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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/07/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. Reg. Vol. Giur. 133/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minori e Famiglia
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Est.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Bossolasco Consigliere Onorario Dott. Daniele Gnani Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado di appello da:
nata a [...] il [...] – , RT CodiceFiscale_1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Arese del Foro di Cuneo in forza di procura speciale delli 25 luglio 2023 allegata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima sito in Cuneo CN, Via Asilo 5 (C.F.: – Fax: 0171.480196 – PEC: C.F._2
) ammessa al gratuito patrocinio in forza di delibera Email_1 dell'Ordine degli Avvocati di Torino resa in data 4.04.2024;
parte appellante
contro
:
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, attualmente domiciliato presso la casa Circondariale di Reclusione C.F._3 di Fossano, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Torino via Camburzano n. 10, presso lo studio dell'avv. Luciana Ferroglio del Foro di Torino, C.F.:
che lo rappresentata e difende, in virtù di procura allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione in appello, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. all'indirizzo di PEC:
comunicato all'Ordine ai sensi della L. Email_2
2/2009, o al numero di fax 011.7933536;
appellato
1 e
contro
:
l'Avv. Ilaria Basso del Foro di Torino, Curatore speciale e Difensore dei minori nata a [...] il [...], e (già Persona_1 RT
, nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 _3 elettivamente domiciliati a Torino, in via Goffredo Casalis 13, presso lo studio dell'avv. Ilaria Basso, ed ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino del 29 maggio 2024,
parte appellata
Con l'intervento del Tutore dei minori suddetti, in persona del Direttore pro- tempore dei Servizi Sociali “ ”. Controparte_2
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Marta Lombardi.
Oggetto: Appello ex art. 17, lg. 184/1983 avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 120/2024 del 15.03.2024, depositata in data 18.03.2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il [...], e (già Persona_1 RT
, nato a [...] il [...]. Persona_2 _3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante (madre) Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita – Sezione specializzata minorenni, contrariis reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza ed esperito ogni opportuno accertamento, IN VIA PRINCIPALE, dichiarare la nullità della sentenza per difetto / carenza di motivazione logico giuridica e in ogni caso modificare e/o revocare la sentenza n. 120/2024 emessa dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 15.3.2024 nel procedimento recante R.G. 117/2022, nella parte sopra impugnata, revocando lo stato di adottabilità dei minori;
autorizzare in ogni caso gli incontri madre-figli monitorati dai Servizi Sociali territorialmente competenti secondo il calendario dai medesimi predisposto, così come sino ad ora avvenuto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per l'appellato (padre della minore Persona_1
Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello – Sezioni per i Minorenni e Famiglia, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Per l'appellata Curatrice speciale dei minori:
2 Rigettare l'istanza di nullità della sentenza 120/2024 resa nel giudizio Reg Cont 117/2022 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta. Nel merito rigettare l'appello interposto e per l'effetto confermare in ogni suo Parte_2 punto la sentenza n. 120/2024 emessa nel procedimento Reg. Cont. 117/2022 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta. Con mantenimento dei rapporti tra i due minori (verbale 8/7/2025).
Per il Tutore: Chiede la conferma dello stato di adottabilità per entrambi i minori, con mantenimento dei rapporti almeno tra i due fratelli (verbale 8/7/2025).
Per la Procura Generale: Chiede la conferma dell'appello (verbale 8/7/2025).
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale ha avuto origine da una situazione familiare complessa, già da tempo nota ai servizi territoriali e al Tribunale per i Minorenni. In particolare, con un decreto del 25 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento 2014-21 rgvg, il Tribunale minorile aveva disposto l'inserimento della madre, la GNa e dei RT minori, e (oggi , in una comunità, a Persona_1 Persona_4 RT causa dell'emergere di plurime difficoltà e problematiche genitoriali. L'avvio di tale procedimento era stato sollecitato da un ricorso della nonna paterna di , la GNa ER
, che aveva segnalato una situazione di pregiudizio per i minori, Controparte_3 derivante dall'incapacità della madre di prendersi cura adeguatamente dei figli, manifestando una mancanza di filtri, un linguaggio scurrile e una difficoltà nel percepire e soddisfare i loro bisogni. A ciò si aggiungeva la situazione del padre di , il GN ER
, che era stato arrestato e successivamente inserito in un affidamento Controparte_1 terapeutico presso la comunità CUFRAD, con una diagnosi di disturbo da uso di sostanze (cocaina e alcol) e disturbo di personalità associato ad ansia e attacchi di panico. Sin dalle prime fasi, il minore era risultato iperattivo e di difficile gestione, _3 spesso aggressivo verso la LI , mentre quest'ultima mostrava un ritardo ER nelle tappe dello sviluppo, non camminando ancora a diciotto mesi e presentando agitazione e difficoltà a mantenere l'attenzione. La madre, dopo l'arresto del primo compagno, (che viveva "in un Persona_5 contesto degradato" ed era noto al perché dedito all'abuso di alcol e sostanze CP_4 stupefacenti e successivamente non è risultato essere il padre di , come da _3 sentenza del Tribunale di Cuneo del 10 febbraio 2022 che ne ha disconosciuto la paternità), aveva gravi difficoltà economiche e di gestione dei bambini, i quali, pur piccolissimi, avevano un reciproco rapporto difficile, visto che aveva da subito _3 mostrato rabbia nei confronti della LI. Nonostante le resistenze iniziali, la GNa si era dichiarata disponibile a un inserimento in comunità con i figli. RT
3 Sulla base di questi elementi, il Tribunale per i Minorenni aveva ritenuto che entrambi i minori fossero esposti a pregiudizio a causa delle difficoltà della madre e della sopravvenuta detenzione anche del GN , rendendo necessario un intervento ER immediato a loro tutela e per valutare le capacità genitoriali. Si era quindi ritenuto fondamentale che la madre trascorresse un periodo in un contesto protetto, con il sostegno di personale competente, per svolgere il proprio ruolo senza esporre i minori a gravi rischi. I servizi erano stati incaricati di fornire ogni supporto e di approfondire le competenze genitoriali dei genitori. Gli incontri tra e il padre ER
potevano proseguire, mentre quelli tra e il GN Controparte_1 _3 Persona_2 dovevano essere interrotti, non essendo quest'ultimo risultato essere il padre del minore. L'istruttoria successiva forniva ulteriori dettagli sulla situazione familiare. Una nota del servizio sociale del 7 aprile 2022 comunicava che l'inserimento della madre in comunità era stato positivo, con la donna che collaborava attivamente e si rendeva disponibile per ogni necessità. aveva iniziato la scuola materna, e il GN , ancora _3 ER detenuto con fine pena nel 2025, stava procedendo regolarmente nel suo percorso comunitario. Tuttavia, una nota del 30 giugno 2022 del servizio sociale rilevava delle criticità nel percorso comunitario della madre: la GNa doveva essere RT costantemente indirizzata e contenuta, mostrando una visione superficiale delle esigenze di e , chiedendo spesso di uscire con le amiche portando con sé i figli, e _3 ER manifestando a tratti atteggiamenti di immaturità e scarsa stabilità. Inoltre, la relazione tra la coppia sembrava essersi interrotta. Controparte_5
Il servizio di Neuropsichiatria Infantile, con una nota del 15 giugno 2022, segnalava che il GN mostrava atteggiamenti superficiali e scelte impulsive, con un ruolo ER paterno "laterale e superficiale". Non sembrava capace di assumersi la responsabilità verso i suoi sette figli, avuti da diverse compagne, e la sua progettualità appariva instabile, come dimostrato dal fatto che, nello stesso mese, aveva prima pianificato di riunirsi con la GNa nella stessa abitazione, per poi porre fine alla RT relazione con una telefonata. In entrambi i genitori erano stati evidenziati tratti "egosintonici, aspetti di imprevedibilità e inaffidabilità" che rendevano necessaria una presa in carico individuale e che condizionavano la loro capacità di svolgere un ruolo genitoriale adeguato ai bisogni dei figli. In particolare, la GNa avrebbe RT dovuto dimostrare un progetto di vita concreto e capacità di realizzarlo in modo responsabile per se stessa e per i bambini, mantenendoli in una situazione di tutela. Il 29 luglio 2022, il servizio sociale confermava la fine della relazione sentimentale tra la GNa e il GN , circostanza che aveva portato maggiore serenità e RT ER tranquillità alla donna. aveva mostrato un notevole miglioramento nella ER deambulazione, avendo ripreso a camminare, sebbene rimanesse agitata e con difficoltà a mantenere l'attenzione. La madre era diventata più presente e tranquilla con i figli e aveva iniziato un percorso psicologico. Tuttavia, il 21 ottobre 2022, il servizio aggiornava l'Autorità giudiziaria procedente circa due gravi fatti: il 9 ottobre 2022, la GNa si era presentata, assieme alla RT propria madre e ai due figli, presso la comunità dove era inserito il GN in ER misura alternativa alla detenzione carceraria. Questo incontro non era autorizzato, e gli adulti avevano fatto una "gran scenata" davanti ai bambini. La GNa aveva poi taciuto l'episodio, raccontando di aver passato la giornata con la madre a fare la spesa. Il 17 ottobre 2022, i genitori di avevano organizzato una "fuga all'estero" con i figli, ER sventata dal rapido intervento del personale della comunità. La comunità "Il Ginepro 2" aveva relazionato, il 17 ottobre 2022, che il GN presentava "un'organizzazione ER
4 di personalità borderline con tratti narcisistici, antisociali e dipendenza da sostanze", si mostrava apparentemente collaborativo, ma con grosse difficoltà a fidarsi, a gestire i limiti e le emozioni, e a provare empatia. I suoi sentimenti sembravano strumentali e istrionici, e si mostrava irresponsabile nei rapporti interpersonali. L'équipe educativa aveva osservato una compromissione importante delle capacità affettiva e genitoriale del GN , il quale non aveva a mente il benessere e la tutela dei minori e vedeva i ER figli come strumenti per controllare l'ex compagna. Aveva sempre riferito che la madre era inadeguata, salvo poi negare tale circostanza, sottolineando, al contrario, l'importanza di ricostruire la famiglia. La GNa nella sua difesa, ha negato RT di aver organizzato una fuga, giungendo a negare che vi fosse una relazione sentimentale con il GN . Analogamente il GN , pur avendo confermato il progetto ER ER suo e della compagna di incontrarsi, ha dichiarato di non aver realizzato alcuna una "fuga" e di essersi, anzi, consegnato alle autorità.
Il 25 ottobre 2022, il Pubblico Ministero presentava ricorso per l'apertura del procedimento di adottabilità dei minori e . Con Persona_1 Persona_4 provvedimento del 15 novembre 2022, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta disponeva la chiusura del precedente procedimento de potestate (RG VG 2014/2021) e l'apertura del procedimento 117/2022 (N. 117-22 Reg. Cont.) per l'eventuale dichiarazione di adottabilità dei minori. Contestualmente, ordinava approfonditi accertamenti sulle condizioni psicofisiche dei minori, sull'ambiente di origine, sulla condizione personale e familiare dei genitori e dei parenti che avessero richiesto l'affidamento, e sulle loro capacità genitoriali, anche in prospettiva evolutiva. Disponeva l'inserimento dei minori in una famiglia affidataria o in una casa-famiglia, incontri con la famiglia biologica in luogo neutro e in presenza di un operatore, la sospensione della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore provvisorio (il Direttore del e di un curatore speciale per i minori (Avvocato Controparte_2
Ilaria Basso).
Gli incontri dei minori e con la madre in luogo neutro venivano osservati ER _3 come "non particolarmente significativi", con momenti di gioco alternati a momenti in cui la madre si distraeva con l'operatore, parlando della sua sfera sentimentale, potenzialmente destabilizzante per i bambini, soprattutto per . Questi incontri, _3 inoltre, generavano "malessere e destabilizzazione" nei minori. La valutazione delle competenze genitoriali rivelava una donna incapace di problematizzare la situazione del nuovo compagno e della nuova gravidanza e di empatizzare con i figli e . I ER _3 servizi continuavano a osservare nella GNa una mancanza di pieno RT riconoscimento dei fatti, una chiara superficialità emotiva e un carente senso di responsabilità nel suo ruolo materno. Per quanto riguarda il padre, GN , egli aveva chiaramente Controparte_1 manifestato in udienza e nelle conclusioni del suo atto difensivo di rinunciare al proprio ruolo paterno, chiedendo che la figlia fosse data in adozione e posta lontana da lui ER
e dalla madre. I bambini, e venivano collocati presso una famiglia affidataria “ponte” a _3 ER gennaio 2023 e poi , dal 22 ottobre 2024, dopo la sentenza qui appellata, veniva _3 collocato in una famiglia a rischio giuridico. Gli affidatari iniziali riferivano che, sebbene entrambi i minori fossero inizialmente agitati e presentasse un evidente ritardo ER nello sviluppo (non si reggeva in piedi), con il tempo si erano tranquillizzati e ER
5 aveva avuto un'evoluzione positiva, anche se un ritardo permaneva. aveva avuto _3 un netto miglioramento nell'espressione delle emozioni. Entrambi i bambini, tuttavia, avevano manifestato ancora molta rabbia. L'inserimento a scuola era stato positivo, e gli insegnanti di avevano notato un netto miglioramento. , che al loro arrivo _3 ER era molto aggressiva (mordeva, graffiava, tirava schiaffi) verso gli affidatari e il fratello, aveva ridotto l'aggressività verso gli affidatari, ma non del tutto verso il fratello. _3 parlava liberamente della madre e dei nonni, specialmente quando le attività gli ricordavano momenti passati con loro. non aveva mai chiesto del padre. Gli ER affidatari riferivano anche di un incontro casuale con la madre, che li aveva salutati brevemente e poi si era allontanata, mostrando rispetto per il provvedimento giudiziario. Avevano notato che i bambini, il giorno dopo gli incontri con la madre, erano molto più agitati e aggressivi e addirittura regredivano, con che tornava a gattonare e ER
che orinava nel letto durante il sonno. La psicologa dell'NPI segnalava per _3
la necessità di un percorso logopedico e accertava per un "ritardo di _3 ER sviluppo globale con un funzionamento significativamente disomogeneo ed associato a difficoltà di autoregolazione emotiva ed affettiva" legate alla sua storia familiare e allo stile di attaccamento precoce. Nonostante ciò, i minori mostravano significativi progressi con gli affidatari, passando da gravi condizioni di ritardo e problemi comportamentali a una maggiore adeguatezza. I bambini necessitavano di un contesto "adeguato, accogliente e definitivo".
Nel frattempo, la GNa aveva intrapreso una nuova relazione affettiva. Il RT nuovo compagno, GN era anch'egli seguito dai servizi per problemi Persona_6 legati alla separazione e incontrava i propri figli in luogo neutro. La GNa RT era rimasta nuovamente incinta, in una gravidanza non programmata, sembrando del tutto incapace di problematizzare la propria situazione. Il nuovo nucleo si trasferiva a vivere con i nonni materni dei minori, i quali, tuttavia, non dimostravano un vero interesse per e , come evidenziato dal fatto che la nonna non si _3 ER presentava agli incontri con l'assistente sociale, e il nonno, pur dichiarandosi formalmente disponibile, non aveva mai spontaneamente richiesto di vedere i nipoti né informazioni su di loro. Come si evince dalla relazione dei servizi sociali dell'11 marzo 2024, la GNa
[...]
e il GN senza abitazione, venivano ospitati dai genitori RT Persona_6 di lei ma la convivenza era difficile, con l'alternanza di momenti di tranquillità e altri di tensione, e per tale ragione si allontanavano andando a vivere con i genitori di lui. Dopo poco tempo la coppia interrompeva la relazione e l'uomo tornava a convivere con l'ex moglie, mentre la sig.ra chiedeva accoglienza alle amiche, le quali erano già RT conosciute dal servizio perché in condizioni di fragilità esse stesse. Data la gravidanza, il servizio sociale proponeva alla sig.ra l'inserimento in un alloggio di social RT housing fino al parto e il successivo inizio del progetto di inserimento in comunità mamma-bambino. La sig.ra accettava tale proposta e in data 13.02.2024 veniva accompagnata presso l'alloggio.
In data 04.03.2024 la GNa recedeva dal contratto di inserimento perché RT aveva sottoscritto un contratto di locazione per un alloggio a Murello, potendo contare sull'aiuto di sua “cognata”, cioè la sorella di l'uomo che aveva Persona_5 disconosciuto la paternità di . _3
6 I Servizi riferivano che i rapporti tra e la sua famiglia di origine non erano chiari: Pt_1 la GNa riferiva di non avere alcun tipo di rapporto con il padre della bambina che aspettava ma di mantenere i rapporti con la propria famiglia.
Alla luce di quanto emerso, il Tribunale, con la sentenza n. 120/2024 del 15 marzo 2024, qui appellata, dichiarava lo stato di adottabilità di e . Il Tribunale ER _3 minorile motivava tale decisione evidenziando che la madre non aveva dato "chiara dimostrazione, durante tutta la precedente procedura di VG ma anche nella presente, di avere capacità di recupero della propria funzione genitoriale” e che non si prevedevano
“tempi di recupero compatibili con le esigenze di stabilità e affettività che presentano oggi i bambini". Rilevava che la madre era "ormai concentrata sulla sua nuova relazione e gravidanza” e banalizzava “gli aspetti problematici ancora presenti". Quanto al padre, constatava che egli aveva "chiaramente rinunciato al proprio ruolo genitoriale". Di conseguenza, il Tribunale disponeva l'inserimento dei minori in un nucleo potenzialmente adottivo e l'interruzione dei rapporti con la famiglia di origine.
Avverso tale sentenza, la GNa madre dei minori, interponeva RT appello, chiedendo pronunciarsi la nullità o la modifica/revoca della sentenza appellata, sostenendo che fosse iniqua, ingiusta e gravemente pregiudizievole. A dire dell'appellante, la sentenza sarebbe basata su un unico episodio mal interpretato (il tentativo di fuga) e non avrebbe considerato il suo percorso comunitario, complessivamente positivo e collaborativo. Riteneva che le sue difficoltà non fossero di tale gravità da giustificare l'adottabilità dei figli, misura che dovrebbe rappresentare l'extrema ratio. Contestava la rilevanza della nuova gravidanza e la presunta mancanza di interesse dei nonni materni. Eccepiva, inoltre, la carenza di motivazione logico-giuridica della sentenza di primo grado, soprattutto nella parte in cui dispone l'interruzione dei rapporti tra la madre e i minori, ritenendola punitiva e non nel superiore interesse dei figli. Insisteva dunque per la ripresa degli incontri madre-figli monitorati dai servizi sociali.
Il GN , padre di , si costituiva nel giudizio di appello in Controparte_1 ER relazione alla figlia . Chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalla madre, allegando ER
l'infondatezza dei motivi dalla stessa addotti. Sottolineava che la dichiarazione di adottabilità non si basava solo sull'episodio della "fuga", ma su molteplici ragioni, incluse le significative fragilità dei genitori e l'incapacità di recuperare le funzioni genitoriali in tempi compatibili con le esigenze dei figli. Sottolineava che la nuova relazione e gravidanza della madre avevano distolto l'attenzione della donna dai problemi dei due figli più grandi. Confutato la presunta carenza di motivazione giuridica della sentenza di primo grado, affermando che essa soddisfaceva tutti i requisiti di legge. Infine, sosteneva che l'interruzione dei rapporti tra genitori e figli era strettamente correlata alla dichiarazione di adottabilità e volta a tutelare l'interesse dei minori, in quanto gli incontri si erano rivelati fonte di turbamento per questi ultimi. Il GN ribadiva la sua ER volontà che i bambini fossero dati in adozione, rinunciando al suo ruolo paterno.
Il Curatore Speciale dei minori, Avvocato Ilaria Basso, si costituiva in appello nell'interesse di e , chiedendo il rigetto dell'appello della madre. In via ER _3 preliminare, chiedeva respingersi l'eccezione di nullità della sentenza per carenza di motivazione, affermando la chiarezza dell'iter logico-giuridico adottato dal Tribunale,
7 basato sullo stato di abbandono morale e materiale dei minori, le accertate incapacità genitoriali della madre (unico genitore per ) e la "rinuncia" del padre di . _3 ER
Ripercorreva le fasi del procedimento di primo grado, sottolineando che l'episodio della "fuga" era stato uno dei fattori rilevanti nella valutazione della genitorialità ma non l'unico elemento a fondamento della decisione. Il Curatore Speciale argomentava che l'istruttoria aveva rivelato ulteriori e significativi elementi di pregiudizio da parte di entrambi i genitori, incompatibili con il corretto esercizio delle funzioni genitoriali, citando le relazioni dei servizi NPI e sociali sulle fragilità, l'instabilità progettuale del padre, la superficialità e la mancanza di consapevolezza emotiva della madre e la nuova gravidanza che aveva ulteriormente distolto l'attenzione della stessa da e . ER _3
Prendeva atto della rinuncia del GN al suo ruolo paterno e la mancanza di ER effettiva disponibilità dei nonni materni. Infine, evidenziava i significativi miglioramenti dei minori con gli affidatari, pur persistendo alcune difficoltà che richiedevano un contesto stabile e definitivo. Concludeva nel senso che la situazione doveva essere valutata come stato di abbandono morale e materiale di e , confermando ER _3 la necessità della dichiarazione di adottabilità.
Nella relazione del 30 settembre 2024, i Servizi davano atto del fatto che il 30 aprile 2024 la GNa aveva dato alla luce , riconosciuta dalla RT Persona_7 sola madre. La GNa aveva riferito agli operatori di aver interrotto i rapporti con la sua famiglia di origine e di non aver detto a nessuno, neppure al padre di , della sua Per_7 nascita. Al momento delle dimissioni dall'ospedale la GNa aveva accettato la proposta di inserimento in comunità mamma-bambino presso la Villa Maria, una struttura della Fondazione Orizzonte Speranza di Boves (CN). Successivamente alla comunicazione della sentenza dichiarativa dell'adottabilità di e di , i Servizi erano venuti a ER _3 conoscenza del nuovo matrimonio della GNa con un ragazzo straniero. La RT GNa cercava di normalizzare la situazione anche se in lei serpeggiava il dubbio di essere stata ingannata. In effetto, il 5 luglio 2024, la GNa aveva constatato RT che la sua casa a Murello era stata occupata da sconosciuti, verosimilmente legati al marito. Questa situazione la metteva di fronte alla realtà inducendola a disdire il contratto di locazione e ad avviare la pratica di separazione dal marito. Nella stessa relazione, i Servizi riferivano che l'inserimento in comunità procedeva bene, la GNa era rispettosa delle regole, attenta alla neonata e cercava un'attività Per_7 lavorativa, ma in ogni caso necessitava di supporto per evitare situazioni di difficoltà. Si dimostrava sempre una persona molto fragile. I Servizi confermavano l'assenza di un rapporto della GNa con la famiglia di origine. I familiari o altri parenti non RT avevano contatti o non avanzavano richieste al servizio. La GNa si informava sulle condizioni di salute dei figli e , e confidava molto nell'esito del suo _3 ER appello. Per loro si era deciso l'abbinamento con le famiglie adottive. All'uopo, erano state individuate due famiglie differenti in modo che entrambi i minori avessero la possibilità di sperimentare in modo esclusivo le attenzioni e le cure di cui necessitavano.
All'udienza del 15 ottobre 2024 davanti alla Corte d'Appello, veniva sentita la GNa
RT
Interrogata dal Presidente, la GNa confermava di essere inserita nella RT comunità di Villa Maria Boves con la piccola , nata il [...], la quale non Per_7 era stata riconosciuta dal padre, che l'aveva abbandonata al quarto mese di gravidanza e forse non era neppure informato della nascita. La GNa spiegava che la sua
8 permanenza in comunità era iniziata pochi giorni dopo la nascita di , in quanto un Per_7 precedente alloggio in social housing non era risultato adeguato a causa di lavori da terminare (imbiancatura) e "perdite di gas". La GNa confermava di avere RT contratto matrimonio con un cittadino extracomunitario poco prima della nascita di perché questi le era stato “vicino” durante la gravidanza e per accontentare la Per_7 famiglia di lui, dato che nella loro cultura non era ammessa la convivenza senza matrimonio. Si era però trovata nella condizione di dover recedere dal contratto di affitto, avendo scoperto in casa "situazioni... non trovo neanche le parole", con la presenza di "gente straniera che non sapevo da che parte arrivasse" e la possibile irregolarità di alcune persone. La GNa confermava di avere quattro figli: (che vive in affidamento RT Per_8 con il padre da oltre 10 anni e ha 13 anni, vedendo la madre una domenica sì e una no nella struttura, e conoscendo la nuova nata); (disconosciuto dall'allora _3 compagno, GN;
(avuta con il GN ); e (forse nata Persona_2 ER ER Per_7 dalla relazione con . La gravidanza di non era stata cercata e la Persona_9 Per_7 GNa dichiarava di avere "problemi con i contraccettivi". RT
In merito al progetto di fuga con il GN e i bambini, la GNa ER RT ammetteva: "Abbiamo fatto degli errori molto gravi, non pensando al benessere psicofisico dei nostri figli". Attribuiva però l'idea della fuga al GN . Riguardo al suo ER progetto con e , esprimeva la volontà di continuare il percorso Per_7 _3 comunitario, che le offre supporto psicologico, e di trovare un lavoro e una casa per dare stabilità a . Dichiarava di ritenersi in grado di occuparsi di tre bambini. Affermava Per_7 di aver interrotto i rapporti con la sua famiglia d'origine e con "tutto ciò che riguarda il mio passato", contando sul sostegno della comunità anche dopo l'uscita. Quando le veniva chiesto come si spiegasse il miglioramento dei bambini in sua assenza e se ritenesse di avere delle mancanze come mamma, la GNa rispondeva di non RT spiegarselo. Descriveva gli incontri con i bambini nei luoghi neutri come "normali", ammettendo di aver parlato con le educatrici principalmente della sua gravidanza in presenza dei minori, i quali erano a conoscenza della gestazione. Confermava di non lavorare al momento, di non avere rapporti con il GN né con la propria ER famiglia dal 23 gennaio 2023. Successivamente veniva sentito il GN . Egli dichiarava di non essere Controparte_1 in grado di fare il padre a causa della sua detenzione e di una "fine pena lontana" (2028). Riconosceva di aver lavorato sulla propria dipendenza affettiva e sulla "relazione tossica" che intercorreva tra lui e la GNa La sua versione sul progetto di fuga diverge Pt_1 da quella della avendo l'Esposto affermato che era stata la a RT RT proporgli di scappare. Dichiarava di avere precedenti penali per i reati di maltrattamento, truffa, sostituzione di persona e ricettazione e di avere fatto uso di cocaina sino al 2018. Dichiarava di avere in sette figli. Alla medesima udienza, il Tutore informava la Corte del fatto che era appena avvenuto l'abbinamento dei minori e a due distinte famiglie a rischio giuridico. ER _3
Alla successiva udienza dell'11 marzo 2025 venivano sentiti gli affidatari. Il Tutore precisava che la coppia di affidatari di non era a rischio giuridico. ER
Gli affidatari a rischio giuridico di dichiaravano che il bambino era con loro dal ER0
22 ottobre 2024, cioè da quando aveva lasciato gli “affidatari-ponte”, e lo descrivevano come molto intelligente, vivace, curioso ed entusiasta e molto affettuoso. Riferivano che inizialmente era molto chiuso e introverso, aveva difficoltà a relazionarsi con gli ER0
9 altri, mostrava molta insicurezza, al punto che diceva di sé stesso "faccio schifo, non sono buono a nulla, non sono degno di essere amato" ed era molto arrabbiato col suo passato. Riferivano anche di un sonno agitato, con frequenti risvegli e respirazione affannosa. Riguardo ai cambiamenti, gli affidatari riferivano che , nonostante le continue ER0 stimolazioni iniziali, non parlava del suo passato né delle sue emozioni, ma che poi aveva iniziato ad aprirsi, a parlare della sua giornata, delle sue emozioni e a chiedere consigli.
diceva che la loro casa era il terzo posto dove era stato. Ricordava un primo ER0 posto dove viveva con una persona “pazza” (la madre) in una comunità, descrivendo questo periodo come "brutto" e usando termini forti. Descriveva ancora più negativamente il periodo trascorso con il padre di sua sorella (il GN ), ER riferendo che era un uomo che "urlava molto", che lo avevano fatto vivere con quest'uomo "pazzo" e che nessuno lo difendeva. Riferiva che era arrabbiato anche con l'ultimo vissuto con la precedente coppia affidataria, perché si sentiva inadeguato e aveva un rapporto turbolento con la sorella.
frequentava la prima elementare e, sebbene fosse arrivato il 22 ottobre (2024), ER0 su consiglio dell'équipe adozioni non andò a scuola per i primi due mesi. Inizialmente l'ingresso a scuola non fu semplice a causa della sua disabitudine al rispetto delle regole e della bassa soglia di attenzione. Tuttavia, grazie al lavoro continuo degli affidatari e degli insegnanti, migliorò tantissimo nella capacità di attenzione e nella ER0 relazione coi compagni. Aveva anche ottenuto il suo primo "ottimo" in comportamento ed era bravo in informatica e matematica. Stava scoprendo l'inglese con un insegnante madrelingua e rispondeva a casa in inglese, mostrandosi felice, aperto e simpatico.
parlava della sorella, ma non ne parlava bene, ricordando con sofferenza e ER0 fatica il periodo di convivenza con lei e dicendo che la sorella di notte lo svegliava sempre. Non parlava mai della madre biologica, identificandola con la "persona pazza" vissuta in comunità. Il rapporto con la sorella era conflittuale e non aveva più visto ER0 ER da quando era con loro, anche perché il Tutore aveva consigliato di evitare incontri per proteggere . ER
Venivano poi sentiti gli affidatari (non a rischio giuridico) di , i quali riferivano che ER la bambina era arrivata da loro a gennaio 2023. La descrivevano come vivace, con difficoltà attentive, e difficile da gestire a scuola. Si inseriva bene a livello relazionale ma non nel gioco libero e nelle attività. Mostrava segni di iperattività, sebbene non fosse certificato nulla. Era seguita dalla NPI con appuntamenti settimanali e dalla psicomotricista, ottenendo un miglioramento esponenziale nella mobilità fine;
quando era arrivata non camminava e non parlava, ma ora aveva acquisito tutte le capacità. Nel rapporto con il fratello e altri bambini, era un po' assillante e richiedeva molto ER contatto fisico. Inizialmente la conflittualità fisica con il fratello era importante, sebbene fosse diminuita nell'ultimo periodo. Una valutazione cognitiva di aprile 2023 aveva evidenziato un QI di 72, al limite, ma il linguaggio era migliorato molto, tanto da essere ora avanti rispetto ai coetanei. AL sapeva chi era la madre biologica e il suo nome, e a volte ne parlava in relazione al fratello, ma non sembrava avere ricordi propri, forse ricordava qualcosa dagli incontri in luogo neutro ma non chiedeva nulla della madre. Chiedeva invece ogni giorno del fratello: le mancava e voleva vederlo, anche se nelle ultime settimane si era rasserenata dopo il distacco da e il rifiuto di una famiglia potenzialmente adottiva. Gli affidatari di ER0
riferivano che la bambina sembrava predisposta verso la nuova famiglia che ER
10 l'aveva conosciuta per l'adozione, chiamandoli "mamma e papà", ma che in pubblico mostrava comportamenti peculiari, come buttarsi a terra gridando "mi picchi, mi fai male".
In data 06.05.2025 veniva depositata una relazione sociale di aggiornamento su . ER
continua a vivere con la coppia affidataria non a rischio a seguito del mancato ER abbinamento con una coppia per l'adozione. La bambina ha manifestato evidente malessere e disagio, diventando molto più esigente e complessa da gestire. Ha sviluppato un atteggiamento di onnipotenza che la coppia fatica a contenere. Si presenta estremamente confusa e incapace di dare un senso alle sue vicende, assumendo comportamenti inadeguati sia in famiglia che a scuola. Ha una profonda paura dell'abbandono. Avrebbe bisogno di un supporto psicologico per rielaborare i suoi vissuti e fare ordine nei pensieri e nelle aspettative. È in carico al servizio di NPI (Neuropsichiatria Infantile) di Fossano per interventi di psicomotricità. È stato richiesto anche un sostegno psicologico dalla NPI ASL CNI di Fossano per aiutarla a elaborare i suoi vissuti traumatici e la sua storia. Il servizio ha attivato il progetto PIPPI (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione) per sostenere la coppia affidataria e preparare la minore a un eventuale passaggio in famiglia adottiva. Dopo il fallimento dell'abbinamento adottivo, ha sviluppato un atteggiamento ER oppositivo ed aggressivo con adulti e coetanei. La sua paura dell'abbandono e la confusione riguardo figure di riferimento importanti (madre biologica, fratello adottato, padre biologico) la portano a un attaccamento quasi morboso con l'affidataria, faticando a staccarsi da lei. L'educatrice sta lavorando con , l'affidataria e la scuola per trovare le strategie ER migliori di supporto, aiutando la bambina a fare ordine nella sua testa e la famiglia a gestire la situazione. Si sta valutando l'opportunità di organizzare momenti di incontro tra e il fratello ER
. _3
La GNa e la piccola sono ancora ospitate presso la Comunità "Villa RT Per_7
Maria" dal 03-05-2024. La GNa ha tenuto inizialmente un atteggiamento "ineccepibile" con RT attenzione alla piccola e collaborazione, ma col tempo ha manifestato atteggiamenti e reazioni imprevedibili, con "scoppi d'ira" e atteggiamenti polemici. Appare come una persona "deprivata" che spesso si racconta in una realtà deformata. E' assolutamente incapace di autocritica. Si intromette nell'educazione degli altri bambini ospiti, criticando apertamente bambini, mamme e operatrici. Riceve periodicamente la figlia maggiore (che vive con il padre e la nonna paterna), dimostrando partecipazione attiva alla sua educazione. La GNa tiene la con sé giorno e notte e si preoccupa in RT Per_7 modo eccessivo per la sua salute (chiamate alla pediatra, accessi al pronto soccorso). Tratta (bambina curiosa e vivace) come se fosse già molto più autonoma di Per_7 quanto lo sia, ad esempio acquistando giocattoli adatti a bambini più grandi. La GNa non ha completato la "scuola di cucina" per mancanza di interesse RT
e nell'aspettativa che altri facciano per lei. La GNa ha trovato un lavoro come addetta mensa a tempo determinato di RT
16 ore settimanali e riferisce che probabilmente le verrà rinnovato.
11 All'udienza dell'8 luglio 2025, le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe. La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'intero percorso istruttorio consente di ricostruire con sufficiente chiarezza la condizione personale e genitoriale della GNa nonché l'evoluzione del suo RT rapporto con i figli minori e . Ne è emerso un quadro purtroppo ER _3 inequivocabile, segnato da fragilità strutturali, ripetuti fallimenti nel processo di crescita personale e persistente incapacità di assumere in modo consapevole e responsabile il proprio ruolo di madre. La GNa ha attraversato molteplici relazioni affettive instabili, spesso RT caratterizzate da dipendenza emotiva e da scelte impulsive che hanno avuto ricadute gravi sulla serenità e la sicurezza dei figli. È significativa, in tal senso, la sua costante tendenza ad affidarsi ad altri — figure maschili, contesti comunitari o familiari — sia per affrontare le difficoltà della vita quotidiana sia per sostenere il compito genitoriale, che appare tuttora percepito dall'appellante come qualcosa di esterno a sé, delegabile e semplificabile. Lo ha dichiarato la stessa in sede di audizione davanti a RT questa Corte, quando ha affermato di avere ancora bisogno di aiuto per crescere i bambini e di non riuscire, da sola, a far fronte alle incombenze familiari. A ciò si aggiunge il dato, anch'esso rilevante, emerso dall'ultima relazione dei Servizi, secondo cui la medesima dinamica di dipendenza e disimpegno si è riproposta perfino nell'ambito del corso di cucina, che avrebbe dovuto rappresentare un'opportunità di crescita e responsabilizzazione. L'abbandono anche di tale percorso, apparentemente marginale, si colloca invece in un tracciato coerente di rinuncia progressiva alla costruzione di un progetto autonomo e duraturo di vita. Sotto il profilo relazionale, la GNa ha dato priorità alle proprie esigenze RT affettive, sovente immature e disfunzionali, rispetto alla tutela dei figli. L'ultimo episodio particolarmente indicativo, in ordine di tempo, è stato quello del matrimonio estemporaneo con un cittadino extracomunitario sostanzialmente sconosciuto, per la sola addotta ragione di voler compiacere la famiglia di lui (pure sostanzialmente sconosciuta): il tutto mentre la GNa stava vivendo la sua quarta RT gravidanza, in attesa di (la GNa ha spiegato di avere avuto quattro figli da Per_7 quattro uomini diversi: “ vive in affidamento con il papà da oltre 10 anni e vive con il Per_8 papà e la nonna;
poi c'è che è stato riconosciuto solo da me, c'è stato il ER0 disconoscimento da parte del padre;
poi ho avuto dal GN e poi ER ER Per_7
…”): un gesto, questo del matrimonio, che non è stato preceduto da alcuna riflessione sulle implicazioni per e per e e che ha causato, a posteriori, Per_7 ER ER0 turbamento nella stessa GNa , resasi conto di poter essere stata “usata” RT
(“poi però quando sono andata a recuperare i miei effetti personali nella casa di Murello ho visto che c'era una situazione... non trovo neanche le parole, nel senso che c'era gente straniera che non sapevo da che parte arrivasse. Lì abitava anche mio marito con altre persone extracomunitarie che non conoscevo e non sapevo se fossero clandestini o meno”).
12 Parimenti dai contorni allarmanti è risultata la tentata fuga con il GN
[...]
, padre di , soggetto inserito in un programma terapeutico per gravi CP_1 ER problematiche di dipendenza e affetto da disturbi della personalità. La GNa, che all'epoca era collocata con e in una comunità mamma-bambino, ER _3 consapevole della situazione del GN e contravvenendo alle indicazioni dei ER servizi, ha coinvolto i minori in un incontro non autorizzato e ha dato corso, assieme a lui, a un tentativo di sottrazione all'affido, potenzialmente foriero di pericoli concreti per la sicurezza e l'incolumità dei bambini. La fuga è stata fortunatamente impedita dagli operatori della comunità, ma resta nella sua gravità un fatto emblematico della mancanza di lucidità e responsabilità che caratterizzano la condotta materna.
È parimenti evidente come la GNa non sia mai riuscita a garantire un RT minimo di stabilità abitativa, né a costruire un ambiente domestico idoneo ad accogliere i figli. Dopo avere usufruito di soluzioni temporanee e assistite, compreso l'inserimento in una struttura di social housing, la GNa ha successivamente rinunciato alle proposte di supporto strutturato, preferendo tentativi solitari e precari di sistemazione (anche presso amiche), che si sono rivelati totalmente inadeguati sul piano materiale. La precarietà delle sue condizioni lavorative, unite all'assenza di un reddito fisso e alla continua oscillazione fra dipendenza e illusione di autosufficienza, costituiscono elementi che aggravano la sua inidoneità al ruolo materno. Non può inoltre passare inosservata la scarsa consapevolezza del proprio ruolo educativo. Le relazioni dei Servizi sociali, dettagliate e puntualmente riscontrate nel corso dell'istruttoria, descrivono una madre che fatica a leggere i bisogni emotivi dei figli, che non riesce a stabilire con loro un legame affettivo solido, che si limita a gesti superficiali e a interazioni formali, incapace di costruire momenti significativi di relazione. , in ER particolare, ha manifestato distacco e chiusura, mentre ha avuto reazioni _3 emotive incoerenti e, a tratti, disorientate. La madre appare ancorata all'idea che basti
“avere una casa e un lavoro” per riprendere i figli, senza rendersi conto che il trauma vissuto dai bambini, l'instabilità che hanno interiorizzato e il senso di abbandono percepito necessitano di una presenza affettiva e di una progettualità esistenziale solida, affidabile e quotidiana, che la GNa non è in grado di offrire in tempi RT compatibili con la sana crescita dei minori.
Nel corso del procedimento, la GNa ha dato alla luce la quarta figlia, RT
, inserendosi in una nuova comunità mamma-bambino. Se, da un lato, la Per_7 decisione di avere un altro figlio può indicare un commendevole desiderio di riscatto, le modalità concrete di realizzazione del progetto (avviato con un uomo che – analogamente a quanto è accaduto per – non si è assunto la paternità) conferma quanto la ER0 traiettoria di vita della GNa continui a essere governata da dinamiche RT affettive impulsive, prive di progettualità, che moltiplicano gli impegni familiari senza affrontare le criticità ancora irrisolte. Il parziale miglioramento dimostrato nella gestione della neonata non può in alcun modo compensare o sanare le carenze profonde e prolungate che hanno contrassegnato il rapporto con e , i quali hanno ER _3 trovato altrove — nel contesto affidatario — un ambiente idoneo alla loro crescita. Il diritto dei bambini a vivere in un contesto sicuro, stabile, prevedibile, in cui possano sentirsi accolti, ascoltati, guidati e tutelati, non può essere subordinato all'attesa indefinita di un recupero genitoriale che non si vede neppure all'orizzonte. Per contro, è certa la dannosità, per e , della loro permanenza con la madre. Le _3 ER
13 comprovate carenze educative, affettive e accuditive di quest'ultima, la sua sconcertante immaturità e impulsività anche in scelte esistenziali cruciali, la sua tendenza egocentrica ad anteporre i propri desiderata alle esigenze dei figli, la sua continua sottovalutazione dei rischi, la sua totale incapacità di analizzare le situazioni in chiave autocritica, la sua dipendenza emotiva e materiale da terzi soggetti (siano essi il partner o i Servizi), la sua cronica incapacità di portare a termine una qualsiasi progettualità, anche banale (come quella di un corso di cucina), la ripetuta scelta di partner gravemente problematici senza la minima preoccupazione per i figli sono tutti elementi che, ancor più se valutati in una prospettiva sincretica, rendono impossibile immaginare, nell'arco temporale della crescita di e , un radicale cambiamento della GNa, tale da rendere sicura la _3 ER permanenza con lei dei minori. Al contrario, per le ragioni sopra indicate, è chiaramente prevedibile che la madre porrebbe continuamente a rischio la sicurezza e il benessere psicofisico dei due bambini.
Quanto al padre di , egli ha apertamente rinunciato in modo definitivo al proprio ER ruolo.
Non vi è alcun parente dei minori, dal lato materno o paterno (peraltro rimanendo ignoto il padre di ), disponibile e capace di farsi carico di e di o di ER0 ER _3 assolvere a una funzione vicariante rispetto alla madre. Tale funzione vicariante, comunque, è difficilmente prospettabile nella specie. Una siffatta funzione può infatti operare, in virtù della sua natura necessariamente accessoria, solo laddove residui un minimo nucleo di funzionalità genitoriale, suscettibile di essere efficacemente supportato. Nel caso in esame, invece, l'inadeguatezza della madre appare totale e senza prospettive di recupero nel medio-lungo periodo.
La confida nel fatto che non sarà sola "perché la comunità dove sono è un RT appoggio anche una volta che sarò all'esterno, sarebbe un grosso sostegno, quindi non sarei concretamente da sola … la struttura dove sono mi aiuterebbe anche a trovare un lavoro stabile" (verbale del 15 ottobre 2024). Questo tipo di approccio, unito alla radicale negazione delle proprie carenze genitoriali (“Curatore Speciale: Quando ha avuto inizio questa procedura i suoi bambini avevano dei problemi, adesso sono migliorati, come se lo spiega? Ritiene di avere delle mancanze come mamma? ADR: Ho sempre cercato di seguirli al meglio, andavo agli incontri di neuropsichiatria infantile e a casa facevamo quello che et diceva il neuropsichiatra infantile. Presidente: Quindi non se lo spiega? ADR: No” – verbale 15 ottobre 2024), evidenzia l'irreversibile incapacità della di affrancarsi da RT condizioni di dipendenza da altri soggetti e di rendersi conto che non è configurabile, senza gravi conseguenze sull'equilibrio psicofisico dei minori, un permanente, ampio quanto indefinito (genitoriale, lavorativo, abitativo), sostegno degli operatori pubblici fino alla maggiore età dei figli, poiché i Servizi non possono essere supplenti sine die di una genitorialità strutturalmente e gravemente carente, se non addirittura inesistente. Non è quindi possibile ipotizzare che i tempi di recupero materno siano compatibili con le esigenze di sana crescita dei minori.
Alla luce di quanto illustrato, è evidente come i minori e si trovino in una _3 ER condizione di abbandono morale e materiale. Tale condizione, di natura oggettiva, prescinde dalla mentalizzazione dell'abbandono da parte del genitore e si concretizza nella perdurante e irreversibile incapacità di questo di assicurare ai figli l'assistenza
14 necessaria alla crescita e all'armonico sviluppo psicofisico. L'eccezionalità e la natura residuale della dichiarazione di adottabilità trovano pertanto, nella specie, piena giustificazione nel superiore interesse dei minori a vivere, innanzitutto, lontani dai pericoli di scelte irresponsabili e ad essere collocati in un contesto stabile, accudente e amorevole. Conseguentemente, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità di e . ER _3
Alla luce delle risultanze processuali, appare altresì necessario che l'adozione sia disposta nella forma piena, con interruzione definitiva dei rapporti dei minori con la famiglia biologica (salva, come si dirà, la salvaguardia dei rapporti tra fratelli, ove possibile). In particolare, la rottura del legame con la madre rappresenta l'unica via per consentire ai bambini di costruirsi un percorso di crescita sereno e coerente, all'interno di una famiglia che sia in grado di garantire continuità affettiva, equilibrio relazionale e sicurezza educativa. I minori, infatti, non solo non conservano alcun legame affettivo significativo con la madre, ma, come emerso dai resoconti degli incontri protetti e dai racconti degli affidatari, hanno manifestato un evidente disagio nel rivederla, mostrando reazioni di chiusura, confusione o marcato malessere. Tali segnali non possono essere ignorati, perché riflettono il vissuto dei bambini e la frattura profonda ormai radicatasi nel loro rapporto con la genitrice biologica. In tale contesto, un'adozione aperta, con la previsione di incontri o contatti con la famiglia d'origine, esporrebbe e a ER _3 ulteriori turbamenti, senza offrire alcun vantaggio reale per il loro benessere. Solo un'adozione piena, capace di recidere ogni legame giuridico e relazionale con l'ambiente di origine, potrà garantire ai minori quella discontinuità necessaria per costruire una nuova appartenenza affettiva, libera da tensioni, ambiguità o sovrapposizioni dolorose.
L'adozione piena costituisce, nella specie, misura legittima e conforme anche all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, atteso che l'allontanamento dalla famiglia biologica risponde, nel caso concreto, al preminente interesse dei minori e considerato che non risulta praticabile un efficace percorso di recupero genitoriale o familiare (vedasi, ex multis, Corte EDU, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2022, D.M. e N. c. Italia, causa n. 60083/19, secondo cui l'obbligo positivo dello Stato di adottare misure volte a facilitare il ricongiungimento familiare non appena ciò sia realmente possibile deve sempre essere bilanciato con il dovere di considerare l'interesse superiore del minore;
analogamente, Corte EDU, Sez. IV, sentenza 25 marzo 2025, N.S. c. Regno Unito, causa n. 38134/20, che sottolinea come esista un ampio consenso, anche nel diritto internazionale, a sostegno dell'idea che, in tutte le decisioni riguardanti la vita familiare dei minori, il loro interesse superiore è di fondamentale importanza. È nell'interesse superiore del minore garantire il suo sviluppo in un ambiente sicuro e protetto. È inoltre nell'interesse superiore del minore che i suoi legami con la famiglia siano mantenuti, salvo nei casi in cui la famiglia si sia dimostrata particolarmente inadatta. Pertanto, qualora il mantenimento dei legami familiari possa nuocere alla salute e allo sviluppo del minore, un genitore non ha il diritto, ai sensi dell'articolo 8 della CEDU, di insistere affinché tali legami siano mantenuti).
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, non sussistendo le condizioni per un affidamento all'interno della famiglia biologica né per un'adozione aperta né, tantomeno, per revocare la dichiarazione di adottabilità, che appare conforme ai principii, anche sovranazionali, sopra richiamati.
15 A parziale integrazione della sentenza appellata, la Corte ravvisa la necessità di disporre il mantenimento dei rapporti tra fratelli, da attuarsi con il supporto e la supervisione dei Servizi Sociali competenti e della Neuropsichiatria Infantile, i quali avranno il compito di valutare le modalità più idonee per un progressivo riavvicinamento tra e , ER _3 nel rispetto dei tempi e delle esigenze psico-emotive di ciascun minore. In particolare, si dovrà tener conto della volontà espressa da di rivedere il fratello, pur a fronte ER della contraria disposizione attualmente manifestata da , la cui tutela _3 psicologica dovrà rimanere prioritaria in ogni scelta operativa.
Ancora a parziale integrazione della sentenza del Tribunale per i Minorenni, in ragione degli elementi emersi nella più recente relazione sociale del 2025, che segnala alcune fragilità nel profilo evolutivo di , si dispone l'immediata presa in carico globale della ER minore da parte della Neuropsichiatria Infantile, al fine di garantirle un adeguato sostegno psicologico e, se necessario, anche terapeutico, con monitoraggio continuativo dell'andamento della sua condizione.
Le spese dei due gradi devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità al caso in esame del concetto tecnico di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita,
1) RIGETTA l'appello, confermando integralmente la sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 120/2024 del 15.03.2024, depositata in data 18.03.2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il [...], e (già Persona_1 RT
, nato a [...] il [...]. Persona_2 _3
2) DISPONE il mantenimento dei rapporti tra i due predetti minori, fratelli unilaterali (ex latere matris), da attuarsi con il supporto e la supervisione dei Servizi Sociali competenti e della Neuropsichiatria Infantile, i quali avranno il compito di valutare le modalità più idonee per un progressivo, eventuale riavvicinamento tra e , nel rispetto ER _3 dei tempi e delle esigenze psico-emotive di ciascun minore.
3) DISPONE l'immediata presa in carico globale della minore nata a Persona_1 Co NO (CN) il 26 luglio 2020, da parte del Servizio Neuropsichiatria Infantile, al fine di garantire alla minore medesima un adeguato sostegno psicologico e, se
16 necessario, anche terapeutico, con monitoraggio continuativo dell'andamento della sua condizione.
4) DICHIARA le spese dei due gradi integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, Sezione Minori e Famiglia, in data 8 luglio 2025.
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minori e Famiglia
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Est.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Bossolasco Consigliere Onorario Dott. Daniele Gnani Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado di appello da:
nata a [...] il [...] – , RT CodiceFiscale_1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Arese del Foro di Cuneo in forza di procura speciale delli 25 luglio 2023 allegata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima sito in Cuneo CN, Via Asilo 5 (C.F.: – Fax: 0171.480196 – PEC: C.F._2
) ammessa al gratuito patrocinio in forza di delibera Email_1 dell'Ordine degli Avvocati di Torino resa in data 4.04.2024;
parte appellante
contro
:
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, attualmente domiciliato presso la casa Circondariale di Reclusione C.F._3 di Fossano, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Torino via Camburzano n. 10, presso lo studio dell'avv. Luciana Ferroglio del Foro di Torino, C.F.:
che lo rappresentata e difende, in virtù di procura allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione in appello, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. all'indirizzo di PEC:
comunicato all'Ordine ai sensi della L. Email_2
2/2009, o al numero di fax 011.7933536;
appellato
1 e
contro
:
l'Avv. Ilaria Basso del Foro di Torino, Curatore speciale e Difensore dei minori nata a [...] il [...], e (già Persona_1 RT
, nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 _3 elettivamente domiciliati a Torino, in via Goffredo Casalis 13, presso lo studio dell'avv. Ilaria Basso, ed ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino del 29 maggio 2024,
parte appellata
Con l'intervento del Tutore dei minori suddetti, in persona del Direttore pro- tempore dei Servizi Sociali “ ”. Controparte_2
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Marta Lombardi.
Oggetto: Appello ex art. 17, lg. 184/1983 avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 120/2024 del 15.03.2024, depositata in data 18.03.2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il [...], e (già Persona_1 RT
, nato a [...] il [...]. Persona_2 _3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante (madre) Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita – Sezione specializzata minorenni, contrariis reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza ed esperito ogni opportuno accertamento, IN VIA PRINCIPALE, dichiarare la nullità della sentenza per difetto / carenza di motivazione logico giuridica e in ogni caso modificare e/o revocare la sentenza n. 120/2024 emessa dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 15.3.2024 nel procedimento recante R.G. 117/2022, nella parte sopra impugnata, revocando lo stato di adottabilità dei minori;
autorizzare in ogni caso gli incontri madre-figli monitorati dai Servizi Sociali territorialmente competenti secondo il calendario dai medesimi predisposto, così come sino ad ora avvenuto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per l'appellato (padre della minore Persona_1
Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello – Sezioni per i Minorenni e Famiglia, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Per l'appellata Curatrice speciale dei minori:
2 Rigettare l'istanza di nullità della sentenza 120/2024 resa nel giudizio Reg Cont 117/2022 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta. Nel merito rigettare l'appello interposto e per l'effetto confermare in ogni suo Parte_2 punto la sentenza n. 120/2024 emessa nel procedimento Reg. Cont. 117/2022 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta. Con mantenimento dei rapporti tra i due minori (verbale 8/7/2025).
Per il Tutore: Chiede la conferma dello stato di adottabilità per entrambi i minori, con mantenimento dei rapporti almeno tra i due fratelli (verbale 8/7/2025).
Per la Procura Generale: Chiede la conferma dell'appello (verbale 8/7/2025).
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale ha avuto origine da una situazione familiare complessa, già da tempo nota ai servizi territoriali e al Tribunale per i Minorenni. In particolare, con un decreto del 25 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento 2014-21 rgvg, il Tribunale minorile aveva disposto l'inserimento della madre, la GNa e dei RT minori, e (oggi , in una comunità, a Persona_1 Persona_4 RT causa dell'emergere di plurime difficoltà e problematiche genitoriali. L'avvio di tale procedimento era stato sollecitato da un ricorso della nonna paterna di , la GNa ER
, che aveva segnalato una situazione di pregiudizio per i minori, Controparte_3 derivante dall'incapacità della madre di prendersi cura adeguatamente dei figli, manifestando una mancanza di filtri, un linguaggio scurrile e una difficoltà nel percepire e soddisfare i loro bisogni. A ciò si aggiungeva la situazione del padre di , il GN ER
, che era stato arrestato e successivamente inserito in un affidamento Controparte_1 terapeutico presso la comunità CUFRAD, con una diagnosi di disturbo da uso di sostanze (cocaina e alcol) e disturbo di personalità associato ad ansia e attacchi di panico. Sin dalle prime fasi, il minore era risultato iperattivo e di difficile gestione, _3 spesso aggressivo verso la LI , mentre quest'ultima mostrava un ritardo ER nelle tappe dello sviluppo, non camminando ancora a diciotto mesi e presentando agitazione e difficoltà a mantenere l'attenzione. La madre, dopo l'arresto del primo compagno, (che viveva "in un Persona_5 contesto degradato" ed era noto al perché dedito all'abuso di alcol e sostanze CP_4 stupefacenti e successivamente non è risultato essere il padre di , come da _3 sentenza del Tribunale di Cuneo del 10 febbraio 2022 che ne ha disconosciuto la paternità), aveva gravi difficoltà economiche e di gestione dei bambini, i quali, pur piccolissimi, avevano un reciproco rapporto difficile, visto che aveva da subito _3 mostrato rabbia nei confronti della LI. Nonostante le resistenze iniziali, la GNa si era dichiarata disponibile a un inserimento in comunità con i figli. RT
3 Sulla base di questi elementi, il Tribunale per i Minorenni aveva ritenuto che entrambi i minori fossero esposti a pregiudizio a causa delle difficoltà della madre e della sopravvenuta detenzione anche del GN , rendendo necessario un intervento ER immediato a loro tutela e per valutare le capacità genitoriali. Si era quindi ritenuto fondamentale che la madre trascorresse un periodo in un contesto protetto, con il sostegno di personale competente, per svolgere il proprio ruolo senza esporre i minori a gravi rischi. I servizi erano stati incaricati di fornire ogni supporto e di approfondire le competenze genitoriali dei genitori. Gli incontri tra e il padre ER
potevano proseguire, mentre quelli tra e il GN Controparte_1 _3 Persona_2 dovevano essere interrotti, non essendo quest'ultimo risultato essere il padre del minore. L'istruttoria successiva forniva ulteriori dettagli sulla situazione familiare. Una nota del servizio sociale del 7 aprile 2022 comunicava che l'inserimento della madre in comunità era stato positivo, con la donna che collaborava attivamente e si rendeva disponibile per ogni necessità. aveva iniziato la scuola materna, e il GN , ancora _3 ER detenuto con fine pena nel 2025, stava procedendo regolarmente nel suo percorso comunitario. Tuttavia, una nota del 30 giugno 2022 del servizio sociale rilevava delle criticità nel percorso comunitario della madre: la GNa doveva essere RT costantemente indirizzata e contenuta, mostrando una visione superficiale delle esigenze di e , chiedendo spesso di uscire con le amiche portando con sé i figli, e _3 ER manifestando a tratti atteggiamenti di immaturità e scarsa stabilità. Inoltre, la relazione tra la coppia sembrava essersi interrotta. Controparte_5
Il servizio di Neuropsichiatria Infantile, con una nota del 15 giugno 2022, segnalava che il GN mostrava atteggiamenti superficiali e scelte impulsive, con un ruolo ER paterno "laterale e superficiale". Non sembrava capace di assumersi la responsabilità verso i suoi sette figli, avuti da diverse compagne, e la sua progettualità appariva instabile, come dimostrato dal fatto che, nello stesso mese, aveva prima pianificato di riunirsi con la GNa nella stessa abitazione, per poi porre fine alla RT relazione con una telefonata. In entrambi i genitori erano stati evidenziati tratti "egosintonici, aspetti di imprevedibilità e inaffidabilità" che rendevano necessaria una presa in carico individuale e che condizionavano la loro capacità di svolgere un ruolo genitoriale adeguato ai bisogni dei figli. In particolare, la GNa avrebbe RT dovuto dimostrare un progetto di vita concreto e capacità di realizzarlo in modo responsabile per se stessa e per i bambini, mantenendoli in una situazione di tutela. Il 29 luglio 2022, il servizio sociale confermava la fine della relazione sentimentale tra la GNa e il GN , circostanza che aveva portato maggiore serenità e RT ER tranquillità alla donna. aveva mostrato un notevole miglioramento nella ER deambulazione, avendo ripreso a camminare, sebbene rimanesse agitata e con difficoltà a mantenere l'attenzione. La madre era diventata più presente e tranquilla con i figli e aveva iniziato un percorso psicologico. Tuttavia, il 21 ottobre 2022, il servizio aggiornava l'Autorità giudiziaria procedente circa due gravi fatti: il 9 ottobre 2022, la GNa si era presentata, assieme alla RT propria madre e ai due figli, presso la comunità dove era inserito il GN in ER misura alternativa alla detenzione carceraria. Questo incontro non era autorizzato, e gli adulti avevano fatto una "gran scenata" davanti ai bambini. La GNa aveva poi taciuto l'episodio, raccontando di aver passato la giornata con la madre a fare la spesa. Il 17 ottobre 2022, i genitori di avevano organizzato una "fuga all'estero" con i figli, ER sventata dal rapido intervento del personale della comunità. La comunità "Il Ginepro 2" aveva relazionato, il 17 ottobre 2022, che il GN presentava "un'organizzazione ER
4 di personalità borderline con tratti narcisistici, antisociali e dipendenza da sostanze", si mostrava apparentemente collaborativo, ma con grosse difficoltà a fidarsi, a gestire i limiti e le emozioni, e a provare empatia. I suoi sentimenti sembravano strumentali e istrionici, e si mostrava irresponsabile nei rapporti interpersonali. L'équipe educativa aveva osservato una compromissione importante delle capacità affettiva e genitoriale del GN , il quale non aveva a mente il benessere e la tutela dei minori e vedeva i ER figli come strumenti per controllare l'ex compagna. Aveva sempre riferito che la madre era inadeguata, salvo poi negare tale circostanza, sottolineando, al contrario, l'importanza di ricostruire la famiglia. La GNa nella sua difesa, ha negato RT di aver organizzato una fuga, giungendo a negare che vi fosse una relazione sentimentale con il GN . Analogamente il GN , pur avendo confermato il progetto ER ER suo e della compagna di incontrarsi, ha dichiarato di non aver realizzato alcuna una "fuga" e di essersi, anzi, consegnato alle autorità.
Il 25 ottobre 2022, il Pubblico Ministero presentava ricorso per l'apertura del procedimento di adottabilità dei minori e . Con Persona_1 Persona_4 provvedimento del 15 novembre 2022, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta disponeva la chiusura del precedente procedimento de potestate (RG VG 2014/2021) e l'apertura del procedimento 117/2022 (N. 117-22 Reg. Cont.) per l'eventuale dichiarazione di adottabilità dei minori. Contestualmente, ordinava approfonditi accertamenti sulle condizioni psicofisiche dei minori, sull'ambiente di origine, sulla condizione personale e familiare dei genitori e dei parenti che avessero richiesto l'affidamento, e sulle loro capacità genitoriali, anche in prospettiva evolutiva. Disponeva l'inserimento dei minori in una famiglia affidataria o in una casa-famiglia, incontri con la famiglia biologica in luogo neutro e in presenza di un operatore, la sospensione della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore provvisorio (il Direttore del e di un curatore speciale per i minori (Avvocato Controparte_2
Ilaria Basso).
Gli incontri dei minori e con la madre in luogo neutro venivano osservati ER _3 come "non particolarmente significativi", con momenti di gioco alternati a momenti in cui la madre si distraeva con l'operatore, parlando della sua sfera sentimentale, potenzialmente destabilizzante per i bambini, soprattutto per . Questi incontri, _3 inoltre, generavano "malessere e destabilizzazione" nei minori. La valutazione delle competenze genitoriali rivelava una donna incapace di problematizzare la situazione del nuovo compagno e della nuova gravidanza e di empatizzare con i figli e . I ER _3 servizi continuavano a osservare nella GNa una mancanza di pieno RT riconoscimento dei fatti, una chiara superficialità emotiva e un carente senso di responsabilità nel suo ruolo materno. Per quanto riguarda il padre, GN , egli aveva chiaramente Controparte_1 manifestato in udienza e nelle conclusioni del suo atto difensivo di rinunciare al proprio ruolo paterno, chiedendo che la figlia fosse data in adozione e posta lontana da lui ER
e dalla madre. I bambini, e venivano collocati presso una famiglia affidataria “ponte” a _3 ER gennaio 2023 e poi , dal 22 ottobre 2024, dopo la sentenza qui appellata, veniva _3 collocato in una famiglia a rischio giuridico. Gli affidatari iniziali riferivano che, sebbene entrambi i minori fossero inizialmente agitati e presentasse un evidente ritardo ER nello sviluppo (non si reggeva in piedi), con il tempo si erano tranquillizzati e ER
5 aveva avuto un'evoluzione positiva, anche se un ritardo permaneva. aveva avuto _3 un netto miglioramento nell'espressione delle emozioni. Entrambi i bambini, tuttavia, avevano manifestato ancora molta rabbia. L'inserimento a scuola era stato positivo, e gli insegnanti di avevano notato un netto miglioramento. , che al loro arrivo _3 ER era molto aggressiva (mordeva, graffiava, tirava schiaffi) verso gli affidatari e il fratello, aveva ridotto l'aggressività verso gli affidatari, ma non del tutto verso il fratello. _3 parlava liberamente della madre e dei nonni, specialmente quando le attività gli ricordavano momenti passati con loro. non aveva mai chiesto del padre. Gli ER affidatari riferivano anche di un incontro casuale con la madre, che li aveva salutati brevemente e poi si era allontanata, mostrando rispetto per il provvedimento giudiziario. Avevano notato che i bambini, il giorno dopo gli incontri con la madre, erano molto più agitati e aggressivi e addirittura regredivano, con che tornava a gattonare e ER
che orinava nel letto durante il sonno. La psicologa dell'NPI segnalava per _3
la necessità di un percorso logopedico e accertava per un "ritardo di _3 ER sviluppo globale con un funzionamento significativamente disomogeneo ed associato a difficoltà di autoregolazione emotiva ed affettiva" legate alla sua storia familiare e allo stile di attaccamento precoce. Nonostante ciò, i minori mostravano significativi progressi con gli affidatari, passando da gravi condizioni di ritardo e problemi comportamentali a una maggiore adeguatezza. I bambini necessitavano di un contesto "adeguato, accogliente e definitivo".
Nel frattempo, la GNa aveva intrapreso una nuova relazione affettiva. Il RT nuovo compagno, GN era anch'egli seguito dai servizi per problemi Persona_6 legati alla separazione e incontrava i propri figli in luogo neutro. La GNa RT era rimasta nuovamente incinta, in una gravidanza non programmata, sembrando del tutto incapace di problematizzare la propria situazione. Il nuovo nucleo si trasferiva a vivere con i nonni materni dei minori, i quali, tuttavia, non dimostravano un vero interesse per e , come evidenziato dal fatto che la nonna non si _3 ER presentava agli incontri con l'assistente sociale, e il nonno, pur dichiarandosi formalmente disponibile, non aveva mai spontaneamente richiesto di vedere i nipoti né informazioni su di loro. Come si evince dalla relazione dei servizi sociali dell'11 marzo 2024, la GNa
[...]
e il GN senza abitazione, venivano ospitati dai genitori RT Persona_6 di lei ma la convivenza era difficile, con l'alternanza di momenti di tranquillità e altri di tensione, e per tale ragione si allontanavano andando a vivere con i genitori di lui. Dopo poco tempo la coppia interrompeva la relazione e l'uomo tornava a convivere con l'ex moglie, mentre la sig.ra chiedeva accoglienza alle amiche, le quali erano già RT conosciute dal servizio perché in condizioni di fragilità esse stesse. Data la gravidanza, il servizio sociale proponeva alla sig.ra l'inserimento in un alloggio di social RT housing fino al parto e il successivo inizio del progetto di inserimento in comunità mamma-bambino. La sig.ra accettava tale proposta e in data 13.02.2024 veniva accompagnata presso l'alloggio.
In data 04.03.2024 la GNa recedeva dal contratto di inserimento perché RT aveva sottoscritto un contratto di locazione per un alloggio a Murello, potendo contare sull'aiuto di sua “cognata”, cioè la sorella di l'uomo che aveva Persona_5 disconosciuto la paternità di . _3
6 I Servizi riferivano che i rapporti tra e la sua famiglia di origine non erano chiari: Pt_1 la GNa riferiva di non avere alcun tipo di rapporto con il padre della bambina che aspettava ma di mantenere i rapporti con la propria famiglia.
Alla luce di quanto emerso, il Tribunale, con la sentenza n. 120/2024 del 15 marzo 2024, qui appellata, dichiarava lo stato di adottabilità di e . Il Tribunale ER _3 minorile motivava tale decisione evidenziando che la madre non aveva dato "chiara dimostrazione, durante tutta la precedente procedura di VG ma anche nella presente, di avere capacità di recupero della propria funzione genitoriale” e che non si prevedevano
“tempi di recupero compatibili con le esigenze di stabilità e affettività che presentano oggi i bambini". Rilevava che la madre era "ormai concentrata sulla sua nuova relazione e gravidanza” e banalizzava “gli aspetti problematici ancora presenti". Quanto al padre, constatava che egli aveva "chiaramente rinunciato al proprio ruolo genitoriale". Di conseguenza, il Tribunale disponeva l'inserimento dei minori in un nucleo potenzialmente adottivo e l'interruzione dei rapporti con la famiglia di origine.
Avverso tale sentenza, la GNa madre dei minori, interponeva RT appello, chiedendo pronunciarsi la nullità o la modifica/revoca della sentenza appellata, sostenendo che fosse iniqua, ingiusta e gravemente pregiudizievole. A dire dell'appellante, la sentenza sarebbe basata su un unico episodio mal interpretato (il tentativo di fuga) e non avrebbe considerato il suo percorso comunitario, complessivamente positivo e collaborativo. Riteneva che le sue difficoltà non fossero di tale gravità da giustificare l'adottabilità dei figli, misura che dovrebbe rappresentare l'extrema ratio. Contestava la rilevanza della nuova gravidanza e la presunta mancanza di interesse dei nonni materni. Eccepiva, inoltre, la carenza di motivazione logico-giuridica della sentenza di primo grado, soprattutto nella parte in cui dispone l'interruzione dei rapporti tra la madre e i minori, ritenendola punitiva e non nel superiore interesse dei figli. Insisteva dunque per la ripresa degli incontri madre-figli monitorati dai servizi sociali.
Il GN , padre di , si costituiva nel giudizio di appello in Controparte_1 ER relazione alla figlia . Chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalla madre, allegando ER
l'infondatezza dei motivi dalla stessa addotti. Sottolineava che la dichiarazione di adottabilità non si basava solo sull'episodio della "fuga", ma su molteplici ragioni, incluse le significative fragilità dei genitori e l'incapacità di recuperare le funzioni genitoriali in tempi compatibili con le esigenze dei figli. Sottolineava che la nuova relazione e gravidanza della madre avevano distolto l'attenzione della donna dai problemi dei due figli più grandi. Confutato la presunta carenza di motivazione giuridica della sentenza di primo grado, affermando che essa soddisfaceva tutti i requisiti di legge. Infine, sosteneva che l'interruzione dei rapporti tra genitori e figli era strettamente correlata alla dichiarazione di adottabilità e volta a tutelare l'interesse dei minori, in quanto gli incontri si erano rivelati fonte di turbamento per questi ultimi. Il GN ribadiva la sua ER volontà che i bambini fossero dati in adozione, rinunciando al suo ruolo paterno.
Il Curatore Speciale dei minori, Avvocato Ilaria Basso, si costituiva in appello nell'interesse di e , chiedendo il rigetto dell'appello della madre. In via ER _3 preliminare, chiedeva respingersi l'eccezione di nullità della sentenza per carenza di motivazione, affermando la chiarezza dell'iter logico-giuridico adottato dal Tribunale,
7 basato sullo stato di abbandono morale e materiale dei minori, le accertate incapacità genitoriali della madre (unico genitore per ) e la "rinuncia" del padre di . _3 ER
Ripercorreva le fasi del procedimento di primo grado, sottolineando che l'episodio della "fuga" era stato uno dei fattori rilevanti nella valutazione della genitorialità ma non l'unico elemento a fondamento della decisione. Il Curatore Speciale argomentava che l'istruttoria aveva rivelato ulteriori e significativi elementi di pregiudizio da parte di entrambi i genitori, incompatibili con il corretto esercizio delle funzioni genitoriali, citando le relazioni dei servizi NPI e sociali sulle fragilità, l'instabilità progettuale del padre, la superficialità e la mancanza di consapevolezza emotiva della madre e la nuova gravidanza che aveva ulteriormente distolto l'attenzione della stessa da e . ER _3
Prendeva atto della rinuncia del GN al suo ruolo paterno e la mancanza di ER effettiva disponibilità dei nonni materni. Infine, evidenziava i significativi miglioramenti dei minori con gli affidatari, pur persistendo alcune difficoltà che richiedevano un contesto stabile e definitivo. Concludeva nel senso che la situazione doveva essere valutata come stato di abbandono morale e materiale di e , confermando ER _3 la necessità della dichiarazione di adottabilità.
Nella relazione del 30 settembre 2024, i Servizi davano atto del fatto che il 30 aprile 2024 la GNa aveva dato alla luce , riconosciuta dalla RT Persona_7 sola madre. La GNa aveva riferito agli operatori di aver interrotto i rapporti con la sua famiglia di origine e di non aver detto a nessuno, neppure al padre di , della sua Per_7 nascita. Al momento delle dimissioni dall'ospedale la GNa aveva accettato la proposta di inserimento in comunità mamma-bambino presso la Villa Maria, una struttura della Fondazione Orizzonte Speranza di Boves (CN). Successivamente alla comunicazione della sentenza dichiarativa dell'adottabilità di e di , i Servizi erano venuti a ER _3 conoscenza del nuovo matrimonio della GNa con un ragazzo straniero. La RT GNa cercava di normalizzare la situazione anche se in lei serpeggiava il dubbio di essere stata ingannata. In effetto, il 5 luglio 2024, la GNa aveva constatato RT che la sua casa a Murello era stata occupata da sconosciuti, verosimilmente legati al marito. Questa situazione la metteva di fronte alla realtà inducendola a disdire il contratto di locazione e ad avviare la pratica di separazione dal marito. Nella stessa relazione, i Servizi riferivano che l'inserimento in comunità procedeva bene, la GNa era rispettosa delle regole, attenta alla neonata e cercava un'attività Per_7 lavorativa, ma in ogni caso necessitava di supporto per evitare situazioni di difficoltà. Si dimostrava sempre una persona molto fragile. I Servizi confermavano l'assenza di un rapporto della GNa con la famiglia di origine. I familiari o altri parenti non RT avevano contatti o non avanzavano richieste al servizio. La GNa si informava sulle condizioni di salute dei figli e , e confidava molto nell'esito del suo _3 ER appello. Per loro si era deciso l'abbinamento con le famiglie adottive. All'uopo, erano state individuate due famiglie differenti in modo che entrambi i minori avessero la possibilità di sperimentare in modo esclusivo le attenzioni e le cure di cui necessitavano.
All'udienza del 15 ottobre 2024 davanti alla Corte d'Appello, veniva sentita la GNa
RT
Interrogata dal Presidente, la GNa confermava di essere inserita nella RT comunità di Villa Maria Boves con la piccola , nata il [...], la quale non Per_7 era stata riconosciuta dal padre, che l'aveva abbandonata al quarto mese di gravidanza e forse non era neppure informato della nascita. La GNa spiegava che la sua
8 permanenza in comunità era iniziata pochi giorni dopo la nascita di , in quanto un Per_7 precedente alloggio in social housing non era risultato adeguato a causa di lavori da terminare (imbiancatura) e "perdite di gas". La GNa confermava di avere RT contratto matrimonio con un cittadino extracomunitario poco prima della nascita di perché questi le era stato “vicino” durante la gravidanza e per accontentare la Per_7 famiglia di lui, dato che nella loro cultura non era ammessa la convivenza senza matrimonio. Si era però trovata nella condizione di dover recedere dal contratto di affitto, avendo scoperto in casa "situazioni... non trovo neanche le parole", con la presenza di "gente straniera che non sapevo da che parte arrivasse" e la possibile irregolarità di alcune persone. La GNa confermava di avere quattro figli: (che vive in affidamento RT Per_8 con il padre da oltre 10 anni e ha 13 anni, vedendo la madre una domenica sì e una no nella struttura, e conoscendo la nuova nata); (disconosciuto dall'allora _3 compagno, GN;
(avuta con il GN ); e (forse nata Persona_2 ER ER Per_7 dalla relazione con . La gravidanza di non era stata cercata e la Persona_9 Per_7 GNa dichiarava di avere "problemi con i contraccettivi". RT
In merito al progetto di fuga con il GN e i bambini, la GNa ER RT ammetteva: "Abbiamo fatto degli errori molto gravi, non pensando al benessere psicofisico dei nostri figli". Attribuiva però l'idea della fuga al GN . Riguardo al suo ER progetto con e , esprimeva la volontà di continuare il percorso Per_7 _3 comunitario, che le offre supporto psicologico, e di trovare un lavoro e una casa per dare stabilità a . Dichiarava di ritenersi in grado di occuparsi di tre bambini. Affermava Per_7 di aver interrotto i rapporti con la sua famiglia d'origine e con "tutto ciò che riguarda il mio passato", contando sul sostegno della comunità anche dopo l'uscita. Quando le veniva chiesto come si spiegasse il miglioramento dei bambini in sua assenza e se ritenesse di avere delle mancanze come mamma, la GNa rispondeva di non RT spiegarselo. Descriveva gli incontri con i bambini nei luoghi neutri come "normali", ammettendo di aver parlato con le educatrici principalmente della sua gravidanza in presenza dei minori, i quali erano a conoscenza della gestazione. Confermava di non lavorare al momento, di non avere rapporti con il GN né con la propria ER famiglia dal 23 gennaio 2023. Successivamente veniva sentito il GN . Egli dichiarava di non essere Controparte_1 in grado di fare il padre a causa della sua detenzione e di una "fine pena lontana" (2028). Riconosceva di aver lavorato sulla propria dipendenza affettiva e sulla "relazione tossica" che intercorreva tra lui e la GNa La sua versione sul progetto di fuga diverge Pt_1 da quella della avendo l'Esposto affermato che era stata la a RT RT proporgli di scappare. Dichiarava di avere precedenti penali per i reati di maltrattamento, truffa, sostituzione di persona e ricettazione e di avere fatto uso di cocaina sino al 2018. Dichiarava di avere in sette figli. Alla medesima udienza, il Tutore informava la Corte del fatto che era appena avvenuto l'abbinamento dei minori e a due distinte famiglie a rischio giuridico. ER _3
Alla successiva udienza dell'11 marzo 2025 venivano sentiti gli affidatari. Il Tutore precisava che la coppia di affidatari di non era a rischio giuridico. ER
Gli affidatari a rischio giuridico di dichiaravano che il bambino era con loro dal ER0
22 ottobre 2024, cioè da quando aveva lasciato gli “affidatari-ponte”, e lo descrivevano come molto intelligente, vivace, curioso ed entusiasta e molto affettuoso. Riferivano che inizialmente era molto chiuso e introverso, aveva difficoltà a relazionarsi con gli ER0
9 altri, mostrava molta insicurezza, al punto che diceva di sé stesso "faccio schifo, non sono buono a nulla, non sono degno di essere amato" ed era molto arrabbiato col suo passato. Riferivano anche di un sonno agitato, con frequenti risvegli e respirazione affannosa. Riguardo ai cambiamenti, gli affidatari riferivano che , nonostante le continue ER0 stimolazioni iniziali, non parlava del suo passato né delle sue emozioni, ma che poi aveva iniziato ad aprirsi, a parlare della sua giornata, delle sue emozioni e a chiedere consigli.
diceva che la loro casa era il terzo posto dove era stato. Ricordava un primo ER0 posto dove viveva con una persona “pazza” (la madre) in una comunità, descrivendo questo periodo come "brutto" e usando termini forti. Descriveva ancora più negativamente il periodo trascorso con il padre di sua sorella (il GN ), ER riferendo che era un uomo che "urlava molto", che lo avevano fatto vivere con quest'uomo "pazzo" e che nessuno lo difendeva. Riferiva che era arrabbiato anche con l'ultimo vissuto con la precedente coppia affidataria, perché si sentiva inadeguato e aveva un rapporto turbolento con la sorella.
frequentava la prima elementare e, sebbene fosse arrivato il 22 ottobre (2024), ER0 su consiglio dell'équipe adozioni non andò a scuola per i primi due mesi. Inizialmente l'ingresso a scuola non fu semplice a causa della sua disabitudine al rispetto delle regole e della bassa soglia di attenzione. Tuttavia, grazie al lavoro continuo degli affidatari e degli insegnanti, migliorò tantissimo nella capacità di attenzione e nella ER0 relazione coi compagni. Aveva anche ottenuto il suo primo "ottimo" in comportamento ed era bravo in informatica e matematica. Stava scoprendo l'inglese con un insegnante madrelingua e rispondeva a casa in inglese, mostrandosi felice, aperto e simpatico.
parlava della sorella, ma non ne parlava bene, ricordando con sofferenza e ER0 fatica il periodo di convivenza con lei e dicendo che la sorella di notte lo svegliava sempre. Non parlava mai della madre biologica, identificandola con la "persona pazza" vissuta in comunità. Il rapporto con la sorella era conflittuale e non aveva più visto ER0 ER da quando era con loro, anche perché il Tutore aveva consigliato di evitare incontri per proteggere . ER
Venivano poi sentiti gli affidatari (non a rischio giuridico) di , i quali riferivano che ER la bambina era arrivata da loro a gennaio 2023. La descrivevano come vivace, con difficoltà attentive, e difficile da gestire a scuola. Si inseriva bene a livello relazionale ma non nel gioco libero e nelle attività. Mostrava segni di iperattività, sebbene non fosse certificato nulla. Era seguita dalla NPI con appuntamenti settimanali e dalla psicomotricista, ottenendo un miglioramento esponenziale nella mobilità fine;
quando era arrivata non camminava e non parlava, ma ora aveva acquisito tutte le capacità. Nel rapporto con il fratello e altri bambini, era un po' assillante e richiedeva molto ER contatto fisico. Inizialmente la conflittualità fisica con il fratello era importante, sebbene fosse diminuita nell'ultimo periodo. Una valutazione cognitiva di aprile 2023 aveva evidenziato un QI di 72, al limite, ma il linguaggio era migliorato molto, tanto da essere ora avanti rispetto ai coetanei. AL sapeva chi era la madre biologica e il suo nome, e a volte ne parlava in relazione al fratello, ma non sembrava avere ricordi propri, forse ricordava qualcosa dagli incontri in luogo neutro ma non chiedeva nulla della madre. Chiedeva invece ogni giorno del fratello: le mancava e voleva vederlo, anche se nelle ultime settimane si era rasserenata dopo il distacco da e il rifiuto di una famiglia potenzialmente adottiva. Gli affidatari di ER0
riferivano che la bambina sembrava predisposta verso la nuova famiglia che ER
10 l'aveva conosciuta per l'adozione, chiamandoli "mamma e papà", ma che in pubblico mostrava comportamenti peculiari, come buttarsi a terra gridando "mi picchi, mi fai male".
In data 06.05.2025 veniva depositata una relazione sociale di aggiornamento su . ER
continua a vivere con la coppia affidataria non a rischio a seguito del mancato ER abbinamento con una coppia per l'adozione. La bambina ha manifestato evidente malessere e disagio, diventando molto più esigente e complessa da gestire. Ha sviluppato un atteggiamento di onnipotenza che la coppia fatica a contenere. Si presenta estremamente confusa e incapace di dare un senso alle sue vicende, assumendo comportamenti inadeguati sia in famiglia che a scuola. Ha una profonda paura dell'abbandono. Avrebbe bisogno di un supporto psicologico per rielaborare i suoi vissuti e fare ordine nei pensieri e nelle aspettative. È in carico al servizio di NPI (Neuropsichiatria Infantile) di Fossano per interventi di psicomotricità. È stato richiesto anche un sostegno psicologico dalla NPI ASL CNI di Fossano per aiutarla a elaborare i suoi vissuti traumatici e la sua storia. Il servizio ha attivato il progetto PIPPI (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione) per sostenere la coppia affidataria e preparare la minore a un eventuale passaggio in famiglia adottiva. Dopo il fallimento dell'abbinamento adottivo, ha sviluppato un atteggiamento ER oppositivo ed aggressivo con adulti e coetanei. La sua paura dell'abbandono e la confusione riguardo figure di riferimento importanti (madre biologica, fratello adottato, padre biologico) la portano a un attaccamento quasi morboso con l'affidataria, faticando a staccarsi da lei. L'educatrice sta lavorando con , l'affidataria e la scuola per trovare le strategie ER migliori di supporto, aiutando la bambina a fare ordine nella sua testa e la famiglia a gestire la situazione. Si sta valutando l'opportunità di organizzare momenti di incontro tra e il fratello ER
. _3
La GNa e la piccola sono ancora ospitate presso la Comunità "Villa RT Per_7
Maria" dal 03-05-2024. La GNa ha tenuto inizialmente un atteggiamento "ineccepibile" con RT attenzione alla piccola e collaborazione, ma col tempo ha manifestato atteggiamenti e reazioni imprevedibili, con "scoppi d'ira" e atteggiamenti polemici. Appare come una persona "deprivata" che spesso si racconta in una realtà deformata. E' assolutamente incapace di autocritica. Si intromette nell'educazione degli altri bambini ospiti, criticando apertamente bambini, mamme e operatrici. Riceve periodicamente la figlia maggiore (che vive con il padre e la nonna paterna), dimostrando partecipazione attiva alla sua educazione. La GNa tiene la con sé giorno e notte e si preoccupa in RT Per_7 modo eccessivo per la sua salute (chiamate alla pediatra, accessi al pronto soccorso). Tratta (bambina curiosa e vivace) come se fosse già molto più autonoma di Per_7 quanto lo sia, ad esempio acquistando giocattoli adatti a bambini più grandi. La GNa non ha completato la "scuola di cucina" per mancanza di interesse RT
e nell'aspettativa che altri facciano per lei. La GNa ha trovato un lavoro come addetta mensa a tempo determinato di RT
16 ore settimanali e riferisce che probabilmente le verrà rinnovato.
11 All'udienza dell'8 luglio 2025, le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe. La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'intero percorso istruttorio consente di ricostruire con sufficiente chiarezza la condizione personale e genitoriale della GNa nonché l'evoluzione del suo RT rapporto con i figli minori e . Ne è emerso un quadro purtroppo ER _3 inequivocabile, segnato da fragilità strutturali, ripetuti fallimenti nel processo di crescita personale e persistente incapacità di assumere in modo consapevole e responsabile il proprio ruolo di madre. La GNa ha attraversato molteplici relazioni affettive instabili, spesso RT caratterizzate da dipendenza emotiva e da scelte impulsive che hanno avuto ricadute gravi sulla serenità e la sicurezza dei figli. È significativa, in tal senso, la sua costante tendenza ad affidarsi ad altri — figure maschili, contesti comunitari o familiari — sia per affrontare le difficoltà della vita quotidiana sia per sostenere il compito genitoriale, che appare tuttora percepito dall'appellante come qualcosa di esterno a sé, delegabile e semplificabile. Lo ha dichiarato la stessa in sede di audizione davanti a RT questa Corte, quando ha affermato di avere ancora bisogno di aiuto per crescere i bambini e di non riuscire, da sola, a far fronte alle incombenze familiari. A ciò si aggiunge il dato, anch'esso rilevante, emerso dall'ultima relazione dei Servizi, secondo cui la medesima dinamica di dipendenza e disimpegno si è riproposta perfino nell'ambito del corso di cucina, che avrebbe dovuto rappresentare un'opportunità di crescita e responsabilizzazione. L'abbandono anche di tale percorso, apparentemente marginale, si colloca invece in un tracciato coerente di rinuncia progressiva alla costruzione di un progetto autonomo e duraturo di vita. Sotto il profilo relazionale, la GNa ha dato priorità alle proprie esigenze RT affettive, sovente immature e disfunzionali, rispetto alla tutela dei figli. L'ultimo episodio particolarmente indicativo, in ordine di tempo, è stato quello del matrimonio estemporaneo con un cittadino extracomunitario sostanzialmente sconosciuto, per la sola addotta ragione di voler compiacere la famiglia di lui (pure sostanzialmente sconosciuta): il tutto mentre la GNa stava vivendo la sua quarta RT gravidanza, in attesa di (la GNa ha spiegato di avere avuto quattro figli da Per_7 quattro uomini diversi: “ vive in affidamento con il papà da oltre 10 anni e vive con il Per_8 papà e la nonna;
poi c'è che è stato riconosciuto solo da me, c'è stato il ER0 disconoscimento da parte del padre;
poi ho avuto dal GN e poi ER ER Per_7
…”): un gesto, questo del matrimonio, che non è stato preceduto da alcuna riflessione sulle implicazioni per e per e e che ha causato, a posteriori, Per_7 ER ER0 turbamento nella stessa GNa , resasi conto di poter essere stata “usata” RT
(“poi però quando sono andata a recuperare i miei effetti personali nella casa di Murello ho visto che c'era una situazione... non trovo neanche le parole, nel senso che c'era gente straniera che non sapevo da che parte arrivasse. Lì abitava anche mio marito con altre persone extracomunitarie che non conoscevo e non sapevo se fossero clandestini o meno”).
12 Parimenti dai contorni allarmanti è risultata la tentata fuga con il GN
[...]
, padre di , soggetto inserito in un programma terapeutico per gravi CP_1 ER problematiche di dipendenza e affetto da disturbi della personalità. La GNa, che all'epoca era collocata con e in una comunità mamma-bambino, ER _3 consapevole della situazione del GN e contravvenendo alle indicazioni dei ER servizi, ha coinvolto i minori in un incontro non autorizzato e ha dato corso, assieme a lui, a un tentativo di sottrazione all'affido, potenzialmente foriero di pericoli concreti per la sicurezza e l'incolumità dei bambini. La fuga è stata fortunatamente impedita dagli operatori della comunità, ma resta nella sua gravità un fatto emblematico della mancanza di lucidità e responsabilità che caratterizzano la condotta materna.
È parimenti evidente come la GNa non sia mai riuscita a garantire un RT minimo di stabilità abitativa, né a costruire un ambiente domestico idoneo ad accogliere i figli. Dopo avere usufruito di soluzioni temporanee e assistite, compreso l'inserimento in una struttura di social housing, la GNa ha successivamente rinunciato alle proposte di supporto strutturato, preferendo tentativi solitari e precari di sistemazione (anche presso amiche), che si sono rivelati totalmente inadeguati sul piano materiale. La precarietà delle sue condizioni lavorative, unite all'assenza di un reddito fisso e alla continua oscillazione fra dipendenza e illusione di autosufficienza, costituiscono elementi che aggravano la sua inidoneità al ruolo materno. Non può inoltre passare inosservata la scarsa consapevolezza del proprio ruolo educativo. Le relazioni dei Servizi sociali, dettagliate e puntualmente riscontrate nel corso dell'istruttoria, descrivono una madre che fatica a leggere i bisogni emotivi dei figli, che non riesce a stabilire con loro un legame affettivo solido, che si limita a gesti superficiali e a interazioni formali, incapace di costruire momenti significativi di relazione. , in ER particolare, ha manifestato distacco e chiusura, mentre ha avuto reazioni _3 emotive incoerenti e, a tratti, disorientate. La madre appare ancorata all'idea che basti
“avere una casa e un lavoro” per riprendere i figli, senza rendersi conto che il trauma vissuto dai bambini, l'instabilità che hanno interiorizzato e il senso di abbandono percepito necessitano di una presenza affettiva e di una progettualità esistenziale solida, affidabile e quotidiana, che la GNa non è in grado di offrire in tempi RT compatibili con la sana crescita dei minori.
Nel corso del procedimento, la GNa ha dato alla luce la quarta figlia, RT
, inserendosi in una nuova comunità mamma-bambino. Se, da un lato, la Per_7 decisione di avere un altro figlio può indicare un commendevole desiderio di riscatto, le modalità concrete di realizzazione del progetto (avviato con un uomo che – analogamente a quanto è accaduto per – non si è assunto la paternità) conferma quanto la ER0 traiettoria di vita della GNa continui a essere governata da dinamiche RT affettive impulsive, prive di progettualità, che moltiplicano gli impegni familiari senza affrontare le criticità ancora irrisolte. Il parziale miglioramento dimostrato nella gestione della neonata non può in alcun modo compensare o sanare le carenze profonde e prolungate che hanno contrassegnato il rapporto con e , i quali hanno ER _3 trovato altrove — nel contesto affidatario — un ambiente idoneo alla loro crescita. Il diritto dei bambini a vivere in un contesto sicuro, stabile, prevedibile, in cui possano sentirsi accolti, ascoltati, guidati e tutelati, non può essere subordinato all'attesa indefinita di un recupero genitoriale che non si vede neppure all'orizzonte. Per contro, è certa la dannosità, per e , della loro permanenza con la madre. Le _3 ER
13 comprovate carenze educative, affettive e accuditive di quest'ultima, la sua sconcertante immaturità e impulsività anche in scelte esistenziali cruciali, la sua tendenza egocentrica ad anteporre i propri desiderata alle esigenze dei figli, la sua continua sottovalutazione dei rischi, la sua totale incapacità di analizzare le situazioni in chiave autocritica, la sua dipendenza emotiva e materiale da terzi soggetti (siano essi il partner o i Servizi), la sua cronica incapacità di portare a termine una qualsiasi progettualità, anche banale (come quella di un corso di cucina), la ripetuta scelta di partner gravemente problematici senza la minima preoccupazione per i figli sono tutti elementi che, ancor più se valutati in una prospettiva sincretica, rendono impossibile immaginare, nell'arco temporale della crescita di e , un radicale cambiamento della GNa, tale da rendere sicura la _3 ER permanenza con lei dei minori. Al contrario, per le ragioni sopra indicate, è chiaramente prevedibile che la madre porrebbe continuamente a rischio la sicurezza e il benessere psicofisico dei due bambini.
Quanto al padre di , egli ha apertamente rinunciato in modo definitivo al proprio ER ruolo.
Non vi è alcun parente dei minori, dal lato materno o paterno (peraltro rimanendo ignoto il padre di ), disponibile e capace di farsi carico di e di o di ER0 ER _3 assolvere a una funzione vicariante rispetto alla madre. Tale funzione vicariante, comunque, è difficilmente prospettabile nella specie. Una siffatta funzione può infatti operare, in virtù della sua natura necessariamente accessoria, solo laddove residui un minimo nucleo di funzionalità genitoriale, suscettibile di essere efficacemente supportato. Nel caso in esame, invece, l'inadeguatezza della madre appare totale e senza prospettive di recupero nel medio-lungo periodo.
La confida nel fatto che non sarà sola "perché la comunità dove sono è un RT appoggio anche una volta che sarò all'esterno, sarebbe un grosso sostegno, quindi non sarei concretamente da sola … la struttura dove sono mi aiuterebbe anche a trovare un lavoro stabile" (verbale del 15 ottobre 2024). Questo tipo di approccio, unito alla radicale negazione delle proprie carenze genitoriali (“Curatore Speciale: Quando ha avuto inizio questa procedura i suoi bambini avevano dei problemi, adesso sono migliorati, come se lo spiega? Ritiene di avere delle mancanze come mamma? ADR: Ho sempre cercato di seguirli al meglio, andavo agli incontri di neuropsichiatria infantile e a casa facevamo quello che et diceva il neuropsichiatra infantile. Presidente: Quindi non se lo spiega? ADR: No” – verbale 15 ottobre 2024), evidenzia l'irreversibile incapacità della di affrancarsi da RT condizioni di dipendenza da altri soggetti e di rendersi conto che non è configurabile, senza gravi conseguenze sull'equilibrio psicofisico dei minori, un permanente, ampio quanto indefinito (genitoriale, lavorativo, abitativo), sostegno degli operatori pubblici fino alla maggiore età dei figli, poiché i Servizi non possono essere supplenti sine die di una genitorialità strutturalmente e gravemente carente, se non addirittura inesistente. Non è quindi possibile ipotizzare che i tempi di recupero materno siano compatibili con le esigenze di sana crescita dei minori.
Alla luce di quanto illustrato, è evidente come i minori e si trovino in una _3 ER condizione di abbandono morale e materiale. Tale condizione, di natura oggettiva, prescinde dalla mentalizzazione dell'abbandono da parte del genitore e si concretizza nella perdurante e irreversibile incapacità di questo di assicurare ai figli l'assistenza
14 necessaria alla crescita e all'armonico sviluppo psicofisico. L'eccezionalità e la natura residuale della dichiarazione di adottabilità trovano pertanto, nella specie, piena giustificazione nel superiore interesse dei minori a vivere, innanzitutto, lontani dai pericoli di scelte irresponsabili e ad essere collocati in un contesto stabile, accudente e amorevole. Conseguentemente, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità di e . ER _3
Alla luce delle risultanze processuali, appare altresì necessario che l'adozione sia disposta nella forma piena, con interruzione definitiva dei rapporti dei minori con la famiglia biologica (salva, come si dirà, la salvaguardia dei rapporti tra fratelli, ove possibile). In particolare, la rottura del legame con la madre rappresenta l'unica via per consentire ai bambini di costruirsi un percorso di crescita sereno e coerente, all'interno di una famiglia che sia in grado di garantire continuità affettiva, equilibrio relazionale e sicurezza educativa. I minori, infatti, non solo non conservano alcun legame affettivo significativo con la madre, ma, come emerso dai resoconti degli incontri protetti e dai racconti degli affidatari, hanno manifestato un evidente disagio nel rivederla, mostrando reazioni di chiusura, confusione o marcato malessere. Tali segnali non possono essere ignorati, perché riflettono il vissuto dei bambini e la frattura profonda ormai radicatasi nel loro rapporto con la genitrice biologica. In tale contesto, un'adozione aperta, con la previsione di incontri o contatti con la famiglia d'origine, esporrebbe e a ER _3 ulteriori turbamenti, senza offrire alcun vantaggio reale per il loro benessere. Solo un'adozione piena, capace di recidere ogni legame giuridico e relazionale con l'ambiente di origine, potrà garantire ai minori quella discontinuità necessaria per costruire una nuova appartenenza affettiva, libera da tensioni, ambiguità o sovrapposizioni dolorose.
L'adozione piena costituisce, nella specie, misura legittima e conforme anche all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, atteso che l'allontanamento dalla famiglia biologica risponde, nel caso concreto, al preminente interesse dei minori e considerato che non risulta praticabile un efficace percorso di recupero genitoriale o familiare (vedasi, ex multis, Corte EDU, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2022, D.M. e N. c. Italia, causa n. 60083/19, secondo cui l'obbligo positivo dello Stato di adottare misure volte a facilitare il ricongiungimento familiare non appena ciò sia realmente possibile deve sempre essere bilanciato con il dovere di considerare l'interesse superiore del minore;
analogamente, Corte EDU, Sez. IV, sentenza 25 marzo 2025, N.S. c. Regno Unito, causa n. 38134/20, che sottolinea come esista un ampio consenso, anche nel diritto internazionale, a sostegno dell'idea che, in tutte le decisioni riguardanti la vita familiare dei minori, il loro interesse superiore è di fondamentale importanza. È nell'interesse superiore del minore garantire il suo sviluppo in un ambiente sicuro e protetto. È inoltre nell'interesse superiore del minore che i suoi legami con la famiglia siano mantenuti, salvo nei casi in cui la famiglia si sia dimostrata particolarmente inadatta. Pertanto, qualora il mantenimento dei legami familiari possa nuocere alla salute e allo sviluppo del minore, un genitore non ha il diritto, ai sensi dell'articolo 8 della CEDU, di insistere affinché tali legami siano mantenuti).
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, non sussistendo le condizioni per un affidamento all'interno della famiglia biologica né per un'adozione aperta né, tantomeno, per revocare la dichiarazione di adottabilità, che appare conforme ai principii, anche sovranazionali, sopra richiamati.
15 A parziale integrazione della sentenza appellata, la Corte ravvisa la necessità di disporre il mantenimento dei rapporti tra fratelli, da attuarsi con il supporto e la supervisione dei Servizi Sociali competenti e della Neuropsichiatria Infantile, i quali avranno il compito di valutare le modalità più idonee per un progressivo riavvicinamento tra e , ER _3 nel rispetto dei tempi e delle esigenze psico-emotive di ciascun minore. In particolare, si dovrà tener conto della volontà espressa da di rivedere il fratello, pur a fronte ER della contraria disposizione attualmente manifestata da , la cui tutela _3 psicologica dovrà rimanere prioritaria in ogni scelta operativa.
Ancora a parziale integrazione della sentenza del Tribunale per i Minorenni, in ragione degli elementi emersi nella più recente relazione sociale del 2025, che segnala alcune fragilità nel profilo evolutivo di , si dispone l'immediata presa in carico globale della ER minore da parte della Neuropsichiatria Infantile, al fine di garantirle un adeguato sostegno psicologico e, se necessario, anche terapeutico, con monitoraggio continuativo dell'andamento della sua condizione.
Le spese dei due gradi devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità al caso in esame del concetto tecnico di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita,
1) RIGETTA l'appello, confermando integralmente la sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 120/2024 del 15.03.2024, depositata in data 18.03.2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il [...], e (già Persona_1 RT
, nato a [...] il [...]. Persona_2 _3
2) DISPONE il mantenimento dei rapporti tra i due predetti minori, fratelli unilaterali (ex latere matris), da attuarsi con il supporto e la supervisione dei Servizi Sociali competenti e della Neuropsichiatria Infantile, i quali avranno il compito di valutare le modalità più idonee per un progressivo, eventuale riavvicinamento tra e , nel rispetto ER _3 dei tempi e delle esigenze psico-emotive di ciascun minore.
3) DISPONE l'immediata presa in carico globale della minore nata a Persona_1 Co NO (CN) il 26 luglio 2020, da parte del Servizio Neuropsichiatria Infantile, al fine di garantire alla minore medesima un adeguato sostegno psicologico e, se
16 necessario, anche terapeutico, con monitoraggio continuativo dell'andamento della sua condizione.
4) DICHIARA le spese dei due gradi integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, Sezione Minori e Famiglia, in data 8 luglio 2025.
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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