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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratto bancario nella causa iscritta al n. 13 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Verde n. C.F._1
3 presso lo studio dell'Avv. Davide Mereu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari del 22.1.2024 comunicata con nota prot. n. 4590/2023 del 23.1.2024;
APPELLANTE
CONTRO con sede legale in Cagliari, in persona del Controparte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari alla via A. P.IVA_1
Scano, 46 presso l'avv. Fabrizio Montaldo che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti conferita in data 2 settembre 2013, con atto pubblico a rogito Notaio in Quartu Sant'Elena, rep. n. 19832, racc. n. Persona_1
6782;
APPELLATA
All'udienza dell'11 luglio 2025 la causa è tenuta a decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come note depositate il 29.11.2024 e il
16.6.2025):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis: respingere l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione della convenuta in quanto infondata.
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1395/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Civile, Giudice Dott.
Enzo Luchi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7330/2019, depositata in cancelleria in data 12.06.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “nel merito, confermare il decreto ingiuntivo N. 1192/2019” e conseguentemente, accertare il diritto dell'appellante ad ottenere dal Controparte_1
la consegna della richiesta documentazione del c.c. n° 211/23907, oggetto del
Decreto Ingiuntivo n° 1192/2019 e rigettare l'opposizione proposta dal
[...]
disattendendo tutte le eccezioni preliminari e le istanze Controparte_1 sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello;
nel merito, in via subordinata, rigettare l'avversa impugnazione e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso mandare assolto il da ogni avversa pretesa. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze.”
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con atto di citazione notificato l'11 settembre 2019 il
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1192/2019 (R.G. n. 1619/2018), con cui il Tribunale di Cagliari le aveva intimato la consegna di:
- copia contratto di conto corrente n.00211/00023907;
- copia contratto di apertura di credito sul conto corrente n.00211/00023907;
- copia estratti conto mensili e trimestrali relativi dal 30.6.2000 alla chiusura del conto dal 30.6.2000 all'anno 2004; gennaio, aprile, maggio, luglio e novembre dell'anno 2005; gennaio, febbraio, aprile, maggio, agosto, settembre, novembre dell'anno 2006 e copia estratto conto trimestrale del III trimestre 2006; gennaio, maggio, luglio dell'anno 2007; su istanza di Parte_1
Costituitosi in giudizio, nella prima memoria ex art. Parte_1
183 c.p.c. ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto alla consegna dei due contratti di conto corrente e di apertura di credito, avendo la dichiaratone lo smarrimento a seguito della notifica CP_2
del ricorso e del decreto ingiuntivo, insistendo nel merito per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Con sentenza n.1395/2023 pubblicata il 6 giugno 2023 il Tribunale di
Cagliari ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, Controparte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1192/2019;
3. dichiara che il non ha diritto alla consegna della documentazione Parte_1
indicata nel decreto ingiuntivo opposto;
4. condanna l'opposto alla rifusione in favore di convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.615.,20, di cui euro 1.278,00 per compensi, euro 145,50 per spese vive, comprese spese generali, oltre
c.p.a. ed i.v.a.”
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'opponente potesse correttamente invocare il termine decennale entro cui le banche, ai sensi dell'art. 119 TUB, devono conservare la documentazione bancaria,
3 corrispondendo detta disposizione ad un principio generale (cfr. art. 2220 c.c.)
e riferendosi anche agli estratti conto (Cass., n. 35039/2022).
Poiché l'opposto aveva pacificamente formulato la sua istanza di esibizione in data 12 settembre 2017, egli non aveva alcun diritto di vedersi consegnare i documenti precedenti al 12 settembre 2007 ovvero i contratti di conto corrente e di apertura di credito nonché gli estratti conto relativi al periodo 30 giugno 2000 - luglio 2007.
Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2024 propone appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Costituitosi in giudizio, il eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello essendo stato notificato il 12 gennaio 2024 ovvero oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, 6 giugno
2024 e, nel merito, la sua infondatezza.
All'udienza dell'11 luglio 2025 la causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività in quanto il termine lungo di impugnazione dev'essere fatto decorrere dalla data di comunicazione della sentenza alle parti, in quanto di essa, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non è stata data lettura, essendo l'udienza sostituita dal deposito di note scritte, come attestato dallo stesso giudicante che ha contestualmente disposto che essa venisse comunicata a cura della cancelleria.
La data di pubblicazione della sentenza è la data del suo deposito, ma di essa le parti hanno avuto conoscenza solo con la comunicazione della cancelleria.
A seguito della declaratoria di cessazione della materia del contendere cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. rispetto alla consegna dei due contratti di conto corrente e di apertura di credito, il contrasto tra le parti è limitato alla consegna degli estratti conto nel periodo tra il 30 giugno 2000 e il mese di luglio dell'anno 2007, specificamente indicati.
Primo motivo di appello: “Sull'illogicità ed erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2220 c.c., 12 delle disposizioni preliminari al cod.civ. ha codice
4 civile, 1723 cod. civi., 117 del d.lgs n.385/93, 8 della L.n.154/92, 161 del
D.lgs n.385/93 e 1374 cod civ.”
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il
Tribunale non avesse ritenuto che il termine decennale di cui all'art. 2220 c.c. decorra, a ritroso, dalla data dell'ultima registrazione che, trattandosi di conto corrente, era quella in cui si dava atto della chiusura con saldo zero.
Poiché il conto era stato chiuso in data 30 giugno 2010, gli estratti conto richiesti a partire dal 30 giugno 2000 si riferivano a detto periodo.
Oltre alla norma codicistica sopra richiamata, il invoca il Parte_1
principio di buona fede ex art. 1375 c.c. che imporrebbe alla banca di conservare le scritture contabili finché esiste un interesse informativo in capo al cliente e, quindi, almeno per 10 anni dall'ultima registrazione ovvero dalla chiusura del conto.
La conservazione della documentazione per i dieci anni successivi a tale data assicurava, d'altronde, l'attuazione di quel dovere di protezione in capo all'intermediario sancito dalla normativa di trasparenza, ed in particolare dall'art. 119 TUB, dovere di protezione che appunto consiste nel fornire idonei supporti documentali alla propria clientela.
Alla luce di tali considerazioni doveva ritenersi erronea la decisione del Tribunale di ritenere prescritto il diritto dell'appellante ad ottenere i documenti precedenti al 12 settembre 2007, avendo formulato la sua richiesta il 12 settembre 2017.
Secondo motivo di appello: Sulla violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 11 della L. n. 154/92, 127 del d.lgs. n. 385/93,
1374 cod. dv., 2 Cost. 1175 e 1375 cod. civ.»
Subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo
[...] censura la sentenza laddove non aveva considerato l'inapplicabilità, Parte_1
nella specie, del termine decennale fissato dal comma dal comma 4 dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, dovendosi continuare ad applicare, ex art. 11 della legge n. 154 del 1992 ed ex art. 127 del d.lgs. n. 385 del 1993, la regola, diversa e più favorevole, per il correntista ab origine nel rapporto contrattuale ex art. 1713 cod. civ., norma dispositiva che aveva integrato il regolamento d'interessi ex art. 1374 cod. civ.
5 In ulteriore subordine, il termine decennale dell'art. 119 TUB non operava in quanto il rifiuto di consegna era contrario al principio di buona fede costituzionalmente garantito.
Inoltre il termine temporale delle operazioni relative agli ultimi 10 anni doveva ritenersi superabile dalla formulazione di una richiesta di rendicontazione ai sensi del richiamato art. 1713 c.c. in quanto non poteva dubitarsi che il cliente potesse chiedere all'istituto di credito la rendicontazione del proprio operato per ricostruire l'andamento del rapporto in vista dell'instaurazione di un successivo contenzioso per la ripetizione degli interessi anatocistici, ultra legali, commissioni di massimo scoperto e spese non regolarmente pattuite, come risultava dalla diffida inviata alla banca.
La banca conscia di ciò, aveva negato la consegna dei documenti così limitando la prova documentale da lui offribile in giudizio e, quindi, pregiudicandogli l'avvio del giudizio di ripetizione di indebito.
I due motivi, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati alla luce della giurisprudenza di legittimità ed in particolare delle ordinanze n. 35039/2022 e n. 8914/2025 della Suprema
Corte che hanno risolto i diversi profili affrontati dall'appellante.
Premesso che “in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa” (Cass. n. 35039/2022), la Suprema
Corte nell'ordinanza n. 8914/2025 ha concluso che “4.2.4. ― Quanto al limite temporale del diritto in discorso di cui al quarto comma dell'art. 119 non v'è alcuno spazio per dubitare che il riferimento alle «operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» valga effettivamente a delimitare
l'obbligazione di riconsegna della documentazione bancaria: ciò non soltanto perché il dato letterale depone inequivocamente in tal senso, ed il
6 giudice vi si deve attenere ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, ma anche perché la previsione così congegnata, sul piano della ratio, identifica per volontà del legislatore un ragionevole punto di equilibrio tra l'obbligazione imposta in forza di legge alla banca (in un'ottica di valorizzazione del già citato principio di trasparenza) e la delimitazione temporale di essa, che può supporsi ispirata al dettato dell'art. 2220 c.c. che enuncia un principio generale. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalle nome predette (codicistica e di legislazione speciale) e dalla lettura delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (v. le sentenze già citate in materia), né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi
l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio
(dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti (si vedano per tutte Cass. n.
24641/2021; Cass. n. 23861/2022; Cass. n.35039/2022: «il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, quarto comma, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti»)”.
La Suprema Corte ha altresì escluso che il termine decennale di cui all'art. 119 possa essere eluso invocando l'applicazione dell'art. 1713 c.c.; si legge nella richiamata ordinanza del 2022 “alla stregua di quanto sancito
7 dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11004 del 2006;
Cass. n. 15669 del 2007), «va, pertanto, esclusa l'applicabilità al caso in esame, della regola generale dettata dall'art. 1713 c.c., in favore della disciplina speciale prevista dall'art. 119 T.U.B. e prima ancora dall'art. 2220
c.c.. Ed invero, nel nostro ordinamento giuridico, stante il chiaro disposto dell'art. 2220 cod. civ., deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale (e, dunque, ex art.
2195 c.c., anche di quello che eserciti attività bancaria), di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni, cosicché, proprio in conformità a tale principio (e quale concreta applicazione di esso), la disposizione normativa di cui all'ultimo comma dell'art. 119 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 permette che il cliente-correntista possa ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni, solo se ed in quanto queste risultino essere state compiute nell'arco temporale degli ultimi dieci anni. Ne deriva che, se, da un lato, il correntista, giusta il disposto dell'art. 1713 cod. civ. ha sempre il diritto di richiedere all'istituto bancario il rendiconto di tutto l'operato di quest'ultimo mediante analitica indicazione delle operazioni eseguite, nondimeno qualora richieda l'esibizione di copia dei documenti attinenti a tali operazioni, tale pretesa finisce con l'incontrare il limite temporale tassativo degli ultimi dieci anni, per il quale soltanto, come sopra chiarito, può ravvisarsi l'operatività dell'obbligo di conservazione della documentazione suddetta»;”, chiarendo che “l'art. 119 del TUB «pone una disposizione di natura sostanziale: disposizione, cioè, diretta a (concorrere a) definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente. Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio ha, dunque, natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica
“finale“, e non strumentale» (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641), sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (ovvio essendo che la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione del cliente, o chi per lui, contro
8 la banca); con la precisazione ― che qui si intende ribadire ― che il diritto del cliente di ottenere gli estratti conto va tenuto ben distinto dal diritto al rendiconto che compete al correntista, sebbene non vi sia ragione di dubitare che l'invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente, che non ha più titolo per richiedere in seguito altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (v. la cit. Cass. 22 maggio 1997, n. 4598).” (Cass., n.
8904/2025).
Infine, riguardo alla violazione dell'art. 1375 c.c. si legge nell'ordinanza n. 35039/2022 “
3.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che già
Cass. n. 1842 del 2011 (in senso sostanzialmente conforme, peraltro, si veda anche la più recente Cass. n. 7972 del 2016) ebbe ad affermare che l'art.
2220, comma 1, cod. civ. - applicato, in quella occasione, proprio all'imprenditore esercente attività bancaria - stabilisce che le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. La ratio posta a fondamento di tale obbligo va individuata nell'esigenza di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, rispetto ad un'eventuale posizione creditoria da essi fatta valere ovvero ad una contestazione sollevata, circostanza da cui discende che un eventuale inadempimento al riguardo da parte dell'istituto di credito potrebbe eventualmente rilevare, a favore della controparte, sotto il profilo della violazione dell'art. 1375 cod. civ.. Il fatto, dunque, che sia previsto l'obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (nella specie era appunto una banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.”
Alla luce delle argomentazioni esposte, deve pertanto escludersi l'esistenza dell'obbligo della banca di consegnare all'odierno appellante gli estratti conto di cui alla domanda avanzata in via monitoria, dovendosi confermare la sentenza appellata.
Il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello consiglia la compensazione per la metà delle spese di lite ponendosi la restante metà a carico della parte appellante.
9 Le spese sono liquidate per le quattro fasi del giudizio secondo i valori minimi dello scaglione “valore indeterminabile complessità bassa.”
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Dichiara compensate per un mezzo le spese di lite e condanna l'appellante alla rifusione del restante mezzo in favore del Controparte_1
spese che liquida in euro 2498,00 oltre spese generali, Iva, cpa;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello l'11 luglio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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