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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 697/2025 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Antonio Pagliaro;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore e per esso l' , in persona del Dirigente p. t.; Controparte_2
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di aver prestato servizio quale docente con supplenza, in forza di contratto a tempo determinato stipulato con il per l'anno scolastico Controparte_1
2024/2025; che gli oneri da lei assolti e le responsabilità assunte erano in tutto equiparabili a quelli dei colleghi di ruolo;
che non aveva usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, cd. Carta elettronica del docente;
tanto premesso, ha concluso: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, per l'A.S. 2024/2025, oltre a quelli ulteriori maturandi in corso di causa, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2) condannare, pertanto, il al pagamento in favore di parte ricorrente, tramite Controparte_1 carta elettronica, della somma di €. 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025, oltre a quelli ulteriori maturandi in corso di causa, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3) condannare, inoltre, il al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del giudizio, da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Non si è costituito in giudizio il , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
La domanda è fondata.
La questione di diritto oggetto di controversia è stata da ultimo compiutamente enucleata dalla
Sezione Lavoro della Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice, sicché si esporranno le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'odierna decisione, richiamando le coordinate ermeneutiche fornite dai giudici di legittimità.
L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, così come disciplinata dall'art. 282 d.lgs. n. 297/1994 e dagli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto.
E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107 del 2015 che stabilisce che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale
(art. 1, co. 124).
Nell'ambito di tale sistema di principi, la stessa L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della Carta
Docente (art. 1, co. 121), stabilendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124" ed aggiungendo che "la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
La norma appena citata è destinata, tuttavia, ai soli insegnanti di ruolo.
Siffatta circostanza intercetta il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18.05.2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
In altri termini, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va dunque considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, L. 1n. 24 del 1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali
o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”.
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche".
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere parte ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
L'art. 1, co. 121, citato è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro e deve essere disapplicato, limitatamente all'esclusione dei lavoratori precari - nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, co. 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, co. 2).
Quanto alle modalità concrete di attuazione del diritto qui rivendicato, conviene premettere come la struttura dell'obbligazione disegnata dalla norma sia quella propria di una obbligazione pecuniaria condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che “la Carta non è più fruibile” e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Tanto assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Ciò posto, secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa
è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto non vi
è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi.
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
Come si è già accennato, la cessazione dal servizio è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Ai fini del riconoscimento del suddetto diritto è, peraltro, da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del D.P.C.M.).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito.
Applicando i principi esposti al caso concreto, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla fruizione della carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025, atteso che, in tale annualità, la medesima ha prestato servizio quale docente con supplenza alle dipendenze del in forza di CP_1 contratto di lavoro individuale a tempo determinato per una durata superiore a 150 giorni ed avendo i giudici di legittimità, con la suindicata pronuncia, statuito che costituisce idoneo parametro di comparabilità in concreto che può assumere rilevanza orientativa il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 co. 4 C.C.N.L. e dell'art.
4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena.
A tanto consegue che l'interessata ha diritto al beneficio invocato per l'anno scolastico 2024/2025, nel corso del quale ha espletato un'attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 150 giorni, come risulta dal contratto a tempo determinato che ha prodotto, sicché, alla luce dei principi sopra richiamati espressi dalla Suprema Corte, l'istante rientra tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Conseguentemente, va dichiarato il suo diritto a percepire l'importo, nella misura richiesta, di euro
500,00, nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per l'anno scolastico suindicato.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al pagamento diretto del CP_1 suddetto importo, dal momento che, come si è detto, la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari attesa la serialità della controversia e considerando la mancanza della fase di istruzione/trattazione, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto : CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 500,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 321,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 697/2025 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Antonio Pagliaro;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore e per esso l' , in persona del Dirigente p. t.; Controparte_2
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di aver prestato servizio quale docente con supplenza, in forza di contratto a tempo determinato stipulato con il per l'anno scolastico Controparte_1
2024/2025; che gli oneri da lei assolti e le responsabilità assunte erano in tutto equiparabili a quelli dei colleghi di ruolo;
che non aveva usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, cd. Carta elettronica del docente;
tanto premesso, ha concluso: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, per l'A.S. 2024/2025, oltre a quelli ulteriori maturandi in corso di causa, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2) condannare, pertanto, il al pagamento in favore di parte ricorrente, tramite Controparte_1 carta elettronica, della somma di €. 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025, oltre a quelli ulteriori maturandi in corso di causa, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3) condannare, inoltre, il al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del giudizio, da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Non si è costituito in giudizio il , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
La domanda è fondata.
La questione di diritto oggetto di controversia è stata da ultimo compiutamente enucleata dalla
Sezione Lavoro della Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice, sicché si esporranno le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'odierna decisione, richiamando le coordinate ermeneutiche fornite dai giudici di legittimità.
L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, così come disciplinata dall'art. 282 d.lgs. n. 297/1994 e dagli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto.
E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107 del 2015 che stabilisce che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale
(art. 1, co. 124).
Nell'ambito di tale sistema di principi, la stessa L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della Carta
Docente (art. 1, co. 121), stabilendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124" ed aggiungendo che "la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
La norma appena citata è destinata, tuttavia, ai soli insegnanti di ruolo.
Siffatta circostanza intercetta il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18.05.2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
In altri termini, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va dunque considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, L. 1n. 24 del 1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali
o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”.
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche".
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere parte ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
L'art. 1, co. 121, citato è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro e deve essere disapplicato, limitatamente all'esclusione dei lavoratori precari - nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, co. 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, co. 2).
Quanto alle modalità concrete di attuazione del diritto qui rivendicato, conviene premettere come la struttura dell'obbligazione disegnata dalla norma sia quella propria di una obbligazione pecuniaria condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che “la Carta non è più fruibile” e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Tanto assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Ciò posto, secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa
è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto non vi
è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi.
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
Come si è già accennato, la cessazione dal servizio è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Ai fini del riconoscimento del suddetto diritto è, peraltro, da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del D.P.C.M.).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito.
Applicando i principi esposti al caso concreto, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla fruizione della carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025, atteso che, in tale annualità, la medesima ha prestato servizio quale docente con supplenza alle dipendenze del in forza di CP_1 contratto di lavoro individuale a tempo determinato per una durata superiore a 150 giorni ed avendo i giudici di legittimità, con la suindicata pronuncia, statuito che costituisce idoneo parametro di comparabilità in concreto che può assumere rilevanza orientativa il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 co. 4 C.C.N.L. e dell'art.
4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena.
A tanto consegue che l'interessata ha diritto al beneficio invocato per l'anno scolastico 2024/2025, nel corso del quale ha espletato un'attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 150 giorni, come risulta dal contratto a tempo determinato che ha prodotto, sicché, alla luce dei principi sopra richiamati espressi dalla Suprema Corte, l'istante rientra tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Conseguentemente, va dichiarato il suo diritto a percepire l'importo, nella misura richiesta, di euro
500,00, nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per l'anno scolastico suindicato.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al pagamento diretto del CP_1 suddetto importo, dal momento che, come si è detto, la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari attesa la serialità della controversia e considerando la mancanza della fase di istruzione/trattazione, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto : CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 500,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 321,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona