CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2182/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2182/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gaetano Maria Bloise;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Leonardo Graziadio;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 386/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 29.04.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto, rilevato e provato negli atti difensivi e nei verbali di causa nonché nelle formulate domande e conclusioni, si osserva a maggior esplicazione di quanto sostenuto: -In via preliminare si ribadiscono le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado atteso che il primo giudice ha condannato deceduto oramai Controparte_2 da anni ed intestatario del contratto di locazione mai volturato né nei confronti del
né nei confronti degli atri eredi che non sono mai Parte_1 Per_1
stati citati nel giudizio di primo grado nonostante la vigenza improcrastinabile del
“vincolo di solidarietà” e, pertanto, monco ab origine. -Sempre in via preliminare si deve dunque ribadire che l'azione nei confronti di veniva Parte_1 promosso non per la sua quota ereditaria, ma per l'intero; -Sempre in via preliminare si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado atteso che il primo giudice non ha rilevato la nullità che ha portato ad inficiare l'intero giudizio di primo grado;
-Sempre in via preliminare si fa rilevare che la sentenza che condanna il “de cuius” non può che risultare assolutamente nulla. Non Controparte_2
vi è dubbio in conclusione ed alla luce degli atti e delle risultanze di causa, che
l'appello proposto dal sig. vada accolto, condannandosi Parte_1
in ogni caso al pagamento delle spese e competenze del doppio CP_1 grado di giudizio”.
Per l'appellata: “si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
L'avv. Graziadio impugna e contesta quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte poiché infondato in fatto ed in diritto ed unicamente mirato a fini dilatori. Questo patrocinio, pertanto, ribadisce le proprie conclusioni così come riportate nel proprio atto introduttivo”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari chiedendo la Parte_1
restituzione delle somme indebitamente percepite dal convenuto a titolo di canoni di locazione in virtù di contratto di locazione per uso diverso dell'01.05.2002 stipulato con Deduceva a sostegno della domanda che il canone Controparte_2 pattuito in contratto era pari ad €358,23 da aggiornare nella misura del 75% delle variazioni Istat e che essa attrice aveva versato più del dovuto per un ammontare complessivo di €14.639,24.
Si costituiva , quale coerede di il Parte_1 Controparte_2 quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito. Nel merito rilevava che la non aveva mai avanzato alcuna contestazione nel corso degli anni e che con CP_1 il de cuius l'attrice e il di lei marito avevano stabilito di pagare Controparte_2 il canone di €433,40 per il 2010, di €437,00 per il 2011 e di €450,00 per il 2012.
Con sentenza n. 386/2018 il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €14.639,24 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, dichiarate inammissibili le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto in quanto costituitosi tardivamente, rilevava che era pacifica la corresponsione del canone in misura maggiore rispetto a quella prevista dal contratto e che ai sensi dell'art. 79 comma 1 legge 392/1978 per le locazioni non abitative era nulla la pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario, salva la previsione di forme di aggiornamento, come quelle ancorate ai dati Istat.
Sulla scorta del dettagliato prospetto di calcolo offerto da parte attrice relativo al canone che la stessa avrebbe dovuto versare al locatore se fosse stata data corretta applicazione della clausola Istat prevista in contratto e della mancata contestazione da parte del convenuto della correttezza del predetto calcolo, condannava il alla restituzione della somma di €14.639,24 oltre interessi legali. CP_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
29.11.2018, denunciando: 1) prescrizione dell'azione; 2) Parte_1
improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
3) carenza dei requisiti di legge ed assenza della motivazione ex art. 132 c.p.c.; 4) erroneità dei conteggi della consulenza di parte;
5) errata valutazione dei dati probatori: nessuna perizia era stata effettuata sulle ricevute di pagamento prodotte in atti e sulla firma apposta sulle stesse;
la sig.ra non CP_1 aveva mai chiesto l'adeguamento Istat né la ripetizione delle somme;
l'aumento del canone era stato concordato tra le parti;
l'atto di citazione era stato indirizzato solo ad esso appellante nonostante gli eredi di fossero quattro, con Controparte_2 conseguente prescrizione dell'azione nei confronti degli altri eredi.
Con comparsa depositata in data 29.05.2020 si costituiva la quale CP_1 eccepiva la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. nonché la inammissibilità dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria mai sollevata in primo grado. Nel merito deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo. Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito senza tuttavia confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che l'ha dichiarata tardiva essendosi il CP_2
costituito oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., sicchè il motivo è inammissibile.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Tale censura è inammissibile in quanto mai sollevata nel giudizio di primo grado.
3.3. Con il terzo motivo l'appellante denuncia un inesistente vizio di motivazione della sentenza impugnata che invero risulta articolata in maniera chiara e completa, avendo il giudice dato compiutamente conto delle ragioni del proprio convincimento.
3.4. Il quarto motivo è pure infondato se non addirittura inammissibile.
L'appellante lamenta del tutto genericamente l'erroneità dei conteggi della consulenza di parte senza peraltro offrire un criterio di calcolo alternativo.
3.5. L'appellante si duole infondatamente del mancato espletamento di perizia sulle ricevute di pagamento prodotte in atti e sulla firma apposta sulle stesse. Ed invero, nel giudizio di primo grado nessuna contestazione aveva sollevato in proposito ed anzi la sentenza impugnata dà atto che “il convenuto non ha contestato di aver ricevuto le somme maggiorate, imputandole però a sopravvenuti accordi tra le parti” (cfr. pag. 2).
Quanto al preteso accordo sul maggior canone, l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza che ha rilevato la nullità, ai sensi dell'art. 79 comma 1 legge 392/1978, della pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario.
Da ultimo l'appellante prospetta per la prima volta in questa sede, e dunque inammissibilmente, l'esistenza di altri eredi di peraltro al Controparte_2 solo fine di far valere la prescrizione dell'azione nei loro confronti.
Per tutte le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate. Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 29.11.2018, nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 386/2018 CP_1
pubblicata il 29.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2182/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gaetano Maria Bloise;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Leonardo Graziadio;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 386/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 29.04.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto, rilevato e provato negli atti difensivi e nei verbali di causa nonché nelle formulate domande e conclusioni, si osserva a maggior esplicazione di quanto sostenuto: -In via preliminare si ribadiscono le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado atteso che il primo giudice ha condannato deceduto oramai Controparte_2 da anni ed intestatario del contratto di locazione mai volturato né nei confronti del
né nei confronti degli atri eredi che non sono mai Parte_1 Per_1
stati citati nel giudizio di primo grado nonostante la vigenza improcrastinabile del
“vincolo di solidarietà” e, pertanto, monco ab origine. -Sempre in via preliminare si deve dunque ribadire che l'azione nei confronti di veniva Parte_1 promosso non per la sua quota ereditaria, ma per l'intero; -Sempre in via preliminare si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado atteso che il primo giudice non ha rilevato la nullità che ha portato ad inficiare l'intero giudizio di primo grado;
-Sempre in via preliminare si fa rilevare che la sentenza che condanna il “de cuius” non può che risultare assolutamente nulla. Non Controparte_2
vi è dubbio in conclusione ed alla luce degli atti e delle risultanze di causa, che
l'appello proposto dal sig. vada accolto, condannandosi Parte_1
in ogni caso al pagamento delle spese e competenze del doppio CP_1 grado di giudizio”.
Per l'appellata: “si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
L'avv. Graziadio impugna e contesta quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte poiché infondato in fatto ed in diritto ed unicamente mirato a fini dilatori. Questo patrocinio, pertanto, ribadisce le proprie conclusioni così come riportate nel proprio atto introduttivo”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari chiedendo la Parte_1
restituzione delle somme indebitamente percepite dal convenuto a titolo di canoni di locazione in virtù di contratto di locazione per uso diverso dell'01.05.2002 stipulato con Deduceva a sostegno della domanda che il canone Controparte_2 pattuito in contratto era pari ad €358,23 da aggiornare nella misura del 75% delle variazioni Istat e che essa attrice aveva versato più del dovuto per un ammontare complessivo di €14.639,24.
Si costituiva , quale coerede di il Parte_1 Controparte_2 quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito. Nel merito rilevava che la non aveva mai avanzato alcuna contestazione nel corso degli anni e che con CP_1 il de cuius l'attrice e il di lei marito avevano stabilito di pagare Controparte_2 il canone di €433,40 per il 2010, di €437,00 per il 2011 e di €450,00 per il 2012.
Con sentenza n. 386/2018 il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €14.639,24 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, dichiarate inammissibili le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto in quanto costituitosi tardivamente, rilevava che era pacifica la corresponsione del canone in misura maggiore rispetto a quella prevista dal contratto e che ai sensi dell'art. 79 comma 1 legge 392/1978 per le locazioni non abitative era nulla la pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario, salva la previsione di forme di aggiornamento, come quelle ancorate ai dati Istat.
Sulla scorta del dettagliato prospetto di calcolo offerto da parte attrice relativo al canone che la stessa avrebbe dovuto versare al locatore se fosse stata data corretta applicazione della clausola Istat prevista in contratto e della mancata contestazione da parte del convenuto della correttezza del predetto calcolo, condannava il alla restituzione della somma di €14.639,24 oltre interessi legali. CP_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
29.11.2018, denunciando: 1) prescrizione dell'azione; 2) Parte_1
improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
3) carenza dei requisiti di legge ed assenza della motivazione ex art. 132 c.p.c.; 4) erroneità dei conteggi della consulenza di parte;
5) errata valutazione dei dati probatori: nessuna perizia era stata effettuata sulle ricevute di pagamento prodotte in atti e sulla firma apposta sulle stesse;
la sig.ra non CP_1 aveva mai chiesto l'adeguamento Istat né la ripetizione delle somme;
l'aumento del canone era stato concordato tra le parti;
l'atto di citazione era stato indirizzato solo ad esso appellante nonostante gli eredi di fossero quattro, con Controparte_2 conseguente prescrizione dell'azione nei confronti degli altri eredi.
Con comparsa depositata in data 29.05.2020 si costituiva la quale CP_1 eccepiva la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. nonché la inammissibilità dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria mai sollevata in primo grado. Nel merito deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo. Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito senza tuttavia confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che l'ha dichiarata tardiva essendosi il CP_2
costituito oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., sicchè il motivo è inammissibile.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Tale censura è inammissibile in quanto mai sollevata nel giudizio di primo grado.
3.3. Con il terzo motivo l'appellante denuncia un inesistente vizio di motivazione della sentenza impugnata che invero risulta articolata in maniera chiara e completa, avendo il giudice dato compiutamente conto delle ragioni del proprio convincimento.
3.4. Il quarto motivo è pure infondato se non addirittura inammissibile.
L'appellante lamenta del tutto genericamente l'erroneità dei conteggi della consulenza di parte senza peraltro offrire un criterio di calcolo alternativo.
3.5. L'appellante si duole infondatamente del mancato espletamento di perizia sulle ricevute di pagamento prodotte in atti e sulla firma apposta sulle stesse. Ed invero, nel giudizio di primo grado nessuna contestazione aveva sollevato in proposito ed anzi la sentenza impugnata dà atto che “il convenuto non ha contestato di aver ricevuto le somme maggiorate, imputandole però a sopravvenuti accordi tra le parti” (cfr. pag. 2).
Quanto al preteso accordo sul maggior canone, l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza che ha rilevato la nullità, ai sensi dell'art. 79 comma 1 legge 392/1978, della pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario.
Da ultimo l'appellante prospetta per la prima volta in questa sede, e dunque inammissibilmente, l'esistenza di altri eredi di peraltro al Controparte_2 solo fine di far valere la prescrizione dell'azione nei loro confronti.
Per tutte le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate. Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 29.11.2018, nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 386/2018 CP_1
pubblicata il 29.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo