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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2024, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona EL giudice monocratico dott.ssa Lopiano Marianna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2506/2020 EL Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi ELl'anno 2020 avverso la sentenza EL Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 7431/2019 resa pubblica in data 3.10.2019, avente ad oggetto: risarcimento danni (lesioni-danni cose) da sinistro stradale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ed ivi residente Parte_1 C.F._1
al viale Castelluccio, 17, elettivamente domiciliato in Torre EL GR alla via V. Veneto, 11, presso lo studio dall'Avv. Raimondo Nappo (c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura a margine all'atto di appello (per le comunicazioni: fax 0813580069; indirizzo di p.e.c:
Email_1
Appellante
E
C.F. e P. IVA , con sede in Milano, via Polesine n. Controparte_1 P.IVA_1
13, in persona EL legale rappresentante pro tempore dott. esclusivamente nella sua Controparte_2
qualità di rappresentante incaricata ELla gestione dei sinistri e ELla liquidazione dei relativi risarcimenti ex art. 25 D. Lgs 209/2005 di doc. 1), in persona EL Direttore Generale Controparte_3
ELegato Dott.ssa , con sede in Milano (MI), via Polesine n. 13, operante in in Controparte_4 CP_1
regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi ELl'art. 24 D. Lgs. n. 209/2005, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianmario Maggi Tasso (C.F. e C.F._3
Massimiliano Costantini (C.F. ) EL foro di Milano, nonché dall' Avv. Vanessa C.F._4
SO (C.F. presso il cui studio in Castellammare di Stabia alla via Alcide De C.F._5
Gasperi n. 3, elegge domicilio (per le comunicazioni: fax n. 081/8714363 e 02/36574516; indirizzo di p.e.c.: Email_2
Email_3 Email_4
Appellata NONCHE'
(c.f. ) , nata il [...] a [...] ed ivi CP_5 C.F._6 residente a[...]
Appellata-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare EL 13.3.2023 le parti costituite hanno reso le seguenti conclusioni:
Appellante: conclude per l'integrale accoglimento ELl'atto di appello proposto in quanto pienamente fondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari EL doppio grado di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. - Impugna e contesta estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, esibito ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiede riservarsi la causa in decisione con i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali.
Appellata: si riporta integralmente al contenuto ELla comparsa di costituzione, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. , precisando in tale sede le seguenti CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza, così giudicare: In via principale : - dichiarare l'infondatezza ELl'appello proposto dal Sig.
avverso la sentenza n. 7431/2019, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, in Parte_1
persona ELla Dott.ssa Maria Giugliano e pubblicata il 03.10.2019, a conclusione EL giudizio sub R.G.
n. 11413/2017; - per l'effetto, confermare totalmente la predetta sentenza, con conseguente rigetto ELla domanda di risarcimento proposta dal Sig. nei confronti di Nella CP_6 Controparte_3 denegata ipotesi di ammissibilità ELl'appello: In via principale : - accertare e dichiarare che la responsabilità per il sinistro oggetto di causa è da attribuirsi in via esclusiva al conducente EL l
'autovettura Fiat Panda targata DV378AV e, per l 'effetto, rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile nei confronti ELl'odierna convenuta, per le ragioni suesposte. In via subordinata: - rigettare parzialmente l' avversa domanda in ragione ELl'effettivo pregiudizio subì to dal Sig. Pt_1
e EL grado di responsabilità accertato in capo alle parti . Con vittoria di spese, diritti ed onorari
[...]
di giudizio oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa ” .
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1-Con atto di citazione notificato in data 26.05.2017, evocava in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, e la per sentir condannare CP_5 Controparte_3
i convenuti, in solido tra loro, ai sensi ELl'art. 141 comma 1 D.lgs. n. 208/2005 – e quindi a prescindere dall'accertamento ELla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro - al risarcimento ELla somma di euro 700,00 per i danni riportati dal cellulare I-Phone 6S di sua proprietà, oltre interessi legali , nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per le lesioni personali subite quale trasportato a bordo ELlo scooter Piaggio Liberty 50 tg. X7DMZ9, in occasione EL sinistro verificatosi in data 29.5.2016, alle ore 1,30 circa, in Torre EL GR alla via Purgatorio, nei pressi ELl'incrocio con
Piazza L. Palomba, e segnatamente quelli derivanti da invalidità permanente, temporanea, biologici, alla vita di relazione, morali e per riduzione ELla capacità lavorativa, nulla escluso, quantificati in 3% di danno biologico, giorni 7 di ITT e giorni 15 di ITP al 50% e giorni 15 di ITP al 25% ovvero previa CTU
, nella misura ritenuta di giustizia , oltre interessi legali sulla somma che il giudice riconoscerà , devalutata alla data EL sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici istat , il tutto nei limiti di euro 5200,00 ai soli fini EL versamento EL contributo unificato, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione in favore EL procuratore costituito, per aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
A fondamento ELla domanda l'attore allegava che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, lo scooter su cui viaggiava veniva urtato e danneggiato dall'autovettura Fiat Panda tg DV378AV di proprietà di la cui conducente, mentre percorreva via Purgatorio (strada a senso unico CP_7
di marcia a doppia carreggiata) nella corsia di destra, improvvisamente e senza attivare alcuna segnalazione ottica e/o acustica , si spostava repentinamente nella corsia di sinistra , urtando con la propria parte latero-anteriore sinistra lo scooter Piaggio Liberty che ivi transitava regolarmente nella corsia di marcia di sinistra, alla parte latero-posteriore destra;
che a causa ELl'urto subito a destra il conducente ELlo scooter ne perdeva il controllo , rovinando al suolo unitamente al veicolo e al trasportato sul lato destro ELla strada;
che a seguito ELla caduta l'attore riportava molteplici lesioni personali alla parte destra EL corpo per cui, a causa ELl'intensificarsi EL dolore, il giorno successivo si recava al P.S. ELl'Ospedale di Torre EL GR dove gli veniva diagnosticato “trauma Org_1 contusivo ginocchio dx , colonna lombo sacrale, mano e polso dx” con prognosi di giorni 7 s.c. mentre il cellulare I-Phone di sua proprietà subiva gravi danni quantificati in euro 700,00; che la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali formulata alla ai sensi ELl'art. 141 -148 D.lgs. Controparte_8
209/2005 in uno all'invito di negoziazione assistita, con raccomandata a/r EL 26.10.2016 non aveva seguito.
1.2- Contumaci i convenuti, all'esito ELla espletata istruttoria (consistita nell'escussione di un teste e nell'espletamento di c.t.u. medico-legale), con sentenza n. 7431/2019 resa pubblica in data 03.10.2019, non notificata, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, accertata la legittimazione ELle parti in causa, ritenendo non provato il fatto storico posto a fondamento ELla pretesa attorea così statuiva: 1) “rigetta la richiesta di parte attrice;
2)condanna per l'effetto la parte attrice al pagamento ELle spese di lite che liquida in euro 113,00 per studio, euro 120 per la fase introduttiva, euro 235,00 per la fase istruttoria, euro 203,00 per la fase decisionale, euro 40,00 per spese oltre iva e cpa spese generali al 15% e spese di ctu”. 2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato, rispettivamente, a in data 20.5.2020 (ai CP_5 sensi ELl'art. 139 c.p.c. mediante consegna a mani proprie) e ad c/o Controparte_8 [...]
in data 5.6.2020 (a mezzo posta con spedizione EL plico raccomandato in data Controparte_9
19.5.2020 e perfezionamento ELla notifica per compiuta giacenza in data 05.06.2020), per l'udienza EL
05.11.2020, proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, Parte_1 chiedendo al tribunale, in riforma ELla impugnata sentenza, di dichiarare la “nullità” ELla sentenza impugnata per il rigetto ELla domanda risarcitoria e condannare c/o Controparte_3 [...]
al pagamento in proprio favore ELla somma di euro 3711,34 per lesioni personali e Controparte_9
di euro 700,00 per i danni al cellulare, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, vinte le spese e competenze EL doppio grado di giudizio, compreso l'importo di euro 600,00 per spese di CTU, con attribuzione al difensore antistatario.
2.2- Contumace nel costituirsi tardivamente in giudizio, con comparsa depositata in data CP_5
14.07.2022, la nella qualità indicata in epigrafe, chiedeva a) dichiarare Controparte_1
l'infondatezza ELl'appello e, per l'effetto, confermare totalmente la predetta sentenza, con conseguente rigetto ELla domanda di risarcimento proposta dal Sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_3
b) Nella denegata ipotesi di ammissibilità ELl'appello, in via principale, accertare e dichiarare che la
[...] responsabilità per il sinistro oggetto di causa è da attribuirsi in via esclusiva al conducente ELl'autovettura
Fiat Panda targata DV378AV e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile nei confronti ELl'odierna convenuta;
in via subordinata, rigettare parzialmente l'avversa domanda in ragione ELl'effettivo pregiudizio subìto dal Sig. e EL grado di responsabilità accertato in capo alle Parte_1
parti; c) in ogni caso, con rifusione di spese e compensi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e
CPA, come per legge.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza EL 13.03.2023, di cui veniva disposto lo svolgimento mediante il deposito di note scritte, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito ELle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 30.3.2023
3.1- Con il proposto gravame censura la sentenza EL giudice di pace nella parte in cui ha Parte_1 così deciso e argomentato:“1) rigetta la richiesta di parte attrice”, “questo giudice ritiene di rigettare la domanda di risarcimento danno proposta da parte attrice in quanto l'attore non ha fornito una piena prova. Il teste è generico ed impreciso non fornendo una piena prova sul punto. La documentazione fornita è insufficiente risulta un unico certificato di pronto soccorso e due certificati medici di natura privata. Si precisa che gli elementi di prova allegati e prodotti nella documentazione, ovvero certificati medici attestanti il trauma facciale, non permettono di raggiungere una prova piena. Inoltre, anche se la testimonianza conferma la dinamica descritta agli atti, nulla dice sulla manovra di diligenza ed emergenza che il conducente doveva avere in prossimità ELl'incrocio né descrive il comportamento EL conducente né la posizione EL motoveicolo né il comportamento degli occupanti dopo il fatto indicato in atto introduttivo. Agli atti non vi sono radiografie o ulteriori documenti. La rottura EL cellulare non può essere messa in corrispondenza essendo lo scontrino elemento indiziari e non una prova ELla legittimazione o ELla proprietà ELlo stesso. Si precisa altresì che la relazione medico-legale EL ctu dott. non accerta il nesso di causalità lasciando una voce incerta sul punto. Inoltre, lo Persona_1 stesso ctu non descrive correttamente le lesioni subite e l'incidenza ELle stesse in ordine all'evento dedotto lasciando una interpretazione generica sull'esistenza EL nesso di causalità. Agli atti non vi sono né foto né ulteriori documenti riportanti gli esiti ELle lesioni lamentate”.
A fondamento EL gravame l'appellante rileva, in contrasto con le affermazioni EL primo giudice a) che la documentazione prodotta, in specie quella medica, dal primo giudice ritenuta insufficiente, non è stata oggetto di contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci;
b) di aver depositato il verbale di P.S. ELl' il referto in data 13.6.2016 rilasciato dall'Ospedale ” di Org_2 Org_3
Castellammare di Stabia, il referto 30.7.2016 EL dott. specialista in ortopedia e Persona_2 traumatologia attestante la guarigione clinica con postumi ELl'attore; c) che, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, il non aveva subito alcun trauma facciale;
d) che anche il c.t.u. aveva Pt_1 riconosciuto il nesso causale tra dinamica EL sinistro e lesioni subite;
e) che l'attore, avendo agito ai sensi ELl'art.- 141 comma 1 D. lgs. cit. ed avendo pertanto diritto al risarcimento solo provando di aver subito il danno a seguito di uno scontro tra veicoli mentre si trovava quale trasportato a bordo di uno scooter, ossia a prescindere dall'accertamento ELla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. 4147/2019, Cass. 16181/2015, Cass. 10410/2016), aveva fornito tale prova attraverso le dichiarazioni EL teste escusso, erroneamente ritenute dal primo giudice “generico e impreciso”; f) che con riferimento alla rottura EL telefono cellulare I-phone 6S, trattandosi di bene mobile non registrato, valeva il principio EL “possesso vale titolo” e il possesso era provato dallo scontrino e dalla dichiarazione testimoniale (il teste: “ricordo che nella caduta gli era finito a terra il suo I-Phone 6S di colore bianco… riconosco dalla foto che mi viene esibita e che retro firmo IPhone 6S di mio cugino così come era dopo la caduta”); g) che, infine, la condanna di parte attrice alle spese EL giudizio era in palese contrasto con il disposto ELl'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 291 c.p.c., risultando entrambi i convenuti contumaci.
4.2- L'appello è solo in parte fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Parte attrice ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni subiti quale terzo trasportato in occasione di un sinistro stradale ai sensi ELl'art. 141 C.d.S. Detta norma dispone, infatti, che “1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione EL veicolo sul quale era a bordo al momento EL sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento ELla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento ELl'eventuale maggior danno nei confronti ELl'impresa di assicurazione EL responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti ELl'impresa di assicurazione EL veicolo sul quale era a bordo al momento EL sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo
148. 3.L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti ELl'impresa di assicurazione EL veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento EL sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione EL responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione EL veicolo, riconoscendo la responsabilità EL proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni EL capo IV.
…”.
La giurisprudenza ELla S.C. al riguardo ha statuito che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore EL terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti ELl'assicuratore EL vettore e di ottenere il risarcimento EL danno a prescindere dall'accertamento ELla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito” (Cass. Civile SS.UU. 384/2022).
In altri termini, il terzo trasportato che subisce un danno trovandosi a bordo di un veicolo coinvolto in un incidente stradale ha una duplice possibilità di azione per ottenere il risarcimento che gli spetta, potendo scegliere a quale compagnia assicurativa rivolgersi: quella EL veicolo sul quale si trovava al momento EL sinistro oppure quella EL veicolo che ha causato l'evento dannoso. La disciplina sulle assicurazioni private mira a semplificare la posizione EL terzo trasportato e a consentirgli di agire direttamente verso la compagnia assicurativa EL vettore.
Ebbene, se è vero che l'art. 141 Cod. Ass. esonera il terzo dall'onere di provare la distribuzione ELla responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (ferma restando la possibilità per l'assicuratore EL vettore, di fornire la prova esonerativa costituita dal caso fortuito, da intendersi anche come dimostrazione ELla “totale assenza di responsabilità EL proprio assicurato) e che il terzo trasportato ha diritto al risarcimento a prescindere dall'accertamento ELla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, ciò non esclude, però, che egli deve, in ogni caso, allegare e dimostrare il fatto storico, ossia l'effettivo accadimento EL sinistro ed il nesso causale tra il sinistro ed i danni subiti in conseguenza ELlo stesso (cfr.: ordinanze EL 13 giugno 2008 n. 205 e 440 EL 23 dicembre 2008 ELla
Corte Costituzionale) . Ebbene, nella fattispecie in esame, il tribunale ritiene, confermando la valutazione espressa dal primo giudice, ma integrandone la motivazione, che l'attore, su cui incombeva il relativo onere, non abbia assolto adeguatamente siffatto onere.
Al riguardo va, in primo luogo evidenziato, in contrasto con l'assunto ELl'appellante, che la contumacia in primo grado di entrambi i convenuti non consente di attribuire alcuna valenza probatoria alla mancata contestazione da parte dei medesimi convenuti dei fatti allegati e ELla documentazione prodotta dall'attore a sostegno ELle proprie pretese.
Nel merito, poi, si evidenzia che la rappresentazione EL sinistro e ELla sua dinamica riportata in citazione e, ancor prima, nella lettera di messa in mora inviata all'assicurazione, oltre a risultare generica, non ha trovato adeguato riscontro probatorio nelle dichiarazioni ELl'unico teste indicato ed escusso.
Il teste, , invero ha dichiarato quanto segue: “ADR. Ricordo che la fine EL mese di Testimone_1
maggio EL 2016 verso le ore 01.30 di notte, percorrevo alla guida EL mio scooter la via Purgatorio in
Torre EL GR con direzione di marcia a senso unico verso il centro di Torre EL GR. ADR. Ricordo che mi precedeva di pochi metri, mio cugino che si trovava trasportato sullo scooter Parte_1
Piaggio Liberty di colore bianco di proprietà ELla madre che era alla guida. ADR. Ricordo che mia zia teneva la corsia di sinistra in quanto dovevamo svoltare per andare verso via Campania. ADR. Ricordo che improvvisamente vidi un'auto Fiat Panda condotta da una signora che mentre procedeva tenendo la corsia di destra, senza azionare la freccia, si spostava sulla corsia di sinistra proprio mentre sopraggiungeva lo scooter su cui era trasportato mio cugino. ADR Ricordo che che l'auto Fiat Panda investiva con la parte latero-anteriore sinistra lo scooter …. Alla parte latero posteriore destra. ADR
Ricordo che mia zia non poteva evitare l'impatto perché la manovra ELla Fiat Panda era improvvisa e non segnalata. ADR. Ricordo che lo scooter cadeva al suolo e mio cugino cadeva a terra Parte_1
sul lato destro ELla strada. ADR. Ricordo che mi fermavo e ricordo che mio cugino lamentava dolori al polso e alla mano destra ed al ginocchio destro e disse che gli faceva male la schiena. …ADR. Ricordo che il giorno dopo poiché mio cugino era ancora dolorante, si fece accompagnare dal padre all'ospedale “ ” di Torre EL GR”. Org_1
La dichiarazione testimoniale dianzi riportata, che costituisce l'unico riscontro probatorio offerto dall'attore in ordine all'accadimento EL sinistro e, quindi, alla riconducibilità causale ELle lesioni obiettivamente provate dalla documentazione medica in atti al medesimo sinistro, risulta a sua volta eccessivamente generica e meramente riproduttiva ELle ugualmente generiche allegazioni contenute in citazione, atteso che non fornisce elementi essenziali ai fini ELla ricostruzione EL sinistro e ELla sua dinamica. In particolare, il teste (al pari ELl'attore in citazione) nulla riferisce in merito alle conseguenze ELl'urto subito dalla Fiat Panda sulla prosecuzione ELla marcia da parte ELlo scooter fino alla caduta;
non precisa cioè per quanti metri lo scooter ha proseguito la sua corsa prima di cadere, né con quale andatura e modalità di marcia (diretta, sbandando, ecc) e in quale direzione;
non chiarisce quindi il motivo per cui lo scooter è caduto sul margine destro ELla strada (a doppia carreggiata ma a senso unico di marcia) pur avendo subito l'urto mentre percorreva la strada sulla corsia di sinistra (e dunque in fase di sorpasso ELla Fiat Panda che marciava sulla corsia di destra); non riferisce su quale lato lo scooter è caduto.
Del resto, la valutazione di insufficienza probatoria ELla testimonianza in rassegna, oltre che sulla rilevata genericità e lacunosità ELle dichiarazioni rese dal teste, si fonda anche sulla dubbia attendibilità ELlo stesso teste, desunta dal rapporto di parentela con le parti EL giudizio (il teste ha dichiarato di essere cugino ELl'attore e, quindi, nipote ELla convenuta madre ELl'attore nonché CP_5
proprietaria e conducente ELlo scooter) e dalla circostanza che la presenza al momento ELl'incidente di un testimone nella persona di uno stretto congiunto che alle ore 1,30 , a bordo EL proprio scooter seguiva lo scooter su cui viaggiavano l'attore e sua madre, diretti insieme nello stesso luogo, non è stata segnalata dall'attore nè nella lettera di messa in mora (che non reca neanche l'indicazione EL rapporto di filiazione tra proprietaria EL mezzo assicurato e trasportato) inviata all'assicurazione né nell'atto di citazione, dove pure risulta articolata prova testimoniale ma con riserva di indicare i testi.
In assenza di una puntuale ed univoca prospettazione assertiva e di ulteriori adeguate evidenze probatorie ELl'effettivo accadimento EL sinistro e ELle sue conseguenze (verbale di intervento di pubbliche autorità, ulteriori dichiarazioni testimoniali, documentazione fotografica rappresentativa EL luogo EL sinistro nell'imminenza EL suo accadimento ecc. ), la sentenza EL primo giudice, di rigetto ELla domanda attorea, va, dunque, confermata, poiché immune da censure, con conseguente rigetto ELl'appello proposto da . Parte_1
4.3- E' invece fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento il secondo motivo di impugnazione con cui l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il giudice “condanna per l'effetto la parte attrice al pagamento ELle spese di lite che liquida in euro 113,00 per studio, euro 120 per la fase introduttiva, euro 235,00 per la fase istruttoria, euro 203,00 per la fase decisionale, euro 40,00 per spese oltre iva e cpa spese generali al 15% e spese di ctu” in tal modo riconoscendo il favore ELle spese nei confronti di convenuti contumaci.
Si richiama sul punto il principio secondo cui la “condanna alle spese processuali, a norma ELl'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore EL contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. ord. 2018, n. 16174/2018; Cass. Civile 21402/2021). In accoglimento ELl'appello e in riforma ELla sentenza impugnata nulla va dunque disposto a titolo di rimborso ELle spese di lite a carico ELl'attore, odierno appellante ed in favore dei convenuti, salvo il compenso al c.t.u. nominato in primo grado che resta definitivamente a carico ELl'attore.
5.- Avuto riguardo all'esito EL presente giudizio, che ha visto accolto un motivo di gravame, le spese EL grado, restano compensate tra le parti costituite per un quarto e poste a carico ELl'appellante per i restanti tre quarti, per tale quota liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, quindi, avendo riguardo al valore ELla controversia (euro 4400,00 circa) alla modesta complessita ELle questioni giuridiche e di fatto esaminate poste a fondamento ELla decisione, alla ridotta complessità ELle difese svolte dall'ente appellato ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente ELla fase istruttoria), in misura corrispondente al compenso medio previsto per lo scaglione di valore ( da euro 1100,01 a euro 5200,00), salvo riduzione EL 50% EL compenso per la fase di trattazione ed istruttoria, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario ELle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
Spese non ripetibili nei rapporti tra l'appellante e l'appellata contumace. CP_5
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza EL Giudice di Pace di Torre Annunziata n.7431/2019 resa pubblica in data
03.10.2019, proposto da nei confronti di in persona EL legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella qualità indicata in epigrafe e di così provvede: CP_5
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma ELla impugnata sentenza, dichiara che nulla va disposto in ordine alle spese EL primo grado di giudizio nei confronti dei convenuti contumaci.
b) condanna al pagamento in favore di in persona EL legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t nella qualità di rappresentante incaricata ELla gestione dei sinistri e ELla liquidazione dei relativi risarcimenti ex art. 25 D. Lgs 209/2005 di dei tre quarti ELle spese e CP_3 CP_8
competenze EL presente giudizio di appello che per tale quota liquida in euro 1595,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario ELle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, se dovute;
compensa le spese tra le medesime parti per il residuo quarto;
nulla per spese nei confronti di CP_5
appellata contumace.
[...]
Così deciso in Torre Annunziata il 23 febbraio 2024.
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano