Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026REG.PROV.COLL.
N. 04674/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4674 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Santilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1216/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. VA UL e udita per la parte appellante l'Avvocato Claudia Guerriero in sostituzione per delega dell’Avv. Stefania Santilli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1216/2025 il T.A.R. della Lombardia ha dichiarato inammissibile (per difetto di notifica: non ripetuta nei termini dalla parte nonostante l’ordinanza che invitava a farlo) e comunque improcedibile il ricorso introduttivo per l’annullamento del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione della Questura di Milano (numero protocollo -OMISSIS- del 19/08/2022); e ha respinto i motivi aggiunti proposti avverso il diniego adottato in corso di causa in sede di riesame (decreto n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2024).
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. 2363/2025 è stata disposta la sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2025.
2. Per una migliore intelligenza della fattispecie occorre considerare che l’appellante ha dedotto che il rinnovo del permesso per attesa occupazione è stato chiesto 2 luglio 2020, e che il provvedimento di rigetto è stato adottato circa due anni dopo (il 19 agosto 2022), e notificato il 2 luglio 2023.
Tale cronologia evidenzia un anomalo ritardo da parte dell’amministrazione che secondo il ricorrente vizierebbe la legittimità del provvedimento.
Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti di primo grado ha confermato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione in quanto, come chiarito dalla sentenza impugnata, “ il ricorrente non percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilati dal settembre 2018 né altro sostegno di tipo economico dal marzo 2019 ”.
Il T.A.R. ha dunque ritenuto il provvedimento in questione esente dai vizi di legittimità prospettati dal ricorrente “ non configurandosi pertanto un atteggiamento attivo nella ricerca di un lavoro regolare, non essendo ammissibile il rinnovo del titolo di soggiorno quando la condizione di disoccupazione si prolunghi oltre limiti ragionevoli ”.
Il primo giudice ha quindi ritenuto legittimo il citato decreto n. -OMISSIS-/24 anche nella parte in cui “ ha inoltre motivatamente escluso il possibile rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, evidenziando in particolare l’assenza di altri familiari il cui grado di parentela dia diritto alla “coesione” ex art. 29 e segg. T.U.I. ”.
3. Il ricorso in appello censura la sentenza gravata in relazione al capo che deciso sul ricorso per motivi aggiunti di primo grado, relativo al provvedimento adottato in sede di riesame: tale essendo in atto l’unico titolo relativo al rapporto controverso, a seguito dell’adozione di tale provvedimento in sostituzione di quello originariamente impugnato.
L’appellante ha formulato le seguenti censure:
3.1. “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l 241/1990 violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co. 9 d.lgs. n. 286/98; violazione e falsa applicazione dell’art. 37 co. 6 d.p.r. 394/1999 e dell’art. 5, comma 5; art. 19 e art. 22 co. 11 d.lgs. n. 286/98”.
3.2. “violazione dell’art. 3 l. 241/1990; violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”
3.3. “violazione dell’art. 3 l. 241/1990; motivazione illogica; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in ragione della stretta connessione che li lega.
4. Ritiene il Collegio – melius re perpensa rispetto al richiamato provvedimento cautelare - che il ricorso in appello non sia meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di appello l’appellante deduce che, essendo passato quasi un anno dalla presentazione della domanda al provvedimento, “ Se la Questura di Milano avesse rispettato il termine di 180 giorni, la condizione di disoccupazione sarebbe durata per un periodo sicuramente ragionevole, che avrebbe consentito il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ”.
In sostanza secondo tale prospettazione il ritardo ha creato le condizioni per il rigetto.
L’affermazione non è condivisibile, perché il ritardo lamentato dall’appellante riguarda il periodo successivo alla presentazione dell’istanza avvenuta il 2 luglio 2020, laddove il provvedimento impugnato è motivato in relazione alla mancanza di attività lavorativa nel 2018 e nel 2019 (periodo preso in considerazione in sede di esame della domanda di rinnovo).
Peraltro nelle more del rilascio del provvedimento nulla impediva al ricorrente di attivarsi in quel periodo per la ricerca di un lavoro.
L’appellante obietta in contrario che “ Dal 2020 sino a luglio 2023, l’appellante era infatti in possesso solamente di una misera ricevuta del permesso di soggiorno, che sebbene costituisca titolo idoneo a stipulare un contratto di lavoro, ne rende impossibile un’assunzione, proprio perché molti datori di lavoro si astengono dall’assumere uno straniero in possesso di ricevuta, ancor più se essa è datata ”.
Tale argomento, in ogni caso puramente fattuale, consta però di una ricostruzione priva di adeguato supporto probatorio e comunque meramente ipotetica.
Come affermato dalla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 7313/2025, resa in fattispecie analoga, “ il permesso di soggiorno per attesa occupazione è funzionale a salvaguardare l’interesse dello straniero che abbia perso il lavoro a conservare un legittimo titolo di soggiorno sul territorio nazionale, nelle more del reperimento di una nuova posizione lavorativa, purché sussistano ragionevoli possibilità di disporre, nel prossimo futuro, di una fonte di reddito da lavoro atta a garantire il rispetto del requisito reddituale di cui all’art. 29, comma 3, lett. b), d.lvo n. 286/1998 ”.
La sentenza citata chiarisce tuttavia che “ anche tali circostanze peculiari alla situazione dello straniero, al fine di non snaturare la finalità tipica del permesso di soggiorno per attesa occupazione (determinando, sebbene in bonam partem, una ipotesi classica di sviamento di potere), devono rispecchiare il carattere transitorio della condizione di indisponibilità reddituale del medesimo, legittimando la ragionevole presunzione che le stesse siano destinate ad essere superate entro un determinato o almeno determinabile arco temporale, consentendo all’interessato di dedicarsi proficuamente alla ricerca di nuove occasioni lavorative ”.
Nel caso di specie si riscontra una prolungata assenza di attività lavorativa sia anteriore che successiva alla presentazione dell’istanza, di talché la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado non risulta affetta dal vizio denunciato.
5. Il secondo motivo deduce invece la mancata considerazione – in sede di provvedimento di riesame - della presenza in Italia a far data dal 2007, e dunque l’integrazione dell’interessato.
Anche questo motivo però è infondato, perché comunque non smentisce l’assenza del presupposto per il rilascio del titolo richiesto, vale a dire l’essersi attivato per cercare lavoro.
Non sussistono poi i denunciati vizi motivazionali: il provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti di primo grado ha riscontrato, in relazione al perimetro delineato dall’ordine di riesame, sia l’assenza di attività lavorative (nei termini sopra richiamati); sia la mancanza di legami familiari tali da legittimare un diverso titolo di soggiorno (tale non essendo la presenza sul territorio italiano della sorella: “ i legami familiari vantati (la sorella -OMISSIS- e il di lei coniuge) non rientrano nelle previsioni dei familiari cui è possibile chiedere ricongiungimento o coesione familiare ex art. 29 T.U.I. ”); sia comunque la mancata presentazione di domande relative ad ulteriori causali legittimanti il soggiorno.
Non risponde pertanto al vero quanto dedotto nel ricorso in appello, in relazione al fatto che “ La Questura prima e il Tribunale dopo hanno omesso di valutare il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 co. 6 T.U.I in combinato disposto dell’art. 19 T.U.I., commettendo una violazione di legge passibile di censura avanti la presente sede ”.
I legami familiari sono stati considerati, ma ne è stata esclusa la rilevanza secondo la vigente disciplina.
Né può accogliersi il profilo di censura con cui si deduce che il TAR non si sarebbe pronunciato in merito alla pretesa relativa ad un permesso per protezione speciale, perché nello stesso ricorso in appello si ammette che una simile istanza non è mai stata presentata.
Il che non impedisce, evidentemente, che essa – come pure ulteriori e diverse istanze relative a titoli di soggiorno - possa essere in ogni caso presentata ex novo , sussistendone le condizioni.
6. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di appello con cui si contesta l’affermazione del T.A.R. secondo la quale “nell’unico articolato motivo di ricorso, e nella documentazione allegata, l’istante non smentisce l’istruttoria posta a fondamento del provvedimento impugnato, che deve pertanto essere confermato ”.
Ad avviso dell’appellante ben potrebbe configurarsi invece nel caso di specie una figura sintomatica di eccesso di potere legata alla carente istruttoria.
Il mezzo è infondato per la semplice ragione che, come già chiarito, in sede di riesame l’amministrazione ha compiutamente vagliato ogni aspetto rilevante, anche in relazione ai margini indicati nell’ordinanza del T.A.R. che tale riesame aveva disposto.
La conferma del diniego non ha trascurato alcun elemento rilevante in tal senso, sicché non sussiste il vizio denunciato.
7. Fermo restando che il ricorrente non presenta profili di pericolosità sociale, e che risulta da tempo correttamente ed armonicamente inserito sul territorio nazionale (il che, come detto, può dar luogo al rilascio del titolo di soggiorno che l’interessato intenda richiedere in relazione alla propria condizione), il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti di primo grado non risulta affetto dagli specifici vizi denunciati con tale ricorso, per cui la sentenza impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
Rimane ferma la possibilità per il ricorrente, in relazione al superiore quadro di inserimento e ad eventuali sopravvenienze favorevoli, di richiedere un diverso titolo che legittimi la presenza sul territorio dello Stato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI RR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
VA UL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA UL | MI RR |
IL SEGRETARIO