CASS
Sentenza 29 novembre 2023
Sentenza 29 novembre 2023
Massime • 1
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il deposito dell'istanza di prelievo assolve alla funzione di manifestare l'interesse alla sollecita definizione del processo amministrativo; interesse che non può ritenersi affievolito o venuto meno per la mancata reiterazione nel tempo di tale istanza, atteso che ciò non è previsto da alcuna norma e da nessun principio processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/2023, n. 33126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33126 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: GN CI, rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato Carmelo Cinnirella, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrente contro Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Controricorrente avverso il decreto della Corte di appello di Catania depositato il 7. 2. 2022. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 10. 10. 2023 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. OR TR, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 33126 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 29/11/2023 R.G. N. 10458/2022. 2 Fatti di causa Con ricorso ex art.
5-ter legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato innanzi alla Corte d’Appello di Catania, GN CI chiese l’indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio da lui promosso nel 1999 dinanzi al Tar Sicilia, Sezione distaccata di Catania, definito con ordinanza del 2020 che, decidendo sulla sua opposizione, confermava la pronuncia di perenzione. Il giudice designato respinse la domanda, sul presupposto della inesistenza del pregiudizio, rilevando che la parte, essendo rimasta inerte per 13 anni ed avendo assunto iniziative processuali solo a seguito del decreto di perenzione, non aveva dimostrato alcun interesse alla definizione della causa. Proposta opposizione, con decreto del 7. 2. 2022 la Corte di appello di Catania la rigettò, rilevando che dagli atti del giudizio presupposto risultava che il ricorrente aveva presentato due istanze di prelievo, nel 2005 e nel 2007, e nessuna nel periodo successivo, fino al 2016 e che l’inerzia protrattasi per un periodo così lungo di 13 anni, interrotta soltanto con l’opposizione al decreto di perenzione del 2016, denotava chiaramente la carenza del suo interesse alla definizione della causa, in conformità al principio applicato dalla giurisprudenza secondo cui, nel giudizio amministrativo, la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può assumere valore indiziante di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 9. 4. 2022, ha proposto ricorso GN CI, sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato controricorso. Fissata per la trattazione l’adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 2825/2023, il ricorso è stato rimesso per la sua decisone alla pubblica udienza. Il P.M. ha rassegnato le conclusioni come in epigrafe indicate. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., censurando il provvedimento impugnato per avere ritenuto che la mancata presentazione di una terza istanza di prelievo nel giudizio presupposto fosse R.G. N. 10458/2022. 3 elemento sufficiente per escludere il pregiudizio da irragionevole durata per sopravvenuta mancanza di interesse alla sua definizione, senza considerare che il ricorrente aveva presentato due istanze di prelievo e si era opposto al successivo decreto di perenzione, così dimostrando di conservare e mantenere vivo tale interesse. Sotto altro profilo si denunzia la contrarietà della decisione rispetto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esclude che la mancata presentazione di istanza di prelievo nel giudizio amministrativo determini improcedibilità del ricorso per equa riparazione, potendo tale circostanza avere rilievo solo ai fini della quantificazione del danno. Il motivo è fondato. La Corte di appello di Catania ha rigettato la domanda di equo indennizzo per il giudizio amministrativo presupposto, iniziato nel 1999 e definito nel 2020, sulla base del rilievo che la parte, dopo avere presentato istanza di prelievo nel 2005 e nel 2007, non l’aveva reiterata per i tredici anni successivi, così palesando un chiaro disinteresse alla definizione della causa, reputando altresì non probante in senso contrario che essa si fosse poi opposta al decreto di perenzione. Va preliminarmente precisato che la Corte di merito ha fondato la sua valutazione sulla premessa che la presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo non costituisce condizione di proponibilità della domanda di equo indennizzo ex legge n. 89 del 2001, ma può assumere rilievo ai fini della sua quantificazione, quale elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, richiamando in proposito sia la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2019, che l’orientamento di questa Corte formatosi sul tema. Non risultando tale punto della decisione investito da ricorso incidentale, risulta estranea al thema decidendum e quindi non rilevante la questione, adombrata dalla ordinanza interlocutoria emessa nel corso del giudizio, in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n.208 del 2015, nella parte in cui subordina il diritto all’equa riparazione in favore della parte di un giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo e l’ammissibilità della correlata domanda alla presentazione dell’istanza di prelievo. R.G. N. 10458/2022. 4 Tanto chiarito, il ragionamento svolto dal provvedimento impugnato non può essere condiviso, nella parte in cui, al fine di escludere l’interesse del ricorrente alla trattazione del giudizio presupposto, ha ritenuto non rilevanti le istanze di prelievo da questi presentate al giudice amministrativo nel 2005 e nel 2007 nonché l’opposizione proposta contro il decreto presidenziale di perenzione emesso nel 2016, motivando la sua conclusione esclusivamente sull’intervallo di tempo trascorso tra le une e l’altra. L’errore sta nella sostanziale e totale svalutazione, sotto il profilo considerato, delle iniziative processuali poste in essere dal ricorrente, di cui si dà pure atto, quale indice contrario al suo affermato disinteresse alla definizione del giudizio. In particolare la Corte non ha considerato che l’istanza di prelievo è configurata dalla legge sul processo amministrativo come mero adempimento formale e non come rimedio effettivo di accelerazione del processo, come precisato dalla sentenza sopra citata della Corte costituzionale e dalle sentenze CEDU ivi richiamate. Né ha considerato che l’infruttuosità delle istanze presentate potevano giustificatamente ingenerare in capo al ricorrente un senso di sfiducia, stante la durata del giudizio già maturata, in ordine alla opportunità o convenienza di una loro reiterazione. Questa Corte ha invero avuto modo di precisare, decidendo casi analoghi, che l’ “ istanza di prelievo assolve la funzione di manifestare il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio e di accelerarne, pertanto, la definizione. Sebbene la persistenza dell'interesse alla sollecita decisione del ricorso amministrativo non sia cristallizzabile nel tempo una volta e per tutte, ma abbia senso solo se intesa diacronicamente (per i possibili mutamenti che può subire nel tempo il rapporto sostanziale fra il soggetto che esercita il potere amministrativo e colui che ne subisce gli effetti), nessuna norma e nessun principio processuale impongono la reiterazione dell'istanza di prelievo ad intervalli più o meno regolari. Ciò non casualmente, ove si consideri che la protrazione del giudizio nonostante la presentazione dell'istanza di prelievo ed oltre il limite di durata ragionevole costituisce una patologia del processo, che in quanto tale non può né essere posta a carico della parte ricorrente, né essere assunta quale causa efficiente, secondo il criterio della regolarità causale, della R.G. N. 10458/2022. 5 perdita di interesse della parte stessa. Escluso, dunque, che sia lecito inferire dalla mancata reiterazione dell'istanza di prelievo il venir meno o l'attenuazione dell'interesse ad agire, il lasso di tempo intercorso fra detta istanza e la definizione del giudizio non può essere assunto di per sé solo ad elemento significativo ai fini della riduzione dell'equo indennizzo ex lege n. 89/01. A fortiori, pertanto, è del tutto irrilevante, ove siano state presentate più istanze di prelievo, come nella specie, stabilire con quali cadenze esse si siano susseguite nel corso del giudizio presupposto “ ( Cass. n. 11822 del 2014; Cass. n. 14386 del 2015 ). Sulla base di tale orientamento, che si condivide, il primo motivo di ricorso va quindi accolto. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1 bis legge n. 89 del 2001, lamentando che la Corte di appello abbia fondato la sua decisione di rigetto anche sul rilievo che il ricorrente non aveva dedotto alcun elemento volto a dimostrare il pregiudizio subìto a causa della non ragionevole durata del processo, così disattendendo la disposizione normativa sopra richiamata, da sempre interpretata nel senso che detto pregiudizio si presume fino a prova contraria. Anche questo motivo è fondato. Anche infatti a ritenere che l’affermazione della Corte di appello non si riferisca direttamente alla mancata allegazione della prova del pregiudizio da irragionevole durata del processo, conclusione questa che sarebbe chiaramente in contrasto con la presunzione dettata dall’art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, ma riguardi gli elementi con cui la parte avrebbe dovuto provare il permanere del suo interesse alla definizione del giudizio presupposto, essa appare null’altro che una argomentazione ulteriore a sostegno della conclusione accolta investita dal precedente motivo, sicché una volta caduta l’affermazione principale anche quella secondaria resta priva di qualsiasi fondamento. Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato cassato, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
R.G. N. 10458/2022. 6 accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.
5-ter legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato innanzi alla Corte d’Appello di Catania, GN CI chiese l’indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio da lui promosso nel 1999 dinanzi al Tar Sicilia, Sezione distaccata di Catania, definito con ordinanza del 2020 che, decidendo sulla sua opposizione, confermava la pronuncia di perenzione. Il giudice designato respinse la domanda, sul presupposto della inesistenza del pregiudizio, rilevando che la parte, essendo rimasta inerte per 13 anni ed avendo assunto iniziative processuali solo a seguito del decreto di perenzione, non aveva dimostrato alcun interesse alla definizione della causa. Proposta opposizione, con decreto del 7. 2. 2022 la Corte di appello di Catania la rigettò, rilevando che dagli atti del giudizio presupposto risultava che il ricorrente aveva presentato due istanze di prelievo, nel 2005 e nel 2007, e nessuna nel periodo successivo, fino al 2016 e che l’inerzia protrattasi per un periodo così lungo di 13 anni, interrotta soltanto con l’opposizione al decreto di perenzione del 2016, denotava chiaramente la carenza del suo interesse alla definizione della causa, in conformità al principio applicato dalla giurisprudenza secondo cui, nel giudizio amministrativo, la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può assumere valore indiziante di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 9. 4. 2022, ha proposto ricorso GN CI, sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato controricorso. Fissata per la trattazione l’adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 2825/2023, il ricorso è stato rimesso per la sua decisone alla pubblica udienza. Il P.M. ha rassegnato le conclusioni come in epigrafe indicate. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., censurando il provvedimento impugnato per avere ritenuto che la mancata presentazione di una terza istanza di prelievo nel giudizio presupposto fosse R.G. N. 10458/2022. 3 elemento sufficiente per escludere il pregiudizio da irragionevole durata per sopravvenuta mancanza di interesse alla sua definizione, senza considerare che il ricorrente aveva presentato due istanze di prelievo e si era opposto al successivo decreto di perenzione, così dimostrando di conservare e mantenere vivo tale interesse. Sotto altro profilo si denunzia la contrarietà della decisione rispetto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esclude che la mancata presentazione di istanza di prelievo nel giudizio amministrativo determini improcedibilità del ricorso per equa riparazione, potendo tale circostanza avere rilievo solo ai fini della quantificazione del danno. Il motivo è fondato. La Corte di appello di Catania ha rigettato la domanda di equo indennizzo per il giudizio amministrativo presupposto, iniziato nel 1999 e definito nel 2020, sulla base del rilievo che la parte, dopo avere presentato istanza di prelievo nel 2005 e nel 2007, non l’aveva reiterata per i tredici anni successivi, così palesando un chiaro disinteresse alla definizione della causa, reputando altresì non probante in senso contrario che essa si fosse poi opposta al decreto di perenzione. Va preliminarmente precisato che la Corte di merito ha fondato la sua valutazione sulla premessa che la presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo non costituisce condizione di proponibilità della domanda di equo indennizzo ex legge n. 89 del 2001, ma può assumere rilievo ai fini della sua quantificazione, quale elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, richiamando in proposito sia la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2019, che l’orientamento di questa Corte formatosi sul tema. Non risultando tale punto della decisione investito da ricorso incidentale, risulta estranea al thema decidendum e quindi non rilevante la questione, adombrata dalla ordinanza interlocutoria emessa nel corso del giudizio, in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n.208 del 2015, nella parte in cui subordina il diritto all’equa riparazione in favore della parte di un giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo e l’ammissibilità della correlata domanda alla presentazione dell’istanza di prelievo. R.G. N. 10458/2022. 4 Tanto chiarito, il ragionamento svolto dal provvedimento impugnato non può essere condiviso, nella parte in cui, al fine di escludere l’interesse del ricorrente alla trattazione del giudizio presupposto, ha ritenuto non rilevanti le istanze di prelievo da questi presentate al giudice amministrativo nel 2005 e nel 2007 nonché l’opposizione proposta contro il decreto presidenziale di perenzione emesso nel 2016, motivando la sua conclusione esclusivamente sull’intervallo di tempo trascorso tra le une e l’altra. L’errore sta nella sostanziale e totale svalutazione, sotto il profilo considerato, delle iniziative processuali poste in essere dal ricorrente, di cui si dà pure atto, quale indice contrario al suo affermato disinteresse alla definizione del giudizio. In particolare la Corte non ha considerato che l’istanza di prelievo è configurata dalla legge sul processo amministrativo come mero adempimento formale e non come rimedio effettivo di accelerazione del processo, come precisato dalla sentenza sopra citata della Corte costituzionale e dalle sentenze CEDU ivi richiamate. Né ha considerato che l’infruttuosità delle istanze presentate potevano giustificatamente ingenerare in capo al ricorrente un senso di sfiducia, stante la durata del giudizio già maturata, in ordine alla opportunità o convenienza di una loro reiterazione. Questa Corte ha invero avuto modo di precisare, decidendo casi analoghi, che l’ “ istanza di prelievo assolve la funzione di manifestare il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio e di accelerarne, pertanto, la definizione. Sebbene la persistenza dell'interesse alla sollecita decisione del ricorso amministrativo non sia cristallizzabile nel tempo una volta e per tutte, ma abbia senso solo se intesa diacronicamente (per i possibili mutamenti che può subire nel tempo il rapporto sostanziale fra il soggetto che esercita il potere amministrativo e colui che ne subisce gli effetti), nessuna norma e nessun principio processuale impongono la reiterazione dell'istanza di prelievo ad intervalli più o meno regolari. Ciò non casualmente, ove si consideri che la protrazione del giudizio nonostante la presentazione dell'istanza di prelievo ed oltre il limite di durata ragionevole costituisce una patologia del processo, che in quanto tale non può né essere posta a carico della parte ricorrente, né essere assunta quale causa efficiente, secondo il criterio della regolarità causale, della R.G. N. 10458/2022. 5 perdita di interesse della parte stessa. Escluso, dunque, che sia lecito inferire dalla mancata reiterazione dell'istanza di prelievo il venir meno o l'attenuazione dell'interesse ad agire, il lasso di tempo intercorso fra detta istanza e la definizione del giudizio non può essere assunto di per sé solo ad elemento significativo ai fini della riduzione dell'equo indennizzo ex lege n. 89/01. A fortiori, pertanto, è del tutto irrilevante, ove siano state presentate più istanze di prelievo, come nella specie, stabilire con quali cadenze esse si siano susseguite nel corso del giudizio presupposto “ ( Cass. n. 11822 del 2014; Cass. n. 14386 del 2015 ). Sulla base di tale orientamento, che si condivide, il primo motivo di ricorso va quindi accolto. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1 bis legge n. 89 del 2001, lamentando che la Corte di appello abbia fondato la sua decisione di rigetto anche sul rilievo che il ricorrente non aveva dedotto alcun elemento volto a dimostrare il pregiudizio subìto a causa della non ragionevole durata del processo, così disattendendo la disposizione normativa sopra richiamata, da sempre interpretata nel senso che detto pregiudizio si presume fino a prova contraria. Anche questo motivo è fondato. Anche infatti a ritenere che l’affermazione della Corte di appello non si riferisca direttamente alla mancata allegazione della prova del pregiudizio da irragionevole durata del processo, conclusione questa che sarebbe chiaramente in contrasto con la presunzione dettata dall’art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, ma riguardi gli elementi con cui la parte avrebbe dovuto provare il permanere del suo interesse alla definizione del giudizio presupposto, essa appare null’altro che una argomentazione ulteriore a sostegno della conclusione accolta investita dal precedente motivo, sicché una volta caduta l’affermazione principale anche quella secondaria resta priva di qualsiasi fondamento. Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato cassato, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
R.G. N. 10458/2022. 6 accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.