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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini -Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata -Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
, brasiliano, nato in [...]/MG, Parte_1
Brasile, il 28/09/1958, ;
, brasiliana, nata in [...]/MG, Parte_2
Brasile, il 16/03/1992, ;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Parte_3
Brasile, il 17/05/1996,
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato presso il cui studio sito in Roma, via Colleferro n. 15 sono elettivamente domiciliati
-Appellanti-
-
contro
-
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso
1 i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova, pubblicata in data 20/11/2024, n.
3004/2024, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere, per i motivi dedotti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 3004/2024,
del Tribunale di Genova, sezione civile, in persona del Giudice Unico
dott. Enzo Buccarelli, R.G. n. 5343/2023, pubblicata in data
20/11/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Parte_1
e sono cittadini Parte_2 Parte_3
italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità
consolari competenti”.
IN OGNI CASO
2 con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio. “
Per l'appellato:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello avversario,
confermando integralmente la
sentenza impugnata e rigettando la domanda di riconoscimento della
cittadinanza; con ogni
conseguenza di legge sulle spese di lite.. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Gli odierni appellanti presentavano ricorso in cui chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto tutti discendenti di nato in Persona_1
Genova, in data 17/02/1811 e deceduto in Brasile nel 1879, cittadino italiano emigrato all'estero dalla Liguria.
Depositavano documentazione attestante la loro linea genealogica e relazione dell'avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi e allegando certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
Nello specifico deducevano che:
trasferitosi all'estero, generava Persona_1
discendenza battezzato in data Persona_2
09/02/1835
-questo era padre di battezzato in data Persona_3
17/06/1865;
-questo era padre nel 1891 di , battezzato in data 17/08/1891; Per_4
-questo era padre di (classe 1926); Persona_5
questa era madre di (nato nel settembre Parte_1
1958);
3 -quest'ultimo è il padre di e nati Pt_2 Parte_3
rispettivamente nel 1992 e nel 1996.
2.Si costituiva il contestando la sussistenza dei CP_1
presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda,
in particolare evidenziando che l'avo era nato e certamente (attesa la sua data di nascita data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della nascita del
Regno di Italia e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto,
ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano avendo perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 34 del codice Albertino del 1837).
Il Pubblico Ministero interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 3004 del 20 novembre 2024 rigettava il ricorso a spese compensate.
Il Tribunale riteneva corretta l'individuazione della competenza territoriale ed escludeva che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisse una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale.
La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non precludeva la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accertasse il proprio status di cittadino.
Sussisteva l'interesse ad agire avendo i ricorrenti tentato vanamente di prenotare un appuntamento;
scrive in proposito il
Tribunale : “I ricorrenti, in particolare, hanno tentato per 30
4 giorni di effettuare la prenotazione, come risulta dalle catture del
telefono, prodotte in giudizio.
A questi fini, durante i mesi di ottobre e novembre 2021, i
ricorrenti hanno eseguito – costantemente e con perseveranza –
l'accesso al sistema telematico consolare per la prenotazione degli
appuntamenti relativi al riconoscimento della cittadinanza italiana,
purtroppo senza mai riuscire ad ottenere un giorno disponibile “.
Passando ad esaminare la domanda di cittadinanza il Tribunale
ricordava che nel tempo si erano succedute le seguenti discipline:
-Codice Civile del 1837 (Codice Albertino);
-Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865; entrato in vigore il 1° gennaio 1866 all'entrata;
-Legge 31 gennaio 1901 n. 23;
-Legge 17 maggio 1906 n.217;
-Legge n. 555 del 13 giugno 1912;
-Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, i ricorrenti avevano adempiuto all'onere probatorio su di loro gravante provando la loro diretta discendenza dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Nel presente caso era applicabile il Codice Albertino;
tale Codice
prevedeva all'articolo 34 la perdita della cittadinanza in caso di emigrazione con animo di non più ritornare.
Tale onere era sì in capo al ma dovendosi CP_1 CP_1
provare una intenzione interna era ammissibile una prova presuntiva altrimenti si sarebbe trattato di una probatio diabolica
.
Ad avviso del Tribunale si doveva ritenere provata presuntivamente la volontà di non ritornare dai seguenti elementi:
5 -che l'avo quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni aveva deciso di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta;
-che l'avo si sposo in ?, con una ragazza del luogo;
-che ivi stabilì la propria dimora;
-che vi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò;
-che vi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
-vi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
- Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
-che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo
- con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili .
Respingeva pertanto il ricorso a spese compensate.
4.Proponevano appello gli odierni appellanti osservando che l'onere di provare l'animo di non più tornare era in capo al
[...]
(cfr. Cass.25.317/2022) e gli elementi indiziari CP_1
elencati dal Tribunale non erano idonei a costituire una valida prova della parte dall'Italia con l'animo di non più tornare.
La sola domiciliazione in territorio estero non comportava la perdita della cittadinanza come avervi figli ed in generale in una materia come la perdita della cittadinanza non potevano operare delle presunzioni.
5. Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
6 collegio all'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dalla trattazione scritta e successivamente decisa in camera di consiglio.
6. L'appello è fondato.
Non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di
Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del di Sardegna. Per_6
Quello che però ha sostenuto il ed è stato Controparte_1
accolto dal Tribunale è che l'avo in questione aveva perso la qualità
di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più
ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso ( ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era poi sposato lì,
7 che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Argentina.
Parte appellante cerca anche di sostenere che vi sarebbe una inversione dell'onere della prova e che dovrebbero essere gli odierni appellati a dovere dare una prova concreta che il loro avo l'intenzione di tornare in Italia.
E' una tesi infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Quindi l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza CP_1
non è possibile inventare una inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
Tra l'altro la “probatio diabolica” non è altro che il nome che viene dato ad una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
8 Recentemente l'art.1, comma 2 ter del decreto legge n. 36/2025
convertito con modificazioni con legge n. 74/25 ha previsto:
“2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. “.
Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratta appare temente di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa.
Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile.
In questo caso però la norma esiste.
L'articolo 1 del decreto legge prevede:
“a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato
da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente
entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27
9 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale.
Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirante alla drastica limitazione anche dal punto di vista processuale della trasmissibilità iure sanguinis;
si tratta quindi di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
Tornando alla presente causa l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
10 In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla
dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione
di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove
siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre parte appellante pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi
11 diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
E' inoltre errata l'equazione fatta dal Tribunale perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità
di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza italina in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti è pacifico in base al codice civile albertino del 1837 che una cosa era la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Si ricava questo con evidenza dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino da cui emerge che il suddito rimaneva tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si può ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientrava perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato.
12 In termini si esprime la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e
fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
13 relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo,
cioè se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a
guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la
sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e
sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
Pertanto l'appello deve essere accolto
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto contro la sentenza n. 3004 del
20 novembre 2024 del Tribunale di Genova accoglie l'appello
principale e per l'effetto dichiara che
brasiliano, nato in [...]/MG, Pt_1 Parte_1
Brasile, il 28/09/1958, ;
brasiliana, nata in [...]/MG, Parte_2
Brasile, il 16/03/1992, ;
brasiliano, nato in [...]/MG, Parte_3
Brasile, il 17/05/1996, sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
14 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali
comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese del grado di appello compensate .
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini -Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata -Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
, brasiliano, nato in [...]/MG, Parte_1
Brasile, il 28/09/1958, ;
, brasiliana, nata in [...]/MG, Parte_2
Brasile, il 16/03/1992, ;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Parte_3
Brasile, il 17/05/1996,
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato presso il cui studio sito in Roma, via Colleferro n. 15 sono elettivamente domiciliati
-Appellanti-
-
contro
-
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso
1 i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova, pubblicata in data 20/11/2024, n.
3004/2024, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere, per i motivi dedotti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 3004/2024,
del Tribunale di Genova, sezione civile, in persona del Giudice Unico
dott. Enzo Buccarelli, R.G. n. 5343/2023, pubblicata in data
20/11/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Parte_1
e sono cittadini Parte_2 Parte_3
italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità
consolari competenti”.
IN OGNI CASO
2 con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio. “
Per l'appellato:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello avversario,
confermando integralmente la
sentenza impugnata e rigettando la domanda di riconoscimento della
cittadinanza; con ogni
conseguenza di legge sulle spese di lite.. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Gli odierni appellanti presentavano ricorso in cui chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto tutti discendenti di nato in Persona_1
Genova, in data 17/02/1811 e deceduto in Brasile nel 1879, cittadino italiano emigrato all'estero dalla Liguria.
Depositavano documentazione attestante la loro linea genealogica e relazione dell'avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi e allegando certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
Nello specifico deducevano che:
trasferitosi all'estero, generava Persona_1
discendenza battezzato in data Persona_2
09/02/1835
-questo era padre di battezzato in data Persona_3
17/06/1865;
-questo era padre nel 1891 di , battezzato in data 17/08/1891; Per_4
-questo era padre di (classe 1926); Persona_5
questa era madre di (nato nel settembre Parte_1
1958);
3 -quest'ultimo è il padre di e nati Pt_2 Parte_3
rispettivamente nel 1992 e nel 1996.
2.Si costituiva il contestando la sussistenza dei CP_1
presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda,
in particolare evidenziando che l'avo era nato e certamente (attesa la sua data di nascita data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della nascita del
Regno di Italia e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto,
ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano avendo perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 34 del codice Albertino del 1837).
Il Pubblico Ministero interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 3004 del 20 novembre 2024 rigettava il ricorso a spese compensate.
Il Tribunale riteneva corretta l'individuazione della competenza territoriale ed escludeva che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisse una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale.
La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non precludeva la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accertasse il proprio status di cittadino.
Sussisteva l'interesse ad agire avendo i ricorrenti tentato vanamente di prenotare un appuntamento;
scrive in proposito il
Tribunale : “I ricorrenti, in particolare, hanno tentato per 30
4 giorni di effettuare la prenotazione, come risulta dalle catture del
telefono, prodotte in giudizio.
A questi fini, durante i mesi di ottobre e novembre 2021, i
ricorrenti hanno eseguito – costantemente e con perseveranza –
l'accesso al sistema telematico consolare per la prenotazione degli
appuntamenti relativi al riconoscimento della cittadinanza italiana,
purtroppo senza mai riuscire ad ottenere un giorno disponibile “.
Passando ad esaminare la domanda di cittadinanza il Tribunale
ricordava che nel tempo si erano succedute le seguenti discipline:
-Codice Civile del 1837 (Codice Albertino);
-Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865; entrato in vigore il 1° gennaio 1866 all'entrata;
-Legge 31 gennaio 1901 n. 23;
-Legge 17 maggio 1906 n.217;
-Legge n. 555 del 13 giugno 1912;
-Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, i ricorrenti avevano adempiuto all'onere probatorio su di loro gravante provando la loro diretta discendenza dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Nel presente caso era applicabile il Codice Albertino;
tale Codice
prevedeva all'articolo 34 la perdita della cittadinanza in caso di emigrazione con animo di non più ritornare.
Tale onere era sì in capo al ma dovendosi CP_1 CP_1
provare una intenzione interna era ammissibile una prova presuntiva altrimenti si sarebbe trattato di una probatio diabolica
.
Ad avviso del Tribunale si doveva ritenere provata presuntivamente la volontà di non ritornare dai seguenti elementi:
5 -che l'avo quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni aveva deciso di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta;
-che l'avo si sposo in ?, con una ragazza del luogo;
-che ivi stabilì la propria dimora;
-che vi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò;
-che vi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
-vi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
- Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
-che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo
- con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili .
Respingeva pertanto il ricorso a spese compensate.
4.Proponevano appello gli odierni appellanti osservando che l'onere di provare l'animo di non più tornare era in capo al
[...]
(cfr. Cass.25.317/2022) e gli elementi indiziari CP_1
elencati dal Tribunale non erano idonei a costituire una valida prova della parte dall'Italia con l'animo di non più tornare.
La sola domiciliazione in territorio estero non comportava la perdita della cittadinanza come avervi figli ed in generale in una materia come la perdita della cittadinanza non potevano operare delle presunzioni.
5. Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
6 collegio all'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dalla trattazione scritta e successivamente decisa in camera di consiglio.
6. L'appello è fondato.
Non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di
Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del di Sardegna. Per_6
Quello che però ha sostenuto il ed è stato Controparte_1
accolto dal Tribunale è che l'avo in questione aveva perso la qualità
di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più
ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso ( ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era poi sposato lì,
7 che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Argentina.
Parte appellante cerca anche di sostenere che vi sarebbe una inversione dell'onere della prova e che dovrebbero essere gli odierni appellati a dovere dare una prova concreta che il loro avo l'intenzione di tornare in Italia.
E' una tesi infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Quindi l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza CP_1
non è possibile inventare una inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
Tra l'altro la “probatio diabolica” non è altro che il nome che viene dato ad una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
8 Recentemente l'art.1, comma 2 ter del decreto legge n. 36/2025
convertito con modificazioni con legge n. 74/25 ha previsto:
“2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. “.
Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratta appare temente di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa.
Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile.
In questo caso però la norma esiste.
L'articolo 1 del decreto legge prevede:
“a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato
da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente
entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27
9 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale.
Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirante alla drastica limitazione anche dal punto di vista processuale della trasmissibilità iure sanguinis;
si tratta quindi di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
Tornando alla presente causa l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
10 In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla
dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione
di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove
siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre parte appellante pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi
11 diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
E' inoltre errata l'equazione fatta dal Tribunale perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità
di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza italina in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti è pacifico in base al codice civile albertino del 1837 che una cosa era la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Si ricava questo con evidenza dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino da cui emerge che il suddito rimaneva tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si può ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientrava perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato.
12 In termini si esprime la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e
fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
13 relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo,
cioè se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a
guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la
sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e
sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
Pertanto l'appello deve essere accolto
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto contro la sentenza n. 3004 del
20 novembre 2024 del Tribunale di Genova accoglie l'appello
principale e per l'effetto dichiara che
brasiliano, nato in [...]/MG, Pt_1 Parte_1
Brasile, il 28/09/1958, ;
brasiliana, nata in [...]/MG, Parte_2
Brasile, il 16/03/1992, ;
brasiliano, nato in [...]/MG, Parte_3
Brasile, il 17/05/1996, sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
14 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali
comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese del grado di appello compensate .
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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