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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8169/2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
05-11-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele D'Arrigo; Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20-12-2022, parte ricorrente ha evidenziato: che con omologa del
27-06-2022 era stato riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza
01-01-2022, di aver notificato il provvedimento all' in data 06/07/2022 e di aver trasmesso in data
21/07/2022, modello AP70; di non aver ricevuto il pagamento degli emolumenti dovuti;
concludeva per la condanna dell' al pagamento dei ratei scaduti e non riscossi oltre accessori e spese di CP_1
lite; instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in giudizio deducendo l'avvenuto pagamento CP_1
delle prestazioni richieste, come da comunicazione di liquidazione del 21-02-2023 e concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta, come espressamente dichiarato anche dal procuratore dell'attore nelle note di trattazione scritta.
Considerato infine che l' ha provveduto al pagamento della prestazione decorsi 120 giorni CP_1
dalla notifica del decreto di omologa e comunque soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo
1 di lite l'Ente va condannato, per il principio della soccombenza virtuale al pagamento delle spese della presente lite liquidate come da dispositivo tenendo conto dell'estrema semplicità del giudizio e dell'assenza di istruttoria
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 854,00 per compensi oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere, 06-11-2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
05-11-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele D'Arrigo; Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20-12-2022, parte ricorrente ha evidenziato: che con omologa del
27-06-2022 era stato riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza
01-01-2022, di aver notificato il provvedimento all' in data 06/07/2022 e di aver trasmesso in data
21/07/2022, modello AP70; di non aver ricevuto il pagamento degli emolumenti dovuti;
concludeva per la condanna dell' al pagamento dei ratei scaduti e non riscossi oltre accessori e spese di CP_1
lite; instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in giudizio deducendo l'avvenuto pagamento CP_1
delle prestazioni richieste, come da comunicazione di liquidazione del 21-02-2023 e concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta, come espressamente dichiarato anche dal procuratore dell'attore nelle note di trattazione scritta.
Considerato infine che l' ha provveduto al pagamento della prestazione decorsi 120 giorni CP_1
dalla notifica del decreto di omologa e comunque soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo
1 di lite l'Ente va condannato, per il principio della soccombenza virtuale al pagamento delle spese della presente lite liquidate come da dispositivo tenendo conto dell'estrema semplicità del giudizio e dell'assenza di istruttoria
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 854,00 per compensi oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere, 06-11-2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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