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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 666/2024 R.G. iniziata con atto di citazione notificato il 26/01/2024, da
, c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
TOMMASEO, 69/D 35131 PADOVA presso lo studio dell'Avv. BARRACO
ENRICO, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
- ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA UGO CP_1 P.IVA_2
FOSCOLO 12 PADOVA, presso lo studio dell'Avv. MAGGIOTTO ANTO-
NIO, c.f.: dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
- CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2932/2023 emesso da questo Tribunale il 18/12/2023.
Causa introitata in decisione, previa acquisizione di documenti, sulle seguenti conclusioni.
di parte attrice opponente: “in via principale: accertare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e/o l'inesistenza e/o l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per le ragioni esposte come in atti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare
e/o revocare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata: accertare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e/o l'inesistenza e/o l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per la parte ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo per la parte ritenuta di Giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari”
e di parte convenuta opposta: “nel merito, respingersi per i motivi dedotti in com- parsa di costituzione e risposta, le domande tutte di cui all'atto di citazione in opposizione essendo le stesse infondate in fatto e diritto.”
FATTO E DIRITTO.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
non deve saldare a il corrispettivo per l'appalto di servi- Parte_1 CP_1 zi eseguito da quest'ultima in suo favore, in quanto ha versato a titolo di retri- buzioni e TFR per i dipendenti dell'opposta, una somma superiore a quanto richiestole col decreto ingiuntivo opposto.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 28/9/2018, i contendenti hanno stipulato un appalto di servizi, in forza del quale, doveva svolgere con propri dipendenti, attività di sbavatu- CP_1
ra, limatura, smaterozzatura, movimentazione merci e pulizia dei locali, pres- so la sede di L'accordo era valido fino alla revoca (vedasi doc.1 Parte_1
fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio).
2) Il 23/6/2023, ha ricevuto dall'Ispettorato del Lavoro di Padova Parte_1
il verbale di accertamento n. 2022002347/S17 del 03/5/2023, col quale si chiedeva, in qualità di responsabile in solido con il pagamento della CP_1 complessiva somma di €133.500,15# per contributi e premi assicurativi non versati a fronte delle prestazioni lavorative effettuate dai dipendenti dell'opposta nella sede dell'opponente (vedasi doc. 2 opponente).
3) Il 26/9/2023, ha cessato di eseguire l'appalto di cui al precedente CP_1
punto 1 (circostanza pacifica).
4) ha emesso nei confronti di le due fatture azionate col CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo opposto per un complessivo importo di €34.019,76# (veda- si doc. 2 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio) per l'attività lavo-
- 2 - rativa appaltatagli e svolta nei mesi di agosto e settembre 2023. L'importo in- giunto non è contestato nella sua quantificazione.
5) L'opponente ha versato la complessiva somma di €11.346,75#, ad otto di- pendenti di i quali hanno da essa preteso il pagamento della retribu- CP_1 zione per l'attività lavorativa da loro prestata nel mese di settembre 2023, in forza dell'appalto di servizi di cui al precedente punto 1, (vedasi doc. 11 op- ponente).
6) ha altresì versato ad alcuni dei lavoratori di cui al precedente Parte_1
punto 5, il TFR spettantegli, per il complessivo importo di €22.464,20# non- ché un contributo a titolo di spese legali, pari in totale ad €9.996,00# oltre cpa ed iva se dovuti (vedasi verbali di conciliazione in sede sindacale, allegati al- la comparsa conclusionale dell'opponente).
A parere dello scrivente, nei rapporti interni tra gli odierni contendenti, le somme versate di cui ai precedenti punti 5 e 6, ammontanti complessivamente ad €43.806,95#, ai sensi dell'art. 1298 c.c., rimangono a carico di CP_1 che aveva l'obbligo di inquadrare correttamente i suoi dipendenti e di pagare loro la retribuzione ed il TFR spettantegli. Appare pertanto legittima la com- pensazione invocata ai sensi dell'art. 1241 c.c., da Infatti, a fronte Parte_1 di un debito di quest'ultima nei confronti della prima, in forza delle fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto, per complessivi €34.019,76#; vi è un credito che vanta verso per il pagamento delle retribu- Parte_1 CP_1
zioni e del TFR effettuato in favore dei dipendenti di quest'ultima.
In considerazione dell'esito della lite, le relative spese vengono poste a carico del convenuto opposto ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €286,00# per esborsi ed €7.600,00# per onorario oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa.
P.Q.M.
- 3 - Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2932/2023, emes- so da questo Tribunale il 18/12/2023.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
pagare a in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, le Parte_1
spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso il 14 marzo 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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