TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione del modulo procedimentale e convocazione conferenza di servizi istruttoria non prevista

    La nota di convocazione di una conferenza di servizi è un atto meramente endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e non immediatamente impugnabile. La conferenza istruttoria stessa, quale momento endoprocedimentale, non assume autonoma lesività.

  • Rigettato
    Violazione del principio di separazione tra attività politica e gestionale

    La lamentata violazione del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione non si è tradotta in specifiche allegazioni capaci di determinare illegittimità nell'operato del responsabile del procedimento.

  • Inammissibile
    Violazione del modulo procedimentale e convocazione conferenza di servizi istruttoria non prevista

    La nota di convocazione di una conferenza di servizi è un atto meramente endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e non immediatamente impugnabile. La conferenza istruttoria stessa, quale momento endoprocedimentale, non assume autonoma lesività.

  • Rigettato
    Violazione del principio di separazione tra attività politica e gestionale

    La lamentata violazione del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione non si è tradotto in specifiche allegazioni capaci di determinare illegittimità nell'operato del responsabile del procedimento.

  • Inammissibile
    Violazione di attribuzione e competenza, commistione tra sfere di competenza e difetto di istruttoria

    La deliberazione del Consiglio Provinciale non è direttamente lesiva dell'interesse della ricorrente, esprimendo un indirizzo politico legittimo. Le note che indicono la conferenza di servizi, non essendo lesive, non possono rimettere in termini per gravare un atto i cui termini di impugnazione sono decorsi. L'attività dell'organo di rappresentanza democratica del territorio, mediante un semplice “ordine del giorno”, con cui esprime la propria contrarietà politica all’intervento e “invita” il Presidente della Provincia e gli uffici a determinate attività, non presenta illegittimità.

  • Inammissibile
    Violazione di attribuzione e competenza, commistione tra sfere di competenza e difetto di istruttoria

    La deliberazione del Consiglio Provinciale non è direttamente lesiva dell'interesse della ricorrente, esprimendo un indirizzo politico legittimo. Le note che indicono la conferenza di servizi, non essendo lesive, non possono rimettere in termini per gravare un atto i cui termini di impugnazione sono decorsi. L'attività dell'organo di rappresentanza democratica del territorio, mediante un semplice “ordine del giorno”, con cui esprime la propria contrarietà politica all’intervento e “invita” il Presidente della Provincia e gli uffici a determinate attività, non presenta illegittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 3
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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