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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7902/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5047/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IURILLO PIETRO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. IURILLO PIETRO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace di San Severo n. 133/2024 Parte_1 va accolto.
Con l'unico motivo l'appellante lamentava la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado del principio della soccombenza. Il giudice con la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione ma compensava le spese.
In ossequio al principio della soccombenza, il giudice avrebbe dovuto porre le spese a carico della
. CP_1
L'art. 92 c.p.c. prevede dei criteri di mitigazione del principio della soccombenza, per far fronte a quei casi in cui una rigida applicazione del principio finirebbe per produrre risultati iniqui o inopportuni. I casi previsti dalla norma sono fattispecie tra loro eterogenee, ma accomunate dal fatto che in tutte le situazioni previste il giudice esercita un potere discrezionale (“può” compensare).
Una prima situazione è quella in cui la parte vittoriosa chieda la ripetizione di spese eccessive o superflue. In questo caso il giudice discrezionalmente può decidere di escludere tali spese dalla condanna del soccombente. Sono spese superflue quelle relative ad attività non utili ai fini dello scopo pagina 1 di 3 perseguito dalla parte nel processo. Sono invece spese eccessive quelle che pur necessarie sono esorbitanti rispetto al fine perseguito. Si tratta di una valutazione che il giudice deve compiere rispetto al momento in cui la parte ha affrontato la spesa, e non rispetto all'esito del giudizio.
Altra eccezione al principio della soccombenza, consiste nella possibilità per il giudice di condannare ad una parte delle spese la parte che ha violato i doveri di probità e lealtà, anche se fosse la parte vittoriosa della causa.
Il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. disciplina il criterio della compensazione come deroga al principio della soccombenza, in tutti quei casi in cui il giudice decide di non rifondere le spese legali alla parte vittoriosa, ma di lasciare operare l'anticipazione delle spese legali. La compensazione può essere totale (quando il giudice esclude del tutto la ripetizione delle spese) o parziale (quando il giudice limita la ripetizione dovuta dal soccombente a una sola parte delle spese totali sostenute dalla parte vittoriosa).
La compensazione opera in due casi predeterminati dalla legge, ricorrendo i quali, il giudice ha discrezionalità di stabilire la compensazione invece della condanna del soccombente alle spese.
La prima ipotesi è quella della soccombenza reciproca, che può essere ravvisata nelle seguenti situazioni-tipo:
• tutte le parti hanno formulato domande di cui alcune accolte ed alcune rigettate;
• la domanda principale dell'attore è stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale del convenuto;
• una parte ha formulato più domande di cui solo alcune sono state accolte, mentre altre rigettate;
• è stata accolta l'unica domanda proposta dalla parte ma solo parzialmente.
La seconda ipotesi è relativa alla “assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. in questa parte è stata recentemente modificata (D.l. 132/2014 convertito in L. 162/2014) sostituendo la vecchia previsione delle “gravi ed eccezionali ragioni” che potevano dar luogo a compensazione. A sua volta le gravi ragioni avevano sostituito la precedente versione della norma che consentiva la compensazione al ricorrere di “giusti motivi”. Gli interventi normativi che si sono susseguiti, segnalano la volontà del legislatore di limitare quanto più possibile la possibilità per il giudice di compensare le spese, rafforzando invece il principio di soccombenza. Ciò al fine di scoraggiare le parti dal coltivare cause infondate.
La compensazione delle spese costituisce invece la regola nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 92
c.p.c. ovvero nel caso in cui il processo si concluda con una conciliazione delle parti, a meno che le stesse parti non abbiano stabilito tra loro diversamente, precisando la diversa distribuzione delle spese all'interno del verbale di conciliazione.
Nel caso in esame, l'annullamento in toto del verbale, ancorchè sulla base della sola doglianza relativa alla carenza di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento, imponeva di regolare le spese in forza del principio della soccombenza non ricorrendo ipotesi in cui la mitigazione del principio della soccombenza potesse trovare applicazione.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della e sono liquidate tendo conto CP_1 dei parametri minimi del dm in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza pone le spese di lite del giudizio di primo grado a carico della e le liquida in complessivi euro 173,00 per compenso professionale oltre CP_1 contributo unificato Iva e Cap come per legge.
Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 332,00 per compenso professionale oltre contributo unificato Iva e
Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 11 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5047/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IURILLO PIETRO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. IURILLO PIETRO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace di San Severo n. 133/2024 Parte_1 va accolto.
Con l'unico motivo l'appellante lamentava la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado del principio della soccombenza. Il giudice con la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione ma compensava le spese.
In ossequio al principio della soccombenza, il giudice avrebbe dovuto porre le spese a carico della
. CP_1
L'art. 92 c.p.c. prevede dei criteri di mitigazione del principio della soccombenza, per far fronte a quei casi in cui una rigida applicazione del principio finirebbe per produrre risultati iniqui o inopportuni. I casi previsti dalla norma sono fattispecie tra loro eterogenee, ma accomunate dal fatto che in tutte le situazioni previste il giudice esercita un potere discrezionale (“può” compensare).
Una prima situazione è quella in cui la parte vittoriosa chieda la ripetizione di spese eccessive o superflue. In questo caso il giudice discrezionalmente può decidere di escludere tali spese dalla condanna del soccombente. Sono spese superflue quelle relative ad attività non utili ai fini dello scopo pagina 1 di 3 perseguito dalla parte nel processo. Sono invece spese eccessive quelle che pur necessarie sono esorbitanti rispetto al fine perseguito. Si tratta di una valutazione che il giudice deve compiere rispetto al momento in cui la parte ha affrontato la spesa, e non rispetto all'esito del giudizio.
Altra eccezione al principio della soccombenza, consiste nella possibilità per il giudice di condannare ad una parte delle spese la parte che ha violato i doveri di probità e lealtà, anche se fosse la parte vittoriosa della causa.
Il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. disciplina il criterio della compensazione come deroga al principio della soccombenza, in tutti quei casi in cui il giudice decide di non rifondere le spese legali alla parte vittoriosa, ma di lasciare operare l'anticipazione delle spese legali. La compensazione può essere totale (quando il giudice esclude del tutto la ripetizione delle spese) o parziale (quando il giudice limita la ripetizione dovuta dal soccombente a una sola parte delle spese totali sostenute dalla parte vittoriosa).
La compensazione opera in due casi predeterminati dalla legge, ricorrendo i quali, il giudice ha discrezionalità di stabilire la compensazione invece della condanna del soccombente alle spese.
La prima ipotesi è quella della soccombenza reciproca, che può essere ravvisata nelle seguenti situazioni-tipo:
• tutte le parti hanno formulato domande di cui alcune accolte ed alcune rigettate;
• la domanda principale dell'attore è stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale del convenuto;
• una parte ha formulato più domande di cui solo alcune sono state accolte, mentre altre rigettate;
• è stata accolta l'unica domanda proposta dalla parte ma solo parzialmente.
La seconda ipotesi è relativa alla “assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. in questa parte è stata recentemente modificata (D.l. 132/2014 convertito in L. 162/2014) sostituendo la vecchia previsione delle “gravi ed eccezionali ragioni” che potevano dar luogo a compensazione. A sua volta le gravi ragioni avevano sostituito la precedente versione della norma che consentiva la compensazione al ricorrere di “giusti motivi”. Gli interventi normativi che si sono susseguiti, segnalano la volontà del legislatore di limitare quanto più possibile la possibilità per il giudice di compensare le spese, rafforzando invece il principio di soccombenza. Ciò al fine di scoraggiare le parti dal coltivare cause infondate.
La compensazione delle spese costituisce invece la regola nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 92
c.p.c. ovvero nel caso in cui il processo si concluda con una conciliazione delle parti, a meno che le stesse parti non abbiano stabilito tra loro diversamente, precisando la diversa distribuzione delle spese all'interno del verbale di conciliazione.
Nel caso in esame, l'annullamento in toto del verbale, ancorchè sulla base della sola doglianza relativa alla carenza di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento, imponeva di regolare le spese in forza del principio della soccombenza non ricorrendo ipotesi in cui la mitigazione del principio della soccombenza potesse trovare applicazione.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della e sono liquidate tendo conto CP_1 dei parametri minimi del dm in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza pone le spese di lite del giudizio di primo grado a carico della e le liquida in complessivi euro 173,00 per compenso professionale oltre CP_1 contributo unificato Iva e Cap come per legge.
Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 332,00 per compenso professionale oltre contributo unificato Iva e
Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 11 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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