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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 802/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2757/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - SS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240061295659000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 2757/2025 la Ricorrente_2 Srl, come in atti rappresentata difesa, propone ricorso contro l'Ag.entrate - SS - SS e la Regione Siciliana avverso la
Cartella di Pagamento n. 29520240061295659000 Tasse Automobilistiche 2022
Eccepisce la nullità dell'opposta cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica anno 2022, in quanto la stessa non è stata preceduta dalla notifica del pertinente avviso di accertamento. Violazione ed errata applicazione dell'art. 19, comma 1, L.R.S n.24 del 2016.
L'Agenzia delle Entrate SS, nel costituirsi nel presente giudizio, eccepisce la carenza di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione.
La Regione Siciliana non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
In virtù del principio processuale della "ragione più liquida" – evincibile dal combinato disposto degli artt. 24
e 111 Cost. – per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (cfr. Cass., nn. 12002 del 2014, 23621 del 2011). Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione della mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella.
Non può, difatti, che prendersi atto della mancata prova della notifica di tale atto impositivo, costituente il fondamento legittimante l'emissione della cartella, oggetto di contestazione da parte dalla contribuente, rimasto indimostrato a cagione della mancata costituzione dell'ente impositore.
In merito alla possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo prescindendo dalla prima emissione e notifica di avviso di accertamento, secondo il regime del tributo regionale della tassa automobilistica, che ha sostituito il preesistente tributo erariale, va evidenziato che tale diretta iscrizione a ruolo del debito, senza alcuna emissione di atti prodromici era consentita limitatamente ai tributi inerenti il triennio 2017-2019. L'art. 19 L.
R. Sicilia n. 24/16 introdusse, infatti, nell'art. 2 della L.R. 16/15, il comma 2-bis, a mente del quale: “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.”.
Tale disposizione, impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta, con la sentenza n. 152/18, che ha adottato, al riguardo, una soluzione antitetica rispetto a quella assunta in relazione alle analoghe disposizioni introdotte da leggi di Regioni a Statuto ordinario (v. le sentenze nn. 199/16 e 242/16), in punto di necessità di previa emissione di un avviso di accertamento.
Tuttavia, con una successiva novella – art. 34 L.R. 16/2017 – il legislatore regionale ha espressamente limitato l'efficacia temporale della procedura sopra descritta, che consente la diretta iscrizione a ruolo, al solo triennio 2017-2019.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi.
La tesi secondo cui, essendo l'ufficio esattore estraneo alla formazione del ruolo, dovrebbe andare esente dal carico delle spese nel giudizio concernente la cartella caducata per effetto dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo, risulta radicalmente smentita dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di SS, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna L'Agenzia delle Entrate SS e la Regione Siciliana in , in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in euro 150,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in SS, il 15.01 2026
Il giudice monocratico
IT PU
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2757/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - SS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240061295659000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 2757/2025 la Ricorrente_2 Srl, come in atti rappresentata difesa, propone ricorso contro l'Ag.entrate - SS - SS e la Regione Siciliana avverso la
Cartella di Pagamento n. 29520240061295659000 Tasse Automobilistiche 2022
Eccepisce la nullità dell'opposta cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica anno 2022, in quanto la stessa non è stata preceduta dalla notifica del pertinente avviso di accertamento. Violazione ed errata applicazione dell'art. 19, comma 1, L.R.S n.24 del 2016.
L'Agenzia delle Entrate SS, nel costituirsi nel presente giudizio, eccepisce la carenza di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione.
La Regione Siciliana non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
In virtù del principio processuale della "ragione più liquida" – evincibile dal combinato disposto degli artt. 24
e 111 Cost. – per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (cfr. Cass., nn. 12002 del 2014, 23621 del 2011). Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione della mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella.
Non può, difatti, che prendersi atto della mancata prova della notifica di tale atto impositivo, costituente il fondamento legittimante l'emissione della cartella, oggetto di contestazione da parte dalla contribuente, rimasto indimostrato a cagione della mancata costituzione dell'ente impositore.
In merito alla possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo prescindendo dalla prima emissione e notifica di avviso di accertamento, secondo il regime del tributo regionale della tassa automobilistica, che ha sostituito il preesistente tributo erariale, va evidenziato che tale diretta iscrizione a ruolo del debito, senza alcuna emissione di atti prodromici era consentita limitatamente ai tributi inerenti il triennio 2017-2019. L'art. 19 L.
R. Sicilia n. 24/16 introdusse, infatti, nell'art. 2 della L.R. 16/15, il comma 2-bis, a mente del quale: “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.”.
Tale disposizione, impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta, con la sentenza n. 152/18, che ha adottato, al riguardo, una soluzione antitetica rispetto a quella assunta in relazione alle analoghe disposizioni introdotte da leggi di Regioni a Statuto ordinario (v. le sentenze nn. 199/16 e 242/16), in punto di necessità di previa emissione di un avviso di accertamento.
Tuttavia, con una successiva novella – art. 34 L.R. 16/2017 – il legislatore regionale ha espressamente limitato l'efficacia temporale della procedura sopra descritta, che consente la diretta iscrizione a ruolo, al solo triennio 2017-2019.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi.
La tesi secondo cui, essendo l'ufficio esattore estraneo alla formazione del ruolo, dovrebbe andare esente dal carico delle spese nel giudizio concernente la cartella caducata per effetto dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo, risulta radicalmente smentita dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di SS, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna L'Agenzia delle Entrate SS e la Regione Siciliana in , in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in euro 150,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in SS, il 15.01 2026
Il giudice monocratico
IT PU