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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 3098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3098/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1
dall'avv. Vincenzo Franzese, presso il cui studio, sito in Crispano, alla via Limitone n.
31, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE ED APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
Avv.ti BA NI e NI ON, procuratori di se stessi, elettivamente domiciliati in Afragola, al Corso E. De Nicola n. 33
APPELLATI ED APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 23.6.2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3098/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Giudice di Pace di Afragola, deduceva: di aver instaurato il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., Parte_1
recante n. R.G. 2848/2019, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere la nomina di un C.T.U. che indagasse sui danni da infiltrazione d'acqua manifestatisi all'interno dell'immobile di sua proprietà, sito in Afragola, alla via Roma n. 17; che, nell'ambito di detto procedimento, aveva convenuto i sigg.ri NI ON e BA
NI, proprietari del terrazzo sovrastante la sua abitazione;
che, all'esito del procedimento, il giudice designato aveva emesso un provvedimento di liquidazione del compenso del C.T.U. incaricato, arch. , del valore di € 1.378,51 Persona_1
oltre accessori, ponendo la spesa a carico di tutte le parti in solido;
di aver corrisposto alla consulente l'intero onorario a lei liquidato mediante bonifici eseguiti il 21.7.2019 ed il
13.11.2020; che vani erano risultati i tentativi volti ad ottenere dai sig.ri NI e BA il pagamento della metà del compenso corrisposto al C.T.U. in base ad un provvedimento che non risultava essere stato oggetto di alcuna impugnazione.
Tanto premesso ed esposto, concludeva per l'emissione di un decreto ingiuntivo del valore di € 716,83.
Emesso e notificato il decreto ingiuntivo n. 400/2021, gli ingiunti proponevano opposizione assumendo: che l'immobile di proprietà della risultava concesso in Pt_1
locazione, era adibito a palestra e centro culturale ed era sormontato, per circa i 2/3, dal terrazzo di loro esclusiva proprietà; che l'opposta, dopo l'acquisto dell'immobile, risalente al 2013, aveva fatto eseguire dei radicali lavori di ristrutturazione, nel corso dei quali si era verificata una perforazione del lastrico solare;
che tale danno era stato poi riparato dalla stessa ditta appaltatrice, anche se la struttura, il masso e la guaina protettiva erano stati irrimediabilmente compromessi;
di avere a quel punto fatto eseguire dei lavori di integrale ristrutturazione e rifacimento del loro terrazzo;
che negli anni successivi si erano manifestate infiltrazioni di acqua meteorica all'interno della palestra di proprietà dell'opposta, la quale aveva instaurato il procedimento di accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il deposito della relazione tecnica redatta dall'arch. Loredana
Cicellyn Commneno;
che, nonostante i tentativi promossi per risolvere stragiudizialmente la vertenza, la aveva instaurato il successivo giudizio di merito dinanzi al Pt_1
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3098/2023
Tribunale di Napoli Nord (R.G. n. 4994/2020), allo stato ancora pendente e nel corso del quale era stato disposto l'espletamento di una ulteriore C.T.U. affidata all'ing. Per_2
che solo in data 16.10.2020 era stato comunicato il decreto di liquidazione del
[...]
compenso del C.T.U. incaricato nell'ambito del procedimento di A.T.P.; di avere a quel punto rappresentato alla controparte la possibilità che detto provvedimento potesse essere impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione;
che infatti il decreto era palesemente illegittimo perché emesso in violazione del principio per cui le spese di una consulenza disposta nell'ambito di un A.T.P. non potevano che essere poste ad esclusivo carico della parte ricorrente;
che, pertanto, alcun obbligo a proprio carico poteva configurarsi nella vicenda in esame e che l'obbligazione solidale si era comunque estinta nel momento in cui l'opposta aveva integralmente corrisposto al C.T.U. l'importo liquidato;
che, quand'anche, per spirito conciliativo, si fossero determinati a corrispondere alla Pt_1
la metà dell'importo liquidato in favore della consulente, essendo nelle more già iniziato il giudizio di merito, non avrebbero potuto agire nei confronti dell'opposta per la ripetizione dell'importo versato. Concludevano per l'annullamento del decreto ingiuntivo e, agendo in via riconvenzionale, chiedevano che, in caso di rigetto dell'opposizione,
l'opposta venisse condannata al pagamento “di quanto eventualmente gli stessi fossero condannati a pagare per sorta capitale ingiunta, interessi, spese sia della procedura monetaria che della presente opposizione, spese generali ed accessori di legge dichiarando altresì interamente compensate tra le parti le partite”.
Con sentenza n. 2678/2022, depositata in data 10.11.2022, il Giudice di Pace di Afragola accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo compensando le spese processuali. A fondamento della decisione il giudice di prime cure richiamava il principio di diritto secondo cui al termine del procedimento di A.T.P. le spese di consulenza devono sempre essere poste unicamente a carico della parte ricorrente, dovendo ogni eventuale diversa regolamentazione – ancorata al principio della soccombenza – essere rinviata all'esito del giudizio di merito. Dunque, giacché nella vicenda in esame il giudizio di merito risultava ancora pendente, non si poteva ritenere che le spese di C.T.U. potessero essere poste anche a carico della parte resistente nel giudizio di CP_1
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello , la quale Parte_1
evidenziava come con la decisione assunta si fosse realizzata una violazione delle norme
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sul procedimento e dei principi regolatori della materia, segnatamente il principio della cosa giudicata formale e sostanziale, violazione che aveva comportato lo stravolgimento delle norme che devolvevano al giudice sovraordinato (o almeno di pari grado) le richieste di riesame di un qualsiasi provvedimento giudiziale. Nella vicenda in esame – sosteneva l'appellante – il decreto di liquidazione emesso all'esito dell'A.T.P. non era stato oggetto di impugnazione, divenendo quindi definitivo;
pertanto, il Giudice di Pace non avrebbe assolutamente potuto intervenire modificando la statuizione adottata dal giudice sovraordinato del Tribunale.
Tanto premesso, concludeva affinché, in accoglimento dell'appello, l'opposizione al decreto ingiuntivo fosse rigettata e che le controparti fossero condannate al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituivano gli appellati NI ON e BA NI i quali, contestando le ragioni poste a fondamento del gravame, assumevano: che, ai sensi dell'art. 339 c.p.c.,
l'appello andava considerato inammissibile in quanto ad essere stata impugnata era una sentenza relativa a un procedimento avente valore inferiore ad € 1.100,00, che quindi risultava essere stata adottata secondo equità; che, infatti, non si poteva ritenere che ci fosse stata una violazione del “principio della cosa giudicata formale e sostanziale”, certamente non invocabile con riguardo alla mera liquidazione del compenso di un
C.T.U., provvedimento privo di valenza decisoria ed insuscettibile di divenire definitivo;
che l'appellante, nemmeno nell'ambito del giudizio di merito intrapreso, aveva allegato alcun danno patrimoniale legato all'espletamento dell'A.T.P., circostanza che doveva far quindi pensare ad una rinuncia alla pretesa di rimborso fatta poi valere del tutto inaspettatamente in via monitoria;
di aver interesse a proporre appello incidentale allo scopo di censurare la decisione di primo grado nella parte in cui, del tutto immotivatamente, era stata disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ciò posto, concludevano per una declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità e/o imprescindibilità dell'appello o, in via gradata, per il suo integrale rigetto ed affinché, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, la controparte fosse condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado. In via ulteriormente gradata, concludevano affinché, nell'eventuale ipotesi di accoglimento dell'appello principale, venisse accolta la domanda riconvenzionale formulata in primo grado.
L'appello principale proposto da è fondato per le ragioni che si vanno Parte_1
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ad indicare.
Preliminarmente deve osservarsi che ai sensi dell'art 113 c.p.c. il Giudice di Pace, salvo il limite dei contratti conclusi su moduli o formulati con le modalità di cui all'art. 1342
c.c., decide sempre secondo equità se la causa è contenuta nel limite di valore di 1.100,00 euro.
La norma pone, in buona sostanza, una presunzione di pronuncia secondo equità per le controversie di valore inferiore a 1.100,00 euro. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr.
Cass. Civ. n. 796/2021).
Quindi,“…in base al combinato disposto degli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono da ritenersi inappellabili (e, dunque, immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze pronunciate in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano emesse secondo diritto o secondo equità, dovendo considerarsi a tal fine non il contenuto della decisione, ma, per l'appunto, soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che è ricorribile per cassazione, e non già appellabile, la sentenza pronunciata sulla domanda avente ad oggetto la richiesta di una somma di denaro proposta, avanti al giudice di pace, con l'espressa determinazione dell'ammontare nei limiti anzidetti, nonché con la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria dall'introduzione del giudizio, come tale non incidente ai fini della determinazione del valore della domanda stessa” (cfr. Cass.
Civ. n. 19724/2011).
Dunque, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia
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quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre, infatti, avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., (senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato) cosicché ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro contenuta nel limite di competenza 5 di euro 1.100,00 (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. “necessaria”, ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), la sentenza che la conclude sarà appellabile nei soli casi previsti dall'art. 339, co. 3, cod. proc. civ.
Ciò posto, il giudizio conclusosi con la sentenza appellata ha avuto ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo del valore di € 716,83.
Non vi è dubbio, pertanto, che la domanda sia stata contenuta nei limiti del giudizio di equità cd. “necessaria”, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado è appellabile esclusivamente nei limiti di quanto previsto dall'art. 339, co. 3 c.p.c., vale a dire per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
E, per principi regolatori della materia, secondo la giurisprudenza di legittimità, si intendono “[…] i limiti che la legge pone alla "equità" per la quale il giudice, non vincolato a decidere in base alle "norme del diritto" (art. 113 c.p.c., comma 1), è però tenuto, per il principio di legalità, a rispettare le linee essenziali e qualificanti della disciplina del rapporto controverso, cioè i c.d. "principi informatori della materia". Questi ultimi non corrispondono a singole norme regolatrici della materia né alle regole, accessorie e contingenti, che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta e da cassare, in caso di ricorso per loro violazione in sede di legittimità.
Pertanto, le sentenze secondo equità del giudice di pace sono ricorribili per cassazione solo quando violano norme inderogabili processuali, costituzionali e comunitarie ma anche ove siano in contrasto con i principi informatori della materia oggetto di causa, che qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso, per cui la loro violazione comporta nullità della sentenza (C. Cost. 6 luglio 2004 n. 206), da ritenere
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erroneamente decisa nel caso concreto, non consentendo di configurare giuridicamente la stessa causa petendi su cui si fonda l'atto introduttivo […]” (v. Cass. Civ. Sez. I, n.
9759/2011).
Tanto premesso in punto di diritto, deve affermarsi l'ammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
Invero, nell'impugnare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Afragola, l'appellante ha puntualmente allegato la violazione di un principio regolatore della materia. Ha infatti evidenziato come la sentenza di primo grado abbia eluso il “principio della cosa giudicata formale e sostanziale” riformando il contenuto di un decreto di liquidazione divenuto definitivo perché non oggetto di impugnazione.
La censura è fondata.
All'esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo proposto da Parte_1
nei riguardi di NI ON e BA NI, il giudice designato della prima sezione civile del Tribunale di Napoli Nord emetteva decreto di liquidazione in favore del C.T.U. arch. Loredana Cicellyn Comneno del valore complessivo di € 1.378,51 oltre accessori. Detto decreto, pubblicato in data 20.10.2020, stabiliva espressamente che l'onorario liquidato venisse posto “a carico di tutte le parti in solido tra loro”.
È certamente vero che in tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio data la natura strumentale dell'accertamento preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto, il giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del
2002, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali (cfr. Cass. Sez. 2, 27/12/2024, n. 34540).
Pertanto, nella vicenda in esame, deve reputarsi chiaramente erronea la valutazione operata dal giudice che ha proceduto alla liquidazione del C.T.U., che ha invece stabilito che entrambe le parti solidalmente – nei rapporti interni evidentemente ciascuna in misura del 50% – dovessero corrispondere all'ausiliario il compenso liquidato.
Tuttavia, pur dandosi atto della non corretta decisione assunta dal giudice della liquidazione, va altresì considerato che costituisce circostanza pacifica tra le parti che
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detto decreto di liquidazione non sia stato oggetto di alcuna impugnazione.
La Suprema Corte ha chiarito che “il decreto di liquidazione dei compensi al ctu ha natura giudiziale, suscettibile di acquisire valore di cosa giudicata se non tempestivamente impugnato” (cfr. Cass. Cass. Sez. 2, 16/10/2023, n. 28677) e che “in tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione” (Cass. Sez. 2, 16/10/2023, n. 28677).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, il decreto di liquidazione de quo è un atto avente certamente natura decisoria e, non essendo stato oggetto di tempestiva impugnazione nelle forme ammesse dall'ordinamento, è divenuto senz'altro definitivo. Le relative statuizioni non potevano pertanto essere rimesse in discussione.
In linea teorica, soltanto con l'instaurazione del giudizio di merito le spese relative all'onorario del C.T.U. incaricato nell'A.T.P. diventano rimborsabili come spese di lite, se vittoriosa è la parte ricorrente in accertamento tecnico, perché si tratta di spese che, seppure anteriori al giudizio, sono state affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda e alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 15492 del 2019) e l'indagine che vi è stata svolta è stata utilizzata per la risoluzione della controversia.
Nella vicenda in esame, con la sentenza n. 4763/2023 del 26.11.2023 che ha definito il giudizio di merito instaurato, pur essendo stata accolta la domanda dell'attrice Parte_1
la richiesta di rimborso delle spese di A.T.P. non è stata ritenuta fondata “attesa
[...]
la mancata produzione all'uopo del decreto di liquidazione del ctu emesso nell'ambito del procedimento per ATP e dell'ulteriore documentazione necessaria a tal fine”. Ne deriva, allora, che alcuna sopravvenuta statuizione giudiziale in ordine alla regolamentazione delle spese di consulenza relative all'accertamento tecnico preventivo risulta intervenuta.
Stante la definitività del decreto di liquidazione del 20.10.2020, che ha in maniera chiara posto a carico della ricorrente, da un lato, e dei resistenti, dall'altro, le spese di C.T.U., la decisione del Giudice di Pace di accogliere l'opposizione ha chiaramente violato il principio dell'intangibilità del giudicato.
Da qui, l'ammissibilità del gravame, che, per tutto quanto considerato, va anche accolto nel merito, avendo la pieno diritto, ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c., a ripetere Pt_1
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nei confronti degli appellati la metà dell'esborso sostenuto in favore del C.T.U..
Ad integrale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione va quindi rigettata ed il decreto ingiuntivo emesso va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Va invece rigettato l'appello proposto in via incidentale dagli avv.ti BA e NI subordinatamente all'accoglimento dell'appello della sig.ra e volto ad ottenere Pt_1 una pronuncia di condanna di quest'ultima “di quanto eventualmente gli stessi fossero condannati a pagare per sorta capitale ingiunta, interessi, spese sia della procedura monetaria che della presente opposizione, spese generali ed accessori di legge dichiarando altresì interamente compensate tra le parti le partite”. Trattasi di domanda infondata atteso che – come già sopra chiarito – l'unico rimedio per rimettere in discussione la statuizione contenuta nel decreto di liquidazione era quello di impugnarlo nelle forme ammesse dall'ordinamento.
Stante l'accoglimento dell'appello principale, non può che essere rigettato l'appello incidentale con cui agli avv.ti NI e BA si dolevano della compensazione delle spese processuali.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da BA NI e NI ON e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 400/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
• rigetta l'appello incidentale proposto da BA NI e NI ON;
• condanna in solido BA NI e NI ON al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano:
➢ per il primo grado, in € 300,00 a titolo di compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Vincenzo Franzese, dichiaratosi antistatario;
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➢ per il secondo grado, in € 64,50 per esborsi ed € 500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Vincenzo Franzese, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3098/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1
dall'avv. Vincenzo Franzese, presso il cui studio, sito in Crispano, alla via Limitone n.
31, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE ED APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
Avv.ti BA NI e NI ON, procuratori di se stessi, elettivamente domiciliati in Afragola, al Corso E. De Nicola n. 33
APPELLATI ED APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 23.6.2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3098/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Giudice di Pace di Afragola, deduceva: di aver instaurato il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., Parte_1
recante n. R.G. 2848/2019, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere la nomina di un C.T.U. che indagasse sui danni da infiltrazione d'acqua manifestatisi all'interno dell'immobile di sua proprietà, sito in Afragola, alla via Roma n. 17; che, nell'ambito di detto procedimento, aveva convenuto i sigg.ri NI ON e BA
NI, proprietari del terrazzo sovrastante la sua abitazione;
che, all'esito del procedimento, il giudice designato aveva emesso un provvedimento di liquidazione del compenso del C.T.U. incaricato, arch. , del valore di € 1.378,51 Persona_1
oltre accessori, ponendo la spesa a carico di tutte le parti in solido;
di aver corrisposto alla consulente l'intero onorario a lei liquidato mediante bonifici eseguiti il 21.7.2019 ed il
13.11.2020; che vani erano risultati i tentativi volti ad ottenere dai sig.ri NI e BA il pagamento della metà del compenso corrisposto al C.T.U. in base ad un provvedimento che non risultava essere stato oggetto di alcuna impugnazione.
Tanto premesso ed esposto, concludeva per l'emissione di un decreto ingiuntivo del valore di € 716,83.
Emesso e notificato il decreto ingiuntivo n. 400/2021, gli ingiunti proponevano opposizione assumendo: che l'immobile di proprietà della risultava concesso in Pt_1
locazione, era adibito a palestra e centro culturale ed era sormontato, per circa i 2/3, dal terrazzo di loro esclusiva proprietà; che l'opposta, dopo l'acquisto dell'immobile, risalente al 2013, aveva fatto eseguire dei radicali lavori di ristrutturazione, nel corso dei quali si era verificata una perforazione del lastrico solare;
che tale danno era stato poi riparato dalla stessa ditta appaltatrice, anche se la struttura, il masso e la guaina protettiva erano stati irrimediabilmente compromessi;
di avere a quel punto fatto eseguire dei lavori di integrale ristrutturazione e rifacimento del loro terrazzo;
che negli anni successivi si erano manifestate infiltrazioni di acqua meteorica all'interno della palestra di proprietà dell'opposta, la quale aveva instaurato il procedimento di accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il deposito della relazione tecnica redatta dall'arch. Loredana
Cicellyn Commneno;
che, nonostante i tentativi promossi per risolvere stragiudizialmente la vertenza, la aveva instaurato il successivo giudizio di merito dinanzi al Pt_1
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3098/2023
Tribunale di Napoli Nord (R.G. n. 4994/2020), allo stato ancora pendente e nel corso del quale era stato disposto l'espletamento di una ulteriore C.T.U. affidata all'ing. Per_2
che solo in data 16.10.2020 era stato comunicato il decreto di liquidazione del
[...]
compenso del C.T.U. incaricato nell'ambito del procedimento di A.T.P.; di avere a quel punto rappresentato alla controparte la possibilità che detto provvedimento potesse essere impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione;
che infatti il decreto era palesemente illegittimo perché emesso in violazione del principio per cui le spese di una consulenza disposta nell'ambito di un A.T.P. non potevano che essere poste ad esclusivo carico della parte ricorrente;
che, pertanto, alcun obbligo a proprio carico poteva configurarsi nella vicenda in esame e che l'obbligazione solidale si era comunque estinta nel momento in cui l'opposta aveva integralmente corrisposto al C.T.U. l'importo liquidato;
che, quand'anche, per spirito conciliativo, si fossero determinati a corrispondere alla Pt_1
la metà dell'importo liquidato in favore della consulente, essendo nelle more già iniziato il giudizio di merito, non avrebbero potuto agire nei confronti dell'opposta per la ripetizione dell'importo versato. Concludevano per l'annullamento del decreto ingiuntivo e, agendo in via riconvenzionale, chiedevano che, in caso di rigetto dell'opposizione,
l'opposta venisse condannata al pagamento “di quanto eventualmente gli stessi fossero condannati a pagare per sorta capitale ingiunta, interessi, spese sia della procedura monetaria che della presente opposizione, spese generali ed accessori di legge dichiarando altresì interamente compensate tra le parti le partite”.
Con sentenza n. 2678/2022, depositata in data 10.11.2022, il Giudice di Pace di Afragola accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo compensando le spese processuali. A fondamento della decisione il giudice di prime cure richiamava il principio di diritto secondo cui al termine del procedimento di A.T.P. le spese di consulenza devono sempre essere poste unicamente a carico della parte ricorrente, dovendo ogni eventuale diversa regolamentazione – ancorata al principio della soccombenza – essere rinviata all'esito del giudizio di merito. Dunque, giacché nella vicenda in esame il giudizio di merito risultava ancora pendente, non si poteva ritenere che le spese di C.T.U. potessero essere poste anche a carico della parte resistente nel giudizio di CP_1
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello , la quale Parte_1
evidenziava come con la decisione assunta si fosse realizzata una violazione delle norme
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3098/2023
sul procedimento e dei principi regolatori della materia, segnatamente il principio della cosa giudicata formale e sostanziale, violazione che aveva comportato lo stravolgimento delle norme che devolvevano al giudice sovraordinato (o almeno di pari grado) le richieste di riesame di un qualsiasi provvedimento giudiziale. Nella vicenda in esame – sosteneva l'appellante – il decreto di liquidazione emesso all'esito dell'A.T.P. non era stato oggetto di impugnazione, divenendo quindi definitivo;
pertanto, il Giudice di Pace non avrebbe assolutamente potuto intervenire modificando la statuizione adottata dal giudice sovraordinato del Tribunale.
Tanto premesso, concludeva affinché, in accoglimento dell'appello, l'opposizione al decreto ingiuntivo fosse rigettata e che le controparti fossero condannate al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituivano gli appellati NI ON e BA NI i quali, contestando le ragioni poste a fondamento del gravame, assumevano: che, ai sensi dell'art. 339 c.p.c.,
l'appello andava considerato inammissibile in quanto ad essere stata impugnata era una sentenza relativa a un procedimento avente valore inferiore ad € 1.100,00, che quindi risultava essere stata adottata secondo equità; che, infatti, non si poteva ritenere che ci fosse stata una violazione del “principio della cosa giudicata formale e sostanziale”, certamente non invocabile con riguardo alla mera liquidazione del compenso di un
C.T.U., provvedimento privo di valenza decisoria ed insuscettibile di divenire definitivo;
che l'appellante, nemmeno nell'ambito del giudizio di merito intrapreso, aveva allegato alcun danno patrimoniale legato all'espletamento dell'A.T.P., circostanza che doveva far quindi pensare ad una rinuncia alla pretesa di rimborso fatta poi valere del tutto inaspettatamente in via monitoria;
di aver interesse a proporre appello incidentale allo scopo di censurare la decisione di primo grado nella parte in cui, del tutto immotivatamente, era stata disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ciò posto, concludevano per una declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità e/o imprescindibilità dell'appello o, in via gradata, per il suo integrale rigetto ed affinché, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, la controparte fosse condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado. In via ulteriormente gradata, concludevano affinché, nell'eventuale ipotesi di accoglimento dell'appello principale, venisse accolta la domanda riconvenzionale formulata in primo grado.
L'appello principale proposto da è fondato per le ragioni che si vanno Parte_1
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ad indicare.
Preliminarmente deve osservarsi che ai sensi dell'art 113 c.p.c. il Giudice di Pace, salvo il limite dei contratti conclusi su moduli o formulati con le modalità di cui all'art. 1342
c.c., decide sempre secondo equità se la causa è contenuta nel limite di valore di 1.100,00 euro.
La norma pone, in buona sostanza, una presunzione di pronuncia secondo equità per le controversie di valore inferiore a 1.100,00 euro. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr.
Cass. Civ. n. 796/2021).
Quindi,“…in base al combinato disposto degli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono da ritenersi inappellabili (e, dunque, immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze pronunciate in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano emesse secondo diritto o secondo equità, dovendo considerarsi a tal fine non il contenuto della decisione, ma, per l'appunto, soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che è ricorribile per cassazione, e non già appellabile, la sentenza pronunciata sulla domanda avente ad oggetto la richiesta di una somma di denaro proposta, avanti al giudice di pace, con l'espressa determinazione dell'ammontare nei limiti anzidetti, nonché con la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria dall'introduzione del giudizio, come tale non incidente ai fini della determinazione del valore della domanda stessa” (cfr. Cass.
Civ. n. 19724/2011).
Dunque, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia
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quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre, infatti, avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., (senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato) cosicché ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro contenuta nel limite di competenza 5 di euro 1.100,00 (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. “necessaria”, ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), la sentenza che la conclude sarà appellabile nei soli casi previsti dall'art. 339, co. 3, cod. proc. civ.
Ciò posto, il giudizio conclusosi con la sentenza appellata ha avuto ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo del valore di € 716,83.
Non vi è dubbio, pertanto, che la domanda sia stata contenuta nei limiti del giudizio di equità cd. “necessaria”, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado è appellabile esclusivamente nei limiti di quanto previsto dall'art. 339, co. 3 c.p.c., vale a dire per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
E, per principi regolatori della materia, secondo la giurisprudenza di legittimità, si intendono “[…] i limiti che la legge pone alla "equità" per la quale il giudice, non vincolato a decidere in base alle "norme del diritto" (art. 113 c.p.c., comma 1), è però tenuto, per il principio di legalità, a rispettare le linee essenziali e qualificanti della disciplina del rapporto controverso, cioè i c.d. "principi informatori della materia". Questi ultimi non corrispondono a singole norme regolatrici della materia né alle regole, accessorie e contingenti, che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta e da cassare, in caso di ricorso per loro violazione in sede di legittimità.
Pertanto, le sentenze secondo equità del giudice di pace sono ricorribili per cassazione solo quando violano norme inderogabili processuali, costituzionali e comunitarie ma anche ove siano in contrasto con i principi informatori della materia oggetto di causa, che qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso, per cui la loro violazione comporta nullità della sentenza (C. Cost. 6 luglio 2004 n. 206), da ritenere
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erroneamente decisa nel caso concreto, non consentendo di configurare giuridicamente la stessa causa petendi su cui si fonda l'atto introduttivo […]” (v. Cass. Civ. Sez. I, n.
9759/2011).
Tanto premesso in punto di diritto, deve affermarsi l'ammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
Invero, nell'impugnare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Afragola, l'appellante ha puntualmente allegato la violazione di un principio regolatore della materia. Ha infatti evidenziato come la sentenza di primo grado abbia eluso il “principio della cosa giudicata formale e sostanziale” riformando il contenuto di un decreto di liquidazione divenuto definitivo perché non oggetto di impugnazione.
La censura è fondata.
All'esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo proposto da Parte_1
nei riguardi di NI ON e BA NI, il giudice designato della prima sezione civile del Tribunale di Napoli Nord emetteva decreto di liquidazione in favore del C.T.U. arch. Loredana Cicellyn Comneno del valore complessivo di € 1.378,51 oltre accessori. Detto decreto, pubblicato in data 20.10.2020, stabiliva espressamente che l'onorario liquidato venisse posto “a carico di tutte le parti in solido tra loro”.
È certamente vero che in tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio data la natura strumentale dell'accertamento preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto, il giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del
2002, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali (cfr. Cass. Sez. 2, 27/12/2024, n. 34540).
Pertanto, nella vicenda in esame, deve reputarsi chiaramente erronea la valutazione operata dal giudice che ha proceduto alla liquidazione del C.T.U., che ha invece stabilito che entrambe le parti solidalmente – nei rapporti interni evidentemente ciascuna in misura del 50% – dovessero corrispondere all'ausiliario il compenso liquidato.
Tuttavia, pur dandosi atto della non corretta decisione assunta dal giudice della liquidazione, va altresì considerato che costituisce circostanza pacifica tra le parti che
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detto decreto di liquidazione non sia stato oggetto di alcuna impugnazione.
La Suprema Corte ha chiarito che “il decreto di liquidazione dei compensi al ctu ha natura giudiziale, suscettibile di acquisire valore di cosa giudicata se non tempestivamente impugnato” (cfr. Cass. Cass. Sez. 2, 16/10/2023, n. 28677) e che “in tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione” (Cass. Sez. 2, 16/10/2023, n. 28677).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, il decreto di liquidazione de quo è un atto avente certamente natura decisoria e, non essendo stato oggetto di tempestiva impugnazione nelle forme ammesse dall'ordinamento, è divenuto senz'altro definitivo. Le relative statuizioni non potevano pertanto essere rimesse in discussione.
In linea teorica, soltanto con l'instaurazione del giudizio di merito le spese relative all'onorario del C.T.U. incaricato nell'A.T.P. diventano rimborsabili come spese di lite, se vittoriosa è la parte ricorrente in accertamento tecnico, perché si tratta di spese che, seppure anteriori al giudizio, sono state affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda e alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 15492 del 2019) e l'indagine che vi è stata svolta è stata utilizzata per la risoluzione della controversia.
Nella vicenda in esame, con la sentenza n. 4763/2023 del 26.11.2023 che ha definito il giudizio di merito instaurato, pur essendo stata accolta la domanda dell'attrice Parte_1
la richiesta di rimborso delle spese di A.T.P. non è stata ritenuta fondata “attesa
[...]
la mancata produzione all'uopo del decreto di liquidazione del ctu emesso nell'ambito del procedimento per ATP e dell'ulteriore documentazione necessaria a tal fine”. Ne deriva, allora, che alcuna sopravvenuta statuizione giudiziale in ordine alla regolamentazione delle spese di consulenza relative all'accertamento tecnico preventivo risulta intervenuta.
Stante la definitività del decreto di liquidazione del 20.10.2020, che ha in maniera chiara posto a carico della ricorrente, da un lato, e dei resistenti, dall'altro, le spese di C.T.U., la decisione del Giudice di Pace di accogliere l'opposizione ha chiaramente violato il principio dell'intangibilità del giudicato.
Da qui, l'ammissibilità del gravame, che, per tutto quanto considerato, va anche accolto nel merito, avendo la pieno diritto, ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c., a ripetere Pt_1
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nei confronti degli appellati la metà dell'esborso sostenuto in favore del C.T.U..
Ad integrale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione va quindi rigettata ed il decreto ingiuntivo emesso va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Va invece rigettato l'appello proposto in via incidentale dagli avv.ti BA e NI subordinatamente all'accoglimento dell'appello della sig.ra e volto ad ottenere Pt_1 una pronuncia di condanna di quest'ultima “di quanto eventualmente gli stessi fossero condannati a pagare per sorta capitale ingiunta, interessi, spese sia della procedura monetaria che della presente opposizione, spese generali ed accessori di legge dichiarando altresì interamente compensate tra le parti le partite”. Trattasi di domanda infondata atteso che – come già sopra chiarito – l'unico rimedio per rimettere in discussione la statuizione contenuta nel decreto di liquidazione era quello di impugnarlo nelle forme ammesse dall'ordinamento.
Stante l'accoglimento dell'appello principale, non può che essere rigettato l'appello incidentale con cui agli avv.ti NI e BA si dolevano della compensazione delle spese processuali.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da BA NI e NI ON e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 400/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
• rigetta l'appello incidentale proposto da BA NI e NI ON;
• condanna in solido BA NI e NI ON al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano:
➢ per il primo grado, in € 300,00 a titolo di compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Vincenzo Franzese, dichiaratosi antistatario;
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➢ per il secondo grado, in € 64,50 per esborsi ed € 500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Vincenzo Franzese, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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