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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/08/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3799 dell'anno 2020
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Parte_1
Scommegna, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
in persona di suo procuratore Controparte_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Vicente
Pucillo, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza del 13.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato tra il 30.7 e il 7.8.2020, il ha quivi convenuto in giudizio la Pt_1
e la , deducendo quanto segue. CP_2 Controparte_1
il giorno 14.5.2018, intorno alle ore 16, era alla guida del suo motociclo AP UR targato EB50637 e percorreva la Strada
Statale 16 con direzione da Bisceglie verso Trani. Era preceduto da alcune autovetture, fra cui la FIAT PUNTO targata CS698MG, di proprietà della nell'occasione condotta da CP_2 Parte_2
e assicurata per la responsabilità derivante dalla
[...]
circolazione con la Giunto all'altezza Controparte_1
del civico 58 in territorio del Comune di Trani, dov'è l'accesso ad una villa di famiglia dei ubicato alla sua sinistra, CP_2
il conducente della < CP_3
vicino all'ipotetica linea di mezzeria (ipotetica perché
mancante), per intraprendere una manovra di svolta a sinistra …
non consentita in quel tratto di strada, senza concedere la prescritta precedenza in favore dei veicoli in fase di sorpasso>>,
fra cui il motociclo dell'attore. Nel momento in cui il conducente della si accorgeva del sopraggiungere del motociclo, CP_3
rinunciava ad eseguire la svolta, cercando di proseguire diritto,
e tuttavia ciò non era sufficiente ad evitare che il Parte_3
<
dell'autovettura>>. Di conseguenza subiva danni il motociclo e l'attore riportava <
fratture costali, focolai contusivi polmonari, frattura della scapola dx e multiple fratture dei processi trasversi delle vertebre dorsali>>, per tali diagnosticate presso il Pronto
2 Soccorso dell'ospedale di Andria, dove il veniva Pt_1
nell'immediatezza trasportato in ambulanza, che hanno comportato lunga invalidità temporanea e, all'esito, gravissima invalidità
permanente, con il connesso esborso di ingenti spese mediche e pressocché totale compromissione della capacità lavorativa,
generica e specifica. Nessun esito hanno avuto le richieste di risarcimento di tali danni previamente rivolte alla CP_4
, compagnia assicurativa dello stesso attore, e alla
[...]
la quale pure ha riconosciuto una Controparte_1
responsabilità concorrente del conducente della nella CP_3
causazione del sinistro in questione in misura del 30%.
Il CO chiede pertanto che, accertata e dichiarata <
responsabilità concorrente e prevalente, nella misura del 75%, o in subordine concorrente paritaria, della sig.ra Controparte_2
per i danni arrecati[gli]>>, siano in solido condannati,
[...]
la stessa e la quale sua compagnia Controparte_1
assicurativa, a pagare in suo favore, per risarcimento di tali danni, in termini di danni non patrimoniali, biologico e morale,
e di danni patrimoniali, per spese mediche e lucro cessante, la complessiva somma di € 1.260.887,00, pari al 75% del danno complessivo, o la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
interessi legali dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo>>.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione nei confronti di entrambi i convenuti, la ha omesso di CP_2
costituirsi in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 14.12.2020 resa ex art. 221, co. 4,
d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020, nel mentre l'Assicurazione
si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19.11.2020, contestando l'avversa
3 prospettazione di una responsabilità concorrente del conducente della , addirittura prevalente, nella causazione del sinistro CP_3
oggetto di causa, da imputare invece a responsabilità esclusiva dell'attore, nonché comunque, siccome esorbitante, l'ammontare del risarcimento da questi richiesto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali -
interrogatorio formale dell'attore e audizione di plurimi testimoni - e l'acquisizione di documenti, in aggiunta a quelli rispettivamente prodotti dalle parti costituite, fra cui copia del rapporto di intervento a suo tempo redatto dall'allora Polizia
Municipale di Trani, già prodotto in giudizio in allegato all'atto di citazione: e così gli atti del procedimento penale promosso a carico di entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, n.
2272/2018 R.G.N.R. – Mod. 21; informative dell'INPS relative alla pensione di invalidità civile erogata in favore dell'attore a seguito del sinistro per cui è causa.
È stata inoltre espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-
legale sulla persona dell'attore.
È oggettivamente documentato – in particolare dalle fotografie relative ai luoghi teatro del sinistro allegate alla perizia di parte offerta in comunicazione dalla Compagnia, la cui corrispondenza al vero non è dall'attore contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., meglio che dallo stesso rapporto della Polizia Municipale - ed è (pertanto) incontroverso,
che l'incidente è avvenuto su un tratto di strada rettilineo,
costituito da un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, con un'unica corsia per ciascun senso di marcia, separate in corrispondenza della mezzeria da una linea di regola continua, a
4 cui corrisponde l'esposizione di un segnale verticale di divieto di sorpasso, e discontinua in corrispondenza degli accessi agli insediamenti abitativi posti sui due lati esterni della strada,
su cui è altresì esposto segnale verticale di divieto di superamento del limite di velocità di 50 km/h.
Uno degli agenti della Polizia Municipale di Trani a suo tempo intervenuti sul luogo del sinistro all'incirca una mezz'ora dopo il suo accadimento, sentito come Testimone_1
testimone, ha confermato la circostanza che all'altezza del civico
58, verso il quale il conducente della intendeva svoltare, CP_3
la linea di mezzeria era discontinua.
Dunque era consentito alla svoltare a sinistra, nel mentre CP_3
era vietato al motociclo di proprietà e condotto dal di Pt_1
sorpassare i veicoli che lo precedevano;
questi procedeva inoltre ad elevata velocità, sicuramente superiore al limite di 50 km/h ivi consentito: tanto è stato riferito da più dei testi escussi e in particolare dall'unica teste di cui è certa la presenza in loco, per avere reso essa soltanto dichiarazioni alla Polizia
Municipale.
Si tratta di , indifferente alle parti in Testimone_2
causa, la cui deposizione più di ogni altra si presenta attendibile anche per il fatto che tale teste era al momento alla guida di propria autovettura, che si trovava a seguire immediatamente la ad una distanza di circa 15 metri. CP_3
Essa ha riferito che la procedeva al centro della corsia e CP_3
ad un certo punto ha azionato l'indicatore di direzione di sinistra e si è spostata verso la linea di mezzeria, allorché,
nel lasso di tempo di <> è sopravvenuto il motociclo dell'attore, a grandissima velocità, tanto che la
5 teste ha sentito il <
sopraggiungeva … [alle sue] spalle>>; dopo di che il conducente della accortosi anche lui dell'arrivo del motociclo – come CP_3
dallo stesso dichiarato agli agenti accertatori - non ha più
eseguito la manovra di svolta, ma ha tentato di proseguire diritto
- così come è prospettato nello stesso atto di citazione - al fine di dare il tempo al motociclo di evitare la collisione frenando.
Ed infatti hanno riferito altri testi che forse la collisione fra i due veicoli è avvenuta soltanto in un secondo momento, per inerzia, dopo che, per effetto della frenata, il motociclo si è
bloccato sulla ruota anteriore e si è sollevato dalla parte posteriore, con l'effetto che <
finito sulla parte superiore della macchina, cioè sul tettuccio,
mentre il conducente si è schiantato contro la parte posteriore dell'auto>>; <
della carreggiata, leggermente verso destra>>; <
l'incidente, quando la macchina era ancora dritta, con la moto che è andata a finire dietro l'auto>>: così il teste
[...]
il quale ha dichiarato anch'egli di trovarsi al momento Tes_3
alla guida di propria autovettura, in fila dietro la , da CP_3
cui lo separavano quattro – cinque automezzi, e di essere stato superato dal motociclo mentre la fila di veicoli che seguivano la era in fase di rallentamento. CP_3
Le fotografie agli atti di causa restituiscono difatti le immagini di un tamponamento, in corrispondenza della parte posteriore della senza nessun interessamento delle fiancate e CP_3
particolarmente della fiancata sinistra.
Ebbene, la dinamica dell'incidente che si ricava da tali circostanze induce ad escludere l'imputabilità di qualsivoglia
6 responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa al conducente della il quale non ha in effetti eseguito alcuna CP_3
manovra di svolta a sinistra e non ha tagliato la strada ad alcuno,
ma, al fine di svoltare a sinistra, regolarmente presegnalando la relativa intenzione, si è soltanto spostato, rimanendo all'interno della corsia percorsa, dal centro della stessa verso il centro della carreggiata;
dopo di che l'incidente avvenuto deve reputarsi conseguenza esclusiva della colpevole condotta di guida dell'attore, che, sopravvenendo a grande velocità e illegittimamente superando gli altri veicoli in coda e in fase di rallentamento, non ha poi saputo arrestare per tempo la marcia del suo motociclo.
Alle medesime conclusioni sono pervenuti anche il Pubblico
Ministero e il Giudice per le Indagini Preliminari nel suddetto procedimento penale, definito con decreto di archiviazione del
30.8.2019, non opposto, per non essere risultati elementi idonei a sostenere l'accusa nei confronti del e per essersi il CP_2
passeggero del motociclo, trattandosi al suo riguardo di reato procedibile a querela, astenuto dallo sporgerla nei confronti del
, ritenuto responsabile esclusivo delle lesioni da quegli Pt_1
sofferte.
Nessun rilievo confessorio in favore dell'attore è suscettibile di rivestire la circostanza che la abbia Controparte_1
ritenuto di risarcire la propria assicurata applicandole una quota di responsabilità concorrente.
La controvertibilità della decisione giustifica l'integrale compensazione fra le parti costituite delle spese di causa,
rimanendo a definitivo carico dell'attore, per il suo intero ammontare, la spesa della c.t.u. espletata, nel mentre nulla va
7 disposto per spese del giudizio nei confronti della convenuta contumace, la quale, in quanto tale, non ne ha anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da Parte_1
nei confronti di e della Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti costituite, rimanendo a definitivo carico dell'attore, per il suo intero ammontare, la spesa di c.t.u.;
- nulla dispone per spese di causa nei confronti della convenuta contumace.
Trani, 2.8.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3799 dell'anno 2020
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Parte_1
Scommegna, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
in persona di suo procuratore Controparte_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Vicente
Pucillo, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza del 13.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato tra il 30.7 e il 7.8.2020, il ha quivi convenuto in giudizio la Pt_1
e la , deducendo quanto segue. CP_2 Controparte_1
il giorno 14.5.2018, intorno alle ore 16, era alla guida del suo motociclo AP UR targato EB50637 e percorreva la Strada
Statale 16 con direzione da Bisceglie verso Trani. Era preceduto da alcune autovetture, fra cui la FIAT PUNTO targata CS698MG, di proprietà della nell'occasione condotta da CP_2 Parte_2
e assicurata per la responsabilità derivante dalla
[...]
circolazione con la Giunto all'altezza Controparte_1
del civico 58 in territorio del Comune di Trani, dov'è l'accesso ad una villa di famiglia dei ubicato alla sua sinistra, CP_2
il conducente della < CP_3
vicino all'ipotetica linea di mezzeria (ipotetica perché
mancante), per intraprendere una manovra di svolta a sinistra …
non consentita in quel tratto di strada, senza concedere la prescritta precedenza in favore dei veicoli in fase di sorpasso>>,
fra cui il motociclo dell'attore. Nel momento in cui il conducente della si accorgeva del sopraggiungere del motociclo, CP_3
rinunciava ad eseguire la svolta, cercando di proseguire diritto,
e tuttavia ciò non era sufficiente ad evitare che il Parte_3
<
dell'autovettura>>. Di conseguenza subiva danni il motociclo e l'attore riportava <
fratture costali, focolai contusivi polmonari, frattura della scapola dx e multiple fratture dei processi trasversi delle vertebre dorsali>>, per tali diagnosticate presso il Pronto
2 Soccorso dell'ospedale di Andria, dove il veniva Pt_1
nell'immediatezza trasportato in ambulanza, che hanno comportato lunga invalidità temporanea e, all'esito, gravissima invalidità
permanente, con il connesso esborso di ingenti spese mediche e pressocché totale compromissione della capacità lavorativa,
generica e specifica. Nessun esito hanno avuto le richieste di risarcimento di tali danni previamente rivolte alla CP_4
, compagnia assicurativa dello stesso attore, e alla
[...]
la quale pure ha riconosciuto una Controparte_1
responsabilità concorrente del conducente della nella CP_3
causazione del sinistro in questione in misura del 30%.
Il CO chiede pertanto che, accertata e dichiarata <
responsabilità concorrente e prevalente, nella misura del 75%, o in subordine concorrente paritaria, della sig.ra Controparte_2
per i danni arrecati[gli]>>, siano in solido condannati,
[...]
la stessa e la quale sua compagnia Controparte_1
assicurativa, a pagare in suo favore, per risarcimento di tali danni, in termini di danni non patrimoniali, biologico e morale,
e di danni patrimoniali, per spese mediche e lucro cessante, la complessiva somma di € 1.260.887,00, pari al 75% del danno complessivo, o la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
interessi legali dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo>>.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione nei confronti di entrambi i convenuti, la ha omesso di CP_2
costituirsi in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 14.12.2020 resa ex art. 221, co. 4,
d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020, nel mentre l'Assicurazione
si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19.11.2020, contestando l'avversa
3 prospettazione di una responsabilità concorrente del conducente della , addirittura prevalente, nella causazione del sinistro CP_3
oggetto di causa, da imputare invece a responsabilità esclusiva dell'attore, nonché comunque, siccome esorbitante, l'ammontare del risarcimento da questi richiesto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali -
interrogatorio formale dell'attore e audizione di plurimi testimoni - e l'acquisizione di documenti, in aggiunta a quelli rispettivamente prodotti dalle parti costituite, fra cui copia del rapporto di intervento a suo tempo redatto dall'allora Polizia
Municipale di Trani, già prodotto in giudizio in allegato all'atto di citazione: e così gli atti del procedimento penale promosso a carico di entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, n.
2272/2018 R.G.N.R. – Mod. 21; informative dell'INPS relative alla pensione di invalidità civile erogata in favore dell'attore a seguito del sinistro per cui è causa.
È stata inoltre espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-
legale sulla persona dell'attore.
È oggettivamente documentato – in particolare dalle fotografie relative ai luoghi teatro del sinistro allegate alla perizia di parte offerta in comunicazione dalla Compagnia, la cui corrispondenza al vero non è dall'attore contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., meglio che dallo stesso rapporto della Polizia Municipale - ed è (pertanto) incontroverso,
che l'incidente è avvenuto su un tratto di strada rettilineo,
costituito da un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, con un'unica corsia per ciascun senso di marcia, separate in corrispondenza della mezzeria da una linea di regola continua, a
4 cui corrisponde l'esposizione di un segnale verticale di divieto di sorpasso, e discontinua in corrispondenza degli accessi agli insediamenti abitativi posti sui due lati esterni della strada,
su cui è altresì esposto segnale verticale di divieto di superamento del limite di velocità di 50 km/h.
Uno degli agenti della Polizia Municipale di Trani a suo tempo intervenuti sul luogo del sinistro all'incirca una mezz'ora dopo il suo accadimento, sentito come Testimone_1
testimone, ha confermato la circostanza che all'altezza del civico
58, verso il quale il conducente della intendeva svoltare, CP_3
la linea di mezzeria era discontinua.
Dunque era consentito alla svoltare a sinistra, nel mentre CP_3
era vietato al motociclo di proprietà e condotto dal di Pt_1
sorpassare i veicoli che lo precedevano;
questi procedeva inoltre ad elevata velocità, sicuramente superiore al limite di 50 km/h ivi consentito: tanto è stato riferito da più dei testi escussi e in particolare dall'unica teste di cui è certa la presenza in loco, per avere reso essa soltanto dichiarazioni alla Polizia
Municipale.
Si tratta di , indifferente alle parti in Testimone_2
causa, la cui deposizione più di ogni altra si presenta attendibile anche per il fatto che tale teste era al momento alla guida di propria autovettura, che si trovava a seguire immediatamente la ad una distanza di circa 15 metri. CP_3
Essa ha riferito che la procedeva al centro della corsia e CP_3
ad un certo punto ha azionato l'indicatore di direzione di sinistra e si è spostata verso la linea di mezzeria, allorché,
nel lasso di tempo di <> è sopravvenuto il motociclo dell'attore, a grandissima velocità, tanto che la
5 teste ha sentito il <
sopraggiungeva … [alle sue] spalle>>; dopo di che il conducente della accortosi anche lui dell'arrivo del motociclo – come CP_3
dallo stesso dichiarato agli agenti accertatori - non ha più
eseguito la manovra di svolta, ma ha tentato di proseguire diritto
- così come è prospettato nello stesso atto di citazione - al fine di dare il tempo al motociclo di evitare la collisione frenando.
Ed infatti hanno riferito altri testi che forse la collisione fra i due veicoli è avvenuta soltanto in un secondo momento, per inerzia, dopo che, per effetto della frenata, il motociclo si è
bloccato sulla ruota anteriore e si è sollevato dalla parte posteriore, con l'effetto che <
finito sulla parte superiore della macchina, cioè sul tettuccio,
mentre il conducente si è schiantato contro la parte posteriore dell'auto>>; <
della carreggiata, leggermente verso destra>>; <
l'incidente, quando la macchina era ancora dritta, con la moto che è andata a finire dietro l'auto>>: così il teste
[...]
il quale ha dichiarato anch'egli di trovarsi al momento Tes_3
alla guida di propria autovettura, in fila dietro la , da CP_3
cui lo separavano quattro – cinque automezzi, e di essere stato superato dal motociclo mentre la fila di veicoli che seguivano la era in fase di rallentamento. CP_3
Le fotografie agli atti di causa restituiscono difatti le immagini di un tamponamento, in corrispondenza della parte posteriore della senza nessun interessamento delle fiancate e CP_3
particolarmente della fiancata sinistra.
Ebbene, la dinamica dell'incidente che si ricava da tali circostanze induce ad escludere l'imputabilità di qualsivoglia
6 responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa al conducente della il quale non ha in effetti eseguito alcuna CP_3
manovra di svolta a sinistra e non ha tagliato la strada ad alcuno,
ma, al fine di svoltare a sinistra, regolarmente presegnalando la relativa intenzione, si è soltanto spostato, rimanendo all'interno della corsia percorsa, dal centro della stessa verso il centro della carreggiata;
dopo di che l'incidente avvenuto deve reputarsi conseguenza esclusiva della colpevole condotta di guida dell'attore, che, sopravvenendo a grande velocità e illegittimamente superando gli altri veicoli in coda e in fase di rallentamento, non ha poi saputo arrestare per tempo la marcia del suo motociclo.
Alle medesime conclusioni sono pervenuti anche il Pubblico
Ministero e il Giudice per le Indagini Preliminari nel suddetto procedimento penale, definito con decreto di archiviazione del
30.8.2019, non opposto, per non essere risultati elementi idonei a sostenere l'accusa nei confronti del e per essersi il CP_2
passeggero del motociclo, trattandosi al suo riguardo di reato procedibile a querela, astenuto dallo sporgerla nei confronti del
, ritenuto responsabile esclusivo delle lesioni da quegli Pt_1
sofferte.
Nessun rilievo confessorio in favore dell'attore è suscettibile di rivestire la circostanza che la abbia Controparte_1
ritenuto di risarcire la propria assicurata applicandole una quota di responsabilità concorrente.
La controvertibilità della decisione giustifica l'integrale compensazione fra le parti costituite delle spese di causa,
rimanendo a definitivo carico dell'attore, per il suo intero ammontare, la spesa della c.t.u. espletata, nel mentre nulla va
7 disposto per spese del giudizio nei confronti della convenuta contumace, la quale, in quanto tale, non ne ha anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da Parte_1
nei confronti di e della Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti costituite, rimanendo a definitivo carico dell'attore, per il suo intero ammontare, la spesa di c.t.u.;
- nulla dispone per spese di causa nei confronti della convenuta contumace.
Trani, 2.8.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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