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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di AN
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 163/2025
Oggi 10/06/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to LAURETTA ALESSANDRO Parte_1
Per la dott. VECCHIO VALERIA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
Contesta il contenuto della memoria di costituzione riportandosi alle argomentazioni già sviluppate in ricorso e in caso di accoglimento fa presente che il quantum del risarcimento del danno dovrà essere rideterminato perché in effetti il ricorrente ha
Contr avuto ed ha espletato l'incarico presso l'IC di Castel Goffredo come indicato dal
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 163/25 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lauretta Parte_1
RICORRENTE contro
difeso e rappresentato ex art. 417 c.p.c. Controparte_3
dalle dott.sse Angelica De Rubertis e Vecchio Valeria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico di supplenza dal
14/01/2025 al 30/04/2025 per la classe di concorso A022, con un contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali presso l'Istituto Centro Provinciale Istruzione Adulti di AN,
( ) ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con C.F._1
altro docente ovvero assegnare al ricorrente altro incarico di supplenza equivalente, con il diverso contratto, che si riterrà di giustizia;
2. accertare altresì il diritto del ricorrente all'ottenimento di 6 punti connessi allo svolgimento dell'incarico di supplenza dal 14/01/2025 al 30/04/2025 relativamente all'anno scolastico 24/25 e a qualsiasi altro punteggio eventualmente connesso allo svolgimento dell'incarico e comunque al riconoscimento dell'incarico come svolto ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di riferimento, condannando le amministrazioni resistenti, anche a titolo di risarcimento del danno in
- 2 - forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a vedersi riconoscere i 6 punti che sarebbero derivati dall'incarico di supplenza oggetto di causa;
3. Ordinare al , in persona del ministro pro tempore e/o Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 di assegnare al ricorrente l'incarico di supplenza dal 14/01/2025 al 30/04/2025 per la classe di concorso A022, stipulando un contratto a tempo determinato di 18 ore presso l'Istituto Centro
Provinciale Istruzione Adulti di AN, ( ) ordinando e/o disponendo la C.F._1
risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente ovvero assegnare al ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia;
1 In subordine, ove non risulti possibile accogliere le conclusioni di cui al precedente punto
3., condannare il , in persona del pro tempore e/o Controparte_3 CP_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro € 9.305,66 a titolo di risarcimento e/o adempimento o della diversa somma ritenuta di giustizia;
2 Ordinare a , in persona del ministro pro tempore e/o Controparte_3
., in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
di assegnare 6 punti connessi allo svolgimento dell'incarico di supplenza validi per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi e per i futuri aggiornamenti delle graduatorie di assegnazione delle supplenze e qualsivoglia altro punteggio connesso allo svolgimento dell'incarico per l'anno scolastico 2024/2025;
3 In via ulteriormente gradata, condannare l'Amministrazione resistente al riconoscimento in favore del ricorrente del danno da cd. “perdita di chance”, per come articolato nella parte in diritto, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
4 Con emissione di ogni altro provvedimento di legge necessario e consequenziale;
5 Con rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo;
6 Con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione allo scrivente procuratore per anticipo fattone;
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare
1. in via principale, l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare il riconoscimento del punteggio secondo i criteri indicati in memoria e quantificare le somme dovute
- 3 - a titolo di risarcimento del danno in euro 8.833,94 o della diversa somma ritenuta di giustizia;
3. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c conveniva avanti al Tribunale di AN il MIM Parte_1
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva quanto segue: il ricorrente è inserito per l'insegnamento della classe di concorso A022 – ex italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado – nelle graduatorie di istituto di seconda fascia del personale docente per il triennio 2024/2026, in istituti della provincia di AN, tra cui l'Istituto Centro Provinciale Istruzione Adulti;
in data 24/12/2024, con convocazione prot. 12527 delle ore 09:30, l'Istituto Centro Provinciale
Istruzione Adulti informava via mail il Sig. della possibilità di una eventuale supplenza Pt_1
breve per la classe di concorso A022 ( incarico di supplenza breve per n. 18 ore settimanali presso la sede associata CTP di UZ con durata fino al 30/04/2025 con presa di servizio fissata al giorno 07/01/2025); il ricorrente, ricevuta la convocazione di cui sopra, nell'immediato seguiva la procedura indicata e forniva la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico; nei giorni successivi, in data 13/01/2025, alle ore 15:20, il Sig. riceveva una telefonata Pt_1 dalla segreteria dell'Istituto Centro Provinciale Istruzione adulti, con la quale veniva informato di essere stato individuato quale assegnatario della supplenza e la segretaria, nel corso della telefonata, precisava al ricorrente che la presa di servizio sarebbe avvenuta il giorno successivo
14/01/2025 alle ore 09:00;
a quel punto il rappresentava che, dovendo raggiungere la scuola da Napoli, non sarebbe Pt_1
riuscito ad essere presente per la presa di servizio fissata alle ore 09:00 e , considerate la distanza e qualche problema organizzativo e logistico, chiedeva alla segreteria di accordargli il termine delle 24 ore per la presa di servizio – che decorre dalla prima telefonata delle ore 15:20 – ma, a tale legittima richiesta la segreteria opponeva un netto rifiuto, rispondendo che la presa di servizio sarebbe dovuta avvenire alle ore 09:00, pena la decadenza dall'incarico; ad ogni buon conto, nell'ottica della massima leale collaborazione con l'Amministrazione scolastica, il ricorrente riferiva di poter essere presso i locali della segreteria scolastica per la presa di servizio non oltre le ore 12:00 del giorno seguente e tuttavia, nonostante fossero le ore 15:20 circa, nel corso del colloquio telefonico veniva riferito al che la presa di servizio sarebbe Pt_1
- 4 - dovuta avvenire perentoriamente ed improcrastinabilmente entro le ore 09:00 del giorno seguente, ovvero 14/01/2025 ; al reclamo del ricorrente veniva dato riscontro con nota prot. 707/2025 del 22/01/2025 a firma del
Dirigente Scolastico dell'istituto coinvolto, il quale chiariva esclusivamente che la proposta di assunzione (e non quindi la effettiva convocazione) fosse stata effettuata con un preavviso di 24 ore , senza nulla dedurre sul fatto che al Sig. non sia stato accordato il termine previsto per Pt_1 legge di 24 ore per la effettiva presa di servizio, ai sensi dell'art. 13 punto 3 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 88 del 16/05/2024 ;
con p.e.c. del 31/01/2025 il ricorrente inviava ulteriore reclamo e concludeva chiedendo all'Istituto in parola di revisionare l'assegnazione della supplenza o di mettere a disposizione del ricorrente un incarico di supplenza equivalente;
quest'ultimo reclamo veniva riscontrato dal Dirigente Scolastico il quale, ancora una volta, in maniera molto elusiva e vaga, senza prendere nemmeno questa volta posizione sul termine di 24 ore da concedere al docente per la presa di servizio si giustificava richiamando la necessità di sostituire con urgenza la docente al fine di preservare e garantire la continuità didattica” (cfr.
p.e.c. del 03/02/2025); il ricorrente, allo stato e successivamente ai fatti dedotti col presente ricorso, non ha avuto altre convocazioni per incarichi di supplenza con caratteristiche (durata della supplenza, monte ore settimanale, mansioni) uguali o migliori rispetto a quella persa a causa delle violazioni di legge dedotte.
Tanto premesso contestava la legittimità della condotta serbata dall' Controparte_6
con ampie e motivate argomentazioni giuridiche.
Eccepiva in particolare la palese violazione da parte dell'Amministrazione Scolastica della procedura prevista per il conferimento degli incarichi di supplenza
Rivendicava pertanto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente che si
è visto negare la possibilità di svolgere l'incarico di supplenza, pur avendone tutti i requisiti e avendo manifestato prontamente la disponibilità all'accettazione dell'incarico.
Quantificava in euro 9.350,66, (somma comprensiva di € 634,39 a titolo di 13° mensilità ed €
604,16 a titolo di TFR) il danno da mancato guadagno per il periodo dal 14 gennaio 2025 al 30 aprile 2025 considerando che la retribuzione mensile del ricorrente, prendendo come riferimento la retribuzione lorda spettante ai docenti di pari grado e livello, è pari a euro 2.097,96.
Chiedeva inoltre il riconoscimento degli effetti giuridici dell'incarico di supplenza a cui aveva diritto e rivendicava quindi, sempre a titolo di risarcimento danni, il diritto del ricorrente all'attribuzione di 6 punti connessi allo svolgimento della supplenza per 4 mesi scolastici utili ai
- 5 - fini dell'assegnazione della supplenza negli anni successivi.
In linea gradata chiedeva il risarcimento del cd il c.d. «danno da perdita di chance», che il ricorrente ha patito e sta tuttora patendo per la mancata stipula del contratto a tempo determinato quale docente supplente per il periodo dal 14 gennaio 2025 (data in cui egli avrebbe dovuto assumere formalmente l'incarico di supplenza) al 30 aprile 2025.
Concludeva come sopra indicato
Cont Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del ricorso
Il funzionario dell' in punto di fatto esponeva quanto Controparte_7
segue :
-il Sig. , in data 21.05.2024 presentava, attraverso procedura informatizzata, Parte_1
domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS e nelle rispettive Graduatorie di Istituto per la
Provincia di AN valevoli per il biennio 2024/2026 per le classi di concorso A022 e A012, II
Fascia e per l'a.s. 24/25 riceveva incarico di supplenza da Graduatoria di Istituto dal 10/10/2024 sino all'08/12/2024 presso l'IS Strozzi di Palidano;
- in data 09.01.2025, con convocazione prot. n. 198 del 09.01.2025, il di AN CP_8
comunicava ai docenti inseriti nella relativa Graduatoria di Istituto che si era reso disponibile un posto sulla classe di concorso A022 con termine della supplenza breve il 30.04.2025 con titolarità presso il CTP di UZ e con sede di servizio c/o UZ e , specificando altresì che Parte_2
l'orario di servizio poteva essere sia antimeridiano, pomeridiano e serale e che in caso di necessità, il servizio poteva essere svolto anche in sede diversa da quella di titolarità e pertanto si comunicava la necessità di essere automuniti;
- in detta convocazione si indicava, altresì, che i docenti interessati, tramite apposita funzione della piattaforma ministeriale, avrebbero dovuto comunicare la propria disponibilità ad accettare la supplenza entro le ore 11.00 del 10.01.2025 e che la presa di servizio era prevista per le ore 9.00 del 13.01.2025 presso la sede de di AN in Piazza Polveriera n. 4; CP_8 la scuola individuava l'aspirante con posizione 86 e punteggio 66 che però, benchè Parte_3
abbia accettato telefonicamente la supplenza, non prendeva il servizio alle ore 9.00 del 13.01.2025
e pertanto, in data 13.01.2025, considerato che la cattedra rimaneva scoperta, la scuola procedeva tempestivamente a contattare gli altri aspiranti in graduatoria che avevano fornito disponibilità, comunicando che la presa di servizio era prevista per le ore 9.00 del 14.01.2025; il Sig. in data 13/01/2025 comunicava telefonicamente di non riuscire a garantire la presa Pt_1
di servizio per il giorno 14/01/2025 alle ore 09:00, salvo poi rivendicare successivamente la supplenza con reclami cui la scuola prontamente riscontrava con comunicazioni del 22.01.2025 e del 03.02.2025 :
- 6 - dato il carattere di urgenza e considerato che senza il personale a scuola non poteva essere garantito il regolare servizio, la scuola procedeva all'assegnazione della supplenza breve alla candidata successiva Sig.ra Parte_4
Sottolineava che nel caso di cui trattasi, la scuola di fatto, per ragioni organizzative, nonché di urgenza connesse all'esigenza di garantire la ripresa dell'attività didattica concedeva 18 ore di preavviso, rimanendo dunque entro il limite massimo delle 24 ore;
che come evidenziato dalle relazioni sui fatti di causa del Dirigente Scolastico l'urgenza della presa di servizio del docente sostituto entro le 09:00 del 14 gennaio è da rinvenire nella necessità di garantire la continuità didattica in quanto le lezioni delle classi assegnate alla docente titolare assente erano state sospese a decorrere dal 10 gennaio per la sede di e dal 13 gennaio 2025 per la sede di UZ , Parte_2
con la conseguenza che la scuola si era vista già costretta a sospendere le lezioni da giorni e alla data del 13 gennaio, quindi dopo 3 giorni, si trovava ancora senza sostituto, a causa del comportamento scorretto dell'aspirante che aveva prima accettato e poi non si era Pt_3
presentato in servizio;
che la cattedra rimasta scoperta riguardava la CdC A022 che in un Istituto come il è di notevole rilievo per le esigenze didattiche dei discenti.; che la necessità di CP_8
prevedere la presa di servizio per le ore 9.00 del giorno seguente era anche legata a specifiche esigenze organizzative della scuola in quanto, come evidenziato dal DS, gli uffici amministrativi prestano orario di servizio dalle ore 7:30 alle ore 14:42 e prima della presa di servizio è necessario procedere alla compilazione di copiosa documentazione di rito;
che la sede di servizio di Parte_2
si trova a km 35 circa di distanza dalla sede legale del di AN sita in P.zza Polveriera n. CP_8
4, per cui per cominciare la lezione in tempo, previ adempimenti burocratici ed organizzativi di cui sopra, si è rivelato necessario fissare la presa di servizio per le ore 9.00 del 14.01.2025 e che appare evidente il comportamento pretestuoso del ricorrente che prima dichiara di rinunciare alla supplenza e poi, con reclami e ricorsi, vanta ex post il diritto alla supplenza che non era nelle condizioni logistiche di accettare.
Contestava di seguito la fondatezza del diritto al riconoscimento di 6 punti connessi allo svolgimento dell'incarico di supplenza dal 14/01/2025 al 30/04/2025 relativamente all'anno scolastico 24/25 , sottolineando che il ricorrente (come si evince dallo stato matricolare ) ha ricevuto incarico di supplenza presso l'IC Castel Goffredo dal 10/04/2025 al 06/06/2025, che si sovrappone, parzialmente, a quello rivendicato, con la conseguenza che al piu' , per il servizio non prestato, in astratto, gli andrebbero riconosciuti 4 punti e non 6.
In ordine al preteso risarcimento del danno rilevava che manca il primo presupposto su sui si fonda l'art 2043 c.c. ossia la lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia essa diritto soggettivo o interesse legittimo.
- 7 - Contestava infine la correttezza dei conteggi riferiti alle retribuzioni asseritamente dovute per il periodo dal 14/01/2025 al 30/4/2025, in quanto la somma , in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, non sarebbe di Euro 9.350,66 ma di Euro 8.833,94 (come da conteggio elaborato dal CP_8
di AN , previa detrazione degli importi che il ricorrente ha percepito in occasione della supplenza presso l'IC di Castel Goffredo dal 10.4.2025 al 06.06.2025).
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
I fatti di causa sono pacifici
La parte ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto alla stipulazione del contratto di supplenza in qualità di docente presso il di AN dal 13.1.2025 al 30.4.2025 , quale conseguenza CP_8 dell'illegittima condotta dell'istituto, che avrebbe violato la procedura prevista per la convocazione degli aspiranti.
L'OM 88 del 16.05.2024 disciplina la procedura da seguire per l'attività di interpello degli aspiranti alla stipulazione del contratto di lavoro, iscritti nelle apposite graduatorie.
In particolare l'art. 13 , per quanto di interesse, così recita :
Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: a)parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;
b) totalmente inoccupati.
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.
L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e,
- 8 - acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia
e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene: i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
. il giorno e l'ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
. le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere: l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente
l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione
Ritiene lo scrivente che una corretta interpretazione della normativa interna sopra indicata comporti il rigetto del ricorso
E' documentalmente provato che la proposta di assunzione per incarico di supplenza breve per 18 ore settimanali fino al 30.4.2025 presso la CTP di UZ è stata fatta al ricorrente in data
9.1.2025 (cfr. doc. 3 di parte convenuta) ed è stata anticipata con mail del 24.12.2024 ( cfr. doc.
1 di parte ricorrente ) quindi largamente entro il termine di preavviso di almeno 24 ore previsto dalla OM di cui sopra ed è pacifico che egli ha fornito ritualmente e immediatamente la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico ( cfr. punto 4 del ricorso )
Con il suddetto atto il ricorrente è stato quindi “allertato” che avrebbe potuto essere convocato per la presa in servizio effettiva presso l'Istituto Centro Provinciale Istruzione Adulti entro il termine massimo di 24 ore previsto dalla medesima fonte normativa, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto rimanere a disposizione della scuola e pronto a recarsi velocemente presso l'istituto stesso, pacificamente compreso fra quelli espressamente indicati nella graduatoria di istituto di seconda fascia nella quale era inserito (cfr. doc. 1 di parte convenuta)
Nella proposta di assunzione del 9 gennaio 2025 infatti era espressamente e tassativamente prevista l'assunzione in servizio per il giorno 13/1/2025 quindi il ricorrente avrebbe dovuto
“organizzarsi” per essere a AN quel giorno ( o un giorno successivo come è poi è avvenuto) mettendo in conto eventuali mancate accettazioni o rinunce di candidati collocati in posizione piu' elevata della graduatoria.
- 9 - La convocazione per la effettiva presa di servizio , per effetto della mancata presentazione del primo candidato posizionato ad un livello piu' alto della graduatoria, è stata effettivamente operata telefonicamente alle ore 15,20 e , quindi in un termine inferiore alle 24 ore (ossia 18 ore prima della presa di servizio inderogabilmente fissata per le 9 del mattino successivo) , ma in un termine comunque ragionevole e esigibile stante la distanza fra il luogo di residenza del ricorrente ( Napoli)
e la sede dell'Ufficio e tenuto conto dell'urgenza di garantire alla scuola un docente per la classe di concorso A022 e quindi la continuità didattica .
In ogni caso, e la circostanza è dirimente, è la proposta di assunzione che deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore che , come detto, è stato ampiamente rispettato nella fattispecie al vaglio di questo giudice, mentre non è previsto da alcuna fonte normativa , legislativa
,regolamentare o interna, un termine di preavviso minimo per la presa di servizio effettiva .
La domanda attorea va rigettata, per la ragione -assorbente di ogni altra- che la condotta del ricorrente è stata determinante nella produzione del lamentato danno
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
Cont rigetta il ricorso e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1
che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre rimb. forf.
Cosi' deciso in AN , il 10.6.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
- 10 -
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 163/2025
Oggi 10/06/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to LAURETTA ALESSANDRO Parte_1
Per la dott. VECCHIO VALERIA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
Contesta il contenuto della memoria di costituzione riportandosi alle argomentazioni già sviluppate in ricorso e in caso di accoglimento fa presente che il quantum del risarcimento del danno dovrà essere rideterminato perché in effetti il ricorrente ha
Contr avuto ed ha espletato l'incarico presso l'IC di Castel Goffredo come indicato dal
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 163/25 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lauretta Parte_1
RICORRENTE contro
difeso e rappresentato ex art. 417 c.p.c. Controparte_3
dalle dott.sse Angelica De Rubertis e Vecchio Valeria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico di supplenza dal
14/01/2025 al 30/04/2025 per la classe di concorso A022, con un contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali presso l'Istituto Centro Provinciale Istruzione Adulti di AN,
( ) ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con C.F._1
altro docente ovvero assegnare al ricorrente altro incarico di supplenza equivalente, con il diverso contratto, che si riterrà di giustizia;
2. accertare altresì il diritto del ricorrente all'ottenimento di 6 punti connessi allo svolgimento dell'incarico di supplenza dal 14/01/2025 al 30/04/2025 relativamente all'anno scolastico 24/25 e a qualsiasi altro punteggio eventualmente connesso allo svolgimento dell'incarico e comunque al riconoscimento dell'incarico come svolto ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di riferimento, condannando le amministrazioni resistenti, anche a titolo di risarcimento del danno in
- 2 - forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a vedersi riconoscere i 6 punti che sarebbero derivati dall'incarico di supplenza oggetto di causa;
3. Ordinare al , in persona del ministro pro tempore e/o Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 di assegnare al ricorrente l'incarico di supplenza dal 14/01/2025 al 30/04/2025 per la classe di concorso A022, stipulando un contratto a tempo determinato di 18 ore presso l'Istituto Centro
Provinciale Istruzione Adulti di AN, ( ) ordinando e/o disponendo la C.F._1
risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente ovvero assegnare al ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia;
1 In subordine, ove non risulti possibile accogliere le conclusioni di cui al precedente punto
3., condannare il , in persona del pro tempore e/o Controparte_3 CP_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro € 9.305,66 a titolo di risarcimento e/o adempimento o della diversa somma ritenuta di giustizia;
2 Ordinare a , in persona del ministro pro tempore e/o Controparte_3
., in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
di assegnare 6 punti connessi allo svolgimento dell'incarico di supplenza validi per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi e per i futuri aggiornamenti delle graduatorie di assegnazione delle supplenze e qualsivoglia altro punteggio connesso allo svolgimento dell'incarico per l'anno scolastico 2024/2025;
3 In via ulteriormente gradata, condannare l'Amministrazione resistente al riconoscimento in favore del ricorrente del danno da cd. “perdita di chance”, per come articolato nella parte in diritto, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
4 Con emissione di ogni altro provvedimento di legge necessario e consequenziale;
5 Con rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo;
6 Con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione allo scrivente procuratore per anticipo fattone;
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare
1. in via principale, l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare il riconoscimento del punteggio secondo i criteri indicati in memoria e quantificare le somme dovute
- 3 - a titolo di risarcimento del danno in euro 8.833,94 o della diversa somma ritenuta di giustizia;
3. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c conveniva avanti al Tribunale di AN il MIM Parte_1
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva quanto segue: il ricorrente è inserito per l'insegnamento della classe di concorso A022 – ex italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado – nelle graduatorie di istituto di seconda fascia del personale docente per il triennio 2024/2026, in istituti della provincia di AN, tra cui l'Istituto Centro Provinciale Istruzione Adulti;
in data 24/12/2024, con convocazione prot. 12527 delle ore 09:30, l'Istituto Centro Provinciale
Istruzione Adulti informava via mail il Sig. della possibilità di una eventuale supplenza Pt_1
breve per la classe di concorso A022 ( incarico di supplenza breve per n. 18 ore settimanali presso la sede associata CTP di UZ con durata fino al 30/04/2025 con presa di servizio fissata al giorno 07/01/2025); il ricorrente, ricevuta la convocazione di cui sopra, nell'immediato seguiva la procedura indicata e forniva la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico; nei giorni successivi, in data 13/01/2025, alle ore 15:20, il Sig. riceveva una telefonata Pt_1 dalla segreteria dell'Istituto Centro Provinciale Istruzione adulti, con la quale veniva informato di essere stato individuato quale assegnatario della supplenza e la segretaria, nel corso della telefonata, precisava al ricorrente che la presa di servizio sarebbe avvenuta il giorno successivo
14/01/2025 alle ore 09:00;
a quel punto il rappresentava che, dovendo raggiungere la scuola da Napoli, non sarebbe Pt_1
riuscito ad essere presente per la presa di servizio fissata alle ore 09:00 e , considerate la distanza e qualche problema organizzativo e logistico, chiedeva alla segreteria di accordargli il termine delle 24 ore per la presa di servizio – che decorre dalla prima telefonata delle ore 15:20 – ma, a tale legittima richiesta la segreteria opponeva un netto rifiuto, rispondendo che la presa di servizio sarebbe dovuta avvenire alle ore 09:00, pena la decadenza dall'incarico; ad ogni buon conto, nell'ottica della massima leale collaborazione con l'Amministrazione scolastica, il ricorrente riferiva di poter essere presso i locali della segreteria scolastica per la presa di servizio non oltre le ore 12:00 del giorno seguente e tuttavia, nonostante fossero le ore 15:20 circa, nel corso del colloquio telefonico veniva riferito al che la presa di servizio sarebbe Pt_1
- 4 - dovuta avvenire perentoriamente ed improcrastinabilmente entro le ore 09:00 del giorno seguente, ovvero 14/01/2025 ; al reclamo del ricorrente veniva dato riscontro con nota prot. 707/2025 del 22/01/2025 a firma del
Dirigente Scolastico dell'istituto coinvolto, il quale chiariva esclusivamente che la proposta di assunzione (e non quindi la effettiva convocazione) fosse stata effettuata con un preavviso di 24 ore , senza nulla dedurre sul fatto che al Sig. non sia stato accordato il termine previsto per Pt_1 legge di 24 ore per la effettiva presa di servizio, ai sensi dell'art. 13 punto 3 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 88 del 16/05/2024 ;
con p.e.c. del 31/01/2025 il ricorrente inviava ulteriore reclamo e concludeva chiedendo all'Istituto in parola di revisionare l'assegnazione della supplenza o di mettere a disposizione del ricorrente un incarico di supplenza equivalente;
quest'ultimo reclamo veniva riscontrato dal Dirigente Scolastico il quale, ancora una volta, in maniera molto elusiva e vaga, senza prendere nemmeno questa volta posizione sul termine di 24 ore da concedere al docente per la presa di servizio si giustificava richiamando la necessità di sostituire con urgenza la docente al fine di preservare e garantire la continuità didattica” (cfr.
p.e.c. del 03/02/2025); il ricorrente, allo stato e successivamente ai fatti dedotti col presente ricorso, non ha avuto altre convocazioni per incarichi di supplenza con caratteristiche (durata della supplenza, monte ore settimanale, mansioni) uguali o migliori rispetto a quella persa a causa delle violazioni di legge dedotte.
Tanto premesso contestava la legittimità della condotta serbata dall' Controparte_6
con ampie e motivate argomentazioni giuridiche.
Eccepiva in particolare la palese violazione da parte dell'Amministrazione Scolastica della procedura prevista per il conferimento degli incarichi di supplenza
Rivendicava pertanto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente che si
è visto negare la possibilità di svolgere l'incarico di supplenza, pur avendone tutti i requisiti e avendo manifestato prontamente la disponibilità all'accettazione dell'incarico.
Quantificava in euro 9.350,66, (somma comprensiva di € 634,39 a titolo di 13° mensilità ed €
604,16 a titolo di TFR) il danno da mancato guadagno per il periodo dal 14 gennaio 2025 al 30 aprile 2025 considerando che la retribuzione mensile del ricorrente, prendendo come riferimento la retribuzione lorda spettante ai docenti di pari grado e livello, è pari a euro 2.097,96.
Chiedeva inoltre il riconoscimento degli effetti giuridici dell'incarico di supplenza a cui aveva diritto e rivendicava quindi, sempre a titolo di risarcimento danni, il diritto del ricorrente all'attribuzione di 6 punti connessi allo svolgimento della supplenza per 4 mesi scolastici utili ai
- 5 - fini dell'assegnazione della supplenza negli anni successivi.
In linea gradata chiedeva il risarcimento del cd il c.d. «danno da perdita di chance», che il ricorrente ha patito e sta tuttora patendo per la mancata stipula del contratto a tempo determinato quale docente supplente per il periodo dal 14 gennaio 2025 (data in cui egli avrebbe dovuto assumere formalmente l'incarico di supplenza) al 30 aprile 2025.
Concludeva come sopra indicato
Cont Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del ricorso
Il funzionario dell' in punto di fatto esponeva quanto Controparte_7
segue :
-il Sig. , in data 21.05.2024 presentava, attraverso procedura informatizzata, Parte_1
domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS e nelle rispettive Graduatorie di Istituto per la
Provincia di AN valevoli per il biennio 2024/2026 per le classi di concorso A022 e A012, II
Fascia e per l'a.s. 24/25 riceveva incarico di supplenza da Graduatoria di Istituto dal 10/10/2024 sino all'08/12/2024 presso l'IS Strozzi di Palidano;
- in data 09.01.2025, con convocazione prot. n. 198 del 09.01.2025, il di AN CP_8
comunicava ai docenti inseriti nella relativa Graduatoria di Istituto che si era reso disponibile un posto sulla classe di concorso A022 con termine della supplenza breve il 30.04.2025 con titolarità presso il CTP di UZ e con sede di servizio c/o UZ e , specificando altresì che Parte_2
l'orario di servizio poteva essere sia antimeridiano, pomeridiano e serale e che in caso di necessità, il servizio poteva essere svolto anche in sede diversa da quella di titolarità e pertanto si comunicava la necessità di essere automuniti;
- in detta convocazione si indicava, altresì, che i docenti interessati, tramite apposita funzione della piattaforma ministeriale, avrebbero dovuto comunicare la propria disponibilità ad accettare la supplenza entro le ore 11.00 del 10.01.2025 e che la presa di servizio era prevista per le ore 9.00 del 13.01.2025 presso la sede de di AN in Piazza Polveriera n. 4; CP_8 la scuola individuava l'aspirante con posizione 86 e punteggio 66 che però, benchè Parte_3
abbia accettato telefonicamente la supplenza, non prendeva il servizio alle ore 9.00 del 13.01.2025
e pertanto, in data 13.01.2025, considerato che la cattedra rimaneva scoperta, la scuola procedeva tempestivamente a contattare gli altri aspiranti in graduatoria che avevano fornito disponibilità, comunicando che la presa di servizio era prevista per le ore 9.00 del 14.01.2025; il Sig. in data 13/01/2025 comunicava telefonicamente di non riuscire a garantire la presa Pt_1
di servizio per il giorno 14/01/2025 alle ore 09:00, salvo poi rivendicare successivamente la supplenza con reclami cui la scuola prontamente riscontrava con comunicazioni del 22.01.2025 e del 03.02.2025 :
- 6 - dato il carattere di urgenza e considerato che senza il personale a scuola non poteva essere garantito il regolare servizio, la scuola procedeva all'assegnazione della supplenza breve alla candidata successiva Sig.ra Parte_4
Sottolineava che nel caso di cui trattasi, la scuola di fatto, per ragioni organizzative, nonché di urgenza connesse all'esigenza di garantire la ripresa dell'attività didattica concedeva 18 ore di preavviso, rimanendo dunque entro il limite massimo delle 24 ore;
che come evidenziato dalle relazioni sui fatti di causa del Dirigente Scolastico l'urgenza della presa di servizio del docente sostituto entro le 09:00 del 14 gennaio è da rinvenire nella necessità di garantire la continuità didattica in quanto le lezioni delle classi assegnate alla docente titolare assente erano state sospese a decorrere dal 10 gennaio per la sede di e dal 13 gennaio 2025 per la sede di UZ , Parte_2
con la conseguenza che la scuola si era vista già costretta a sospendere le lezioni da giorni e alla data del 13 gennaio, quindi dopo 3 giorni, si trovava ancora senza sostituto, a causa del comportamento scorretto dell'aspirante che aveva prima accettato e poi non si era Pt_3
presentato in servizio;
che la cattedra rimasta scoperta riguardava la CdC A022 che in un Istituto come il è di notevole rilievo per le esigenze didattiche dei discenti.; che la necessità di CP_8
prevedere la presa di servizio per le ore 9.00 del giorno seguente era anche legata a specifiche esigenze organizzative della scuola in quanto, come evidenziato dal DS, gli uffici amministrativi prestano orario di servizio dalle ore 7:30 alle ore 14:42 e prima della presa di servizio è necessario procedere alla compilazione di copiosa documentazione di rito;
che la sede di servizio di Parte_2
si trova a km 35 circa di distanza dalla sede legale del di AN sita in P.zza Polveriera n. CP_8
4, per cui per cominciare la lezione in tempo, previ adempimenti burocratici ed organizzativi di cui sopra, si è rivelato necessario fissare la presa di servizio per le ore 9.00 del 14.01.2025 e che appare evidente il comportamento pretestuoso del ricorrente che prima dichiara di rinunciare alla supplenza e poi, con reclami e ricorsi, vanta ex post il diritto alla supplenza che non era nelle condizioni logistiche di accettare.
Contestava di seguito la fondatezza del diritto al riconoscimento di 6 punti connessi allo svolgimento dell'incarico di supplenza dal 14/01/2025 al 30/04/2025 relativamente all'anno scolastico 24/25 , sottolineando che il ricorrente (come si evince dallo stato matricolare ) ha ricevuto incarico di supplenza presso l'IC Castel Goffredo dal 10/04/2025 al 06/06/2025, che si sovrappone, parzialmente, a quello rivendicato, con la conseguenza che al piu' , per il servizio non prestato, in astratto, gli andrebbero riconosciuti 4 punti e non 6.
In ordine al preteso risarcimento del danno rilevava che manca il primo presupposto su sui si fonda l'art 2043 c.c. ossia la lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia essa diritto soggettivo o interesse legittimo.
- 7 - Contestava infine la correttezza dei conteggi riferiti alle retribuzioni asseritamente dovute per il periodo dal 14/01/2025 al 30/4/2025, in quanto la somma , in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, non sarebbe di Euro 9.350,66 ma di Euro 8.833,94 (come da conteggio elaborato dal CP_8
di AN , previa detrazione degli importi che il ricorrente ha percepito in occasione della supplenza presso l'IC di Castel Goffredo dal 10.4.2025 al 06.06.2025).
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
I fatti di causa sono pacifici
La parte ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto alla stipulazione del contratto di supplenza in qualità di docente presso il di AN dal 13.1.2025 al 30.4.2025 , quale conseguenza CP_8 dell'illegittima condotta dell'istituto, che avrebbe violato la procedura prevista per la convocazione degli aspiranti.
L'OM 88 del 16.05.2024 disciplina la procedura da seguire per l'attività di interpello degli aspiranti alla stipulazione del contratto di lavoro, iscritti nelle apposite graduatorie.
In particolare l'art. 13 , per quanto di interesse, così recita :
Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: a)parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;
b) totalmente inoccupati.
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.
L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e,
- 8 - acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia
e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene: i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
. il giorno e l'ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
. le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere: l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente
l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione
Ritiene lo scrivente che una corretta interpretazione della normativa interna sopra indicata comporti il rigetto del ricorso
E' documentalmente provato che la proposta di assunzione per incarico di supplenza breve per 18 ore settimanali fino al 30.4.2025 presso la CTP di UZ è stata fatta al ricorrente in data
9.1.2025 (cfr. doc. 3 di parte convenuta) ed è stata anticipata con mail del 24.12.2024 ( cfr. doc.
1 di parte ricorrente ) quindi largamente entro il termine di preavviso di almeno 24 ore previsto dalla OM di cui sopra ed è pacifico che egli ha fornito ritualmente e immediatamente la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico ( cfr. punto 4 del ricorso )
Con il suddetto atto il ricorrente è stato quindi “allertato” che avrebbe potuto essere convocato per la presa in servizio effettiva presso l'Istituto Centro Provinciale Istruzione Adulti entro il termine massimo di 24 ore previsto dalla medesima fonte normativa, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto rimanere a disposizione della scuola e pronto a recarsi velocemente presso l'istituto stesso, pacificamente compreso fra quelli espressamente indicati nella graduatoria di istituto di seconda fascia nella quale era inserito (cfr. doc. 1 di parte convenuta)
Nella proposta di assunzione del 9 gennaio 2025 infatti era espressamente e tassativamente prevista l'assunzione in servizio per il giorno 13/1/2025 quindi il ricorrente avrebbe dovuto
“organizzarsi” per essere a AN quel giorno ( o un giorno successivo come è poi è avvenuto) mettendo in conto eventuali mancate accettazioni o rinunce di candidati collocati in posizione piu' elevata della graduatoria.
- 9 - La convocazione per la effettiva presa di servizio , per effetto della mancata presentazione del primo candidato posizionato ad un livello piu' alto della graduatoria, è stata effettivamente operata telefonicamente alle ore 15,20 e , quindi in un termine inferiore alle 24 ore (ossia 18 ore prima della presa di servizio inderogabilmente fissata per le 9 del mattino successivo) , ma in un termine comunque ragionevole e esigibile stante la distanza fra il luogo di residenza del ricorrente ( Napoli)
e la sede dell'Ufficio e tenuto conto dell'urgenza di garantire alla scuola un docente per la classe di concorso A022 e quindi la continuità didattica .
In ogni caso, e la circostanza è dirimente, è la proposta di assunzione che deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore che , come detto, è stato ampiamente rispettato nella fattispecie al vaglio di questo giudice, mentre non è previsto da alcuna fonte normativa , legislativa
,regolamentare o interna, un termine di preavviso minimo per la presa di servizio effettiva .
La domanda attorea va rigettata, per la ragione -assorbente di ogni altra- che la condotta del ricorrente è stata determinante nella produzione del lamentato danno
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
Cont rigetta il ricorso e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1
che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre rimb. forf.
Cosi' deciso in AN , il 10.6.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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