TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2736/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUZZO MARIANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in strada vicinale bellacera 16 90014 Casteldacciapresso il difensore avv.
GUZZO MARIANO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO ESTER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO
ESTER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER, elettivamente CP_3 P.IVA_2 domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO ESTER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUMMA Controparte_4 P.IVA_3
ROSANNA, elettivamente domiciliato in VIA DEL SERAFICO 106 presso il difensore avv. CP_1
SUMMA ROSANNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20-06-2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
e l , dinanzi al Tribunale di Bologna in CP_3 Controparte_5 composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava che in data 28-05-2024, l gli aveva Controparte_5 notificato l'intimazione di Pagamento N°020 2024 90081518 33 000, nella quale erano incorporati gli Avvisi di Addebito o N°320 2014 0001385252 000, CP_1
N°320 2016 0000085642 000, N°320 2016 0002213827 000, N°320 2016 000225770 000, N°320 2017 0003531877 000 e N°320 2017 0003921366 000. Eccepiva decorso del termine prescrizionale quinquennale della pretesa contributiva dell' posto che gli Avvisi di Addebito sottostanti all'Intimazione di Pagamento CP_1 CP_1 impugnata, non erano mai stato notificati al ricorrente, che comunque non ne aveva mai avuto conoscenza. Eccepiva poi l'irregolarità dell'Intimazione di pagamento opposta, dal momento che la stessa non conteneva la firma digitale del Funzionario preposto, non conteneva l'indicazione del soggetto cui richiedere informazioni, né l'indicazione dell'organo preposto al riesame, e dell'Organo Giurisdizionale dinanzi a cui impugnarla, e il termine per l'impugnazione. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la nullità dell'Avviso di Intimazione impugnato e la prescrizione dei crediti presupposto. CP_1
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l , eccependo in primo luogo Controparte_5 la carenza di legittimazione passiva dell'Ente Agente della Riscossione, per tutte le attività di competenza dell'Ente Impositore CP_1
Nel merito affermava l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. In particolare rilevava, circa l'eccezione di prescrizione, di avere validamente interrotto la prescrizione con diversi atti interruttivi, dal 27-01-2015 al 28-02-2023, tra cui alcuni atti di Comunicazione Preventiva di Ipotecala, ed un alto Avviso di Intimazione, atti che venivano ritualmente depositati. Precisava sul punto che il ricorrente aveva anche proposto quattro diverse domande di rateizzazione di tali debiti contributivi, la prima in data 30-09-2016, la seconda in data 27-05-2020, la terza in data 22-12-2020 e la quarta in data 11-10-2020. Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, dichiarasse la carenza di legittimazione passiva dell , Controparte_5 per tutte le attività di competenza dell'Ente Impositore e respingesse la domanda CP_1 del ricorrente per tutte le attività di competenza dell . CP_5 Controparte_5
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
pagina 2 di 5 Si costituivano in giudizio l' e , affermando l'infondatezza delle CP_1 CP_3 domande di parte ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. In particolare, eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc, inerente gli asseriti vizi della procedura esecutiva, posto che la stessa andava proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, mentre nel caso in esame l'atto impugnato era stato notificato in data 28-05-2024, ed il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 20-06-2024. Eccepivano poi in ogni caso l'inammissibilità del ricorso con riferimento agli Avvisi di Addebito N°320 2014 0001385252 000, N°320 2017 0003531877 000 e CP_1
N°320 2017 0003921366 000, posto che gli stessi erano già stati oggetto di precedente ricorso al Tribunale di Bologna rubricato al N°1752/2022 e definito con sentenza di rigetto del 15 marzo 2024.
Circa l'eccezione di prescrizione quinquennale, proposta dal ricorrente, rilevava che tutti gli Avvisi di Addebito presupposto dell'anto di Intimazione opposto, erano stati ritualmente notificati al ricorrente e non opposti, divenendo pertanto irretrattabili, come da documentazione depositata. Nello specifico rilevava che:
l'Avviso di Addebito N°320 2016 0000085642 000 era stato notificato il 15-04-2016, con ultimo versamento in data 11-01-2021;
l'Avviso di Addebito N°320 2016 0002213827 000 era stato notificato il 12-05-2016, con ultimo versamento in data 24-05-2023;
l'Avviso di Addebito N°320 2016 0002257701000 era stato notificato il 24-05-2016, con ultimo versamento in data 11-01-2021;
l'Avviso di Addebito N°320 2014 0001385252 000 era stato notificato il 04-07-2014, con ultimo versamento in data 11-01-2021;
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003531877 000 era stato notificato il 30-11-2017, con ultimo versamento in data 11-01-2021;
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003921366 000 era stato notificato il 06-01-2018, con ultimo versamento in data 11-01-2021. Chiedevano pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 12-08-2024, 06-11-2024, 06-12-2024,
27-12-2024. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti, ed in particolare le ricevute di notifica degli Avvisi di Addebito presupposto dell'Intimazione di Pagamento impugnata e gli atti di interruzione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria documentale, osserva il Tribunale che il ricorrente, con ricorso ex art. 615 e 617 cpc, depositato in data 20-06-2024, ha impugnato l'Intimazione di pagina 3 di 5 Pagamento N°020 2024 9008151833 000, notificatagli dall Controparte_5
in data 28-05-2024, eccependo in primo luogo la mancata notifica degli atti
[...] presupposti rientranti nella competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
In particolare ha eccepito la mancata notifica degli Avvisi di addebito CP_1
N°320 2014 0001385252 000, N°320 2016 0000085642 000, N°320 2016 0002213827 000, N°320 2016 000225770 000, N°320 2017 0003531877 000 e N°320 2017 0003921366 000. Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive dell' e l'asserita violazione dell'art. 7 della Legge N°212/2000. CP_1
Ciò posto, osserva innanzitutto il Tribunale che difetta radicalmente la legittimazione passiva di , evocata in giudizio dal ricorrente, trattandosi di crediti relativi CP_3 agli anni dal 2013 in avanti, non ceduti ad . CP_3
Osserva poi il Tribunale che è inammissibile l'opposizione ex art. 617 cpc, inerente gli asseriti vizi della procedura esecutiva, posto che la stessa andava proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, mentre nel caso in esame l'atto impugnato è stato notificato in data 28-05-2024, ed il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data 20-06-2024. Il Giudizio è parimenti inammissibile con riferimento agli Avvisi di Addebito CP_1
N°320 2014 0001385252 000, N°320 2017 0003531877 000 e N°320 2017 0003921366 000, posto che gli stessi sono già stati oggetto di precedente ricorso al Tribunale di Bologna rubricato al N°1752/2022 e definito con sentenza di rigetto del 15 marzo 2024. Osserva ancora il Tribunale che, in ogni caso, dalle allegazioni e dalla documentazione depositata dall' e dall e non oggetto di contestazione, è CP_1 Controparte_5 emerso che tutti gli Avvisi di Addebito oggetto del presente giudizio, sono stati tutti CP_1 ritualmente notificati al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del ricorrente medesimo e la prescrizione successiva è stata interrotta ripetutamente mediante successivi Avvisi di Intimazione, Comunicazioni Preventive di iscrizione di ipoteca, pignoramenti presso terzi, tutti ritualmente notificati, nonché da domande di rateizzazione e pagamenti parziali. In particolare, su tale ultimo punto, dalla documentazione depositata dall' e non CP_1 oggetto di contestazione, è emerso che: l'Avviso di Addebito N°320 2016 0000085642 000 è stato notificato il 15-04-2016, con ultimo versamento in data 11-01-2021; l'Avviso di Addebito N°320 2016 0002213827 000 è stato notificato il 12-05-2016, con ultimo versamento in data 24-05-2023; l'Avviso di Addebito N°320 2016 0002257701000 è stato notificato il 24-05-2016, con ultimo versamento in data 11-01-2021; l'Avviso di Addebito N°320 2014 0001385252 000 è stato notificato il 04-07-2014, con ultimo versamento in data 11-01-2021; l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003531877 000 è stato notificato il 30-11-2017, con ultimo versamento in data 11-01-2021;
pagina 4 di 5 l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003921366 000 è stato notificato il 06-01-2018, con ultimo versamento in data 11-01-2021. Tale documentazione prova non solo che i suddetti Avvisi di Addebito sono stati validamente notificati, ma anche che non si è verificata alcuna prescrizione successiva. Vengono quindi respinte le domande del ricorrente, sia in relazione all'Intimazione di Pagamento N°020 2024 9008151833 000, notificata dall Controparte_5
in data 28-05-2024, sia in relazione agli atti presupposto, ossia gli Avvisi di
[...]
Addebito N°320 2014 0001385252 000, N°320 2016 0000085642 000, CP_1
N°320 2016 0002213827 000, N°320 2016 000225770 000, N°320 2017 0003531877 000 e N°320 2017 0003921366 000. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore di ciascuno degli Enti convenuti.
Gli accessori seguono come per legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara la carenza di legittimazione passiva di . CP_3
Respinge le domande proposte da contro l' e l' Parte_1 CP_1 Controparte_5
.
[...]
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore degli Enti Parte_1 convenuti, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore dell' in CP_1
Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore di S,C.C.I. spa, ed in Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore dell , Controparte_5 con distrazione al Procuratore Antistatario. Spese Generali, iva e cpa seguono come per legge. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 27-12-2024
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2736/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUZZO MARIANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in strada vicinale bellacera 16 90014 Casteldacciapresso il difensore avv.
GUZZO MARIANO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO ESTER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO
ESTER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER, elettivamente CP_3 P.IVA_2 domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO ESTER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUMMA Controparte_4 P.IVA_3
ROSANNA, elettivamente domiciliato in VIA DEL SERAFICO 106 presso il difensore avv. CP_1
SUMMA ROSANNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20-06-2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
e l , dinanzi al Tribunale di Bologna in CP_3 Controparte_5 composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava che in data 28-05-2024, l gli aveva Controparte_5 notificato l'intimazione di Pagamento N°020 2024 90081518 33 000, nella quale erano incorporati gli Avvisi di Addebito o N°320 2014 0001385252 000, CP_1
N°320 2016 0000085642 000, N°320 2016 0002213827 000, N°320 2016 000225770 000, N°320 2017 0003531877 000 e N°320 2017 0003921366 000. Eccepiva decorso del termine prescrizionale quinquennale della pretesa contributiva dell' posto che gli Avvisi di Addebito sottostanti all'Intimazione di Pagamento CP_1 CP_1 impugnata, non erano mai stato notificati al ricorrente, che comunque non ne aveva mai avuto conoscenza. Eccepiva poi l'irregolarità dell'Intimazione di pagamento opposta, dal momento che la stessa non conteneva la firma digitale del Funzionario preposto, non conteneva l'indicazione del soggetto cui richiedere informazioni, né l'indicazione dell'organo preposto al riesame, e dell'Organo Giurisdizionale dinanzi a cui impugnarla, e il termine per l'impugnazione. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la nullità dell'Avviso di Intimazione impugnato e la prescrizione dei crediti presupposto. CP_1
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l , eccependo in primo luogo Controparte_5 la carenza di legittimazione passiva dell'Ente Agente della Riscossione, per tutte le attività di competenza dell'Ente Impositore CP_1
Nel merito affermava l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. In particolare rilevava, circa l'eccezione di prescrizione, di avere validamente interrotto la prescrizione con diversi atti interruttivi, dal 27-01-2015 al 28-02-2023, tra cui alcuni atti di Comunicazione Preventiva di Ipotecala, ed un alto Avviso di Intimazione, atti che venivano ritualmente depositati. Precisava sul punto che il ricorrente aveva anche proposto quattro diverse domande di rateizzazione di tali debiti contributivi, la prima in data 30-09-2016, la seconda in data 27-05-2020, la terza in data 22-12-2020 e la quarta in data 11-10-2020. Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, dichiarasse la carenza di legittimazione passiva dell , Controparte_5 per tutte le attività di competenza dell'Ente Impositore e respingesse la domanda CP_1 del ricorrente per tutte le attività di competenza dell . CP_5 Controparte_5
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
pagina 2 di 5 Si costituivano in giudizio l' e , affermando l'infondatezza delle CP_1 CP_3 domande di parte ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. In particolare, eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc, inerente gli asseriti vizi della procedura esecutiva, posto che la stessa andava proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, mentre nel caso in esame l'atto impugnato era stato notificato in data 28-05-2024, ed il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 20-06-2024. Eccepivano poi in ogni caso l'inammissibilità del ricorso con riferimento agli Avvisi di Addebito N°320 2014 0001385252 000, N°320 2017 0003531877 000 e CP_1
N°320 2017 0003921366 000, posto che gli stessi erano già stati oggetto di precedente ricorso al Tribunale di Bologna rubricato al N°1752/2022 e definito con sentenza di rigetto del 15 marzo 2024.
Circa l'eccezione di prescrizione quinquennale, proposta dal ricorrente, rilevava che tutti gli Avvisi di Addebito presupposto dell'anto di Intimazione opposto, erano stati ritualmente notificati al ricorrente e non opposti, divenendo pertanto irretrattabili, come da documentazione depositata. Nello specifico rilevava che:
l'Avviso di Addebito N°320 2016 0000085642 000 era stato notificato il 15-04-2016, con ultimo versamento in data 11-01-2021;
l'Avviso di Addebito N°320 2016 0002213827 000 era stato notificato il 12-05-2016, con ultimo versamento in data 24-05-2023;
l'Avviso di Addebito N°320 2016 0002257701000 era stato notificato il 24-05-2016, con ultimo versamento in data 11-01-2021;
l'Avviso di Addebito N°320 2014 0001385252 000 era stato notificato il 04-07-2014, con ultimo versamento in data 11-01-2021;
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003531877 000 era stato notificato il 30-11-2017, con ultimo versamento in data 11-01-2021;
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003921366 000 era stato notificato il 06-01-2018, con ultimo versamento in data 11-01-2021. Chiedevano pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 12-08-2024, 06-11-2024, 06-12-2024,
27-12-2024. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti, ed in particolare le ricevute di notifica degli Avvisi di Addebito presupposto dell'Intimazione di Pagamento impugnata e gli atti di interruzione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria documentale, osserva il Tribunale che il ricorrente, con ricorso ex art. 615 e 617 cpc, depositato in data 20-06-2024, ha impugnato l'Intimazione di pagina 3 di 5 Pagamento N°020 2024 9008151833 000, notificatagli dall Controparte_5
in data 28-05-2024, eccependo in primo luogo la mancata notifica degli atti
[...] presupposti rientranti nella competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
In particolare ha eccepito la mancata notifica degli Avvisi di addebito CP_1
N°320 2014 0001385252 000, N°320 2016 0000085642 000, N°320 2016 0002213827 000, N°320 2016 000225770 000, N°320 2017 0003531877 000 e N°320 2017 0003921366 000. Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive dell' e l'asserita violazione dell'art. 7 della Legge N°212/2000. CP_1
Ciò posto, osserva innanzitutto il Tribunale che difetta radicalmente la legittimazione passiva di , evocata in giudizio dal ricorrente, trattandosi di crediti relativi CP_3 agli anni dal 2013 in avanti, non ceduti ad . CP_3
Osserva poi il Tribunale che è inammissibile l'opposizione ex art. 617 cpc, inerente gli asseriti vizi della procedura esecutiva, posto che la stessa andava proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, mentre nel caso in esame l'atto impugnato è stato notificato in data 28-05-2024, ed il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data 20-06-2024. Il Giudizio è parimenti inammissibile con riferimento agli Avvisi di Addebito CP_1
N°320 2014 0001385252 000, N°320 2017 0003531877 000 e N°320 2017 0003921366 000, posto che gli stessi sono già stati oggetto di precedente ricorso al Tribunale di Bologna rubricato al N°1752/2022 e definito con sentenza di rigetto del 15 marzo 2024. Osserva ancora il Tribunale che, in ogni caso, dalle allegazioni e dalla documentazione depositata dall' e dall e non oggetto di contestazione, è CP_1 Controparte_5 emerso che tutti gli Avvisi di Addebito oggetto del presente giudizio, sono stati tutti CP_1 ritualmente notificati al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del ricorrente medesimo e la prescrizione successiva è stata interrotta ripetutamente mediante successivi Avvisi di Intimazione, Comunicazioni Preventive di iscrizione di ipoteca, pignoramenti presso terzi, tutti ritualmente notificati, nonché da domande di rateizzazione e pagamenti parziali. In particolare, su tale ultimo punto, dalla documentazione depositata dall' e non CP_1 oggetto di contestazione, è emerso che: l'Avviso di Addebito N°320 2016 0000085642 000 è stato notificato il 15-04-2016, con ultimo versamento in data 11-01-2021; l'Avviso di Addebito N°320 2016 0002213827 000 è stato notificato il 12-05-2016, con ultimo versamento in data 24-05-2023; l'Avviso di Addebito N°320 2016 0002257701000 è stato notificato il 24-05-2016, con ultimo versamento in data 11-01-2021; l'Avviso di Addebito N°320 2014 0001385252 000 è stato notificato il 04-07-2014, con ultimo versamento in data 11-01-2021; l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003531877 000 è stato notificato il 30-11-2017, con ultimo versamento in data 11-01-2021;
pagina 4 di 5 l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003921366 000 è stato notificato il 06-01-2018, con ultimo versamento in data 11-01-2021. Tale documentazione prova non solo che i suddetti Avvisi di Addebito sono stati validamente notificati, ma anche che non si è verificata alcuna prescrizione successiva. Vengono quindi respinte le domande del ricorrente, sia in relazione all'Intimazione di Pagamento N°020 2024 9008151833 000, notificata dall Controparte_5
in data 28-05-2024, sia in relazione agli atti presupposto, ossia gli Avvisi di
[...]
Addebito N°320 2014 0001385252 000, N°320 2016 0000085642 000, CP_1
N°320 2016 0002213827 000, N°320 2016 000225770 000, N°320 2017 0003531877 000 e N°320 2017 0003921366 000. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore di ciascuno degli Enti convenuti.
Gli accessori seguono come per legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara la carenza di legittimazione passiva di . CP_3
Respinge le domande proposte da contro l' e l' Parte_1 CP_1 Controparte_5
.
[...]
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore degli Enti Parte_1 convenuti, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore dell' in CP_1
Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore di S,C.C.I. spa, ed in Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore dell , Controparte_5 con distrazione al Procuratore Antistatario. Spese Generali, iva e cpa seguono come per legge. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 27-12-2024
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 5 di 5