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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3106/2024 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza del 6 maggio 2025 e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristian BOVE e Pasquale CARDILLO per delega in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
E
- ( ) Controparte_1 P.IVA_1
Difeso da funzionario dell'Ufficio
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
Per l'odierna udienza cartolare di discussione del 6 maggio 2025 parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in data 5 maggio 2025 e parte resistente come da note scritte depositate in data 6 maggio 2025 da intendersi in questa sede trascritte e comunque in prosieguo riassunte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 23 maggio 2024 proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 206/2024 emessa dall' in data Controparte_1
23/04/2024, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 22.511,17 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 convertito in L. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015, deducendo:
a) la suddetta Ordinanza Ingiunzione consegue al Verbale Unico di Accertamento e notificazione Numero progressivo 07 Anno 2022 Codice reparto LT122 del
04.04.2022 elevato nei confronti del ricorrente, a conclusione degli accertamenti ispettivi iniziati con l'accesso del 21.02.2022, a seguito del quale è stata irrogata la sanzione di € 21.600,00 per la presunta violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L.
12/2002 convertito in L. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 nonché l'art. 1, comma 445, lett. d) della L. 30 dicembre 2018, n. 145;
b) la nullità dell'ordinanza Ingiunzione n. 206/2024 per inesistenza dei fatti contestati, poiché i signori e non hanno mai prestato alcuna attività Parte_2 Pt_3
lavorativa come dipendenti della Innova OD & Food s.r.l. e, pertanto, questa non era tenuta ad effettuare alcuna dichiarazione di inizio lavoro.
c) che all'epoca era dipendente della ed il giorno Parte_2 Controparte_2
dell'accertamento si trovava presso i locali della Innova OD & Food s.r.l. per apportare una modifica ad un progetto commissionato dalla stessa CP_2
mentre il sig. , titolare di partita IVA, all'epoca dell'accertamento
[...] Pt_3
fatturava in favore della per lavori dalla stessa commissionati;
Controparte_2 d) la nullità e/o illegittimità dell'Ordinanza di ingiunzione per illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata e, quindi, per avvenuta violazione dell'art. 11, L. 689/1981 e della circolare del Ministero del Lavoro
n.121/1988 per non aver tenuto conto di circostanze personali e obiettive del fatto e del suo trasgressore.
e) per non aver l'Amministrazione dimostrato di aver rispettato il calcolo puntualmente previsto dalla circolare n.121/1988, né aver dimostrato in alcun modo di aver perseguito un differente criterio per determinare in concreto la predetta sanzione amministrativa.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. 206/2024
e, in via subordinata, ridurre secondo legge e/o, comunque, secondo equità, le sanzioni irrogate in danno del sig. per i motivi di cui in narrativa. Parte_1
Si costituiva parte resistente con memoria in data 24 Controparte_1 luglio 2024 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva il resistente che gli accertamenti nei confronti della Innova OD & Food S.r.l., di cui il sig. Parte_1
all'epoca dell'accertamento era il legale rappresentante, erano stati avviati in data
21.02.2022 mediante accesso ispettivo eseguito da personale militare appartenente alla
Guardia di Finanza Tenenza di Aprilia, presso la sede operativa della predetta società, sita in Aprilia (LT), al fine di verificare anche l'osservanza della normativa in materia di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso.
In tale occasione veniva trovato intento al lavoro il personale presente, come riportato nel verbale di operazioni compiute del 21.02.2022 (Allegato n. 2), redatto anche quale verbale di primo accesso, del quale venivano acquisite le spontanee dichiarazioni circa l'intercorrente rapporto di lavoro con il soggetto ispezionato, come da verbale di rilevamento e identificazione di (Allegato n. 3), di Persona_1 Persona_2
(Allegato n. 4), di (Allegato n. 5), di (Allegato n. 6), di Persona_3 Testimone_1
(Allegato n. 7 ) e di (Allegato n. 8). Controparte_3 Parte_4
Gli accertamenti proseguivano con l'acquisizione delle dichiarazioni di CP_3
del 08.03.2022 (Allegato n. 9) e delle dichiarazioni di del
[...] Parte_4
09.03.2022 (Allegato n. 10) al fine di raccogliere ulteriori elementi utili a chiarire la posizione dei predetti presso la Innova OD & Food S.r.l. Le verifiche venivano poi riprese con le operazioni di controllo del 04.03.2022 (Allegato n.
11) del 07.03.2022 (Allegato n. 12) del 18.03.2022 (Allegato n. 13) del 30.03.2022 (Allegato n.
14) e con le operazioni di verifica del 04.04.2022 (Allegato n. 15).
Con il verbale di operazioni compiute del 30.03.2022 veniva dato atto dell'acquisizione delle comunicazioni Unilav del personale dipendente della Innova OD (Allegato n. 16) ed in particolare della comunicazione unilav del 20.01.2022 prot. 00173442 del lavoratore
(Allegato n. 17) e con il verbale di verifica del 04.04.2022 della Controparte_3
trasmissione dell'ultima busta paga di gennaio 2022 relativa al lavoratore CP_3
(Allegato n. 18) elaborata fino al 17.01.2022, essendo in data 18.01.2022 intervenuta
[...]
la cessazione del rapporto di lavoro.
Nello specifico, relativamente al lavoratore , come emerge dal verbale Controparte_3 di accertamento unico a conclusione delle verifiche, da quanto accertato all'atto dell'accesso ispettivo, dalle dichiarazioni anche incrociate rese dai dipendenti e dalla documentazione esibita dalla società emergeva che il predetto era dipendente della Innova
OD & Food S.r.l. ed era stato impiegato in nero dal 18.01.2022 al 21.02.2022.
E, infatti, nelle circostanze di tempo e di luogo dell'accesso ispettivo del 21.02.2022 il lavoratore veniva trovato all'interno dei locali di produzione della Innova Parte_2
OD & Food S.r.l. intento a lavoro mentre effettuava lavorazioni in legno su macchinari industriali, unitamente a personale dipendente della Innova OD Food S.r.l., come attestato dal verbale di operazioni compiute redatto in pari data (vedasi all. 2). Inoltre, in tale occasione venivano raccolte le dichiarazioni del sig. e quelle del Parte_2
personale presente anche incrociate tra loro, dalle quali emergeva che il predetto era stato impiegato dalla Innova OD & Food S.r.l., senza soluzione di continuità dal 02.07.2021 alla data dell'accesso ispettivo del 21. 02.2022.
In occasione dell'accesso ispettivo il sig. ha dichiarato di avere intrapreso la Parte_2
propria attività lavorativa con la società Innova OD S.r.l. dai primi di luglio del 2021, di svolgere le mansioni di produzione e lavorazione falegnameria con un orario dalle 8.00 alle 17.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 con riposo settimanale di sabato e domenica con retribuzione mensile di € 2.000,00 – 2.100,00 per il periodo dal 01.07.2021 al
31.01.2022 corrisposte dalla Innova OD. S.r.l. nella sua qualità di datore di lavoro
(vedasi all. 7). In data 08.03.2022 precisava di lavorare tutt'ora per la Innova OD S.r.l., di non essere a conoscenza di eventuali trasformazioni legate al proprio contratto di lavoro e di avere sempre lavorato per la Innova OD S.r.l. (vedasi all. 9).
Inoltre, nel corso delle verifiche la società Innova OD & Food S.r.l., invitata a presentare la documentazione di lavoro relativa alla posizione dei lavoratori trovati intenti a lavoro all'accesso ispettivo del 21.02.2022 e produceva per il lavoratore la sola Parte_2
comunicazione unilav di cessazione del rapporto di lavoro dipendente instaurato con il medesimo lavoratore dal 02.07.2021 fino al 17.01.2022 e l'ultima busta paga della mensilità di gennaio 2022 con registrazione fino al 17.01.2022.
Non risultava idonea a sconfessare le risultanze ispettive neppure la documentazione depositata dal ricorrente poiché consistente in una busta paga ditta MT Parte_1
Group S.r.l. lavoratore , senza alcuna sottoscrizione, del resto neppure Controparte_3 relativa all'arco temporale oggetto di contestazione, che riguardava il periodo dal
18.01.2022 al 21.02.2022.
Tra l'altro, il lavoratore, nel corso degli accertamenti, a specifica richiesta dei militari, riferiva di aver sentito parlare della MT Group e che pensava che la Innova OD & Food avesse preso un lavoro con la MT Group, ma che gli ordinativi da svolgere li aveva sempre presi da il quale essendo responsabile del personale (della Innova OD & Persona_4
Food) predisponeva il lavoro da svolgere ed assegnava i compiti agli operai (ved. Allegato
n. 9). Tutt'al più tale documento poteva comportare una mera rideterminazione del periodo di lavoro nero, senza conseguenza sulla quantificazione della sanzione, che veniva applicata nella misura prevista per la fascia fino a 30 giorni.
Quanto al lavoratore , come riportato nel verbale di accertamento, Parte_4 all'atto dell'accesso ispettivo il predetto veniva trovato intento a lavorare in ufficio mentre effettuava attività al computer (programmazioni) e per il medesimo la società non esibiva alcuna documentazione giustificativa della sua presenza a lavoro poiché, a dire dello stesso, aveva la partita iva.
Invero, nel corso delle verifiche il sig. non esibiva alcuna fattura che dimostrasse Pt_3 un rapporto economico di tipo imprenditoriale né alcun contratto di appalto e/o di servizi con la Innova OD & Food S.r.l., né detta documentazione veniva esibita dalla predetta società nel corso delle verifiche.
Tuttavia, dalle dichiarazioni acquisite dal sig. (vedasi all. 9) emergeva che lo Pt_3
stesso occupava presso la Innova OD S.r.l. una postazione lavorativa e continuativa per almeno tre giorni a settimana ricevendo le indicazioni sul lavoro da eseguire dal Direttore tecnico/della produzione della Innova OD S.r.l. Inoltre, la circostanza che il sig. Pt_3
fosse stabilmente inserito nella compagine societaria della Innova OD & Food S.r.l. emergeva anche dalle dichiarazioni di altri dipendenti della Innova OD & Food S.r.l., raccolte in occasione dell'accesso ispettivo che riferiscono del sig. quale proprio Pt_3
collega (vedasi in particolare all. 6, 7).
Né gli esiti ispettivi venivano sconfessati dalla documentazione prodotta dal ricorrente in allegato al proprio atto introduttivo, poiché consistente in una semplice fattura rilasciata dal alla MT Group S.r.l. che nulla provava rispetto alla prestazione lavorativa resa Pt_3
per la Innova OD & Food S.r.l. nel periodo accertato. Del resto la fattura prodotta in allegato al ricorso era riferita genericamente al mese di febbraio 2022, laddove invece la contestazione del nero riguarda il periodo 01.07.2021 -21.02.2022.
Sulla illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata, violazione dell'art. 11 L. 689/1981 nonché sulla violazione della circolare del Ministero del lavoro 121/1988 parte resistente sottolineava di aver osservato tutti i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge e anche da quanto previsto dalla circolare n. 121/88 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha riformulato lo schema degli elementi di valutazione per la determinazione della sanzione. L'importo ingiunto con l'Ordinanza opposta era stato determinato in ossequio alle indicazioni dell'art. 11 L. 689/81, tenuto conto della gravità delle condotte omissive e dolosa consistente nell'impiego di numero due lavoratori in nero.
Le sanzioni applicate per i due dipendenti erano state, infatti, diversificate in base alla fascia di durata della violazione.
Sulla richiesta formulata in subordine dalla controparte di rideterminare le sanzioni amministrative nell'importo minimo, si opponeva ed osservava che già con il verbale di accertamento notificato il ricorrente era stato ammesso al beneficio dell'estinzione del procedimento sanzionatorio mediante il pagamento delle sanzioni in misura minima in caso di ottemperanza, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 124/2004, e volutamente non si era avvalso di detta facoltà, non provvedendo ad adempiere alla diffida impartita né a pagare la relativa sanzione determinata in misura minima e/o ridotta.
Del tutto volontariamente il trasgressore non aveva estinto il procedimento sanzionatorio versando le sanzioni di cui al verbale di accertamento. L'accertamento veniva definito con l'adozione del Verbale unico di accertamento e notificazione n. 07 LT122 del 04.04.2022 (Allegato n. 19) con il quale venivano contestate le violazioni di cui all'ordinanza impugnata.
Decorso il termine stabilito, né il responsabile né l'obbligato in solido si avvalevano della possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento delle sanzioni come determinate con il verbale di accertamento;
veniva pertanto redatto dal verbalizzante rapporto (Allegato n. 20) ex art 17 L. 689/1981.
Con ordinanza del 24 ottobre 2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione all'udienza cartolare del 6 maggio 2025 con termine per note conclusive.
Parte ricorrente depositava memoria conclusiva in data 24 aprile 2025 così concludendo
Tutto ciò premesso, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo e che di seguito si riportano: in via principale: accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, la nullità e/o l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta e, per l'effetto, annullarla;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione de qua, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa”.
Parte resistente depositava note conclusive in data 11 aprile 2025 chiedendo il rigetto dell'opposizione e riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Riguardo la infondatezza della contestazione deve osservarsi che la sussistenza del rapporto di lavoro risulta da quanto constatato direttamente dalla Guardia di Finanza,
Compagnia di Aprilia, verbalizzante che ha compiuto l'accesso ed ha constatato che i due lavoratori erano intenti a prestare la propria opera lavorativa nei locali e/o pertinenze e luoghi di esercizio della società Innova OD & Food s.r.l. società della quale il ricorrente
è stato legale rappresentante. La ricostruzione prospettata dal ricorrente appare del tutto sfornita di prova ed in contrasto con il verbale di primo accesso ispettivo atto fidefaciente ex art. 2700 cc in quanto, al momento dell'accesso dei militari all'interno della società, e Controparte_3
venivano ritrovati intenti a lavorare. Parte_4
Nello specifico, gli agenti accertatori rinvenivano mentre effettuava Parte_2
lavorazioni in legno su macchinari industriali ed in merito a detto lavoratore il titolare consegnava l'ultima busta paga emessa che era relativa al mese di gennaio Parte_1
2022 e nello, specifico, fino alla data del 17/01/2022.
Infatti, a partire dal 18/01/2022 il dipendente risultava “licenziato per giustificato motivo oggettivo” come da Comunicazione obbligatoria Unificato Unilav (prot. 00173442 del
20/01/2022) effettuata dalla stessa Innova OD & Food s.r.l..
Tenuto conto della documentazione esibita e delle dichiarazioni incrociate dei dipendenti
è emerso che era un lavoratore dipendente della Innova OD & Food s.r.l. e Parte_2
che aveva iniziato il suo rapporto di lavoro in data 02.07.2021 con inquadramento a tempo pieno (8 ore giornaliere) su 5 giorni a settimana.
Quindi, alla luce di quanto accertato, i militari hanno constatato che era stato Parte_2 impiegato “in nero” dal 18.01.2022 al 21.02.2022 ovvero per 35 giorni ai sensi delll'art. 3, comma 3, del D. L. 12/2002.
Relativamente a , invece, a dispetto di quanto sostenuto da parte Parte_4 ricorrente, i militari hanno rilevato di averlo ritrovato in abiti borghesi a lavorare in ufficio e più precisamente al computer per “programmazioni”; postazione lavorativa e continuativa per almeno tre giorni a settimana così come anche confermato dalle dichiarazioni incrociate degli altri dipendenti.
Al momento dell'accertamento parte ricorrente non consegnava alcuna documentazione relativamente al lavoratore in quanto “munito di autonoma P.IVA”. Parte_4
Tuttavia, non ha mai esibito alcuna fattura che dimostrasse un rapporto Pt_3
economico di tipo imprenditoriale né un contratto di appalto e/o servizi.
Emergeva, altresì, che veniva pagato dalla Innova OD & Food s.r.l., per la quale Pt_3
lavorava e prendeva direttive, come un vero e proprio lavoratore subordinato;
tuttavia,
l'eventuale attività imprenditoriale svolta in via autonoma non avrebbe presentato alcuna incompatibilità con lo svolgimento dell'attività lavorativa in via subordinata. Quindi, per quanto accertato, è emerso che il lavoratore aveva iniziato il suo Pt_3
rapporto di lavoro a far data del 01.07.2021 ed aveva lavorato presso la Innova OD &
Food s.r.l. quantomeno a tempo parziale (6 ore e 30 minuti giornaliere) su 3 giorni a settimana come confermato dalle dichiarazioni incrociate dei dipendenti.
Per il dipendente , gli agenti hanno accertato un lavoro “in nero” svolto dal Pt_3
01.07.2021 al 21.02.2022 e, quindi, per oltre 60 giorni ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L.
12/2002.
E' evidente come le circostanze “fotografate” e descritte dai militari siano state accertate con il verbale di primo accesso della Guardia di Finanza, atto avente valore di atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso ex art 2700 cc, sicché le attestazioni in esso contenute sono pienamente utilizzabili come prove.
La legge riconosce particolare fiducia al verbale redatto dal pubblico ufficiale nel corso degli accertamenti di competenza, che come ogni atto pubblico, “fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (art. 2700c.c.).
L'ispettore, il pubblico ufficiale, infatti, accerta i fatti “fotografando” e “registrando” quanto viene a sua conoscenza, sicché nei giudizi civili la legge non ammette alle parti di dare prova contraria di quanto il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto, visto e sentito, salvo proporre querela di falso, così come confermato da costante giurisprudenza in tema di verbali redatti dai funzionari dell'istituto previdenziale o dall'ispettorato del lavoro (fra le tante SS.UU. n12545/92, Cass. 3 febbraio 1996 n. 916, e più recentemente Cass. n. 8335/10).
Anche l'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 124/2004, concernente le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, considera i verbali come “fonti di prova” secondo la normativa vigente per gli elementi di fatto acquisiti e documentati.
In merito alla quantificazione della sanzione, la stessa rientra tra il minimo e il massimo previsto dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2015 che ha riformulato l'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 prevedendo la cosiddetta “maxisanzione” in materia di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai competenti Centri per l'impiego da parte del lavoratore privato ed è stata maggiorata poiché il ricorrente non ha provveduto al pagamento della sanzione a seguito della notifica del verbale di accertamento. La soccombenza del ricorrente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del dell'art. 9 comma 2 D.
Lgs. 149/2015 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
3106/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 206/2024;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell' di , che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 CP_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 6 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava