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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 74676 / 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Micali ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via Ugo Balzani n. 6
ATTRICE E
CONDOMINIO di via URBANA n. 116/117- Roma, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
Floriani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via San Pio V n.
118
CONVENUTO E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Lolli Lusignano che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio all'indirizzo
Email_1
CONVENUTA
E
Pagina 1
Arch. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cipolla ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Alberto Caroncini n. 2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 02.12.2024.
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio il Parte_1
e la al Controparte_3 Controparte_1
fine di ottenere il risarcimento di tutti danni subiti complessivamente quantificati in €
16.351,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche tramite valutazione equitativa ex art. 1226 cc e/o previo esperimento di CTU tecnico – estimativa, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 cc ed interessi legali dalla data del sinistro o, in subordine, dalla data della messa in mora, sino al soddisfo.
Parte attrice dichiarava di essere proprietaria del negozio sito in Roma alla via
Urbana n. 32 dove svolgeva la propria attività di creazione e vendita di gioielli d'autore, che il locale aveva un ingresso con vetrine su strada pedonale, che era stato aperto nel 2008 e che nel trimestre agosto / ottobre 2019 gli incassi erano tra €
2.500,00 ed € 3.500,00 al mese, che dal 19.08.2020 a fine ottobre 2020 la
[...]
collocava la propria area di cantiere per l'effettuazione di Controparte_1
lavori per il davanti al suo negozio, Controparte_3
creando notevoli problemi ed ingenti danni economici all'attività. In particolare, premesso che non le era stato richiesto alcun permesso, deduceva che tale area non era stata posizionata correttamente in quanto, come autorizzato da Roma Capitale
I con protocollo n. 53424 del 20.02.2020, avrebbe dovuto essere posta Parte_2
dinanzi al civico n. 33, lamentava che impediva l'accesso al locale e la visibilità delle
Contr vetrine mentre l'autorizzazione prevedeva che occludesse il locale e le vetrine
Pagina 2 della solo parzialmente garantendo l'accesso allo stesso e la visibilità almeno Pt_1
in parte delle vetrine;
inoltre i materiali di risulta lasciati nell'area di cantiere per giorni avevano creato una continua produzione di polvere dannosa sia per la salute che per le cose. Dichiarava poi che a seguito del proprio intervento il CP_5
imponeva alla ditta la rimozione immediata del materiale di risulta, che quest'ultima
I, l'arch. Parte_2 CP_2
(Direttore dei Lavori) ammetteva che la movimentazione di carico e scarico aveva creato all'attività della le “problematiche rappresentate in atti”. Dichiarava Pt_1
che ancora nell'ottobre del 2020 aveva dovuto scrivere alla Controparte_1
[... per contestare nuovamente tutti gli inconvenienti già lamentati e che anche la tentata mediazione si chiudeva con esito negativo. Chiedeva quindi di accertare la responsabilità di entrambi i convenuti in giudizio e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.000,00 per la mancata visibilità ed accessibilità dell'attività commerciale, in € 2.331,00 per il continuo carico/scarico di calcinacci e materiale di risulta e per l'area di cantiere illegittimamente posta dinanzi al negozio di parte attrice, in € 1.500,00 per lo stress, disagio e danno alla salute, in €
2.000,00 per il danno all'immagine ed in € 5.520,00 per il mancato guadagno per il complessivo importo di € 16.351,00, o di altra somma ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno per svalutazione monetaria, interessi legali dal sinistro o dalla messa in mora, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il impugnando Controparte_3
e contestando tuto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzati alla chiamata in causa dell'arch. (Progettista e Controparte_2
Direttore dei Lavori) nonché eccependo l'improcedibilità della domanda per mancata negoziazione assistita in quanto la tentata mediazione aveva un petitum diverso dall'odierna causa;
in particolare il dichiarava di aver affidato i lavori di CP_3
rifacimento del lastrico solare e di ristrutturazione della facciata all'arch. CP_2
nella qualità di Progettista e Direttore Lavori, e alla
[...] Controparte_1
l'esecuzione dei suddetti lavori, specificando che quest'ultima si era assunta
[...]
Pagina 3 contrattualmente l'incarico di richiedere a sue spese l'occupazione di suolo pubblico
(quindi anche relativamente all'area di deposito dei materiali di risulta) e anche la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, quindi il era del tutto estraneo sia alla CP_3
collocazione dell'area di cantiere che alle modalità di stoccaggio e smaltimento del materiale di risulta. Negava, comunque, che quest'ultima zona fosse stata posizionata in un'area non corrispondente a quanto autorizzato dalle autorità competenti e che avesse arrecato i gravi danni lamentati da parte attrice (peraltro non provati ed arbitrariamente quantificati) in quanto posta a 2 ml dall'ingresso del negozio di parte attrice lasciando quindi libero l'accesso allo stesso oltre che un'ampia visuale della vetrina. Affermava infine di non aver avuto notizia dei disagi lamentati da parte attrice fino all'inoltro dell'invito a mediazione e di non essere stato informato né dall'arch. né dalla ditta esecutrice dei lavori delle comunicazioni dagli stessi CP_2
ricevute dalla Chiedeva, quindi, dichiararsi, in via pregiudiziale di rito, Pt_1
l'improcedibilità della domanda per omessa negoziazione assistita, in via preliminare di disporre il differimento di udienza per la chiamata in causa dell'arch. e CP_2
nel merito, in via principale di rigettare le domande in quanto infondate e non provate, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, di dichiarare che la responsabilità esclusiva era della
[...]
e che il nulla doveva a parte attrice, in via Controparte_1 CP_3
ulteriormente subordinata, dichiarare l'impresa appaltatrice dei lavori tenuta a manlevare il da qualsiasi esborso a cui dovesse essere condannato in CP_3
favore di parte attrice in base all'art. 5 del contratto di appalto e, in via ulteriormente gradata, di accertare l'inadempimento dell'arch. al suo mandato Controparte_2
professionale e dichiararlo obbligato a tenere indenne il Controparte_3
in caso di condanna di quest'ultimo al pagamento di qualsiasi
[...]
somma in favore di parte attrice;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la confermando di aver eseguito Controparte_1
il rifacimento lastrico solare e la manutenzione della facciata del
[...]
[...] per effetto del contratto di appalto datato 27.06.2019 e Parte_3
che veniva nominato quale Direttore dei Lavori l'arch. che, tra Controparte_2
l'altro, si impegnava a redigere la documentazione necessaria per l'ottenimento della Contr concessione per il montaggio dei ponteggi e per l'area di stoccaggio dei rifiuti del cantiere. Sulla base di tale documentazione la in Controparte_1
data 20.02.2020 presentava al Municipio I richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico e si atteneva a quanto previsto e graficamente rappresentato dal D.L. e avallato dall'ufficio preposto del in particolare l'area di stoccaggio CP_6
dei materiali di risulta (lunga 5 metri lineari e larga 1) era posto a una distanza di 2 ml dall'ingresso del negozio di parte attrice, lasciando libero il passaggio pedonale,
l'accesso al locale e un'ampia visuale della vetrina e si provvedeva alla rimozione degli stessi al termine di ogni giornata lavorativa. Negava che tale area potesse essere posta interamente dinanzi il civico n. 33 (come sostenuto da parte attrice) in quanto il portone dello stesso era di una lunghezza massima di due metri e rilevava che nonostante le numerose doglianze di parte attrice alcun errato posizionamento dell'area era mai stata contestata dalle autorità competenti. Dichiarava, infine, che solo per il periodo di tempo in cui la strada di era stata interessata da CP_3
lavori di ripristino delle condutture poste al di sotto del manto stradale vi era stata difficoltà nello smaltire giornalmente i detriti. Contestava poi i danni richiesti ritenendoli non provati sia nella loro sussistenza sia nel rapporto causale con i lavori di ristrutturazione del e attribuendo Controparte_3
l'eventuale calo degli incassi al periodo storico a cui erano riferiti e alla pandemia in atto. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata con refusione delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio l'arch. il Controparte_2
quale eccepiva l'improcedibilità della domanda risarcitoria di parte attrice e delle domande di inadempimento e manleva svolte dal nei suoi confronti per CP_3
l'omessa negoziazione assistita non essendo sufficiente la tentata mediazione in quanto diversa per petitum e causa petendi dal giudizio introdotto dalla e in Pt_1
Pagina 5 quanto in quella sede non erano state avanzate nei suoi confronti le domande ora spiegate dal . Eccepiva inoltre la litispendenza con altra causa pendente CP_3
dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 60648/2021, Sez. XI – dott. ) per quanto Per_1
riguardava l'accertamento, richiesto dal , di inadempimento agli obblighi CP_3
derivanti dall'incarico professionale assunto con conseguente richiesta di dichiarazione di improcedibilità della suddetta domanda. Nel merito riteneva la domanda di parte attrice e la domanda di manleva svolta nei propri confronti infondate e non provate. Dichiarava che l'area di stoccaggio era stata autorizzata con concessione n. 307 del 07.07.2020 dal Municipio I, con dimensioni ml 5,00 x 1,00, perimetrata con rete metallica a maglia larga di altezza mt. 1,80 ed era stata collocata, secondo il progetto approvato, all'interno dell'area destinata a pubblico parcheggio auto contraddistinto con strisce bianche alla distanza di mt. 3,50 dall'area di cantiere frontista;
del resto nonostante i continui solleciti di parte attrice alcuna difformità era stata rilevata e/o sanzionata dal Inoltre negava di aver tollerato che CP_6
la ditta lasciasse per giorni i materiali di risulta nell'area di stoccaggio con conseguente produzione di polveri dannose che avrebbero provocato i danni lamentati da parte attrice. Negava, infine, che l'area di stoccaggio ostruisse l'entrata del negozio della o impedisse la visibilità del negozio: essendo l'area di Pt_1
stoccaggio collocata nello spazio riservato alla sosta delle auto rimaneva, infatti, libero il percorso pedonale di circa 1 mt. riservato al transito dei pedoni su
[...]
Dichiarava di essere stato sempre disponibile rispetto alle numerose richieste CP_3
della infatti con mail del 15.09.2020 il legale della chiedeva al Pt_1 Pt_1
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del I Municipio, Dott. , di abbassare Per_2
l'altezza dell'area di stoccaggio dagli autorizzati cm 180 a 120 cm per consentire una migliore visibilità del locale, il giorno successivo veniva interessato di ciò e subito si attivava con l'Impresa ricevendo il giorno dopo - 17.09.2020 - i complimenti per la sua solerzia dal dott. a nome di Roma Capitale. Riteneva poi i danni Per_2
richiesti infondati e non provati;
in particolare il lamentato calo di fatturato veniva riferito alla pandemia di Covid-19, ricordando anche i lavori di Acea che avevano
Pagina 6 interessato l'intera nel periodo 12- 23 ottobre 2020 comportando il CP_3
completo smantellamento della pavimentazione stradale. Negava comunque di essere inadempiente agli obblighi derivanti dal proprio ruolo di Direttore dei Lavori.
Chiedeva, quindi, in via preliminare ed in rito di dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice e delle domande svolte dal nei propri confronti CP_3
per omessa negoziazione assistita e, anche in relazione alla domanda di inadempimento per litispendenza, e nel merito di rigettare le domande attoree e tutte le domande svolte nei propri confronti in quanto infondate e non provate, con vittoria delle spese di lite.
La causa, previa assegnazione di termine per l'esperimento della negoziazione assistita, veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti, gli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle parti convenute e del terzo chiamato in causa,
l'escussione di alcuni testimoni e CTU tecnica;
veniva poi trattenuta in decisione all'udienza del 02.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. Alla luce delle reiterate richieste di parte attrice questo giudice ritiene di non dover ammettere i mezzi istruttori e/o i capitoli di prova non ammessi riportandosi integralmente all'ordinanza del 21.03.2023.
In primo luogo deve rilevarsi come le eccezioni preliminari di improcedibilità sollevate dal terzo chiamato in causa, arch. sono entrambe infondate;
parte CP_2
attrice ha infatti prodotto verbale negativo della tentata negoziazione assistita nei confronti di tutte le parti del presente giudizio e questo giudice non ravvisa alcuna litispendenza tra la presente causa ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dal nei confronti del Direttore dei Controparte_3
Lavori, arch. in quanto la domanda avanzata dal nei suoi CP_2 CP_3
confronti ha un diverso petitum e cioè la non debenza delle somme richieste dal
Direttore dei Lavori a saldo del proprio compenso professionale per asseriti plurimi inadempimenti agli obblighi derivanti dalla propria posizione mentre nel caso di specie il chiede la manleva in caso di riconoscimento dei danni CP_3
lamentati dall'odierna attrice.
Pagina 7 Dagli interrogatori formali assunti non sono stati tratti elementi utili in quanto l'Amministratore del Condominio ha ripetuto che l'ubicazione dell'area di stoccaggio dei materiali di risulta e lo smaltimento dei rifiuti fosse contrattualmente previsto come adempimento della ditta appaltatrice e di non sapere nulla in merito mentre il legale rappresentante della e l'arch. hanno Controparte_1 CP_2
ripetuto di aver rispettato la concessione di suolo pubblico di Roma Capitale, che era rimasto libero il tratto di strada destinato a marciapiede con conseguente accessibilità
e visibilità del locale e di aver smaltito correttamente i detriti, riconoscendo solo qualche difficoltà nei giorni di chiusura della strada per dei lavori. L'arch. ha CP_2
poi negato di aver ricevuto missive di contestazione da parte della mentre ha Pt_1
riconosciuto di aver ricevuto - in una sola occasione - dal richiesta CP_6
di abbassare l'altezza della recinzione dell'area di stoccaggio dei rifiuti (sempre dietro sollecitazione di parte attrice) e di aver provveduto - per il tramite della ditta - ad abbassarla da 1,80 mt a 1,20 mt immediatamente, tanto da avere i ringraziamenti del funzionario del per la diligenza e professionalità dimostrata. CP_6
Anche le prove testimoniali non hanno portato elementi decisivi;
è vero che entrambe le testimoni di parte attrice, e , escusse Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente all'udienza del 17.07.2023 e del 27.11.2023, hanno confermato la non visibilità del negozio della dalla strada ma la prima ha dichiarato – in Pt_1
perfetta coincidenza con quanto sostenuto dalle controparti – che la zona di passaggio pedonale delimitata da striscia bianca era libera e che l'entrata era libera mentre la seconda, insistendo sull'inesistente visibilità e sul difficoltoso accesso al locale, non aveva però ricordi se il marciapiede fosse libero o meno, aggiungendo che l'interno del locale era polveroso mentre di solito non lo era mentre la prima teste ricorda solo la vetrina impolverata.
Infine entrambi i testi della ditta convenuta in giudizio e del terzo chiamato arch.
, all'epoca dei fatti Direttore della Direzione Tecnica CP_2 Persona_3
del e , all'epoca Responsabile dei procedimenti Parte_4 Testimone_3
di Occupazione di Suolo Pubblico, escussi rispettivamente all'udienza del 17.07.2023
Pagina 8 e del 17.10.2023, hanno riferito di non essere più in servizio e di non aver alcun
Contr ricordo in merito alla pratica di relativa ai fatti di causa la prima ed il secondo che non ricordava alcunché di anomalo relativamente alla pratica di occupazione di suolo pubblico né riteneva che fossero state irrorate sanzioni. Ha comunque riconosciuto la missiva del 13.10.2020 inviata al 1 Gruppo P.L. Roma Capitale,
ASL RM1 e per conoscenza alla ditta e all'avv. Micali (che aveva Parte_5
effettuato la segnalazione della difformità rispetto a quanto concesso e del problema dei sacchetti e delle polveri) dichiarando che “… Se ci vengono segnalate dai cittadini anomalie del cantiere rispetto alle polveri, al non rispetto degli orari, comunichiamo al direttore dei lavori le problematiche …” e che non ricordava di aver avuto alcuna risposta da parte degli enti interessati.
Il CTU, autorizzato da questo giudice ad accedere presso gli uffici comunali e di polizia locale al fine di aver una visione completa della documentazione relativa alla concessione di occupazione suolo pubblico dell'area di stoccaggio del materiale di risulta del cantiere, ha rilevato la conformità della suddetta area a quanto concesso dal in quanto, vista la conformazione della strada, si doveva lasciare libero CP_6
sia il percorso pedonale (davanti al negozio) sia il percorso veicolare.
Il CTU dichiara che il permesso prevedeva un'area compresa tra i civici 30 e 33 ed esistendo già degli OSP dal civico 34 al 35 ed un altro dal civico 29 al civico 30 non si poteva mettere in aderenza un altro OSP ai già esistenti per espresso regolamento e occorrendo (sempre da regolamento) lasciare libero il passaggio al civico 33 costituente entrata condominiale, “l'area rimanente a disposizione altro non poteva essere dal civico 31 al civico 32 (locale sig.ra ”. Quindi il posizionamento Pt_1
dell'area di stoccaggio rispetto alla richiesta e alla ricevuta autorizzazione è stato regolare.
Invece il CTU non ha potuto accertare la regolarità dello smaltimento dei rifiuti di cantiere, evidenziando tuttavia che i sacchetti utilizzati erano stati quelli regolamentari e che per un determinato periodo l'accesso veicolare era stato interrotto da lavori comunali stradali (confermati anche dai VV.UU.) e quindi vi era stata
Pagina 9 impossibilità alla loro rimozione. Alla successiva integrazione da parte del CTU della valutazione delle osservazioni di parte attrice, richiesta da questo giudice a seguito delle istanze della il CTU ha confermato quanto già dichiarato ed ha allegato Pt_1
verbale dei VV.UU. del 12.12.2020 in cui attestano - sempre a seguito di lamentale di parte attrice in ordine alle polveri causate dal cantiere - quanto segue: “Si precisa che
i lavori edili sono terminati e al momento stanno rimuovendo le impalcature. Non vi
è polvere riconducibile al cantiere” nonché risposta di al Comune di Parte_5
Roma in cui afferma che il controllo richiesto (in merito ad eventuali polveri nocive) non rientra tra le attività di sua competenza.
Per quanto riguarda il CTU, arch. questo giudice ritiene che lo Persona_4
stesso abbia compiutamente risposto ai quesiti posti e non ritiene sussista alcuna causa di nullità del suo operato e del suo elaborato, nonostante le reiterate richieste di parte attrice in tal senso, anche in considerazione della dilazione dei termini concessa per problematiche di salute.
Pertanto alla luce dell'istruttoria espletata si ritiene che l'area di stoccaggio dei materiali di risulta del cantiere sia stata posizionata come richiesto dal Direttore dei
Lavori ed autorizzato dalle autorità competenti e che non sia stato impedito l'accesso al locale di parte attrice né oscurata totalmente la vetrina, anche in considerazione della circostanza che il Direttore dei Lavori ha immediatamente acconsentito ad abbassare l'altezza dell'area di stoccaggio dei rifiuti ad un metro e venti centimetri come invitato a fare dal Responsabile del procedimento dietro Testimone_3
richiesta del legale della Sono stati poi depositati n. 3 documenti attestanti il Pt_1
ritiro dei materiali per il conferimento in discarica (si ricorda che i lavori sono durati poco più di due mesi e che per un periodo la strada è stata chiusa per un cantiere) mentre parte attrice pur avendo dimostrato la sussistenza di polveri all'interno del negozio non ha però dimostrato che le stesse abbiano superato la normale tollerabilità in presenza di un cantiere.
Non vi è prova, infine, dei lamentati danni sia materiali (l'unica fattura di beni che si assumono deteriorati e sostituiti è quella del condizionatore che tuttavia reca la data
Pagina 10 dell'agosto 2021 e le diminuite entrate rispetto agli stessi mesi del 2019 o del 2021 si ritiene che dipendano soprattutto dagli effetti negativi della pandemia sul turismo, anche in considerazione che trattasi di attività che, come riferito dalla stessa parte attrice, lavora soprattutto con i turisti) che immateriali (danno all'immagine, danno da stress ecc.) e del nesso causale tra i lamentati danni e le lavorazioni in atto.
In tema di risarcimento dei danni il preteso danneggiato deve infatti allegare e provare l'altrui fatto illecito e deve allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine ecc.) di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (Trib. Roma n. 15610/2021).
Anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (Corte di Cassazione, Sez. III,
Ordinanza n. 2056/2018).
Le domande di parte attrice pertanto non possono essere accolte.
Le spese seguono la soccombenza, anche quelle del CTU, e sono liquidate a mente del DM 147 / 2022 in relazione al valore della causa e alle fasi espletate, liquidate al minimo trattandosi di questioni giuridiche non di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda e per l'effetto condanna a rifondere le spese Parte_1
di lite al , a Controparte_7 Controparte_1
e al terzo chiamato arch. quantificate per ciascuna
[...] Controparte_2
Pagina 11 parte in € 2.540,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge (oltre € 264,00 per spese vive sostenute dal solo
[...]
da liquidarsi - per quanto riguarda il terzo Controparte_8
chiamato, arch. direttamente all'avv. Roberto Cipolla che si Controparte_2
è dichiarato antistatario;
- le spese di CTU, definitivamente liquidate in € 2.600,00 oltre contributi ed
IVA, rimangono a carico definitivo di parte attrice.
Roma, 20.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 74676 / 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Micali ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via Ugo Balzani n. 6
ATTRICE E
CONDOMINIO di via URBANA n. 116/117- Roma, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
Floriani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via San Pio V n.
118
CONVENUTO E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Lolli Lusignano che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio all'indirizzo
Email_1
CONVENUTA
E
Pagina 1
Arch. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cipolla ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Alberto Caroncini n. 2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 02.12.2024.
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio il Parte_1
e la al Controparte_3 Controparte_1
fine di ottenere il risarcimento di tutti danni subiti complessivamente quantificati in €
16.351,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche tramite valutazione equitativa ex art. 1226 cc e/o previo esperimento di CTU tecnico – estimativa, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 cc ed interessi legali dalla data del sinistro o, in subordine, dalla data della messa in mora, sino al soddisfo.
Parte attrice dichiarava di essere proprietaria del negozio sito in Roma alla via
Urbana n. 32 dove svolgeva la propria attività di creazione e vendita di gioielli d'autore, che il locale aveva un ingresso con vetrine su strada pedonale, che era stato aperto nel 2008 e che nel trimestre agosto / ottobre 2019 gli incassi erano tra €
2.500,00 ed € 3.500,00 al mese, che dal 19.08.2020 a fine ottobre 2020 la
[...]
collocava la propria area di cantiere per l'effettuazione di Controparte_1
lavori per il davanti al suo negozio, Controparte_3
creando notevoli problemi ed ingenti danni economici all'attività. In particolare, premesso che non le era stato richiesto alcun permesso, deduceva che tale area non era stata posizionata correttamente in quanto, come autorizzato da Roma Capitale
I con protocollo n. 53424 del 20.02.2020, avrebbe dovuto essere posta Parte_2
dinanzi al civico n. 33, lamentava che impediva l'accesso al locale e la visibilità delle
Contr vetrine mentre l'autorizzazione prevedeva che occludesse il locale e le vetrine
Pagina 2 della solo parzialmente garantendo l'accesso allo stesso e la visibilità almeno Pt_1
in parte delle vetrine;
inoltre i materiali di risulta lasciati nell'area di cantiere per giorni avevano creato una continua produzione di polvere dannosa sia per la salute che per le cose. Dichiarava poi che a seguito del proprio intervento il CP_5
imponeva alla ditta la rimozione immediata del materiale di risulta, che quest'ultima
I, l'arch. Parte_2 CP_2
(Direttore dei Lavori) ammetteva che la movimentazione di carico e scarico aveva creato all'attività della le “problematiche rappresentate in atti”. Dichiarava Pt_1
che ancora nell'ottobre del 2020 aveva dovuto scrivere alla Controparte_1
[... per contestare nuovamente tutti gli inconvenienti già lamentati e che anche la tentata mediazione si chiudeva con esito negativo. Chiedeva quindi di accertare la responsabilità di entrambi i convenuti in giudizio e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.000,00 per la mancata visibilità ed accessibilità dell'attività commerciale, in € 2.331,00 per il continuo carico/scarico di calcinacci e materiale di risulta e per l'area di cantiere illegittimamente posta dinanzi al negozio di parte attrice, in € 1.500,00 per lo stress, disagio e danno alla salute, in €
2.000,00 per il danno all'immagine ed in € 5.520,00 per il mancato guadagno per il complessivo importo di € 16.351,00, o di altra somma ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno per svalutazione monetaria, interessi legali dal sinistro o dalla messa in mora, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il impugnando Controparte_3
e contestando tuto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzati alla chiamata in causa dell'arch. (Progettista e Controparte_2
Direttore dei Lavori) nonché eccependo l'improcedibilità della domanda per mancata negoziazione assistita in quanto la tentata mediazione aveva un petitum diverso dall'odierna causa;
in particolare il dichiarava di aver affidato i lavori di CP_3
rifacimento del lastrico solare e di ristrutturazione della facciata all'arch. CP_2
nella qualità di Progettista e Direttore Lavori, e alla
[...] Controparte_1
l'esecuzione dei suddetti lavori, specificando che quest'ultima si era assunta
[...]
Pagina 3 contrattualmente l'incarico di richiedere a sue spese l'occupazione di suolo pubblico
(quindi anche relativamente all'area di deposito dei materiali di risulta) e anche la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, quindi il era del tutto estraneo sia alla CP_3
collocazione dell'area di cantiere che alle modalità di stoccaggio e smaltimento del materiale di risulta. Negava, comunque, che quest'ultima zona fosse stata posizionata in un'area non corrispondente a quanto autorizzato dalle autorità competenti e che avesse arrecato i gravi danni lamentati da parte attrice (peraltro non provati ed arbitrariamente quantificati) in quanto posta a 2 ml dall'ingresso del negozio di parte attrice lasciando quindi libero l'accesso allo stesso oltre che un'ampia visuale della vetrina. Affermava infine di non aver avuto notizia dei disagi lamentati da parte attrice fino all'inoltro dell'invito a mediazione e di non essere stato informato né dall'arch. né dalla ditta esecutrice dei lavori delle comunicazioni dagli stessi CP_2
ricevute dalla Chiedeva, quindi, dichiararsi, in via pregiudiziale di rito, Pt_1
l'improcedibilità della domanda per omessa negoziazione assistita, in via preliminare di disporre il differimento di udienza per la chiamata in causa dell'arch. e CP_2
nel merito, in via principale di rigettare le domande in quanto infondate e non provate, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, di dichiarare che la responsabilità esclusiva era della
[...]
e che il nulla doveva a parte attrice, in via Controparte_1 CP_3
ulteriormente subordinata, dichiarare l'impresa appaltatrice dei lavori tenuta a manlevare il da qualsiasi esborso a cui dovesse essere condannato in CP_3
favore di parte attrice in base all'art. 5 del contratto di appalto e, in via ulteriormente gradata, di accertare l'inadempimento dell'arch. al suo mandato Controparte_2
professionale e dichiararlo obbligato a tenere indenne il Controparte_3
in caso di condanna di quest'ultimo al pagamento di qualsiasi
[...]
somma in favore di parte attrice;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la confermando di aver eseguito Controparte_1
il rifacimento lastrico solare e la manutenzione della facciata del
[...]
[...] per effetto del contratto di appalto datato 27.06.2019 e Parte_3
che veniva nominato quale Direttore dei Lavori l'arch. che, tra Controparte_2
l'altro, si impegnava a redigere la documentazione necessaria per l'ottenimento della Contr concessione per il montaggio dei ponteggi e per l'area di stoccaggio dei rifiuti del cantiere. Sulla base di tale documentazione la in Controparte_1
data 20.02.2020 presentava al Municipio I richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico e si atteneva a quanto previsto e graficamente rappresentato dal D.L. e avallato dall'ufficio preposto del in particolare l'area di stoccaggio CP_6
dei materiali di risulta (lunga 5 metri lineari e larga 1) era posto a una distanza di 2 ml dall'ingresso del negozio di parte attrice, lasciando libero il passaggio pedonale,
l'accesso al locale e un'ampia visuale della vetrina e si provvedeva alla rimozione degli stessi al termine di ogni giornata lavorativa. Negava che tale area potesse essere posta interamente dinanzi il civico n. 33 (come sostenuto da parte attrice) in quanto il portone dello stesso era di una lunghezza massima di due metri e rilevava che nonostante le numerose doglianze di parte attrice alcun errato posizionamento dell'area era mai stata contestata dalle autorità competenti. Dichiarava, infine, che solo per il periodo di tempo in cui la strada di era stata interessata da CP_3
lavori di ripristino delle condutture poste al di sotto del manto stradale vi era stata difficoltà nello smaltire giornalmente i detriti. Contestava poi i danni richiesti ritenendoli non provati sia nella loro sussistenza sia nel rapporto causale con i lavori di ristrutturazione del e attribuendo Controparte_3
l'eventuale calo degli incassi al periodo storico a cui erano riferiti e alla pandemia in atto. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata con refusione delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio l'arch. il Controparte_2
quale eccepiva l'improcedibilità della domanda risarcitoria di parte attrice e delle domande di inadempimento e manleva svolte dal nei suoi confronti per CP_3
l'omessa negoziazione assistita non essendo sufficiente la tentata mediazione in quanto diversa per petitum e causa petendi dal giudizio introdotto dalla e in Pt_1
Pagina 5 quanto in quella sede non erano state avanzate nei suoi confronti le domande ora spiegate dal . Eccepiva inoltre la litispendenza con altra causa pendente CP_3
dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 60648/2021, Sez. XI – dott. ) per quanto Per_1
riguardava l'accertamento, richiesto dal , di inadempimento agli obblighi CP_3
derivanti dall'incarico professionale assunto con conseguente richiesta di dichiarazione di improcedibilità della suddetta domanda. Nel merito riteneva la domanda di parte attrice e la domanda di manleva svolta nei propri confronti infondate e non provate. Dichiarava che l'area di stoccaggio era stata autorizzata con concessione n. 307 del 07.07.2020 dal Municipio I, con dimensioni ml 5,00 x 1,00, perimetrata con rete metallica a maglia larga di altezza mt. 1,80 ed era stata collocata, secondo il progetto approvato, all'interno dell'area destinata a pubblico parcheggio auto contraddistinto con strisce bianche alla distanza di mt. 3,50 dall'area di cantiere frontista;
del resto nonostante i continui solleciti di parte attrice alcuna difformità era stata rilevata e/o sanzionata dal Inoltre negava di aver tollerato che CP_6
la ditta lasciasse per giorni i materiali di risulta nell'area di stoccaggio con conseguente produzione di polveri dannose che avrebbero provocato i danni lamentati da parte attrice. Negava, infine, che l'area di stoccaggio ostruisse l'entrata del negozio della o impedisse la visibilità del negozio: essendo l'area di Pt_1
stoccaggio collocata nello spazio riservato alla sosta delle auto rimaneva, infatti, libero il percorso pedonale di circa 1 mt. riservato al transito dei pedoni su
[...]
Dichiarava di essere stato sempre disponibile rispetto alle numerose richieste CP_3
della infatti con mail del 15.09.2020 il legale della chiedeva al Pt_1 Pt_1
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del I Municipio, Dott. , di abbassare Per_2
l'altezza dell'area di stoccaggio dagli autorizzati cm 180 a 120 cm per consentire una migliore visibilità del locale, il giorno successivo veniva interessato di ciò e subito si attivava con l'Impresa ricevendo il giorno dopo - 17.09.2020 - i complimenti per la sua solerzia dal dott. a nome di Roma Capitale. Riteneva poi i danni Per_2
richiesti infondati e non provati;
in particolare il lamentato calo di fatturato veniva riferito alla pandemia di Covid-19, ricordando anche i lavori di Acea che avevano
Pagina 6 interessato l'intera nel periodo 12- 23 ottobre 2020 comportando il CP_3
completo smantellamento della pavimentazione stradale. Negava comunque di essere inadempiente agli obblighi derivanti dal proprio ruolo di Direttore dei Lavori.
Chiedeva, quindi, in via preliminare ed in rito di dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice e delle domande svolte dal nei propri confronti CP_3
per omessa negoziazione assistita e, anche in relazione alla domanda di inadempimento per litispendenza, e nel merito di rigettare le domande attoree e tutte le domande svolte nei propri confronti in quanto infondate e non provate, con vittoria delle spese di lite.
La causa, previa assegnazione di termine per l'esperimento della negoziazione assistita, veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti, gli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle parti convenute e del terzo chiamato in causa,
l'escussione di alcuni testimoni e CTU tecnica;
veniva poi trattenuta in decisione all'udienza del 02.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. Alla luce delle reiterate richieste di parte attrice questo giudice ritiene di non dover ammettere i mezzi istruttori e/o i capitoli di prova non ammessi riportandosi integralmente all'ordinanza del 21.03.2023.
In primo luogo deve rilevarsi come le eccezioni preliminari di improcedibilità sollevate dal terzo chiamato in causa, arch. sono entrambe infondate;
parte CP_2
attrice ha infatti prodotto verbale negativo della tentata negoziazione assistita nei confronti di tutte le parti del presente giudizio e questo giudice non ravvisa alcuna litispendenza tra la presente causa ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dal nei confronti del Direttore dei Controparte_3
Lavori, arch. in quanto la domanda avanzata dal nei suoi CP_2 CP_3
confronti ha un diverso petitum e cioè la non debenza delle somme richieste dal
Direttore dei Lavori a saldo del proprio compenso professionale per asseriti plurimi inadempimenti agli obblighi derivanti dalla propria posizione mentre nel caso di specie il chiede la manleva in caso di riconoscimento dei danni CP_3
lamentati dall'odierna attrice.
Pagina 7 Dagli interrogatori formali assunti non sono stati tratti elementi utili in quanto l'Amministratore del Condominio ha ripetuto che l'ubicazione dell'area di stoccaggio dei materiali di risulta e lo smaltimento dei rifiuti fosse contrattualmente previsto come adempimento della ditta appaltatrice e di non sapere nulla in merito mentre il legale rappresentante della e l'arch. hanno Controparte_1 CP_2
ripetuto di aver rispettato la concessione di suolo pubblico di Roma Capitale, che era rimasto libero il tratto di strada destinato a marciapiede con conseguente accessibilità
e visibilità del locale e di aver smaltito correttamente i detriti, riconoscendo solo qualche difficoltà nei giorni di chiusura della strada per dei lavori. L'arch. ha CP_2
poi negato di aver ricevuto missive di contestazione da parte della mentre ha Pt_1
riconosciuto di aver ricevuto - in una sola occasione - dal richiesta CP_6
di abbassare l'altezza della recinzione dell'area di stoccaggio dei rifiuti (sempre dietro sollecitazione di parte attrice) e di aver provveduto - per il tramite della ditta - ad abbassarla da 1,80 mt a 1,20 mt immediatamente, tanto da avere i ringraziamenti del funzionario del per la diligenza e professionalità dimostrata. CP_6
Anche le prove testimoniali non hanno portato elementi decisivi;
è vero che entrambe le testimoni di parte attrice, e , escusse Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente all'udienza del 17.07.2023 e del 27.11.2023, hanno confermato la non visibilità del negozio della dalla strada ma la prima ha dichiarato – in Pt_1
perfetta coincidenza con quanto sostenuto dalle controparti – che la zona di passaggio pedonale delimitata da striscia bianca era libera e che l'entrata era libera mentre la seconda, insistendo sull'inesistente visibilità e sul difficoltoso accesso al locale, non aveva però ricordi se il marciapiede fosse libero o meno, aggiungendo che l'interno del locale era polveroso mentre di solito non lo era mentre la prima teste ricorda solo la vetrina impolverata.
Infine entrambi i testi della ditta convenuta in giudizio e del terzo chiamato arch.
, all'epoca dei fatti Direttore della Direzione Tecnica CP_2 Persona_3
del e , all'epoca Responsabile dei procedimenti Parte_4 Testimone_3
di Occupazione di Suolo Pubblico, escussi rispettivamente all'udienza del 17.07.2023
Pagina 8 e del 17.10.2023, hanno riferito di non essere più in servizio e di non aver alcun
Contr ricordo in merito alla pratica di relativa ai fatti di causa la prima ed il secondo che non ricordava alcunché di anomalo relativamente alla pratica di occupazione di suolo pubblico né riteneva che fossero state irrorate sanzioni. Ha comunque riconosciuto la missiva del 13.10.2020 inviata al 1 Gruppo P.L. Roma Capitale,
ASL RM1 e per conoscenza alla ditta e all'avv. Micali (che aveva Parte_5
effettuato la segnalazione della difformità rispetto a quanto concesso e del problema dei sacchetti e delle polveri) dichiarando che “… Se ci vengono segnalate dai cittadini anomalie del cantiere rispetto alle polveri, al non rispetto degli orari, comunichiamo al direttore dei lavori le problematiche …” e che non ricordava di aver avuto alcuna risposta da parte degli enti interessati.
Il CTU, autorizzato da questo giudice ad accedere presso gli uffici comunali e di polizia locale al fine di aver una visione completa della documentazione relativa alla concessione di occupazione suolo pubblico dell'area di stoccaggio del materiale di risulta del cantiere, ha rilevato la conformità della suddetta area a quanto concesso dal in quanto, vista la conformazione della strada, si doveva lasciare libero CP_6
sia il percorso pedonale (davanti al negozio) sia il percorso veicolare.
Il CTU dichiara che il permesso prevedeva un'area compresa tra i civici 30 e 33 ed esistendo già degli OSP dal civico 34 al 35 ed un altro dal civico 29 al civico 30 non si poteva mettere in aderenza un altro OSP ai già esistenti per espresso regolamento e occorrendo (sempre da regolamento) lasciare libero il passaggio al civico 33 costituente entrata condominiale, “l'area rimanente a disposizione altro non poteva essere dal civico 31 al civico 32 (locale sig.ra ”. Quindi il posizionamento Pt_1
dell'area di stoccaggio rispetto alla richiesta e alla ricevuta autorizzazione è stato regolare.
Invece il CTU non ha potuto accertare la regolarità dello smaltimento dei rifiuti di cantiere, evidenziando tuttavia che i sacchetti utilizzati erano stati quelli regolamentari e che per un determinato periodo l'accesso veicolare era stato interrotto da lavori comunali stradali (confermati anche dai VV.UU.) e quindi vi era stata
Pagina 9 impossibilità alla loro rimozione. Alla successiva integrazione da parte del CTU della valutazione delle osservazioni di parte attrice, richiesta da questo giudice a seguito delle istanze della il CTU ha confermato quanto già dichiarato ed ha allegato Pt_1
verbale dei VV.UU. del 12.12.2020 in cui attestano - sempre a seguito di lamentale di parte attrice in ordine alle polveri causate dal cantiere - quanto segue: “Si precisa che
i lavori edili sono terminati e al momento stanno rimuovendo le impalcature. Non vi
è polvere riconducibile al cantiere” nonché risposta di al Comune di Parte_5
Roma in cui afferma che il controllo richiesto (in merito ad eventuali polveri nocive) non rientra tra le attività di sua competenza.
Per quanto riguarda il CTU, arch. questo giudice ritiene che lo Persona_4
stesso abbia compiutamente risposto ai quesiti posti e non ritiene sussista alcuna causa di nullità del suo operato e del suo elaborato, nonostante le reiterate richieste di parte attrice in tal senso, anche in considerazione della dilazione dei termini concessa per problematiche di salute.
Pertanto alla luce dell'istruttoria espletata si ritiene che l'area di stoccaggio dei materiali di risulta del cantiere sia stata posizionata come richiesto dal Direttore dei
Lavori ed autorizzato dalle autorità competenti e che non sia stato impedito l'accesso al locale di parte attrice né oscurata totalmente la vetrina, anche in considerazione della circostanza che il Direttore dei Lavori ha immediatamente acconsentito ad abbassare l'altezza dell'area di stoccaggio dei rifiuti ad un metro e venti centimetri come invitato a fare dal Responsabile del procedimento dietro Testimone_3
richiesta del legale della Sono stati poi depositati n. 3 documenti attestanti il Pt_1
ritiro dei materiali per il conferimento in discarica (si ricorda che i lavori sono durati poco più di due mesi e che per un periodo la strada è stata chiusa per un cantiere) mentre parte attrice pur avendo dimostrato la sussistenza di polveri all'interno del negozio non ha però dimostrato che le stesse abbiano superato la normale tollerabilità in presenza di un cantiere.
Non vi è prova, infine, dei lamentati danni sia materiali (l'unica fattura di beni che si assumono deteriorati e sostituiti è quella del condizionatore che tuttavia reca la data
Pagina 10 dell'agosto 2021 e le diminuite entrate rispetto agli stessi mesi del 2019 o del 2021 si ritiene che dipendano soprattutto dagli effetti negativi della pandemia sul turismo, anche in considerazione che trattasi di attività che, come riferito dalla stessa parte attrice, lavora soprattutto con i turisti) che immateriali (danno all'immagine, danno da stress ecc.) e del nesso causale tra i lamentati danni e le lavorazioni in atto.
In tema di risarcimento dei danni il preteso danneggiato deve infatti allegare e provare l'altrui fatto illecito e deve allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine ecc.) di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (Trib. Roma n. 15610/2021).
Anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (Corte di Cassazione, Sez. III,
Ordinanza n. 2056/2018).
Le domande di parte attrice pertanto non possono essere accolte.
Le spese seguono la soccombenza, anche quelle del CTU, e sono liquidate a mente del DM 147 / 2022 in relazione al valore della causa e alle fasi espletate, liquidate al minimo trattandosi di questioni giuridiche non di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda e per l'effetto condanna a rifondere le spese Parte_1
di lite al , a Controparte_7 Controparte_1
e al terzo chiamato arch. quantificate per ciascuna
[...] Controparte_2
Pagina 11 parte in € 2.540,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge (oltre € 264,00 per spese vive sostenute dal solo
[...]
da liquidarsi - per quanto riguarda il terzo Controparte_8
chiamato, arch. direttamente all'avv. Roberto Cipolla che si Controparte_2
è dichiarato antistatario;
- le spese di CTU, definitivamente liquidate in € 2.600,00 oltre contributi ed
IVA, rimangono a carico definitivo di parte attrice.
Roma, 20.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
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