Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1713 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Pollastro e Parte_1 dall'Avv. Carola Pipitone e, unitamente agli stessi, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Pollastro, in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 14.07.2023, Parte_1
ha impugnato sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del
[...]
lavoro, n. 246/2023 pubblicata in data 17.01.2023, con la quale è stata rigettata la domanda della ricorrente tesa ad ottenere la dichiarazione di irripetibilità delle somme pretese dall' a titolo di indebito e la contestuale condanna alla CP_1 restituzione di quanto trattenuto, nelle more, dall' ; il tutto con vittoria di CP_2
spese del doppio grado di giudizio..
Lamenta l'appellante l'erroneità della decisione sia perché il giudice non ha tenuto conto della genericità della richiesta di ripetizione (nella quale non sono in alcun
1. Accertata e dichiarata l'invalidità del provvedimento
d'indebito riportato nella comunicazione di liquidazione del 03.01.19; 2. In subordine, accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito rivendicato dall' nei confronti del ricorrente, per assoluta insussistenza degli elementi CP_1
costitutivi della pretesa creditoria dell' 3. In subordine ancora, accertata e CP_1
dichiarata l'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo nel percipiente;
4.
Per l'effetto, voglia la Corte d'Appello di Napoli condannare l' al CP_1
pagamento a favore del ricorrente della somma già trattenuta di Euro 4.014.87, o la diversa somma ritenuta opportuna;
5. Ancora, voglia la Corte d'Appello di
Napoli condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio CP_1 grado di giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari”
Nonostante la regolarità della notifica l' non si è costituito. CP_1
All'odierna udienza, su richiesta del procuratore di parte appellante, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Con riferimento alla prima censura, non può che condividersi l'osservazione di parte appellante che rimarca la necessità che l'istituto, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si limiti a contestare genericamente l'indebito, occorrendo che vengano precisati gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.
Tale accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cass. Sez. Lav. n.198 del 05/01/2011).
In applicazione dell'anzidetto principio, nella fattispecie concreta, dall'esame della comunicazione datata 04.01.2011 risulta che l' ha chiesto la CP_1 ripetizione dei ratei della “prestazione di invalidità civile” di cui l'istante era titolare e che sarebbe indebitamente stata erogata per il periodo dal 01.09.2010 al
01.01.2011.
Le ragioni della pretesa restitutoria non sono in alcun modo espresse: non emerge, in altri termini, dalla richiesta dell' nessuna indicazione tale da porre in CP_1 grado il pensionato di comprendere il motivo per cui la prestazione è stata ritenuta non spettante.
Non si può, però fare a meno di notare che la ricorrente (odierna appellante), ha
(nel marzo 2011) ricevuto comunicazione circa gli esiti della visita medica di verifica del settembre 2010 non confermativi dei requisiti sanitari per i quali l'istante fruiva della prestazione.
Nessuna incertezza poteva ingenerare, pertanto, la comunicazione di indebito in quanto chiaramente conseguenza della revoca della mancanza dei requisiti sanitari, almeno con riferimento al periodo successivo alla ultima visita di verifica.
È pacifico che alla vicenda in esame non possano applicarsi le norme previste per la diversa fattispecie dell'indebito previdenziale: si tratta, infatti, di disposizioni che -integrando eccezioni al principio generale della ripetibilità dell'indebito formulato dal codice civile nell'art. 2033 - non possono trovare applicazione oltre lo stretto ambito cui sono dedicate, neanche facendo ricorso all'analogia.
Ed invero, proprio sul presupposto della inapplicabilità dell'art. 13 comma 2 L. n.
412 del 1991 all'indebito assistenziale, si è pronunciata la Corte Costituzionale con l'ordinanza 448/2000.
Nella suddetta pronuncia, la Corte Costituzionale ha escluso la possibilità di estendere all'indebito assistenziale la stessa disciplina dell'indebito previdenziale, precisando – altresì - che non è necessario, sul terreno costituzionale, che la disciplina dell'uno sia identica a quella dell'altro.
Tuttavia, ciò non significa che la Corte abbia affermato il principio dell'assoluta ripetibilità dell'indebito assistenziale. Viceversa, è stato rimarcato che vi è stato un sostanziale avvicinamento della disciplina dei due tipi di indebito per effetto delle modifiche del quadro normativo di riferimento. In particolare, ha richiamato l'abrogazione dell'art. 11, comma 3 della l. 537/1993 e le modifiche introdotte dall'art. 4 D.L. 323/96 conv. in L. 425/98 e dall'art. 37, 7 comma L. 23.12.94 n.
448.
Tali ultime norme fissano un termine di 90 giorni, nella materia dell'invalidità civile, dalla data della visita di verifica, entro il quale il provvedimento di revoca deve essere assunto: termine che, come sottolinea la Corte, elimina la eventualità del protrarsi eccessivo della percezione indebita e di poter incidere pertanto più pesantemente sul regime di vita del soggetto al momento della richiesta di ripetizione.
Quindi, è proprio l'ordinanza della Corte che conferma che - alla luce della tutela stabilita dall'art. 38 Cost. - il problema della sanatoria dell'indebito si ponga anche per i titolari di prestazioni assistenziali (si ponga, anzi, più che per i titolari di prestazioni previdenziali).
Ribadendo che la disciplina dei due tipi di indebito possa anche non essere identica e considerata la complessiva disciplina del settore assistenziale, la Corte ha, anzi, evidenziato che la soluzione apprestata dall'ordinamento nella materia
(che vale a realizzare un sostanziale avvicinamento ovvero a non realizzare una ingiustificata sperequazione fra i due settori) deve essere ritenuta costituzionalmente legittima e perfettamente compatibile con l'art. 38 Cost. oltre che equilibrata nell'ottica del parametro costituzionale di ragionevolezza. Il tutto purché l'indebito richiesto in ripetizione al percettore di prestazione assistenziale rimanga contenuto, al massimo, nei limiti delle somme erogate nei novanta giorni successivi alla data dell'accertamento negativo o comunque dalla data dell'accertamento della mancanza dei requisiti.
Con specifico riferimento, dunque, alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la peculiare disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate deve essere ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, dovendosi escludere - come sopra già rilevato - un'applicazione in via analogica o estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere.
La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre
1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre
2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il
CP_ quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili,
a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Può, dunque, ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni”
(Cass. sez. 6, 05/01/2023 n. 248).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi legittima la richiesta di restituzione dei ratei relativi al periodo successivo a quello della visita di revisione.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese di lite. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 21/02/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro