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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/08/2025, n. 11846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11846 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 55164/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Presidente-giudice monocratico dott.ssa IA EL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 55164 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2020 promosso da:
Condominio di via Buonarroti n. 18 a Roma, c.f. , in persona dell'Amministratore p.t. P.IVA_1
con studio a Roma, via Taranto n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1
AT del Foro di Viterbo (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio di quest'ultimo sito in Viterbo, Piazza dei Caduti n. 16, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte opponente- contro con sede legale in Piazza Filippo Meda n. 4, 20121 IL, capitale sociale di € Controparte_1
7.100.000.000,00 interamente versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona
e IL , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo delle P.IVA_2
Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM Spa, n. MI-2109611 del R.E.A. e per esso quale mandataria e Procuratrice speciale - giusto contratto di servicing sottoscritto tra le parti in data 31 Maggio 2019 con efficacia a decorrere dal 1° giugno 2019 ed in forza di procura notarile del dott. di IL, in data 21 giugno 2019 n. 15052 di rep. e n. 8049 di racc., registrata a Persona_1
IL in data 21 giugno 2019 n.2163 serie 1T - la , con sede legale Controparte_2 in Roma, via Piemonte n. 38, capitale sociale Euro 150.000,00 i.v., Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , P.IVA , in persona in P.IVA_3 P.IVA_4 persona della dott.ssa nata a [...] il [...], codice fiscale CP_3 pagina 1 di 6 , domiciliata per la carica presso la sede sociale, Procuratrice speciale in forza C.F._2 di procura rilasciata in data 15/07/2019 a rogito Notaio rep. 11905 racc. 5745, Persona_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Russi (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 5, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
-parte opposta- nonché
società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge sulla Controparte_4
Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione” o “Legge 130”), con sede legale in Roma Via Piemonte n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma REA 15502861006, appartenente al “Gruppo IVA ” – P.IVA n. Controparte_5
, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al n. 35727.7 dell'elenco P.IVA_4 delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del
07.06.2017 (qui di seguito, ”), e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito CP_4
Notaio Dott.ssa di Roma del 7 giugno 2021 rep. 15823 – racc. 7715, registrata a Roma 4 in Persona_2 data 9 giugno 2021 al n. 20109 serie 1T, la con sede legale in Controparte_2
Roma, Via Piemonte n. 38, capitale sociale Euro 150.000,00 i.v., con codice fiscale e P.IVA_3 numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma REA 1581658, appartenente al “
[...]
” – P.IVA n. società autorizzata a svolgere l'attività di recupero Controparte_6 P.IVA_4 crediti per conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS, in persona del Procuratore speciale della dott.ssa nata a [...] il [...], codice fiscale CP_3 C.F._2 domiciliata per la carica presso la sede sociale, in forza di procura autenticata dalla Dott.ssa Per_2
Notaio in Roma, in data 03.11.2020, rep. n. 14316 e racc. n. 7004, registrata a Roma 4 il
[...]
04.11.2020 al n. 30620 serie 1T, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Russi (C.F.
), giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di C.F._3 intervento
-parte intervenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi indicati nel presente atto: ritenuta la fondatezza della presente opposizione, revocare, dichiarare inammissibile, nullo e/o annullare il D.I. opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, e comunque emesso in mancanza pagina 2 di 6 dei presupposti di legge;
nel merito, per gli stessi motivi, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, ovvero, in subordine e salvo gravame, ridurne l'ammontare nella minore somma che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese e compensi professionali”. per parte convenuta e parte intervenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
1) in via principale e nel merito: rigettare la presente opposizione, per i motivi tutti testé rappresentati
e confermare il decreto opposto;
2) concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto N.
11218/2020 Rg. 32895/2020 e all'esito della statuizione in merito alla provvisoria esecuzione, concedersi termine per il procedimento di mediazione obbligatoria. Con riserva di meglio precisare le domande, di articolare mezzi di prova e di depositare documenti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 37/2018”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ritualmente notificato Condominio di via Buonarroti n. 18 a Roma, in persona dell'Amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo
[...] opposto n. 11218/2020, N.R.G. 32895/2020, emesso in data 20.7.2020 per l'importo di € 133.486,18, oltre interessi e spese del procedimento, quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento sottoscritto il 2.5.2017 tra il Condominio di via Buonarroti n. 18 e la Controparte_7 ditta Controparte_8
Parte opponente eccepiva, in primo luogo, l'inidoneità del saldaconto di cui all'art. 50 t.u.b. depositato a supporto della pretesa creditoria vantata dalla banca opposta, oltre all'illegittimità dell'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento citato per mancanza di previa costituzione in mora e all'illegittima applicazione di interessi a carico del condominio medesimo.
Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, il quale domandava il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con comparsa in data 1.7.2021 si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, in qualità di società cessionaria del credito, facendo proprie le deduzioni e le eccezioni sollevate dalla Banca cedente.
Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 15.6.2021, il
Giudice concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. pagina 3 di 6 All'udienza fissata per la valutazione delle istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e all'udienza fissata per l'incombente, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 20.1.2025 parte opponente insisteva per la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e della consulenza tecnica d'ufficio tecnico-contabile.
***
Nel merito, deve ritenersi provato per tabulas che:
- con contratto di finanziamento n. 5957312 stipulato in data 2.5.2017 Controparte_7
(ora ha concesso alla parte opponente la somma di Euro 189.060,00
[...] Controparte_1 finalizzata al “rifacimento facciata lato destro, come da contratto d'appalto da parte della società appaltatrice”, da restituirsi mediante il pagamento di n. 60 rate mensili, così come risultante dal piano di ammortamento allegato al contratto (v. doc. n. 1 allegato al fascicolo monitorio);
- il contratto di finanziamento de quo è stato stipulato tra il Condominio opponente e la Banca opposta, mentre la ditta è intervenuta nel contratto quale ditta appaltatrice Controparte_8 dei lavori avendo assunto l'obbligo di pagamento della quota di interessi “da pagarsi all'erogazione delle singole tranche del finanziamento” (v. art. 2 del contratto di finanziamento);
- la Banca ha contestato l'inadempimento del Condominio opponente con lettere raccomandate nelle date 1.4.2019, 17.5.2019 e 20.8.2019 (v. doc. n. 3 allegato da parte opposta);
- la quota interessi per ogni singola rata risulta articolata in apposita colonna separata rispetto alla sorte capitale all'interno del documento di sintesi, con la conseguenza che è chiaramente desumibile che l'importo del decreto ingiuntivo è comprensivo della sola quota capitale;
- la stessa Banca ha dichiarato la risoluzione del suddetto contratto con apposita nota ricevuta dal
Condominio in data 24.9.2019, stante il perdurante inadempimento dell'odierna opponente (v. doc.
n. 4 allegato al fascicolo monitorio).
Dunque, le deduzioni di parte opponente in ordine all'asserita inidoneità probatoria della documentazione allegata a supporto della richiesta di ingiunzione e dell'illegittimità dell'intervenuta risoluzione, sono infondate, atteso che la banca creditrice, già in sede di giudizio monitorio e poi nel corso del giudizio di opposizione, ha prodotto il contratto di finanziamento già menzionato, corredato del piano di ammortamento e del documento di sintesi, entrambi sottoscritti dall'Amministratore del
Condominio, così integrando il saldaconto finale di cui all'art. art. 50 T.U.B. (cfr. Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 14357 del 27/05/2019). pagina 4 di 6 La documentazione contabile definitivamente acquisita copre pressoché l'intera durata del rapporto contrattuale intercorso tra l'istituto bancario e la parte opponente ed è, quindi, del tutto idonea a comprovare le condizioni che hanno formato oggetto di specifica previsione contrattuale inter partes e quindi accettate dal cliente con riferimento ai tassi praticati, alla periodicità degli interessi a credito ed a debito, alle spese di gestione e simili.
Quanto alla rimessione della causa sul ruolo richiesta da parte opponente in sede di comparsa conclusionale, si rileva che sulle istanze istruttorie questo Giudice si è già pronunciato all'udienza del
29.3.2023, disponendone il rigetto in quanto ininfluenti ai fini del decidere. Si tratta di valutazione da confermare nella presente pronuncia considerato quanto sopra esposto e le chiare pattuizioni sui tassi e sugli ulteriori dati contrattuali che rendono esplorativa la CTU richiesta.
Invero, l'onere probatorio di parte attrice non può evidentemente essere assolto con la richiesta di ctu, la quale può essere legittimamente negata, come è avvenuta nel caso in esame dal giudice procedente, qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Va ricordato quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine alla funzione da attribuire alla consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cfr.
Ordinanza della Cassazione 7 giugno 2019, n. 15521).
Tutto quanto ciò considerato, le domande di parte opponente devono essere rigettate, il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di deve essere revocato in ragione della Controparte_1 cessione del credito de quo a e il Condominio di via Buonarroti n. 18 deve essere Controparte_4 condannato al pagamento della somma di Euro 133.486,18, oltre interessi dalla proposizione della domanda sino al soddisfo, nei confronti di Controparte_4
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte dal;
Parte_2
-revoca il decreto ingiuntivo n. 11218/2020, N.R.G. 32895/2020, emesso in data 20.7.2020;
pagina 5 di 6 a Roma al pagamento della somma di Euro 133.486,18, Parte_3 oltre interessi dalla proposizione della domanda sino al soddisfo, nei confronti di CP_4 CP_4
-condanna Condominio di via Buonarroti n. 18 a Roma al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in Euro 2.090,00, oltre IVA e CPA;
-condanna Condominio di via Buonarroti n. 18 a Roma al pagamento in favore di Controparte_4 delle spese processuali, che liquida in Euro 7.052,00, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 17 agosto 2025
Il Giudice
IA EL
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