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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/09/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
2254/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2254/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Baldachini ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in data 05.05.2007 in Dolo (VE), atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Dolo al n. 7, Parte 2, S. C anno 2007, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per le relative annotazioni, alle seguenti CONDIZIONI Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso Parte_2 Per_ nel mantenimento ordinario della figlia convivente con la madre, la somma di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche (elencate in via esemplificativa nelle suestese premesse) della figlia maggiorenne Persona_2
Ragioni della decisione In fatto –
1 Con ricorso congiunto depositato il 7-7-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 la pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto il 5-5-2007 a Dolo (VE), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Dolo (VE) al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2007, e deducevano che: Per_
- dall'unione era nata la figlia il 5-8-2006;
- con decreto n. 10920/2019, depositato in data 2-12-2019, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 19-11-2019;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- fotografo, percepiva un reddito mensile pari a circa 1.000,00 euro, Parte_2 mentre , insegnante, percepiva una retribuzione pari a Parte_1
1.700,00 euro circa.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 3-9-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 10920/2019, depositato in data 2-12-2019, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 19-11-2019 (cfr. doc. 6), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano Per_ all'interesse della figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
2
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2254/ 2025 R.G. promossa da Parte_1
e da previa comunicazione degli atti al Pubblico
[...] Parte_2
Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 5-5-2007 a Dolo (VE), trascritto nel registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Dolo (VE) al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2007;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 3 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2254/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Baldachini ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in data 05.05.2007 in Dolo (VE), atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Dolo al n. 7, Parte 2, S. C anno 2007, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per le relative annotazioni, alle seguenti CONDIZIONI Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso Parte_2 Per_ nel mantenimento ordinario della figlia convivente con la madre, la somma di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche (elencate in via esemplificativa nelle suestese premesse) della figlia maggiorenne Persona_2
Ragioni della decisione In fatto –
1 Con ricorso congiunto depositato il 7-7-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 la pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto il 5-5-2007 a Dolo (VE), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Dolo (VE) al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2007, e deducevano che: Per_
- dall'unione era nata la figlia il 5-8-2006;
- con decreto n. 10920/2019, depositato in data 2-12-2019, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 19-11-2019;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- fotografo, percepiva un reddito mensile pari a circa 1.000,00 euro, Parte_2 mentre , insegnante, percepiva una retribuzione pari a Parte_1
1.700,00 euro circa.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 3-9-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 10920/2019, depositato in data 2-12-2019, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 19-11-2019 (cfr. doc. 6), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano Per_ all'interesse della figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
2
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2254/ 2025 R.G. promossa da Parte_1
e da previa comunicazione degli atti al Pubblico
[...] Parte_2
Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 5-5-2007 a Dolo (VE), trascritto nel registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Dolo (VE) al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2007;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 3 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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