TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/12/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2100 /2023 R.G.
da
C.F. con l'avv. PERUSI Parte_1 C.F._1
STEFANO, ricorrente contro
C.F. con l'avv. CAINELLI CP_1 C.F._2
ELENA,
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“ 1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra CP_1 Parte_2 2
in data 17.04.1982, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Costermano al n. 3, Parte II, Serie A anno 1982,
ordinando, altresì, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Costermano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R.
03/11/2000 n. 396.
2. darsi atto che il sig. ha corrisposto in favore della sig.ra CP_1
la quale ha accettato, l'importo omnicomprensivo di euro Pt_1
18.000,00 (diciottomila/00), a titolo di una tantum divorzile e per la definizione di tutti i rapporti fra i coniugi;
l'indicata somma di euro 18.000,00 (diciottomila/00) è stata versata con le seguenti modalità e alle scadenze di seguito indicate:
◦ euro 2.000,00 in data 22/04/2024;
◦ euro 2.000,00 in data 21/06/2024;
◦ euro 2.000,00 in data 21/08/2024;
◦ euro 2.000,00 entro il 22/10/2024;
◦ euro 2.000,00 entro il 14/01/2025;
◦ euro 2.000,00 in data 21/05/2025;
◦ euro 2.000,00 in data 25/06/2025;
◦ euro 2.000,00 in data 21/08/2025;
◦ euro 2.000,00 in data 21/10/2025.
3. Dichiararsi che la corresponsione dell'importo di euro
18.000,00 (diciottomila/00) da parte del sig. in favore CP_1
della sig.ra con le modalità e alle Parte_2
scadenze precedentemente indicate, deve considerarsi congruo ed effettuato a titolo di “una tantum divorzile” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 1 dicembre 1979 n. 898.
4. La signora dichiara di accettare come Parte_2
accetta, la somma omnicomprensiva di € 18.000,00
(diciottomila/00), a titolo di “una tantum divorzile” e dichiara
2 3
dunque di rinunciare alla domanda di riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 1 dicembre
1970 n. 898 formulata nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig.
n. 2100/2023 R.G. del Tribunale di Verona. CP_1
5. Ad integrale esecuzione degli accordi sopra riportati le parti dichiarano di essere rispettivamente soddisfatti e di non avere pretese economiche reciproche, essendo le stesse integralmente definite in questa sede, nonché di essere economicamente autosufficienti. Dichiarano altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione in conseguenza dell'intercorso rapporto di coniugio.
6. Spese e compensi del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale pronunciata con sentenza di questo Tribunale dell'11/7-18/7/2018, passata in giudicato e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
3 4
Alla luce dell'assenza di un contributo di separazione, dell'età
dei coniugi, della loro capacità lavorative e dei loro redditi, va riconosciuta l'equità della datio una tantum di € 18.000 a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in COSTERMANO (VR) da e Parte_1 CP_1
in data 17/04/1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di COSTERMANO (VR) al n. 3 parte II serie A anno
1982;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie, pari ad euro 18.000 a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L.
898/1970;
4) Spese di causa interamente compensate.
Verona, 16/12/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
4