eccedenza risarcitoria dell'impugnata pronuncia, atteso che la possibilità di estendere l'ammontare dell'indennità di cui all'art.8 della L.604/1966 oltre le sei mensilità è prevista solo nell'ipotesi, pacificamente non ricorrente nel caso che occupa, di datori di lavoro con più di 15 dipendenti.
Stante la ricordata anzianità della lavoratrice si reputa equo rapportarla comunque al massimo di legge ovvero sei mensilità.
8. Quanto all'appello incidentale subordinato proposto da Controparte_1
in disparte la sua inutilità (non essendo necessario l'appello incidentale rispetto a capi di domanda non esaminati dal giudice di primo grado), lo stesso
è assorbito dal rigetto dell'appello principale.
9. Le spese seguono la soccombenza, pur compensate della metà in ragione del parziale accoglimento e si liquidano in dispositivo in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte 1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del
28\10\2023, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pt 1 in persona del '
rappresentante legale pro tempore, alla riassunzione della lavoratrice entro tre giorni ovvero al pagamento in favore di lei d'un'indennità
-
risarcitoria fissata in sei mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dall'istante antecedentemente all'illegittima risoluzione del rapporto;
2) conferma nel resto;
3) condanna il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro al pagamento delle spese di lite, compensate per un mezzo e liquidate per l'intero in €
5.000, oltre accessori. Con distrazione.
Catanzaro 25\2\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni