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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5982 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 3527/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3527/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 156/2021, pubblicata in data
1/2/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv. Raffaele Fatano (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), difesi, come da procura CP_2 C.F._3
depositata in atti, dagli avv.ti Vincenzo Esposito (C.F.
e IG DE CI (C.F. C.F._4
) C.F._5
APPELLATI
E
(C.F. ), domiciliato Controparte_3 C.F._6
in Calabritto (AV), via Salita Fratelli Bandiera
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI 2 R.G. n. 3527/2021
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 29/10/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 156/2021, pubblicata in data 1/2/2021, il Tribunale di
Avellino, pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e Controparte_1
nei confronti della e Controparte_2 Controparte_4 del promotore finanziario volta ad ottenere la condanna degli Controparte_3 stessi al risarcimento dei danni subiti a seguito della condotta illecita del predetto promotore, che aveva sottratto abusivamente somme di danaro dal conto corrente intestato agli attori, dichiarata la contumacia del espletata la prova CP_3 testimoniale e disattese le eccezioni e le difese della banca, così decise la causa:
“
1.condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 54.176,28 oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data media dei versamenti (20.1.2009) al saldo;
2.condanna i convenuti, in solido, al risarcimento del danno morale, quantificato in € 15.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
3.condanna a rimborsare alla banca ogni somma che questa Controparte_3 verserà agli attori in forza della presente sentenza;
4.condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.600,00, di cui € 600,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge, con attribuzione”. Parte
§ 2. La (d'ora in poi, per brevità, ) Controparte_4 ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto le controparti, dinanzi a questa Corte, deducendo, quali motivi d'impugnazione:
1) che il primo Giudice aveva errato nel disattendere l'eccezione di prescrizione, affermando che in base all'art. 2935 c.c. il diritto di chiedere il risarcimento danni per gli ammanchi realizzati dal promotore poteva essere esercitato solo a partire dal momento in cui gli istanti avessero avuto effettiva percezione degli stessi, ossia mediante gli estratti conto periodici della banca, della cui trasmissione però non vi era prova in atti;
2) che erronea era, inoltre, la ritenuta opponibilità ad essa banca della documentazione versata in atti dagli attori, la quale era, invece, riferibile soltanto al promotore finanziario;
3 R.G. n. 3527/2021
3) che nella sentenza impugnata non si era tenuto conto della mancanza di prova sia della firma di traenza del risultante sull'assegno di € 20.000,00, sia CP_1 della sottoscrizione apposta sul modulo per la richiesta di libretto di assegni;
4) che ingiustamente non erano state ammesse le richieste istruttorie formulate da essa esponente a prova contraria rispetto a quella articolata dagli attori;
5) che il Tribunale di Avellino aveva riconosciuto e liquidato il danno morale, nonostante la carenza di ogni elemento di convincimento a sostegno dello stesso;
6) che il primo Giudice aveva errato nel riconoscere agli istanti gli interessi sulla somma di € 54.176,28, rivalutata di anno in anno dalla data media dei versamenti
(20/1/2009) al saldo.
§ 3. Costituitisi in giudizio, i coniugi hanno contestato ogni singolo Parte_3 motivo di doglianza, chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma dell'impugnata pronuncia.
§ 4. Non si è costituito, invece, il promotore finanziario.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di il quale, nonostante la ritualità della Controparte_3 notificazione dell'atto di appello, eseguita a mezzo servizio postale con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituito in giudizio.
§ 6. Venendo al merito, rileva la Corte che il gravame è solo parzialmente fondato, sicché lo stesso va accolto nei limiti che saranno esposti infra (v. § 10).
§ 7. Quanto al primo motivo di doglianza, relativo al superamento della questione preliminare della prescrizione, lo stesso è privo di pregio in quanto:
- avuto riguardo all'effettivo contenuto delle allegazioni delle parti, va escluso, contrariamente all'assunto dell'appellante, che gli attori avessero omesso di contestare la circostanza dell'avvenuta ricezione di tutti gli estratti conto;
- infatti, nella memoria emendativa gli stessi così avevano dedotto: “b) la parte convenuta ...ha l'onere di dimostrare il <> della CP_5 decorrenza del relativo termine prescrizionale, tra l'altro decennale, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio ”;
- ebbene, ciò esclude in modo evidente che la difesa degli istanti fosse nel senso di confermare di aver ricevuto tutti gli estratti dalla banca;
- l'odierna appellante, di conseguenza, avrebbe dovuto fornire la prova della trasmissione ai correntisti degli estratti;
4 R.G. n. 3527/2021
- deve poi considerarsi che la banca non ha specificamente criticato una seconda ratio decidendi relativa al rigetto dell'eccepita prescrizione, secondo cui “va anche aggiunto … che l'omesso esame di eventuali estratti conto non può di per sé arrecare un così grave pregiudizio al cliente/investitore, integrando condotta irrilevante sia ai fini del danno che del decorso della prescrizione, soprattutto nel caso in esame che si caratterizza per il fatto che il conto era scarsamente movimentato se non movimentato affatto (cfr. estratti negli anni) e, dunque, esisteva l'affidamento degli attori a che solo le somme versate al promotore venissero poi riversate su questo conto dedicato”; Parte
- non v'è dubbio che avesse l'onere di criticare specificamente anche la esposta ratio, contrapponendovi ogni opportuna argomentazione difensiva diretta a confutarne la pregnanza logico-giuridica.
Ne deriva, pertanto, la necessità di confermare la statuizione del Tribunale di
Avellino secondo cui la data di effettiva e sicura conoscenza dell'esistenza del danno e della sua ingiustizia va individuata nel momento in cui gli istanti ebbero effettiva contezza degli ammanchi, attraverso l'esame degli estratti, momento che essi hanno collocato in data 25/11/2013. Parte
§ 8. Con il secondo motivo di gravame rimprovera al Tribunale di Avellino di aver errato nel disattendere l'eccepita mancata conformità dei documenti prodotti, avendo essa appellante disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., tutta la documentazione versata in atti, la quale comunque era priva di efficacia probatoria nei propri confronti, provenendo da un soggetto terzo quale il promotore finanziario.
L'inconsistenza di tale doglianza emerge dalle seguenti considerazioni:
- per quel che concerne il disconoscimento ex art. 2719 c.c., va detto che lo stesso
è effettivamente, come ritenuto dal Giudice di prime cure, generico, perché privo di ogni esplicitazione dei profili specifici delle eventuali difformità delle copie rispetto agli originali;
Parte
- in ogni caso, se per un verso ha contestato anche “nel merito” i documenti versati in atti dagli attori, nel senso che si trattava di documenti provenienti da un terzo, ossia il promotore, per altro verso in tale prospettiva può senz'altro riconoscersi agli stessi valore di elementi di convincimento liberamente apprezzabili, secondo le regole generali;
5 R.G. n. 3527/2021
- ciò posto, vi è prova scritta del versamento in tre tranches di € 20.000,00 ciascuna da parte degli attori, come risulta da una prima ricevuta di versamento firmata dal in data 21/5/2012, da una seconda ricevuta di versamento CP_3 firmata dal predetto recante la data del 22/5/2013 e da una distinta relativa al versamento sul conto corrente di un assegno bancario, con una sigla sulla dicitura in data 31/5/2013; CP_4
Parte
- ognuna delle descritte ricevute è redatta su modulistica della banca Parte
- va precisato che non ha contestato, come del resto affermato dal primo
Giudice con accertamento non oggetto di appello, che il svolgesse per CP_3 conto di essa banca attività di promotore finanziario (“La banca non contesta la qualità del di promotore finanziario inserito nella sua organizzazione”); CP_3
- con sentenza ex art. 444 c.p.p., il ha patteggiato la pena per i reati di CP_3 cui agli artt. 646 e 494 c.p., per essersi fatto consegnare dal e dalla CP_1 CP_2
Parte in più tranches, nella sua qualità di promotore finanziario di la somma di €
34.179,00 e per aver emesso a nome dei predetti correntisti un assegno bancario dell'importo di € 20.000,00;
- ebbene, come affermato dalla Corte regolatrice, la sentenza di applicazione della pena su richiesta può certamente utilizzarsi, quale elemento indiziario liberamente valutabile, in uno ad altri indici, ai fini dell'accertamento del danno subito dall'investitore a causa dell'illecito del promotore finanziario, fatta salva la prova contraria da parte di quest'ultimo, ovvero della banca preponente (cfr. Cass.
11/10/2023, n. 28428);
- il non comparve all'udienza fissata per il raccoglimento del suo CP_3
Parte interrogatorio formale, alla stessa stregua del legale rapp.te di
Ciò posto, la valutazione complessiva di tutte le richiamate risultanze processuali consente alla Corte di affermare, analogamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, che gli istanti abbiano fornito elementi idonei a dimostrare il quantum dell'ammanco riconducibile all'attività illecita posta in essere dal promotore di cui Parte si avvaleva ragguagliato all'importo complessivo di € 54.179,00, pari alla somma illegittimamente sottratta dal predetto, al netto del residuo saldo positivo del conto corrente bancario, pari ad € 25.223,72. Parte
§ 9. Non ha maggior pregio il rimprovero mosso da al primo Giudice per non avere considerato la mancata prova della falsità della firma del CP_1 sull'assegno bancario di € 20.000,00. 6 R.G. n. 3527/2021
Invero, osserva il Collegio che, come emerge dagli atti, detto titolo era stato depositato in giudizio dalla banca con la seconda memoria e tempestivamente disconosciuto dal nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza CP_1
Parte che a ciò facesse seguito istanza di verificazione da parte di
Alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento al motivo di appello relativo alla falsità della sottoscrizione apposta sul modulo per la richiesta di libretto di assegni, posto che il non era tenuto a dimostrare la falsità di CP_1 detta firma, essendo al contrario la banca onerata, a fronte del tempestivo disconoscimento della stessa, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di dimostrare il contrario, previa formulazione dell'istanza di verificazione.
§ 10. È invece fondato il motivo concernente il riconoscimento e la liquidazione del danno morale.
Sul punto, premesso che trattasi di voce di pregiudizio non patrimoniale in astratto ipotizzabile, stante la rilevanza penale della condotta posta in essere dal promotore finanziario, nella vicenda in esame la stessa non può in concreto essere riconosciuta agli odierni appellati, e ciò per le ragioni di seguito esposte:
- gli attori risultano aver allegato tale danno non patrimoniale, inteso come sofferenza intima, in modo del tutto generico, dovendosi anzi osservare come gli stessi, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – e senza alcuna integrazione in sede di appendice scritta di trattazione – si sono limitati a dedurre che, essendo entrambi disoccupati, erano stati costretti a chiedere aiuto alle rispettive famiglie, inducendo la figlia ad abbandonare gli studi universitari, senza però nulla allegare rispetto alle manifestazioni specifiche della sofferenza in questione, onde consentire su basi presuntive l'accertamento del pregiudizio ed una liquidazione ex art. 1226 c.c.;
- tenuto conto di tale carente quadro allegatorio, ha certamente errato il primo
Giudice nel riconoscere l'invocata voce di danno non patrimoniale, ricorrendo alla liquidazione equitativa del presunto pregiudizio;
- invero, va in primo luogo osservato come l'abbandono del percorso di studi universitari della figlia dei coniugi assunto come conseguenza Parte_3 delle difficoltà economiche di questi ultimi – entrambi privi di reddito perché disoccupati – provocate dalla sottrazione di danaro da parte del promotore finanziario, abbia determinato un pregiudizio immediato alla figlia, ossia ad un soggetto diverso dagli attori;
7 R.G. n. 3527/2021
- in secondo luogo, gli istanti avrebbero dovuto svolgere specifiche e pertinenti allegazioni difensive, ancor prima che probatorie, volte ad evidenziare la sussistenza di un danno da essi sofferto, in termini di patimento interiore indiretto derivante dalla frustrazione delle aspettative che la figlia nutriva per il conseguimento della laurea e per la sua futura attività professionale, ovvero delle aspettative che essi stessi nutrivano sul punto;
- ora, l'assenza di ogni riferimento, pur se a livello di mera prospettazione difensiva, al profilo della sofferenza nei termini sopra precisati, è ostativa al riconoscimento ed alla liquidazione del danno morale come richiesto dagli appellati;
- insegna in proposito la Corte del diritto che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione
(così Cass. 13/3/2024, n. 7072; v. anche Cass. 10/7/2023, n. 19551).
Pertanto, il motivo di gravame in disamina deve essere accolto.
§ 11. L'accoglimento dal suindicato motivo comporta l'evidente assorbimento del quarto motivo di doglianza, riguardante il rigetto delle richieste istruttorie Parte formulate dalla come prova contraria dell'invocato danno non patrimoniale.
§ 12. Quanto all'ultimo motivo di gravame, con il quale la banca recrimina che il
Giudice di prima istanza abbia riconosciuto agli attori gli interessi sulla sorte capitale rivalutata di anno in anno dalla data media dei versamenti (20/1/2009) al saldo, esso non è fondato in quanto: Parte
- muove una critica alla statuizione in questione che è, a ben considerare, del tutto fuori centro perché basata sull'asserita natura di valuta del credito azionato;
- se così è, allora è sufficiente, onde evidenziare l'inammissibilità della censura, sottolineare che trattasi pacificamente di credito risarcitorio e, quindi, di valore, rispetto al quale, com'è noto, il giudice deve procedere anche d'ufficio al riconoscimento della rivalutazione e degli interessi;
8 R.G. n. 3527/2021
- peraltro, per come è strutturata la decisione in oggetto, in realtà il primo Giudice ha riconosciuto solo gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno, e non anche la rivalutazione, nel senso che la somma di € 54.176,28 (che ovviamente era quella originaria) non è stata rivalutata al momento della decisione.
§ 13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello deve essere accolto soltanto in relazione al capo relativo alla liquidazione del danno morale, sicché la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
Ovviamente, in mancanza di appello incidentale del che è rimasto CP_3 contumace, resta ferma la condanna di quest'ultimo al risarcimento anche del danno morale, trattandosi di cause scindibili.
§ 14. La riforma, pur se parziale, dell'impugnata pronuncia impone la necessità di procedere al governo delle spese del doppio grado, relativamente al rapporto fra appellante, da un lato, e ed dall'altro. Controparte_1 Controparte_2
Infatti, come afferma la Suprema Corte, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Infatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (cfr., tra le altre,
Cass. 1/6/2025, n. 14728; Cass. 11/7/2025, n. 217125). Tanto precisato, una valutazione globale della controversia, che ha comportato l'accoglimento parziale della domanda proposto dal e dalla con rigetto della sola richiesta CP_1 CP_2 di risarcimento del danno non patrimoniale, induce a compensare le spese del doppio grado, nei limiti di 1/5, mentre la residua quota di 4/5 deve porsi a carico della parte appellante, in base al principio della soccombenza, con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Esposito e IG DE CI, stante la dichiarazione dagli stessi resa, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in comparsa di costituzione, il tutto nei limiti del 50% ciascuno, non presumendosi ex lege la solidarietà attiva. 9 R.G. n. 3527/2021
Va infatti considerato che, trattandosi di domanda risarcitoria articolata in più capi, il rigetto del solo capo relativo al danno morale determina una situazione di parziale reciprocità della soccombenza, il che legittima la compensazione, in parte, delle spese (v., da ultima, Cass. 11/3/2025, n. 6486).
Quanto alla posizione del invece, nessun provvedimento sulle spese va CP_3 adottato, atteso che – vertendosi come detto in ipotesi di cause scindibili – lo Parte stesso è stato evocato nel presente grado dalla in forza di una mera litis denuntiatio e, non essendosi costituito, non ha formulato appello incidentale (cfr.
Cass. 14/2/2019, n. 4352; Cass. 14/2/2019, n. 4352).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di Controparte_4 CP_1
, e , avverso la sentenza n. 156/2021
[...] Controparte_2 Controparte_3 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 1/2/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia del CP_3
b) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, rigetta la domanda, formulata dagli attori, nei confronti della di risarcimento Controparte_4 del danno morale;
c) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
d) compensa le spese fra la ed i Controparte_4 coniugi nei limiti di 1/5, e condanna la prima al Parte_3 pagamento, in favore dei secondi, della residua quota, che liquida, con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Esposito e IG DE CI, nei limiti del 50% ciascuno,
- quanto al primo grado, in € 480,00 per esborsi, € 8.400,00 per compensi professionali ed € 1.260,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 9.700,00 per compensi professionali ed €
1.455,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
e) nulla per le spese quanto alla posizione del Gonnella.
Così deciso in Napoli il giorno 5/11/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi) 10 R.G. n. 3527/2021
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3527/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 156/2021, pubblicata in data
1/2/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv. Raffaele Fatano (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), difesi, come da procura CP_2 C.F._3
depositata in atti, dagli avv.ti Vincenzo Esposito (C.F.
e IG DE CI (C.F. C.F._4
) C.F._5
APPELLATI
E
(C.F. ), domiciliato Controparte_3 C.F._6
in Calabritto (AV), via Salita Fratelli Bandiera
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI 2 R.G. n. 3527/2021
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 29/10/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 156/2021, pubblicata in data 1/2/2021, il Tribunale di
Avellino, pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e Controparte_1
nei confronti della e Controparte_2 Controparte_4 del promotore finanziario volta ad ottenere la condanna degli Controparte_3 stessi al risarcimento dei danni subiti a seguito della condotta illecita del predetto promotore, che aveva sottratto abusivamente somme di danaro dal conto corrente intestato agli attori, dichiarata la contumacia del espletata la prova CP_3 testimoniale e disattese le eccezioni e le difese della banca, così decise la causa:
“
1.condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 54.176,28 oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data media dei versamenti (20.1.2009) al saldo;
2.condanna i convenuti, in solido, al risarcimento del danno morale, quantificato in € 15.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
3.condanna a rimborsare alla banca ogni somma che questa Controparte_3 verserà agli attori in forza della presente sentenza;
4.condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.600,00, di cui € 600,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge, con attribuzione”. Parte
§ 2. La (d'ora in poi, per brevità, ) Controparte_4 ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto le controparti, dinanzi a questa Corte, deducendo, quali motivi d'impugnazione:
1) che il primo Giudice aveva errato nel disattendere l'eccezione di prescrizione, affermando che in base all'art. 2935 c.c. il diritto di chiedere il risarcimento danni per gli ammanchi realizzati dal promotore poteva essere esercitato solo a partire dal momento in cui gli istanti avessero avuto effettiva percezione degli stessi, ossia mediante gli estratti conto periodici della banca, della cui trasmissione però non vi era prova in atti;
2) che erronea era, inoltre, la ritenuta opponibilità ad essa banca della documentazione versata in atti dagli attori, la quale era, invece, riferibile soltanto al promotore finanziario;
3 R.G. n. 3527/2021
3) che nella sentenza impugnata non si era tenuto conto della mancanza di prova sia della firma di traenza del risultante sull'assegno di € 20.000,00, sia CP_1 della sottoscrizione apposta sul modulo per la richiesta di libretto di assegni;
4) che ingiustamente non erano state ammesse le richieste istruttorie formulate da essa esponente a prova contraria rispetto a quella articolata dagli attori;
5) che il Tribunale di Avellino aveva riconosciuto e liquidato il danno morale, nonostante la carenza di ogni elemento di convincimento a sostegno dello stesso;
6) che il primo Giudice aveva errato nel riconoscere agli istanti gli interessi sulla somma di € 54.176,28, rivalutata di anno in anno dalla data media dei versamenti
(20/1/2009) al saldo.
§ 3. Costituitisi in giudizio, i coniugi hanno contestato ogni singolo Parte_3 motivo di doglianza, chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma dell'impugnata pronuncia.
§ 4. Non si è costituito, invece, il promotore finanziario.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di il quale, nonostante la ritualità della Controparte_3 notificazione dell'atto di appello, eseguita a mezzo servizio postale con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituito in giudizio.
§ 6. Venendo al merito, rileva la Corte che il gravame è solo parzialmente fondato, sicché lo stesso va accolto nei limiti che saranno esposti infra (v. § 10).
§ 7. Quanto al primo motivo di doglianza, relativo al superamento della questione preliminare della prescrizione, lo stesso è privo di pregio in quanto:
- avuto riguardo all'effettivo contenuto delle allegazioni delle parti, va escluso, contrariamente all'assunto dell'appellante, che gli attori avessero omesso di contestare la circostanza dell'avvenuta ricezione di tutti gli estratti conto;
- infatti, nella memoria emendativa gli stessi così avevano dedotto: “b) la parte convenuta ...ha l'onere di dimostrare il <
- ebbene, ciò esclude in modo evidente che la difesa degli istanti fosse nel senso di confermare di aver ricevuto tutti gli estratti dalla banca;
- l'odierna appellante, di conseguenza, avrebbe dovuto fornire la prova della trasmissione ai correntisti degli estratti;
4 R.G. n. 3527/2021
- deve poi considerarsi che la banca non ha specificamente criticato una seconda ratio decidendi relativa al rigetto dell'eccepita prescrizione, secondo cui “va anche aggiunto … che l'omesso esame di eventuali estratti conto non può di per sé arrecare un così grave pregiudizio al cliente/investitore, integrando condotta irrilevante sia ai fini del danno che del decorso della prescrizione, soprattutto nel caso in esame che si caratterizza per il fatto che il conto era scarsamente movimentato se non movimentato affatto (cfr. estratti negli anni) e, dunque, esisteva l'affidamento degli attori a che solo le somme versate al promotore venissero poi riversate su questo conto dedicato”; Parte
- non v'è dubbio che avesse l'onere di criticare specificamente anche la esposta ratio, contrapponendovi ogni opportuna argomentazione difensiva diretta a confutarne la pregnanza logico-giuridica.
Ne deriva, pertanto, la necessità di confermare la statuizione del Tribunale di
Avellino secondo cui la data di effettiva e sicura conoscenza dell'esistenza del danno e della sua ingiustizia va individuata nel momento in cui gli istanti ebbero effettiva contezza degli ammanchi, attraverso l'esame degli estratti, momento che essi hanno collocato in data 25/11/2013. Parte
§ 8. Con il secondo motivo di gravame rimprovera al Tribunale di Avellino di aver errato nel disattendere l'eccepita mancata conformità dei documenti prodotti, avendo essa appellante disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., tutta la documentazione versata in atti, la quale comunque era priva di efficacia probatoria nei propri confronti, provenendo da un soggetto terzo quale il promotore finanziario.
L'inconsistenza di tale doglianza emerge dalle seguenti considerazioni:
- per quel che concerne il disconoscimento ex art. 2719 c.c., va detto che lo stesso
è effettivamente, come ritenuto dal Giudice di prime cure, generico, perché privo di ogni esplicitazione dei profili specifici delle eventuali difformità delle copie rispetto agli originali;
Parte
- in ogni caso, se per un verso ha contestato anche “nel merito” i documenti versati in atti dagli attori, nel senso che si trattava di documenti provenienti da un terzo, ossia il promotore, per altro verso in tale prospettiva può senz'altro riconoscersi agli stessi valore di elementi di convincimento liberamente apprezzabili, secondo le regole generali;
5 R.G. n. 3527/2021
- ciò posto, vi è prova scritta del versamento in tre tranches di € 20.000,00 ciascuna da parte degli attori, come risulta da una prima ricevuta di versamento firmata dal in data 21/5/2012, da una seconda ricevuta di versamento CP_3 firmata dal predetto recante la data del 22/5/2013 e da una distinta relativa al versamento sul conto corrente di un assegno bancario, con una sigla sulla dicitura in data 31/5/2013; CP_4
Parte
- ognuna delle descritte ricevute è redatta su modulistica della banca Parte
- va precisato che non ha contestato, come del resto affermato dal primo
Giudice con accertamento non oggetto di appello, che il svolgesse per CP_3 conto di essa banca attività di promotore finanziario (“La banca non contesta la qualità del di promotore finanziario inserito nella sua organizzazione”); CP_3
- con sentenza ex art. 444 c.p.p., il ha patteggiato la pena per i reati di CP_3 cui agli artt. 646 e 494 c.p., per essersi fatto consegnare dal e dalla CP_1 CP_2
Parte in più tranches, nella sua qualità di promotore finanziario di la somma di €
34.179,00 e per aver emesso a nome dei predetti correntisti un assegno bancario dell'importo di € 20.000,00;
- ebbene, come affermato dalla Corte regolatrice, la sentenza di applicazione della pena su richiesta può certamente utilizzarsi, quale elemento indiziario liberamente valutabile, in uno ad altri indici, ai fini dell'accertamento del danno subito dall'investitore a causa dell'illecito del promotore finanziario, fatta salva la prova contraria da parte di quest'ultimo, ovvero della banca preponente (cfr. Cass.
11/10/2023, n. 28428);
- il non comparve all'udienza fissata per il raccoglimento del suo CP_3
Parte interrogatorio formale, alla stessa stregua del legale rapp.te di
Ciò posto, la valutazione complessiva di tutte le richiamate risultanze processuali consente alla Corte di affermare, analogamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, che gli istanti abbiano fornito elementi idonei a dimostrare il quantum dell'ammanco riconducibile all'attività illecita posta in essere dal promotore di cui Parte si avvaleva ragguagliato all'importo complessivo di € 54.179,00, pari alla somma illegittimamente sottratta dal predetto, al netto del residuo saldo positivo del conto corrente bancario, pari ad € 25.223,72. Parte
§ 9. Non ha maggior pregio il rimprovero mosso da al primo Giudice per non avere considerato la mancata prova della falsità della firma del CP_1 sull'assegno bancario di € 20.000,00. 6 R.G. n. 3527/2021
Invero, osserva il Collegio che, come emerge dagli atti, detto titolo era stato depositato in giudizio dalla banca con la seconda memoria e tempestivamente disconosciuto dal nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza CP_1
Parte che a ciò facesse seguito istanza di verificazione da parte di
Alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento al motivo di appello relativo alla falsità della sottoscrizione apposta sul modulo per la richiesta di libretto di assegni, posto che il non era tenuto a dimostrare la falsità di CP_1 detta firma, essendo al contrario la banca onerata, a fronte del tempestivo disconoscimento della stessa, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di dimostrare il contrario, previa formulazione dell'istanza di verificazione.
§ 10. È invece fondato il motivo concernente il riconoscimento e la liquidazione del danno morale.
Sul punto, premesso che trattasi di voce di pregiudizio non patrimoniale in astratto ipotizzabile, stante la rilevanza penale della condotta posta in essere dal promotore finanziario, nella vicenda in esame la stessa non può in concreto essere riconosciuta agli odierni appellati, e ciò per le ragioni di seguito esposte:
- gli attori risultano aver allegato tale danno non patrimoniale, inteso come sofferenza intima, in modo del tutto generico, dovendosi anzi osservare come gli stessi, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – e senza alcuna integrazione in sede di appendice scritta di trattazione – si sono limitati a dedurre che, essendo entrambi disoccupati, erano stati costretti a chiedere aiuto alle rispettive famiglie, inducendo la figlia ad abbandonare gli studi universitari, senza però nulla allegare rispetto alle manifestazioni specifiche della sofferenza in questione, onde consentire su basi presuntive l'accertamento del pregiudizio ed una liquidazione ex art. 1226 c.c.;
- tenuto conto di tale carente quadro allegatorio, ha certamente errato il primo
Giudice nel riconoscere l'invocata voce di danno non patrimoniale, ricorrendo alla liquidazione equitativa del presunto pregiudizio;
- invero, va in primo luogo osservato come l'abbandono del percorso di studi universitari della figlia dei coniugi assunto come conseguenza Parte_3 delle difficoltà economiche di questi ultimi – entrambi privi di reddito perché disoccupati – provocate dalla sottrazione di danaro da parte del promotore finanziario, abbia determinato un pregiudizio immediato alla figlia, ossia ad un soggetto diverso dagli attori;
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- in secondo luogo, gli istanti avrebbero dovuto svolgere specifiche e pertinenti allegazioni difensive, ancor prima che probatorie, volte ad evidenziare la sussistenza di un danno da essi sofferto, in termini di patimento interiore indiretto derivante dalla frustrazione delle aspettative che la figlia nutriva per il conseguimento della laurea e per la sua futura attività professionale, ovvero delle aspettative che essi stessi nutrivano sul punto;
- ora, l'assenza di ogni riferimento, pur se a livello di mera prospettazione difensiva, al profilo della sofferenza nei termini sopra precisati, è ostativa al riconoscimento ed alla liquidazione del danno morale come richiesto dagli appellati;
- insegna in proposito la Corte del diritto che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione
(così Cass. 13/3/2024, n. 7072; v. anche Cass. 10/7/2023, n. 19551).
Pertanto, il motivo di gravame in disamina deve essere accolto.
§ 11. L'accoglimento dal suindicato motivo comporta l'evidente assorbimento del quarto motivo di doglianza, riguardante il rigetto delle richieste istruttorie Parte formulate dalla come prova contraria dell'invocato danno non patrimoniale.
§ 12. Quanto all'ultimo motivo di gravame, con il quale la banca recrimina che il
Giudice di prima istanza abbia riconosciuto agli attori gli interessi sulla sorte capitale rivalutata di anno in anno dalla data media dei versamenti (20/1/2009) al saldo, esso non è fondato in quanto: Parte
- muove una critica alla statuizione in questione che è, a ben considerare, del tutto fuori centro perché basata sull'asserita natura di valuta del credito azionato;
- se così è, allora è sufficiente, onde evidenziare l'inammissibilità della censura, sottolineare che trattasi pacificamente di credito risarcitorio e, quindi, di valore, rispetto al quale, com'è noto, il giudice deve procedere anche d'ufficio al riconoscimento della rivalutazione e degli interessi;
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- peraltro, per come è strutturata la decisione in oggetto, in realtà il primo Giudice ha riconosciuto solo gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno, e non anche la rivalutazione, nel senso che la somma di € 54.176,28 (che ovviamente era quella originaria) non è stata rivalutata al momento della decisione.
§ 13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello deve essere accolto soltanto in relazione al capo relativo alla liquidazione del danno morale, sicché la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
Ovviamente, in mancanza di appello incidentale del che è rimasto CP_3 contumace, resta ferma la condanna di quest'ultimo al risarcimento anche del danno morale, trattandosi di cause scindibili.
§ 14. La riforma, pur se parziale, dell'impugnata pronuncia impone la necessità di procedere al governo delle spese del doppio grado, relativamente al rapporto fra appellante, da un lato, e ed dall'altro. Controparte_1 Controparte_2
Infatti, come afferma la Suprema Corte, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Infatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (cfr., tra le altre,
Cass. 1/6/2025, n. 14728; Cass. 11/7/2025, n. 217125). Tanto precisato, una valutazione globale della controversia, che ha comportato l'accoglimento parziale della domanda proposto dal e dalla con rigetto della sola richiesta CP_1 CP_2 di risarcimento del danno non patrimoniale, induce a compensare le spese del doppio grado, nei limiti di 1/5, mentre la residua quota di 4/5 deve porsi a carico della parte appellante, in base al principio della soccombenza, con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Esposito e IG DE CI, stante la dichiarazione dagli stessi resa, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in comparsa di costituzione, il tutto nei limiti del 50% ciascuno, non presumendosi ex lege la solidarietà attiva. 9 R.G. n. 3527/2021
Va infatti considerato che, trattandosi di domanda risarcitoria articolata in più capi, il rigetto del solo capo relativo al danno morale determina una situazione di parziale reciprocità della soccombenza, il che legittima la compensazione, in parte, delle spese (v., da ultima, Cass. 11/3/2025, n. 6486).
Quanto alla posizione del invece, nessun provvedimento sulle spese va CP_3 adottato, atteso che – vertendosi come detto in ipotesi di cause scindibili – lo Parte stesso è stato evocato nel presente grado dalla in forza di una mera litis denuntiatio e, non essendosi costituito, non ha formulato appello incidentale (cfr.
Cass. 14/2/2019, n. 4352; Cass. 14/2/2019, n. 4352).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di Controparte_4 CP_1
, e , avverso la sentenza n. 156/2021
[...] Controparte_2 Controparte_3 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 1/2/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia del CP_3
b) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, rigetta la domanda, formulata dagli attori, nei confronti della di risarcimento Controparte_4 del danno morale;
c) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
d) compensa le spese fra la ed i Controparte_4 coniugi nei limiti di 1/5, e condanna la prima al Parte_3 pagamento, in favore dei secondi, della residua quota, che liquida, con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Esposito e IG DE CI, nei limiti del 50% ciascuno,
- quanto al primo grado, in € 480,00 per esborsi, € 8.400,00 per compensi professionali ed € 1.260,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 9.700,00 per compensi professionali ed €
1.455,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
e) nulla per le spese quanto alla posizione del Gonnella.
Così deciso in Napoli il giorno 5/11/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi) 10 R.G. n. 3527/2021
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.