Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/1981, n. 3925
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Sentenza 16 giugno 1981

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Al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita, le infermita preesistenti alla instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione solo quando siano state gia di per se sufficienti, al tempo in cui ebbe inizio il rapporto assicurativo, a ridurre la capacita di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti per la concessione della pensione di invalidita. Tali infermita sono invece rilevanti e debbono essere valutate qualora la capacita di guadagno dell'assicurato si sia ulteriormente ridotta nel corso del rapporto assicurativo, sino a raggiungere il grado di pensionabilita, sia che la diminuita capacita di guadagno derivi dal semplice aggravarsi delle stesse infermita preesistenti, sia che risulti determinata dal concorso, con le infermita preesistenti, di altre infermita del tutto autonome, sopravvenute nel corso del rapporto assicurativo, che pur non interessando lo stesso sistema anatomico e funzionale gia leso dalle infermita preesistenti, comportino, tuttavia, in base ad un giudizio globale del quadro clinico e patologico dell'assicurato, correlato con tutti gli altri elementi di valutazione, una riduzione della capacita di guadagno nei limiti richiesti per la concessione della pensione di invalidita. ( Conf 2522/80, mass n 406264).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/1981, n. 3925
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3925
    Data del deposito : 16 giugno 1981

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