Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1643/2023 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...]di Parte_1
Catania (CT) in via Morgioni n. 116, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania, C.F._1
Viale XX Settembre n. 76, presso lo studio dell'avv. Anna Ingiulla (cod. fisc. ), C.F._2
c/o lo , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Controparte_1
APPELLANTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_2
(codice C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Lipera (C.F. C.F._3
; e dall'avv. Laura Salice (C.F. C.F._4 Email_1
; ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 Email_2
studio del primo sito in Catania, via Nicola Coviello n. 4, come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 21.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
In subordine e in via sussidiaria, chiedeva comunque la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 270.000,00, o della diversa somma che sarebbe risultata di giustizia, a titolo di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., alla luce dell'esborso superiore ai limiti di proporzione e adeguatezza del proprio reddito, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Radicandosi il contraddittorio, chiedeva il rigetto delle domande spiegate Parte_1 dall'attore, attesa l'insussistenza dell'attribuzione fiduciaria, non provata dal mancandone atto CP_2
scritto, e trattandosi invece, secondo la sua prospettazione, di compravendita immobiliare simulata per interposizione fittizia dell'acquirente.
Deduceva, inoltre, che la domanda di indennizzo per arricchimento ingiustificato era improponibile in virtù del carattere sussidiario sancito dall'art. 2042 c.c. e che comunque era da considerare insussistente il diritto al risarcimento richiesto, in quanto non sussistevano i presupposti per la configurazione della fattispecie prevista dalla norma, alla luce dell'esistenza del contratto di compravendita, che in realtà configurava una donazione indiretta.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 10/03/2021 e del teste all'udienza del 19/11/2021. Testimone_4
All'udienza del 30.11.2022, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori, con assegnazione dei termini di rito per le difese conclusive.
Con sentenza n. 2106/2023 pubblicata il 14.05.2023, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice unico, nel giudizio iscritto al n. 13330/2019 R.G. così statuiva:
“1) In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna al Parte_1 pagamento in favore di a titolo di risarcimento, della somma di € Controparte_2
270.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione per come in parte motiva;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 22.457,00 per compensi professionali, oltre € 1.247,50 Controparte_2 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per le ragioni di cui si dirà Parte_1
nel prosieguo.
2 Si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la totale conferma Controparte_2
dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 21.05.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviato per la discussione e la decisione.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 21.01.2025 la causa è stata posta in decisione, all'esito delle note difensive conclusionali depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si lamenta: “Violazione degli articoli 244 e 116 c.p.c. errata ammissione delle prove testimoniali. Omessa ed erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali. Riforma del capo della sentenza che ha ritenuto provato il negozio fiduciario”.
In particolare, si deduce che il primo giudice, nel rispetto dell'art. 244 c.p.c., avrebbe dovuto rigettare le richieste di prova testimoniale formulate dall'attore perché generiche e prive di indicazioni di tempo, di luogo e di modalità e inerenti a giudizi personali e non a fatti obiettivi.
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Per consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I, 29.11.2016, n. 24292;
Cass. Sez. III, 12.04.2016, n. 7110) “Le formalità relative alle modalità di deduzione e assunzione della prova per testi sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per la tutela degli interessi delle parti;
pertanto, le nullità derivanti dalla violazione delle stesse formalità sono relative e non rilevabili
d'ufficio dal giudice, ma devono essere eccepite nella prima udienza successiva a quella in cui si sono verificate nel caso in cui la parte interessata non era presente all'udienza, mentre se era presente all'assunzione della prova ed aveva assistito all'atto istruttorio senza opposizione, la nullità, ove esistente, deve considerarsi sanata (v. Cass. n. 8531/2003, n. 6432/1998, n. 5079/1990, n. 9427/1987)”.
Nel caso in esame parte convenuta, pur avendo eccepito, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3)
c.p.c. del 30.05.2020 la non ammissibilità e l'irrilevanza delle prove testimoniale articolate dall'attore con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. del 9.3.2020, dopo il provvedimento di ammissione delle prove (ordinanza del 16.07.2020), non ha più dedotto nulla sul punto, né durante e/o dopo l'assunzione delle prove, né in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi conclusionali.
Deve ritenersi, pertanto, che ogni doglianza sulla formulazione e sul contenuto degli articolati di prova dedotti dall'attore è stata “sanata” e non può formare oggetto di appello.
D'altra parte gli articolati di prova ammessi dal G.I. (nn. 1, 3, 4, 5 e 10), inerenti alla dimostrazione dell'accordo fiduciario intercorso tra i due coniugi, sono stati formulati in modo chiaro e circostanziato, anche in relazione alle deduzioni delle parti e agli altri atti difensivi, mentre ogni doglianza sugli altri
3 articolati indicati in appello (nn. 6 e 7) è infondata, trattandosi di circostanze sulle quali nessuno dei testimoni è stato escusso.
Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c., parte appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto provata l'esistenza dell'accordo fiduciario tra i due coniugi ed inerente agli immobili acquistati da con atto pubblico del 28.04.2011, senza aver Parte_1
valutato tutte le risultanze istruttorie.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
Il giudice di prime cure ha posto a fondamento della sua pronuncia le deposizioni testimoniali rese dai testi e , riportando in sentenza ampi stralci delle loro dichiarazioni e Testimone_2 Testimone_4
spiegandone dettagliatamente il contenuto. In particolare, all'udienza del 10.03.2021, il testimone
[...]
confermava l'intestazione fiduciaria, così riferendo: “E' vero. Lo so perché, in famiglia, se ne Tes_2
parlava e mi è stato riferito da entrambi. In particolare, la sig.ra si è prestata Parte_1 all'intestazione dell'immobile solo per motivi fiscali, affermando di essere consapevole che il bene non era suo”
La testimone riferiva inoltre: “Vero. In mia presenza la convenuta si è impegnata a ritrasferire il bene a semplice richiesta dell'attore”, specificando inoltre l'intenzione della madre di destinare il bene al figlio che alla fine doveva essere colui che ne avrebbe beneficiato. Per_1
Confermava, infine, che da quando era giunta in Italia la era stata interamente Parte_1 sostentata dall'ex coniuge, non avendo mai lavorato né avendo mai ricevuto alcunché dai familiari che risiedevano all'estero.
Non sono emersi elementi per ritenere, come dedotto dalla difesa dell'appellante, l'inattendibilità della testimonianza resa dalla sig.ra , cognata dell'attore, la quale, evidentemente, era conoscenza delle Tes_2
vicissitudini familiari proprio in quanto vicina ai due coniugi per motivi familiari. Parte appellante, peraltro, non ha offerto elementi concreti e idonei a fondare dubbi circa la genuinità della testimonianza da lei resa.
All'udienza del 19.11.2021, l'altro teste, , non parente e privo di alcun interesse Testimone_4 personale nella lite, nel rispondere all'articolato n. 1) “Vero o no che nell'anno 2011, in occasione dell'acquisto dell'immobile sito in Aci Catena, Contrada Sauri via Vampolieri 14/D, il sig.
che ne corrispondeva per intero il prezzo, di concerto con la sig.ra CP_2 Parte_1
, acconsentiva all'intestazione dell'acquisto alla medesima per poter beneficiare delle agevolazioni
[...] fiscali prima casa ?”, ha riferito:
4 “Si è vero. Non ero presente al momento dell'acquisto dell'immobile, però sono a conoscenza della vicenda della casa perché sono un vicino e amico delle parti, sebbene originariamente del solo
. CP_2
Ho quindi partecipato direttamente più volte a discussioni sulla questione, anche in presenza di mia moglie, peraltro in quanto l'attore era in cerca di una casa simile alla mia. Spesso parlavamo a casa mia oppure in pizzeria, perché ci frequentavamo. Parlavamo sia prima del 2011, quando è nata la mia seconda figlia, sia intorno al 2008-2009, quando è nata la mia prima figlia e il figlio dell'attore.
In sintesi, i coniugi concordavano per una intestazione solo formale e per motivi fiscali, come peraltro ho fatto anche io. Ne ho parlato con loro non solo prima ma anche ad acquisto già avvenuto, d'altra parte era una operazione normale nell'interesse della famiglia. Ne parlavamo sia in quattro, in presenza di entrambe le coppie, sia da soli io e l'attore”.
Rispondendo all'articolato n. 3), ha confermato altresì che il bene fosse stato acquistato nell'interesse della famiglia e che la moglie gli avesse riferito che lo avrebbe restituito al;
ha aggiunto Pt_1 CP_2
inoltre di non avere mai saputo che la donna lavorasse o che avesse sostegno economico da alcuno all'infuori del marito.
La sua testimonianza è stata precisa e puntuale e seppure, in ordine all'accordo fiduciario, ha riferito di alcune circostanze apprese dalla moglie, estranea al giudizio, le sue dichiarazioni de relato hanno comunque contribuito alla dimostrazione della dedotta interposizione reale di persona e del sottostante accordo fiduciario tra i due coniugi, concorrendo univocamente con gli altri elementi probatori oggettivi e concordanti che ne hanno suffragato la credibilità (v. in tal senso, Cass. Sez. II, 28.06.2022 n. 20793).
Infine, il teste (udienza 10.03.2021), anch'egli disinteressato alla lite, ha riferito di Testimone_3 essere stato informato dell'accordo fiduciario dal , ma di avere appreso dalla stessa CP_2
che il prezzo fosse stato interamente corrisposto dal marito. Ha riferito altresì che più CP_3 volte la donna aveva confermato l'intenzione finale dei coniugi di destinare la casa al figlio e Per_1
che non svolgesse alcuna attività lavorativa. Parte_1
La deposizione dell'A.S. (udienza 10.03.2021) non ha invece apportato elementi utili Testimone_1
alla decisione, seppure la teste ha affermato che le avrebbe riferito Controparte_2 dell'intestazione fittizia degli immobili. Trattasi di deposizione de relato actoris che, seppure priva di particolare rilevanza probatoria, ha trovato ampi ed ulteriori riscontri nelle concordi deposizioni degli altri testimoni.
Ogni generica deduzione sulle consistenti condizioni economiche e patrimoniali dell'appellato non sono idonee ad escludere l'esistenza del patto fiduciario né, tanto meno, sono sufficienti a dimostrare, in
5 mancanza di altri validi e concreti riscontri, che gli immobili di cui all'atto pubblico del 28.04.2011 erano stati oggetto di donazione indiretta in favore della moglie.
Parte appellante continua a sostenere che il prezzo dell'immobile non fu interamente corrisposto dal marito ma che avrebbe anch'essa contribuito versando una parte del prezzo.
Tale circostanza è smentita dal contenuto dell'atto pubblico di acquisto e dalla produzione in giudizio dei sei assegni circolari di euro 43.667,00 ciascuno emessi dal in favore dei venditori, nonché CP_2
dalla stessa sentenza di separazione n. 1180/2020 pubblicata il 27.03.2020 (emessa tra le parti dal
Tribunale di Catania), laddove il collegio da atto che non ha contestato Parte_1
che la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, sia stata acquistata con denaro esclusivo del e CP_2 che di recente abbia venduto l'immobile incamerando il corrispettivo della compravendita (pag. 6).
Di contro, parte appellante non ha fornito alcuna prova di aver contribuito economicamente all'acquisto degli immobili oggetto dell'accordo fiduciario.
Con il secondo motivo di appello si lamenta che le spese di lite liquidate dal primo giudice in euro
22.457,00 per compensi ed euro 1.247,50 per spese vive sarebbero eccessive e l'applicazione dei parametri medi sarebbe arbitraria e immotivata.
Il motivo non è fondato atteso che il Tribunale ha correttamente fatto riferimento allo scaglione di valore da euro 260.000,00 a euro 520.000,00, tenendo conto della originaria domanda risarcitoria e del corrispondente decisum, nel rispetto degli artt. 10 e 14 c.p.c. e dell'art. 5 comma 1 del D.M. 55/2014, applicando i parametri medi previsti dal richiamato Decreto Ministeriale, come modificato dal D.M.
147/2022, in ragione della normale complessità della vicenda processuale, dell'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio e del complessivo esito della decisione.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata merita piena conferma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del medesimo valore della controversia come già determinato in primo grado (scaglione da euro 260.000,01 a euro
520.000,00), nonché della non complessa attività difensiva svolta nel presente giudizio di appello, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 2106/2023 pubblicata il 14.05.2023 ed Controparte_2
emessa dal Giudice monocratico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 13330/2019 R.G.
Condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 10.060,00 di cui euro
6 2.195,00 per la fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.649,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 30.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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