TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2024, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 26.01.1961, rappresentato e difeso dall'avvocato TUSACCIU NATASCIA
contro
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato VIGOLO VANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
1 In punto: modifica condizioni di divorzio;
Conclusioni comuni delle parti: Le parti chiedono di accogliere le seguenti conformi conclusioni:
1. Pronunciarsi la modifica delle condizioni di divorzio dei coniugi signori Parte_1
e Controparte_1
2. Considerato il grado di autosufficienza economica raggiunto dalla figlia le parti Per_1
concordano che il contributo al mantenimento della figlia cesserà a far data dal mese di novembre 2024 compreso;
3. L'ultima mensilità che verrà corrisposta, sarà quella di ottobre 2024;
4. Entro il mese di novembre 2024 verrà corrisposta la complessiva somma di una tantum di €
2000,00, a tacitazione di ogni e qualsiasi spettanza;
5. Rinuncia delle parti all'impugnazione dell'emananda sentenza;
6. Spese legali interamente compensante con rinuncia alla solidarietà professionale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.06.2024 , chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 47/16 R.C.N.A., sottoscritto dai coniugi in data 16.02.2016, autorizzato dalla Procura di Verona in data 22.02.2016 e trascritto presso il Comune di Lonigo (VI) in data
08.04.2016.
In particolare, il ricorrente chiedeva, alla luce del mutamento delle proprie condizioni reddituali nonché in ragione della piena capacità lavorativa della figlia ormai da tempo Per_1
maggiorenne, la cessazione del contributo al suo mantenimento, già ridotto da € 750,00 a minori
€ 600,00 mensili in forza di scrittura privata del 6.05.2022 sottoscritta dalle parti.
2 In data 13.09.2024 si costituiva in giudizio la quale dava atto che le parti Controparte_1
avevano nel frattempo raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse.
Con ordinanza del 2.10.2024, il Giudice invitava i procuratori a trasmettere l'accordo raggiunto,
sottoscritto dalle parti personalmente.
Precisate dunque congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
In particolare, le parti concordano per la cessazione del contributo al mantenimento della figlia a far data dal mese di novembre 2024 compreso, con impegno del ricorrente a Per_1
corrispondere alla propria figlia la complessiva somma di € 2.000,00 a tacitazione di ogni ulteriore spettanza.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti,
considerata la raggiunta capacità lavorativa della figlia ormai adulta. Per_1
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante la formulazione di conclusioni conformi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dispone che le condizioni di divorzio delle parti vengano modificate nei termini seguenti:
- considerato il grado di autosufficienza economica raggiunto dalla figlia le parti Per_1
concordano che il contributo al mantenimento della figlia cesserà a far data dal mese di novembre 2024 compreso;
- l'ultima mensilità che verrà corrisposta, sarà quella di ottobre 2024;
- entro il mese di novembre 2024 verrà corrisposta la complessiva somma una tantum di €
3 2.000,00, a tacitazione di ogni e qualsiasi spettanza.
2) Compensa le spese, stante la formulazione di conclusioni conformi.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 26.01.1961, rappresentato e difeso dall'avvocato TUSACCIU NATASCIA
contro
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato VIGOLO VANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
1 In punto: modifica condizioni di divorzio;
Conclusioni comuni delle parti: Le parti chiedono di accogliere le seguenti conformi conclusioni:
1. Pronunciarsi la modifica delle condizioni di divorzio dei coniugi signori Parte_1
e Controparte_1
2. Considerato il grado di autosufficienza economica raggiunto dalla figlia le parti Per_1
concordano che il contributo al mantenimento della figlia cesserà a far data dal mese di novembre 2024 compreso;
3. L'ultima mensilità che verrà corrisposta, sarà quella di ottobre 2024;
4. Entro il mese di novembre 2024 verrà corrisposta la complessiva somma di una tantum di €
2000,00, a tacitazione di ogni e qualsiasi spettanza;
5. Rinuncia delle parti all'impugnazione dell'emananda sentenza;
6. Spese legali interamente compensante con rinuncia alla solidarietà professionale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.06.2024 , chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 47/16 R.C.N.A., sottoscritto dai coniugi in data 16.02.2016, autorizzato dalla Procura di Verona in data 22.02.2016 e trascritto presso il Comune di Lonigo (VI) in data
08.04.2016.
In particolare, il ricorrente chiedeva, alla luce del mutamento delle proprie condizioni reddituali nonché in ragione della piena capacità lavorativa della figlia ormai da tempo Per_1
maggiorenne, la cessazione del contributo al suo mantenimento, già ridotto da € 750,00 a minori
€ 600,00 mensili in forza di scrittura privata del 6.05.2022 sottoscritta dalle parti.
2 In data 13.09.2024 si costituiva in giudizio la quale dava atto che le parti Controparte_1
avevano nel frattempo raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse.
Con ordinanza del 2.10.2024, il Giudice invitava i procuratori a trasmettere l'accordo raggiunto,
sottoscritto dalle parti personalmente.
Precisate dunque congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
In particolare, le parti concordano per la cessazione del contributo al mantenimento della figlia a far data dal mese di novembre 2024 compreso, con impegno del ricorrente a Per_1
corrispondere alla propria figlia la complessiva somma di € 2.000,00 a tacitazione di ogni ulteriore spettanza.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti,
considerata la raggiunta capacità lavorativa della figlia ormai adulta. Per_1
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante la formulazione di conclusioni conformi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dispone che le condizioni di divorzio delle parti vengano modificate nei termini seguenti:
- considerato il grado di autosufficienza economica raggiunto dalla figlia le parti Per_1
concordano che il contributo al mantenimento della figlia cesserà a far data dal mese di novembre 2024 compreso;
- l'ultima mensilità che verrà corrisposta, sarà quella di ottobre 2024;
- entro il mese di novembre 2024 verrà corrisposta la complessiva somma una tantum di €
3 2.000,00, a tacitazione di ogni e qualsiasi spettanza.
2) Compensa le spese, stante la formulazione di conclusioni conformi.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4