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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ULZEGA MARCO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tresnuraghes - Indirizzo Resistente 1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 469 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: - in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività della notificazione dell'avviso di accertamento IMU 2017 notificato il 10/08/2023 e, per l'effetto, annullare l'atto impositivo contro cui si ricorre, in quanto illegittimo per violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
e dall'art. 67, D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, per la notifica dell'avviso di accertamento, per i motivi sopra esposti;
- nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del presupposto per l'imposizione IMU in relazione ai fabbricati indicati nell'avviso di accertamento e per l'effetto annullare l'atto impositivo contro cui si ricorre, in quanto illegittimo per violazione dell'art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011, aggiornato alla legge di Stabilità
2014, per i motivi sopra esposti.
- Nella denegata ipotesi in cui le sopra riportate argomentazioni non dovessero essere interamente condivise, si chiede che venga ammessa CTU affinché si chiarisca se gli immobili dell'Ricorrente_1 di cui all'avviso possiedono le caratteristiche peculiari degli alloggi sociali così come indicate nel DM 22 aprile 2008
Resistente: respingere l'atto introduttivo del giudizio e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme richieste dall'Ufficio per IMU 2017 oltre sanzioni ed interessi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 (di seguito Ricorrente_1) ha impugnato l'avviso di accertamento ESECUTIVO IN RETTIFICA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017 n. 469/2017 del
30/12/2022 ed irrogazione di sanzione amministrativa per omesso pagamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2017 e relative sanzioni ed interessi, notificato in data 10/08/2023, emesso dal Comune di
Tresnuraghes, per il pagamento della somma complessiva di € 4.302,00.
A sostegno del ricorso ha dedotto quanto segue:
in data 03/02/2023, il Comune di Tresnuraghes notificava all'Ricorrente_1 un primo avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2017 n. 469/2017 del 30/12/2022, relativo a n. 25 immobili, per un importo complessivo di
€ 5.553,00, di cui € 4.187,00 a titolo di omessa imposta dovuta, € 102,00 a titolo di interessi ed € 1.255,98
a titolo di sanzione, nonché € 8,00 per spese di notifica, con indicazione degli immobili oggetto del tributo;
avverso il suddetto avviso l'Ricorrente_1, proponeva ricorso, che veniva iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il n. RGR 95/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Oristano ed è tutt'ora pendente;
in data 10/08/2023 il Comune notificava all'Ricorrente_1 un secondo avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2017 recante lo stesso numero e data - n. 469/2017 del 30/12/2022 del primo avviso sopra richiamato notificato in precedenza, relativo a n. 18 immobili ulteriori, identificati con estremi catastali e ubicazioni differenti da quelli oggetto del precedente avviso sopra descritto, per un importo complessivo di € 4.302,00.
Il ricorrente ha eccepito:
1. Violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 e dall'art. 67, D.L. n.
18/2020 convertito in L. n. 27/2020, per la notifica dell'avviso di accertamento;
si tratta di avviso di accertamento d'ufficio per omesso pagamento, per il quale la legge prevede che debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato;
entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni;
pure tenedo conto della sospensione prevista dall'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in forza del quale “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4), l'avviso reltivo all'IMU 2017 avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 26/03/2023.
2. L'insussistenza del presupposto di imposta, per violazione dell'art. 13, co. 2 del D.L. 201/2011 (aggiornato alla Legge di Stabilità 2014), in quanto gli immobili in parola di proprietà di Ricorrente_1 sono da considerarsi alloggi
“sociali” poiché possiedono i requisiti e le caratteristiche indicate dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture
22 aprile 2008.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituito il Comune di Tresnuraghes e ha dedotto che l'atto oggetto del presente contenzioso rappresenta un provvedimento con cui il Comune ha proceduto con una mera rettifica operata d'Ufficio in diminuzione rispetto all'importo richiesto alla parte con l'avviso di accertamento originario tempestivamente notificato alla ricorrente nel febbraio 2023. Non si tratta di un atto nuovo ma di una rettifica parziale dell'avviso di accertamento n. 469/2017 del 30/12/2022.
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 comma 2 lettera b) del D.L. 201/2011 e dell'articolo 2 comma
5 bis del D.L. n. 102 del 31.08.2013 è prevista una totale esenzione da IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, purché gli stessi siano dotati di tutti i requisiti del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 e purché venga presentata alle scadenze previste la dichiarazione IMU da redigere su apposito modulo ministeriale, indicando nella stessa anche gli identificativi catastali degli immobili per cui viene richiesta l'esenzione. Tale ultimo adempimento è esplicitamente previsto dal legislatore a pena di decadenza. L'importanza dell'adempimento dichiarativo è infatti collegata anche (ma non solo) alla necessità che il soggetto attivo di imposta debba essere messo nella condizione di poter verificare in modo tempestivo rispetto all'anno di imposta di riferimento la sussistenza dei requisiti tassativamente previsti dal legislatore per l'accesso all'importante beneficio fiscale rappresentato dall'esenzione IMU. Se non sussistono tutti i requisiti previsti dalle due norme sopra citate (rispetto di tutti i requisiti previsti dal decreto ministeriale che consentono di qualificare un fabbricato come alloggio sociale e tempestiva presentazione della dichiarazione IMU redatta su apposito modello ministeriale) agli immobili posseduti dagli enti di edilizia residenziale pubblica e regolarmente assegnati non può che essere applicata l'aliquota ordinaria e la detrazione pari a € 200,00 così come previsto dal legislatore.
Ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria del 5.9.2024 l'Ricorrente_1 ha dedotto che gli immobili indicati nei due avvisi presentano tante e tali differenze da far dubitare fortemente che si tratti dei medesimi immobili. Di conseguenza, da quanto emerge dalla lettura dei due avvisi, risulta davvero difficile ipotizzare che il secondo avviso notificato alla ricorrente sia una mera rettifica di quello notificato in precedenza e che ne differisca soltanto per l'importo del tributo richiesto e per 'aggiornamento degli indirizzi degli immobili.
Oltretutto nell'avviso oggetto del presente giudizio, ritenuto da controparte un atto di rettifica parziale dell'avviso precedente, nulla si dice circa la parte dell'avviso precedente che dovrebbe considerarsi rettificata e, quindi, revocata e la parte che invece dovrebbe considerarsi ancora valida ed efficace in quanto non rettificata né revocata. In assenza di tali precisazioni e considerate le numerose discordanze tra gli immobili indicati nei due atti di accertamento, si ritiene estremamente arduo ricondurre il secondo atto al primo quale sua mera rettifica parziale consistente nella sola modificazione in diminuzione della pretesa tributaria originaria.
Con ordinanza del 16.9.2024 la causa era rimessa a nuovo ruolo per consentire alle perti di verificare congiuntamente l'esattezza dei dati catastali identificativi degli immobili indicati nell'avviso in rettifica impugnato;
verifica che non avveniva in quanto nulla è stato chiarito con gli atti depositati successivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince chiaramente dallo specchietto riepilogativo riportato alle pag. 2 e 3 della memoria illustrativa di parte ricorrente, depositata il 5.9.2024, vi è una significativa discrepanza tra gil immobili sottoposti ad IMU con l'Avviso di accertamento originario (notificato il 03/02/2023), oggetto di un distinto ricorso, e quelli sottoposti a tassazione con Avviso “in rettifica” (notificato il 10/08/2023), impugnato col ricorso oggi all'esame di questo giudice. Anzi emerge chiaramente, dal raffronto tra i due atti, che gli immobili sono per lo più diversi ed ulteriori. Ciò comporta, per i suddetti immobili, che non di avviso in rettifica si tratta, bensì di autonomo atto di accertamento e soggezione all'imposta.
Ne consegue pertanto che, rispetto agli immobili diversi, indicati nell'avviso del 10.8.2023, l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte ricorrente è fondata, in quanto l'avviso è stato notificato oltre il termine quinquennale di accertamento stabilito a pena di decadenza dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 e ciò pur tenendo conto della sospensione dei termini introdotta dall'art. 67, D.L. n. 18/2020 convertito in L. n.
27/2020.
Per quanto riguarda gli alti immobili, già indicati nel precedente avviso, vi è un difetto di interesse dell'Ricorrente_1 ad impugnare la rettifica, in quanto l'ente si è limitato ad applicare la riduzione di 200€ per ciascun immobile prevista dall'art. ai sensi dell'articolo 13 comma 10 D.L. 201/2011.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
anulla l'avviso di accertamento impugnato (atto notificato il 10.8.2023) in relazione agli immobili diversi rispetto a quelli indicati nel precedente accertamento (notificato il 3.2.2023); condanna il Comune di
Tresnuraghes al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.100, oltre r.f. spese generali, IVA
e CPA.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ULZEGA MARCO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tresnuraghes - Indirizzo Resistente 1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 469 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: - in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività della notificazione dell'avviso di accertamento IMU 2017 notificato il 10/08/2023 e, per l'effetto, annullare l'atto impositivo contro cui si ricorre, in quanto illegittimo per violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
e dall'art. 67, D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, per la notifica dell'avviso di accertamento, per i motivi sopra esposti;
- nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del presupposto per l'imposizione IMU in relazione ai fabbricati indicati nell'avviso di accertamento e per l'effetto annullare l'atto impositivo contro cui si ricorre, in quanto illegittimo per violazione dell'art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011, aggiornato alla legge di Stabilità
2014, per i motivi sopra esposti.
- Nella denegata ipotesi in cui le sopra riportate argomentazioni non dovessero essere interamente condivise, si chiede che venga ammessa CTU affinché si chiarisca se gli immobili dell'Ricorrente_1 di cui all'avviso possiedono le caratteristiche peculiari degli alloggi sociali così come indicate nel DM 22 aprile 2008
Resistente: respingere l'atto introduttivo del giudizio e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme richieste dall'Ufficio per IMU 2017 oltre sanzioni ed interessi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 (di seguito Ricorrente_1) ha impugnato l'avviso di accertamento ESECUTIVO IN RETTIFICA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017 n. 469/2017 del
30/12/2022 ed irrogazione di sanzione amministrativa per omesso pagamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2017 e relative sanzioni ed interessi, notificato in data 10/08/2023, emesso dal Comune di
Tresnuraghes, per il pagamento della somma complessiva di € 4.302,00.
A sostegno del ricorso ha dedotto quanto segue:
in data 03/02/2023, il Comune di Tresnuraghes notificava all'Ricorrente_1 un primo avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2017 n. 469/2017 del 30/12/2022, relativo a n. 25 immobili, per un importo complessivo di
€ 5.553,00, di cui € 4.187,00 a titolo di omessa imposta dovuta, € 102,00 a titolo di interessi ed € 1.255,98
a titolo di sanzione, nonché € 8,00 per spese di notifica, con indicazione degli immobili oggetto del tributo;
avverso il suddetto avviso l'Ricorrente_1, proponeva ricorso, che veniva iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il n. RGR 95/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Oristano ed è tutt'ora pendente;
in data 10/08/2023 il Comune notificava all'Ricorrente_1 un secondo avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2017 recante lo stesso numero e data - n. 469/2017 del 30/12/2022 del primo avviso sopra richiamato notificato in precedenza, relativo a n. 18 immobili ulteriori, identificati con estremi catastali e ubicazioni differenti da quelli oggetto del precedente avviso sopra descritto, per un importo complessivo di € 4.302,00.
Il ricorrente ha eccepito:
1. Violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 e dall'art. 67, D.L. n.
18/2020 convertito in L. n. 27/2020, per la notifica dell'avviso di accertamento;
si tratta di avviso di accertamento d'ufficio per omesso pagamento, per il quale la legge prevede che debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato;
entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni;
pure tenedo conto della sospensione prevista dall'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in forza del quale “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4), l'avviso reltivo all'IMU 2017 avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 26/03/2023.
2. L'insussistenza del presupposto di imposta, per violazione dell'art. 13, co. 2 del D.L. 201/2011 (aggiornato alla Legge di Stabilità 2014), in quanto gli immobili in parola di proprietà di Ricorrente_1 sono da considerarsi alloggi
“sociali” poiché possiedono i requisiti e le caratteristiche indicate dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture
22 aprile 2008.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituito il Comune di Tresnuraghes e ha dedotto che l'atto oggetto del presente contenzioso rappresenta un provvedimento con cui il Comune ha proceduto con una mera rettifica operata d'Ufficio in diminuzione rispetto all'importo richiesto alla parte con l'avviso di accertamento originario tempestivamente notificato alla ricorrente nel febbraio 2023. Non si tratta di un atto nuovo ma di una rettifica parziale dell'avviso di accertamento n. 469/2017 del 30/12/2022.
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 comma 2 lettera b) del D.L. 201/2011 e dell'articolo 2 comma
5 bis del D.L. n. 102 del 31.08.2013 è prevista una totale esenzione da IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, purché gli stessi siano dotati di tutti i requisiti del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 e purché venga presentata alle scadenze previste la dichiarazione IMU da redigere su apposito modulo ministeriale, indicando nella stessa anche gli identificativi catastali degli immobili per cui viene richiesta l'esenzione. Tale ultimo adempimento è esplicitamente previsto dal legislatore a pena di decadenza. L'importanza dell'adempimento dichiarativo è infatti collegata anche (ma non solo) alla necessità che il soggetto attivo di imposta debba essere messo nella condizione di poter verificare in modo tempestivo rispetto all'anno di imposta di riferimento la sussistenza dei requisiti tassativamente previsti dal legislatore per l'accesso all'importante beneficio fiscale rappresentato dall'esenzione IMU. Se non sussistono tutti i requisiti previsti dalle due norme sopra citate (rispetto di tutti i requisiti previsti dal decreto ministeriale che consentono di qualificare un fabbricato come alloggio sociale e tempestiva presentazione della dichiarazione IMU redatta su apposito modello ministeriale) agli immobili posseduti dagli enti di edilizia residenziale pubblica e regolarmente assegnati non può che essere applicata l'aliquota ordinaria e la detrazione pari a € 200,00 così come previsto dal legislatore.
Ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria del 5.9.2024 l'Ricorrente_1 ha dedotto che gli immobili indicati nei due avvisi presentano tante e tali differenze da far dubitare fortemente che si tratti dei medesimi immobili. Di conseguenza, da quanto emerge dalla lettura dei due avvisi, risulta davvero difficile ipotizzare che il secondo avviso notificato alla ricorrente sia una mera rettifica di quello notificato in precedenza e che ne differisca soltanto per l'importo del tributo richiesto e per 'aggiornamento degli indirizzi degli immobili.
Oltretutto nell'avviso oggetto del presente giudizio, ritenuto da controparte un atto di rettifica parziale dell'avviso precedente, nulla si dice circa la parte dell'avviso precedente che dovrebbe considerarsi rettificata e, quindi, revocata e la parte che invece dovrebbe considerarsi ancora valida ed efficace in quanto non rettificata né revocata. In assenza di tali precisazioni e considerate le numerose discordanze tra gli immobili indicati nei due atti di accertamento, si ritiene estremamente arduo ricondurre il secondo atto al primo quale sua mera rettifica parziale consistente nella sola modificazione in diminuzione della pretesa tributaria originaria.
Con ordinanza del 16.9.2024 la causa era rimessa a nuovo ruolo per consentire alle perti di verificare congiuntamente l'esattezza dei dati catastali identificativi degli immobili indicati nell'avviso in rettifica impugnato;
verifica che non avveniva in quanto nulla è stato chiarito con gli atti depositati successivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince chiaramente dallo specchietto riepilogativo riportato alle pag. 2 e 3 della memoria illustrativa di parte ricorrente, depositata il 5.9.2024, vi è una significativa discrepanza tra gil immobili sottoposti ad IMU con l'Avviso di accertamento originario (notificato il 03/02/2023), oggetto di un distinto ricorso, e quelli sottoposti a tassazione con Avviso “in rettifica” (notificato il 10/08/2023), impugnato col ricorso oggi all'esame di questo giudice. Anzi emerge chiaramente, dal raffronto tra i due atti, che gli immobili sono per lo più diversi ed ulteriori. Ciò comporta, per i suddetti immobili, che non di avviso in rettifica si tratta, bensì di autonomo atto di accertamento e soggezione all'imposta.
Ne consegue pertanto che, rispetto agli immobili diversi, indicati nell'avviso del 10.8.2023, l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte ricorrente è fondata, in quanto l'avviso è stato notificato oltre il termine quinquennale di accertamento stabilito a pena di decadenza dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 e ciò pur tenendo conto della sospensione dei termini introdotta dall'art. 67, D.L. n. 18/2020 convertito in L. n.
27/2020.
Per quanto riguarda gli alti immobili, già indicati nel precedente avviso, vi è un difetto di interesse dell'Ricorrente_1 ad impugnare la rettifica, in quanto l'ente si è limitato ad applicare la riduzione di 200€ per ciascun immobile prevista dall'art. ai sensi dell'articolo 13 comma 10 D.L. 201/2011.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
anulla l'avviso di accertamento impugnato (atto notificato il 10.8.2023) in relazione agli immobili diversi rispetto a quelli indicati nel precedente accertamento (notificato il 3.2.2023); condanna il Comune di
Tresnuraghes al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.100, oltre r.f. spese generali, IVA
e CPA.